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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/11/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1057 - 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Antonio Colucci.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione delle somme indebitamente erogate a titolo di Azione di accertamento negativo. Pt_2
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare che tra Pt_1
e la è intercorso, nel periodo dal
[...] Controparte_2
23.11.2018 al 31.12.2018, regolare rapporto di lavoro subordinato;
− per l'effetto, annullare e/o disapplicare il provvedimento prot. N. 0800.07/02/2022.0055498, nonché CP_1
comunicazione RC- PSR del 1.4.2022 e del 12.4.2022, aventi ad oggetto la revoca della e, dichiarato il diritto di parte Pt_2
ricorrente a godere della Controparte_3
annullare e/o disapplicare la consequenziale richiesta Pt_2
del presunto indebito sulla prestazione
[...]
n. 940686/2019, opposti e gli atti CP_3 Pt_2
presupposti e conseguenziali;
− condannare, quindi, l
[...]
, in persona del Presidente Controparte_4
Nazionale, legale rappresentante p.t., con sede in Roma EUR alla Via Ciro il Grande, al riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per gli anni di cui all'impugnato verbale con la conseguente ricostituzione anche contributiva;
− condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute al CP_1
ricorrente e/o incassate indebitamente da questi, relative alla
NASPI percepita di cui al provvedimento di indebito di cui innanzi. Con vittoria di spese.
In sintesi l ha annullato i rapporti di lavoro intercorsi tra la CP_1
ricorrente e la (C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Solofra (AV) alla Via Lavinaio n. 6, quale operaia addetta alla rifilatura delle pelli nel periodo dal 23.11.2018 al
31.12.2018 ed, in conseguenza di ciò, essendo venuti meno i presupposti di legge, ha chiesto alla lavoratrice la restituzione dell'indennità di disoccupazione rogatale nel periodo dal Pt_2
13/01/2019 al 24/12/2020 per complessivi euro 14.780,68.
Tale provvedimenti l' ha adottato in seguito a verbale CP_1
ispettivo con cui la ITL di Avellino aveva accertato incongruenza incompatibili con i denunciati rapporti lavorativi.
In particolare la ITL nel verbale si osservava tra l'altro: “Nel corso del primo accesso è stato verificato che la società esercita la sua attività in un capannone di modeste dimensioni composto da un unico ambiente attiguo all'abitazione del sig. , in Persona_1
cui è risultata presente una sola macchina inchiodatrice ed un bancone, su cui si rifilano le pelli dopo la fase dello stiraggio. Nel corso dell'accertamento è, altresì, emerso dalle dichiarazioni acquisite che in media per stendere 100 pelli sono necessari circa 30 minuti e che si occupano dell'azienda, operando in prima persona, anche il titolare e la sua famiglia;
nello specifico, il sig.
si occupa del ritiro e della consegna delle pelli Persona_1
presso le concerie, la sig.ra , moglie del titolare, si Tes_1
occupa della rifilatura delle pelli mentre la sig.ra Persona_2
figlia del titolare, è addetta all'inchiodatrice . All'interno
[...]
della struttura non sono, inoltre, risultate presenti stanze/locali adibiti ad ufficio in cui occupare potenzialmente personale dipendente con le mansioni di impiegato amministrativo e dalle informazioni assunte non risultano essere stati presenti nell'unità locale dipendenti addetti alle mansioni di impiegato. Inoltre, si evidenzia che: - che sin dall'attivazione della matricola, l'azienda non ha provveduto ad alcun versamento della contribuzione previdenziale dovuta per i dipendenti assunti nel periodo oggetto di accertamento;
- che, contestualmente o poco prima o poco dopo cessazioni di rapporti di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'azienda ha assunto dipendenti, con contratti a tempo pieno, anche solo per brevi periodi, per svolgere mansioni identiche a quelle svolte dai dipendenti cessati. Si ricorda che il licenziamento per è una tipologia Parte_3
di licenziamento che viene intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, ha motivazioni, quindi, di carattere strettamente economico relative alla vita dell'azienda, quali, appunto, la soppressione della posizione lavorativa, la diminuzione delle commesse di lavoro, la crisi aziendale, ecc.
Esso è, peraltro, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro che danno diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione;
- che l'azienda, pur assumendo personale a tempo pieno, ha registrato in busta paga giorni di assenza a titolo di assenze giustificate (AG) e/o permessi non retribuiti (PN), risultate, poi, dalle informazioni assunte dovute a carenza di commesse di lavoro. Fatti e circostanze che mal si conciliano con le numerosi e frequenti assunzioni di personale dipendente effettuate dall'azienda. Nel corso dell'accertamento, peraltro, sono stati richiesti ed acquisiti i registri IVA acquisti e vendite dall'anno 2015 all'ultimo elaborato, il registro dei beni ammortizzabili nonché i bilanci di esercizio dall'anno 2015 all'ultimo elaborato. Ebbene dalla documentazione acquisita è emersa una gestione dell'impresa decisamente antieconomica se si considera che l'obiettivo dell'imprenditore e di tutti i partecipanti all'impresa è accrescere il valore economico dell'impresa e massimizzare il profitto o, comunque, conseguire dalla vendita del bene o del servizio prodotto ricavi totali tali da coprire i costi sostenuti per la sua produzione. E', infatti, emerso:
- che l'azienda ha denunciato per l'anno 2015 un volume d'affari di € 31.049,00; - che nell'anno 2016, a fronte di nuove assunzioni a tempo pieno di personale dipendente (arriva ad occupare nel mese anche 10 dipendenti), l'azienda registra una perdita di esercizio pari ad € 79.871,00; - nell'anno 2017, l'azienda registra ancora una perdita di esercizio pari ad € 180.538,00 e mantiene la forza lavoro occupata full time, arrivando ad occupare anche
12/13 dipendenti in alcuni mesi;
- nell'anno 2018, nonostante le perdite di esercizio degli anni precedenti riportate a nuovo, mantiene pressocché inalterata la forza lavoro (anche 14 dipendenti in alcuni mesi a tempo pieno) e registra un'ulteriore perdita di esercizio di € 314.197,00; - per l'anno 2019, a fronte di costi del personale pari ad € 228.352,91, ha registrato ricavi solo per € 72.889,00 con una perdita di esercizio pari ad €
266.141,00; l'azienda, peraltro, tra cessazioni e nuove assunzioni, mantiene anche per il 2019 inalterato il numero di dipendenti a tempo pieno in forza, ad eccezione di qualche isolato part time, nonostante le crescenti perdite di esercizio. A ciò si aggiunge che, dal registro dei beni ammortizzabili, la società risulta in possesso di una sola macchina inchiodatrice acquistata, peraltro, in data 01/07/2015 dalla ditta Campione di
CI LU, moglie di e che, come già esposto, Persona_1
esercita la sua attività in una struttura di modeste dimensioni”.
Non sono state acquisite dagli Ispettori (o almeno tanto non risulta dagli atti) dichiarazioni di persone informate dei fatti.
L'attività di impresa di rifilatura di pellame risulta, inoltre, oggettivamente esistente ed effettivamente svolta, sebbene con criteri del tutto antieconomici, sintomo di contabilità occulta e di evasione tributaria.
Dunque la mancanza di genuinità dei rapporti lavorativi dichiarati dall'azienda è stata desunta essenzialmente dalla carenza strutturale dell'azienda (capannone di piccole dimensioni, scarse attrezzature) e dalla sua gestione manifestamente antieconomica;
circostanze ritenute dagli Ispettori incompatibili con i numerosi rapporti di lavoro denunciati dall'impresa. Tali circostanze risultano tuttavia smentite dalla prova testimoniale.
I tre testi escussi , e Controparte_5 Testimone_2 Tes_1
) sono ex dipendenti del medesimo datore di lavoro della
[...]
ricorrente ed hanno tutti analoga controversia in corso. La loro attendibilità è dunque certamente sminuita dall'interesse indiretto in questa causa.
Tuttavia deve osservarsi che i testi hanno in maniera unanime confermato il rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, l'orario di lavoro e le mansioni svolte, unicamente consistenti nella
“rifilatura delle pelli, (…)” che , “consisteva nel ritagliare i bordi in eccesso delle pelli già inchiodate con l'utilizzo di forbici”.
Per svolgere la “suddetta attività, oltre alle forbici si usava anche un coltello e l'operazione poteva svolgersi sia su pelli in trippa o su rifinizione”.
In altri termini si trattava di operazioni semplici che non richiedevano l'uso di macchinari o di spazi di ampie dimensioni.
L'unico macchinario presente (la inchiodatrice) è stata effettivamente riscontrata dagli Ispettori del Lavoro. L'azienda lavorava per conto terzi (v. teste ) e, pertanto, il Tes_1
numero di dipendenti si accresceva e diminuiva a seconda dei periodi e degli ordinativi.
La gestione in perdita dell'azienda non è necessariamente indice di fittizietà dei rapporti lavorativi, sebbene sia certamente circostanza rilevante ai fini di eventuali accertamenti tributari.
Dall'insieme delle emergenze processuali si ritiene pertanto non provata l'inautenticità del rapporto lavorativo svolto dalla ricorrente nel periodo 23.11.2018 al 31.12.2018, dovendosi conseguentemente annullare la ripetizione delle somme erogate alla lavoratrice a titolo di er il periodo dal 13/01/2019 al Pt_2
24/12/2020.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese, in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, in applicazione straordinaria, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuto non provata l'inautenticità del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente alle dipendenze della nel periodo 23.11.2018 al CP_7
31.12.2018, annulla la ripetizione d'indebito attivata dall' CP_1
della somma di euro 14.780,68 erogata a titolo di NaSpI alla ricorrente nel periodo 13/01/2019 al 24/12/2020; compensa le spese di lite.
Avellino, 14/11/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
DA
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti Parte_1
dall'avv. Antonio Colucci.
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso CP_1
dall'avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione delle somme indebitamente erogate a titolo di Azione di accertamento negativo. Pt_2
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza la causa é stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare che tra Pt_1
e la è intercorso, nel periodo dal
[...] Controparte_2
23.11.2018 al 31.12.2018, regolare rapporto di lavoro subordinato;
− per l'effetto, annullare e/o disapplicare il provvedimento prot. N. 0800.07/02/2022.0055498, nonché CP_1
comunicazione RC- PSR del 1.4.2022 e del 12.4.2022, aventi ad oggetto la revoca della e, dichiarato il diritto di parte Pt_2
ricorrente a godere della Controparte_3
annullare e/o disapplicare la consequenziale richiesta Pt_2
del presunto indebito sulla prestazione
[...]
n. 940686/2019, opposti e gli atti CP_3 Pt_2
presupposti e conseguenziali;
− condannare, quindi, l
[...]
, in persona del Presidente Controparte_4
Nazionale, legale rappresentante p.t., con sede in Roma EUR alla Via Ciro il Grande, al riconoscimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per gli anni di cui all'impugnato verbale con la conseguente ricostituzione anche contributiva;
− condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute al CP_1
ricorrente e/o incassate indebitamente da questi, relative alla
NASPI percepita di cui al provvedimento di indebito di cui innanzi. Con vittoria di spese.
In sintesi l ha annullato i rapporti di lavoro intercorsi tra la CP_1
ricorrente e la (C.F. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Solofra (AV) alla Via Lavinaio n. 6, quale operaia addetta alla rifilatura delle pelli nel periodo dal 23.11.2018 al
31.12.2018 ed, in conseguenza di ciò, essendo venuti meno i presupposti di legge, ha chiesto alla lavoratrice la restituzione dell'indennità di disoccupazione rogatale nel periodo dal Pt_2
13/01/2019 al 24/12/2020 per complessivi euro 14.780,68.
Tale provvedimenti l' ha adottato in seguito a verbale CP_1
ispettivo con cui la ITL di Avellino aveva accertato incongruenza incompatibili con i denunciati rapporti lavorativi.
In particolare la ITL nel verbale si osservava tra l'altro: “Nel corso del primo accesso è stato verificato che la società esercita la sua attività in un capannone di modeste dimensioni composto da un unico ambiente attiguo all'abitazione del sig. , in Persona_1
cui è risultata presente una sola macchina inchiodatrice ed un bancone, su cui si rifilano le pelli dopo la fase dello stiraggio. Nel corso dell'accertamento è, altresì, emerso dalle dichiarazioni acquisite che in media per stendere 100 pelli sono necessari circa 30 minuti e che si occupano dell'azienda, operando in prima persona, anche il titolare e la sua famiglia;
nello specifico, il sig.
si occupa del ritiro e della consegna delle pelli Persona_1
presso le concerie, la sig.ra , moglie del titolare, si Tes_1
occupa della rifilatura delle pelli mentre la sig.ra Persona_2
figlia del titolare, è addetta all'inchiodatrice . All'interno
[...]
della struttura non sono, inoltre, risultate presenti stanze/locali adibiti ad ufficio in cui occupare potenzialmente personale dipendente con le mansioni di impiegato amministrativo e dalle informazioni assunte non risultano essere stati presenti nell'unità locale dipendenti addetti alle mansioni di impiegato. Inoltre, si evidenzia che: - che sin dall'attivazione della matricola, l'azienda non ha provveduto ad alcun versamento della contribuzione previdenziale dovuta per i dipendenti assunti nel periodo oggetto di accertamento;
- che, contestualmente o poco prima o poco dopo cessazioni di rapporti di lavoro per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'azienda ha assunto dipendenti, con contratti a tempo pieno, anche solo per brevi periodi, per svolgere mansioni identiche a quelle svolte dai dipendenti cessati. Si ricorda che il licenziamento per è una tipologia Parte_3
di licenziamento che viene intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, ha motivazioni, quindi, di carattere strettamente economico relative alla vita dell'azienda, quali, appunto, la soppressione della posizione lavorativa, la diminuzione delle commesse di lavoro, la crisi aziendale, ecc.
Esso è, peraltro, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro che danno diritto alla percezione dell'indennità di disoccupazione;
- che l'azienda, pur assumendo personale a tempo pieno, ha registrato in busta paga giorni di assenza a titolo di assenze giustificate (AG) e/o permessi non retribuiti (PN), risultate, poi, dalle informazioni assunte dovute a carenza di commesse di lavoro. Fatti e circostanze che mal si conciliano con le numerosi e frequenti assunzioni di personale dipendente effettuate dall'azienda. Nel corso dell'accertamento, peraltro, sono stati richiesti ed acquisiti i registri IVA acquisti e vendite dall'anno 2015 all'ultimo elaborato, il registro dei beni ammortizzabili nonché i bilanci di esercizio dall'anno 2015 all'ultimo elaborato. Ebbene dalla documentazione acquisita è emersa una gestione dell'impresa decisamente antieconomica se si considera che l'obiettivo dell'imprenditore e di tutti i partecipanti all'impresa è accrescere il valore economico dell'impresa e massimizzare il profitto o, comunque, conseguire dalla vendita del bene o del servizio prodotto ricavi totali tali da coprire i costi sostenuti per la sua produzione. E', infatti, emerso:
- che l'azienda ha denunciato per l'anno 2015 un volume d'affari di € 31.049,00; - che nell'anno 2016, a fronte di nuove assunzioni a tempo pieno di personale dipendente (arriva ad occupare nel mese anche 10 dipendenti), l'azienda registra una perdita di esercizio pari ad € 79.871,00; - nell'anno 2017, l'azienda registra ancora una perdita di esercizio pari ad € 180.538,00 e mantiene la forza lavoro occupata full time, arrivando ad occupare anche
12/13 dipendenti in alcuni mesi;
- nell'anno 2018, nonostante le perdite di esercizio degli anni precedenti riportate a nuovo, mantiene pressocché inalterata la forza lavoro (anche 14 dipendenti in alcuni mesi a tempo pieno) e registra un'ulteriore perdita di esercizio di € 314.197,00; - per l'anno 2019, a fronte di costi del personale pari ad € 228.352,91, ha registrato ricavi solo per € 72.889,00 con una perdita di esercizio pari ad €
266.141,00; l'azienda, peraltro, tra cessazioni e nuove assunzioni, mantiene anche per il 2019 inalterato il numero di dipendenti a tempo pieno in forza, ad eccezione di qualche isolato part time, nonostante le crescenti perdite di esercizio. A ciò si aggiunge che, dal registro dei beni ammortizzabili, la società risulta in possesso di una sola macchina inchiodatrice acquistata, peraltro, in data 01/07/2015 dalla ditta Campione di
CI LU, moglie di e che, come già esposto, Persona_1
esercita la sua attività in una struttura di modeste dimensioni”.
Non sono state acquisite dagli Ispettori (o almeno tanto non risulta dagli atti) dichiarazioni di persone informate dei fatti.
L'attività di impresa di rifilatura di pellame risulta, inoltre, oggettivamente esistente ed effettivamente svolta, sebbene con criteri del tutto antieconomici, sintomo di contabilità occulta e di evasione tributaria.
Dunque la mancanza di genuinità dei rapporti lavorativi dichiarati dall'azienda è stata desunta essenzialmente dalla carenza strutturale dell'azienda (capannone di piccole dimensioni, scarse attrezzature) e dalla sua gestione manifestamente antieconomica;
circostanze ritenute dagli Ispettori incompatibili con i numerosi rapporti di lavoro denunciati dall'impresa. Tali circostanze risultano tuttavia smentite dalla prova testimoniale.
I tre testi escussi , e Controparte_5 Testimone_2 Tes_1
) sono ex dipendenti del medesimo datore di lavoro della
[...]
ricorrente ed hanno tutti analoga controversia in corso. La loro attendibilità è dunque certamente sminuita dall'interesse indiretto in questa causa.
Tuttavia deve osservarsi che i testi hanno in maniera unanime confermato il rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente, l'orario di lavoro e le mansioni svolte, unicamente consistenti nella
“rifilatura delle pelli, (…)” che , “consisteva nel ritagliare i bordi in eccesso delle pelli già inchiodate con l'utilizzo di forbici”.
Per svolgere la “suddetta attività, oltre alle forbici si usava anche un coltello e l'operazione poteva svolgersi sia su pelli in trippa o su rifinizione”.
In altri termini si trattava di operazioni semplici che non richiedevano l'uso di macchinari o di spazi di ampie dimensioni.
L'unico macchinario presente (la inchiodatrice) è stata effettivamente riscontrata dagli Ispettori del Lavoro. L'azienda lavorava per conto terzi (v. teste ) e, pertanto, il Tes_1
numero di dipendenti si accresceva e diminuiva a seconda dei periodi e degli ordinativi.
La gestione in perdita dell'azienda non è necessariamente indice di fittizietà dei rapporti lavorativi, sebbene sia certamente circostanza rilevante ai fini di eventuali accertamenti tributari.
Dall'insieme delle emergenze processuali si ritiene pertanto non provata l'inautenticità del rapporto lavorativo svolto dalla ricorrente nel periodo 23.11.2018 al 31.12.2018, dovendosi conseguentemente annullare la ripetizione delle somme erogate alla lavoratrice a titolo di er il periodo dal 13/01/2019 al Pt_2
24/12/2020.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese, in considerazione della parziale incertezza del quadro probatorio, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Avellino, in applicazione straordinaria, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, ritenuto non provata l'inautenticità del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente alle dipendenze della nel periodo 23.11.2018 al CP_7
31.12.2018, annulla la ripetizione d'indebito attivata dall' CP_1
della somma di euro 14.780,68 erogata a titolo di NaSpI alla ricorrente nel periodo 13/01/2019 al 24/12/2020; compensa le spese di lite.
Avellino, 14/11/2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)