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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/10/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 217/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 7.10.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 217/2022 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, n virtù di procura in calce all'atto di citazione, C.F._2 dall'avv. pasquale Raniero Antino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli al Vico
Cacciottoli, n. 58;
- OPPONENTI-
CONTRO
C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_1 P.IVA_1 nome e per conto della società rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata CP_2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gianfranco Caggiano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes n. 55/5;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2212/2021 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 7.10.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , hanno spiegato Parte_1 Parte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2212/2021 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato di pagare, in favore di in nome e per conto della Controparte_3 società l'importo complessivo di euro 21.177,73, oltre interessi e spese della fase CP_2
P a g . 1 | 8 monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti con riferimento al contratto di prestito personale n.
18450219, richiesto in data 11/12/2017 da , con l'intervento prestato da Parte_1 Parte_2 in veste di coobbligata.
A fondamento della spiegata opposizione, gli istanti hanno eccepito: - l'inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB a costituire prova certa del credito;
- la sottoscrizione in data 30.11.2018 di un piano di ripianamento del credito residuo di carattere novativo della obbligazione di pagamento precedentemente assunta a mezzo n. 120 effetti cambiari dell'importo di euro 221,00, con conseguente inesistenza del contratto originario;
- la natura di garanzia dell'obbligazione assunta da e, dunque, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c; - il difetto di legittimazione attiva in Parte_2 capo all'opposta; - la mancata preventiva costituzione in mora;
- l'indeterminatezza della somma richiesta e del tasso di interessi applicato. Hanno, quindi, insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Ha resistito all'opposizione nella qualità spiegata in atti, controbattendo Controparte_3 argomentatamente a ciascun motivo di “impugnazione” e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento delle spese di lite.
3. Denegata in corso di causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata vanamente la procedura di mediazione (conclusasi con esito negativo per l'impossibilità delle parti tutte presenti di raggiungere un accordo: cfr. verbale di mediazione dell'11.10.2022 in atti) ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione allegata, nel subentro dello scrivente magistrato
(divenuto assegnatario del fascicolo a far data dal 9 luglio 2024), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che sul piano della situazione sostanziale, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede
P a g . 2 | 8 il rigetto anche parziale della domanda.
1.2. Tanto debitamente chiarito, va osservato che l'opposta ha validamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento sottoscritto da e contenete la puntuale Parte_1 Parte_2 regolamentazione delle condizioni economiche applicate, e del piano di ammortamento. Vertendosi in materia di contratto di finanziamento e non di conto corrente, non era invece affatto necessaria la produzione del certificato ex art. 50 TUB (sulla sufficienza della produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento ai fini della prova del credito vedi Cass. 2 gennaio
2023 n. 21).
1.3. L'opposta ha poi dato dimostrazione della propria legittimazione processuale versando in atti l'estratto ex art. 58 Tub idoneo a provare la cessione del credito in favore della e CP_2
l'inclusione di quello oggetto di lite.
In proposito va evidenziato che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della
Giurisprudenza di legittimità la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in
Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art. 1264 c.c. (Cass.
5997/2006; 20473/2008), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione
(Cass. 22548/2018).
E tuttavia è stato chiarito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.
31188/2017 e più di recente n. 4334/2020).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.
Nel caso di specie, l'estratto prodotto, in sede di ricorso monitorio riportava gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio.
Nello stesso, infatti, viene fatto espresso riferimento alle caratteristiche dei crediti ceduti ovvero, “ai
P a g . 3 | 8 contratti di credito al consumo stipulati da recanti la dicitura prestito Controparte_3 personale il cui capitale ancora dovuto è compreso tra euro 1.860,10 ed euro 48.590,19 ed il cui codice di contratto abbia le ultime cifre comprese fra 13 e 99”, quale, appunto, quello n. 18450219 del 02/12/2017, sul quale si fonda la domanda giudiziale di pagamento, che reca la dicitura prestito personale ed indica un importo richiesto di euro 23.189,25 e di euro 34.696,04 come importo totale dovuto.
Merita poi ricordare, a confutazione della tesi sostenuta dalla parte opponente di una presunta invalidità della cessione per mancata comunicazione al debitore, che ai fini del perfezionamento del contratto di cessione è sufficiente l'incontro delle volontà del cedente e del cessionario e che la notifica al debitore ceduto è richiesta ai soli fini dell'opponibilità allo stesso dell'avvenuta cessione.
In mancanza di comunicazione e/o notificazione l'accordo di cessione è valido ed efficace con l'unica conseguenza che non può essere opposto al debitore ceduto che dovrà assolvere il suo debito in favore del cedente e non del cessionario.
A ciò aggiungasi, che risulta ormai pacifico in giurisprudenza il principio in forza del quale la notificazione della cessione del credito è un atto a forma libera ed in quanto tale può concretarsi in qualsivoglia atto purché idoneo a porre il debitore a conoscenza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, esperibile anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. civ., ordinanza 13 maggio 2021, n. 12734; Cass. civ. 28 gennaio 2014 n. 1770; Cass. civ. 18 ottobre
2005, n. 20143).
1.4. Gli opponenti sostengono poi che l'originario contratto di finanziamento sarebbe stato sostituito da un accordo di ripianamento del debito concordato con l'istituto di finanziamento in data 30 aprile
2018 per l'importo complessivo di euro 26.520,00, a mezzo di n. 120 effetti cambiari con scadenza mensile decorrente dal 20.03.2019 dell'importo di euro 221,00 cadauno, attribuendo a quest'ultimo una portata novativa.
La tesi è immeritevole di seguito.
Il carattere novativo della transazione, infatti, è espressamente escluso dal testo dell'accordo versato in atti dalla stessa parte opponente, ove si legge “Il piano di rientro proposto non costituisce novazione del debito”. Tale clausola va letta unitariamente a quella immediatamente successiva secondo la quale “il mancato pagamento di una sola scadenza concordata legittimerà la società committente e/o terzi aventi diritto a procedere per l'intera somma anche se si è convenuto il pagamento dilazionato”. La lettura combinata delle due disposizioni contrattuali consente senza dubbio di ritenere che il mancato pagamento di una rata del piano di rientro farà rivivere il debito P a g . 4 | 8 originario e non quello concordato con l'accordo di dilazione.
È, infatti, evidente che non traspare in alcun modo la volontà delle parti di mutare il rapporto obbligatorio sottostante. In proposito, varrà richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (cfr. Cass. 27028/2022, conforme a 7194/2019).
Ne discende che, a fronte del pacifico inadempimento degli opponenti (che non hanno in alcun modo provato di aver onorato le cambiali emesse contestualmente alla sottoscrizione del piano di rientro) e del legittimo esercizio da parte dell'opposta, in forza della clausola risolutiva espressa prevista, del diritto di risoluzione dell'accordo (cfr. lettera raccomandata A/R del 17 maggio 2021, perfezionatasi per compiuta giacenza in alcun modo contestata) rivive l'obbligazione precedente all'accordo.
1.5. Priva di pregio è pure l'eccezione relativa alla omessa costituzione in mora.
Al riguardo, va ricordato in via assorbente che l'art. 1219 c.c. stabilisce che il debitore è automaticamente in mora (ossia è considerato inadempiente) in tutte quelle obbligazioni che hanno una data di pagamento prestabilita. Questo significa che laddove l'iniziale contratto tra le parti abbia fissato un termine certo per l'esecuzione della prestazione, alla sua scadenza non c'è alcun obbligo di diffida. L'inadempimento scatta, infatti, già dopo tale data e senza bisogno di sollecito.
1.6. Non pertinente è poi l'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi dell'art. 1957 Parte_2
c.c.
Invero, parte opponente, nell'eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c., ha inteso qualificare la garanzia da ella prestata come una fideiussione e pertanto con carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita.
Tale assunto risulta però smentito dai documenti acquisiti in atti.
Dall'esame del contratto di finanziamento emerge con chiarezza come lo abbia Parte_2 sottoscritto come “coobbligato”. Tale espressione, seppur non trovi rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. Appaiono dirimenti, in tal senso, non solo le sottoscrizioni apposte
P a g . 5 | 8 dall'opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale fa più volte riferimento a tale figura.
La qualifica dell'opponente quale coobbligato e non quale fideiubente comporta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c. che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli art. 1292 e ss.
1.6. Infine, del tutto generiche sono le contestazioni relative alla quantificazione del credito e degli interessi moratori applicati.
Ed infatti, mentre parte opposta ha dettagliatamente specificato ed indicato i criteri in base ai quali è pervenuta alla determinazione del saldo richiesto, parte opponente ne ha in maniera vaga contestato l'ammontare senza neppure indicare gli eventuali errori nei quali sarebbe incorsa l'opposta, le eventuali illegittimità applicate o offrire una ipotesi di ricalcolo alternativa supportandola con una perizia di parte.
Invero, solo con la prima memoria istruttoria gli opponenti hanno eccepito la vessatorietà delle clausole relative alla pattuizione degli interessi moratori e corrispettivi e che prevedono una penale in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento ovvero le nn. 3.1 (costi in caso di ritardo di pagamento) e 4 (rimborso anticipato) del contratto sono da considerarsi c.d. clausole abusive e pertanto nulle perché in violazione dell'art. 33 comma 1 lettera f del Codice del Consumo (dlgs.
209/2006).
Ora, pur a non voler far questione sulla tardività della sollevata eccezione, va ricordato che come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione nel suo massimo consesso (vedi SS.UU.
19597/2020) “Nei contratti conclusi con il consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lg. n. 206/2005, già art. 1469- bis e 1469-quinquies c.c.. L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Quindi, se in astratto la clausola di determinazione degli interessi moratori rientra tra quelle presumibilmente vessatorie, è necessario che al fine di farne valere la nullità a tale titolo il debitore
P a g . 6 | 8 assolva all'onere probatorio nei suesposti termini sullo stesso gravante, ciò che nella specie non è stato fatto, non avendo gli opponenti indicato il tasso moratorio in concreto applicato, il tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto e la misura in cui lo stesso sarebbe stato travalicato e tanto meno prodotto i necessari D.M. di rilevazione del tasso soglia relativo al periodo di riferimento.
Del resto, non risulta che in concreto siano stati chiesti né gli interessi moratori né una penale di estinzione anticipata.
2. In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. La soccombenza degli opponenti governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate d'ufficio, in applicazione del DM n. 55 del 2014, così come integrato dal successivo D.M.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in base al valore della domanda determinato dall'importo del credito ingiunto (scaglione di valore compreso tra € 5.201 e 26.000), ai parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
3.1. Ritiene, poi, il Tribunale che non ricorrano i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dell'opposta - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo agli opponenti (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2212/2021, emesso da questo Tribunale in data 2 novembre 2021 e notificato il 23 novembre 2021, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
P a g . 7 | 8 2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 7/10/2025.
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 8 | 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 7.10.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 217/2022 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, n virtù di procura in calce all'atto di citazione, C.F._2 dall'avv. pasquale Raniero Antino, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli al Vico
Cacciottoli, n. 58;
- OPPONENTI-
CONTRO
C.F./P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., in Controparte_1 P.IVA_1 nome e per conto della società rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata CP_2 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Gianfranco Caggiano, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes n. 55/5;
- OPPOSTA –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2212/2021 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 7.10.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , hanno spiegato Parte_1 Parte_2 tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2212/2021 di questo Tribunale, con il quale era stato ad essi ordinato di pagare, in favore di in nome e per conto della Controparte_3 società l'importo complessivo di euro 21.177,73, oltre interessi e spese della fase CP_2
P a g . 1 | 8 monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti con riferimento al contratto di prestito personale n.
18450219, richiesto in data 11/12/2017 da , con l'intervento prestato da Parte_1 Parte_2 in veste di coobbligata.
A fondamento della spiegata opposizione, gli istanti hanno eccepito: - l'inidoneità dell'estratto ex art. 50 TUB a costituire prova certa del credito;
- la sottoscrizione in data 30.11.2018 di un piano di ripianamento del credito residuo di carattere novativo della obbligazione di pagamento precedentemente assunta a mezzo n. 120 effetti cambiari dell'importo di euro 221,00, con conseguente inesistenza del contratto originario;
- la natura di garanzia dell'obbligazione assunta da e, dunque, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c; - il difetto di legittimazione attiva in Parte_2 capo all'opposta; - la mancata preventiva costituzione in mora;
- l'indeterminatezza della somma richiesta e del tasso di interessi applicato. Hanno, quindi, insistito per la revoca del decreto ingiuntivo, con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Ha resistito all'opposizione nella qualità spiegata in atti, controbattendo Controparte_3 argomentatamente a ciascun motivo di “impugnazione” e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento delle spese di lite.
3. Denegata in corso di causa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata vanamente la procedura di mediazione (conclusasi con esito negativo per l'impossibilità delle parti tutte presenti di raggiungere un accordo: cfr. verbale di mediazione dell'11.10.2022 in atti) ed assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione sulla scorta della documentazione allegata, nel subentro dello scrivente magistrato
(divenuto assegnatario del fascicolo a far data dal 9 luglio 2024), è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.1. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, con la conseguenza che sul piano della situazione sostanziale, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede
P a g . 2 | 8 il rigetto anche parziale della domanda.
1.2. Tanto debitamente chiarito, va osservato che l'opposta ha validamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento sottoscritto da e contenete la puntuale Parte_1 Parte_2 regolamentazione delle condizioni economiche applicate, e del piano di ammortamento. Vertendosi in materia di contratto di finanziamento e non di conto corrente, non era invece affatto necessaria la produzione del certificato ex art. 50 TUB (sulla sufficienza della produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento ai fini della prova del credito vedi Cass. 2 gennaio
2023 n. 21).
1.3. L'opposta ha poi dato dimostrazione della propria legittimazione processuale versando in atti l'estratto ex art. 58 Tub idoneo a provare la cessione del credito in favore della e CP_2
l'inclusione di quello oggetto di lite.
In proposito va evidenziato che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza della
Giurisprudenza di legittimità la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in
Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art. 1264 c.c. (Cass.
5997/2006; 20473/2008), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione
(Cass. 22548/2018).
E tuttavia è stato chiarito che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass.
31188/2017 e più di recente n. 4334/2020).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco.
Nel caso di specie, l'estratto prodotto, in sede di ricorso monitorio riportava gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio.
Nello stesso, infatti, viene fatto espresso riferimento alle caratteristiche dei crediti ceduti ovvero, “ai
P a g . 3 | 8 contratti di credito al consumo stipulati da recanti la dicitura prestito Controparte_3 personale il cui capitale ancora dovuto è compreso tra euro 1.860,10 ed euro 48.590,19 ed il cui codice di contratto abbia le ultime cifre comprese fra 13 e 99”, quale, appunto, quello n. 18450219 del 02/12/2017, sul quale si fonda la domanda giudiziale di pagamento, che reca la dicitura prestito personale ed indica un importo richiesto di euro 23.189,25 e di euro 34.696,04 come importo totale dovuto.
Merita poi ricordare, a confutazione della tesi sostenuta dalla parte opponente di una presunta invalidità della cessione per mancata comunicazione al debitore, che ai fini del perfezionamento del contratto di cessione è sufficiente l'incontro delle volontà del cedente e del cessionario e che la notifica al debitore ceduto è richiesta ai soli fini dell'opponibilità allo stesso dell'avvenuta cessione.
In mancanza di comunicazione e/o notificazione l'accordo di cessione è valido ed efficace con l'unica conseguenza che non può essere opposto al debitore ceduto che dovrà assolvere il suo debito in favore del cedente e non del cessionario.
A ciò aggiungasi, che risulta ormai pacifico in giurisprudenza il principio in forza del quale la notificazione della cessione del credito è un atto a forma libera ed in quanto tale può concretarsi in qualsivoglia atto purché idoneo a porre il debitore a conoscenza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, esperibile anche successivamente, nel corso del giudizio (Cass. civ., ordinanza 13 maggio 2021, n. 12734; Cass. civ. 28 gennaio 2014 n. 1770; Cass. civ. 18 ottobre
2005, n. 20143).
1.4. Gli opponenti sostengono poi che l'originario contratto di finanziamento sarebbe stato sostituito da un accordo di ripianamento del debito concordato con l'istituto di finanziamento in data 30 aprile
2018 per l'importo complessivo di euro 26.520,00, a mezzo di n. 120 effetti cambiari con scadenza mensile decorrente dal 20.03.2019 dell'importo di euro 221,00 cadauno, attribuendo a quest'ultimo una portata novativa.
La tesi è immeritevole di seguito.
Il carattere novativo della transazione, infatti, è espressamente escluso dal testo dell'accordo versato in atti dalla stessa parte opponente, ove si legge “Il piano di rientro proposto non costituisce novazione del debito”. Tale clausola va letta unitariamente a quella immediatamente successiva secondo la quale “il mancato pagamento di una sola scadenza concordata legittimerà la società committente e/o terzi aventi diritto a procedere per l'intera somma anche se si è convenuto il pagamento dilazionato”. La lettura combinata delle due disposizioni contrattuali consente senza dubbio di ritenere che il mancato pagamento di una rata del piano di rientro farà rivivere il debito P a g . 4 | 8 originario e non quello concordato con l'accordo di dilazione.
È, infatti, evidente che non traspare in alcun modo la volontà delle parti di mutare il rapporto obbligatorio sottostante. In proposito, varrà richiamare quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione” (cfr. Cass. 27028/2022, conforme a 7194/2019).
Ne discende che, a fronte del pacifico inadempimento degli opponenti (che non hanno in alcun modo provato di aver onorato le cambiali emesse contestualmente alla sottoscrizione del piano di rientro) e del legittimo esercizio da parte dell'opposta, in forza della clausola risolutiva espressa prevista, del diritto di risoluzione dell'accordo (cfr. lettera raccomandata A/R del 17 maggio 2021, perfezionatasi per compiuta giacenza in alcun modo contestata) rivive l'obbligazione precedente all'accordo.
1.5. Priva di pregio è pure l'eccezione relativa alla omessa costituzione in mora.
Al riguardo, va ricordato in via assorbente che l'art. 1219 c.c. stabilisce che il debitore è automaticamente in mora (ossia è considerato inadempiente) in tutte quelle obbligazioni che hanno una data di pagamento prestabilita. Questo significa che laddove l'iniziale contratto tra le parti abbia fissato un termine certo per l'esecuzione della prestazione, alla sua scadenza non c'è alcun obbligo di diffida. L'inadempimento scatta, infatti, già dopo tale data e senza bisogno di sollecito.
1.6. Non pertinente è poi l'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi dell'art. 1957 Parte_2
c.c.
Invero, parte opponente, nell'eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c., ha inteso qualificare la garanzia da ella prestata come una fideiussione e pertanto con carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita.
Tale assunto risulta però smentito dai documenti acquisiti in atti.
Dall'esame del contratto di finanziamento emerge con chiarezza come lo abbia Parte_2 sottoscritto come “coobbligato”. Tale espressione, seppur non trovi rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. Appaiono dirimenti, in tal senso, non solo le sottoscrizioni apposte
P a g . 5 | 8 dall'opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale fa più volte riferimento a tale figura.
La qualifica dell'opponente quale coobbligato e non quale fideiubente comporta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c. che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli art. 1292 e ss.
1.6. Infine, del tutto generiche sono le contestazioni relative alla quantificazione del credito e degli interessi moratori applicati.
Ed infatti, mentre parte opposta ha dettagliatamente specificato ed indicato i criteri in base ai quali è pervenuta alla determinazione del saldo richiesto, parte opponente ne ha in maniera vaga contestato l'ammontare senza neppure indicare gli eventuali errori nei quali sarebbe incorsa l'opposta, le eventuali illegittimità applicate o offrire una ipotesi di ricalcolo alternativa supportandola con una perizia di parte.
Invero, solo con la prima memoria istruttoria gli opponenti hanno eccepito la vessatorietà delle clausole relative alla pattuizione degli interessi moratori e corrispettivi e che prevedono una penale in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento ovvero le nn. 3.1 (costi in caso di ritardo di pagamento) e 4 (rimborso anticipato) del contratto sono da considerarsi c.d. clausole abusive e pertanto nulle perché in violazione dell'art. 33 comma 1 lettera f del Codice del Consumo (dlgs.
209/2006).
Ora, pur a non voler far questione sulla tardività della sollevata eccezione, va ricordato che come recentemente chiarito dalla Corte di Cassazione nel suo massimo consesso (vedi SS.UU.
19597/2020) “Nei contratti conclusi con il consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lg. n. 206/2005, già art. 1469- bis e 1469-quinquies c.c.. L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Quindi, se in astratto la clausola di determinazione degli interessi moratori rientra tra quelle presumibilmente vessatorie, è necessario che al fine di farne valere la nullità a tale titolo il debitore
P a g . 6 | 8 assolva all'onere probatorio nei suesposti termini sullo stesso gravante, ciò che nella specie non è stato fatto, non avendo gli opponenti indicato il tasso moratorio in concreto applicato, il tasso soglia usura vigente al momento della stipula del contratto e la misura in cui lo stesso sarebbe stato travalicato e tanto meno prodotto i necessari D.M. di rilevazione del tasso soglia relativo al periodo di riferimento.
Del resto, non risulta che in concreto siano stati chiesti né gli interessi moratori né una penale di estinzione anticipata.
2. In definitiva, l'esito sfavorevole di tutti i motivi di opposizione giustifica il suo rigetto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere munito della clausola di definitiva esecutorietà ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
3. La soccombenza degli opponenti governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), che vengono liquidate d'ufficio, in applicazione del DM n. 55 del 2014, così come integrato dal successivo D.M.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, in base al valore della domanda determinato dall'importo del credito ingiunto (scaglione di valore compreso tra € 5.201 e 26.000), ai parametri minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
3.1. Ritiene, poi, il Tribunale che non ricorrano i presupposti perché si possa far luogo - come da richiesta dell'opposta - a pronunce di condanna ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi mala fede o colpa grave in capo agli opponenti (cfr. Cass. 24.4.2019, n. 11229/2019, Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2212/2021, emesso da questo Tribunale in data 2 novembre 2021 e notificato il 23 novembre 2021, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
P a g . 7 | 8 2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nola, il 7/10/2025.
Il Giudice dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 8 | 8