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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/09/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 496/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 496/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 5 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
OGGETTO: d a
Appalto di opere (P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pubbliche sig. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Terzo del foro Parte_1
cod.: 140021 di AN AR CA TE (PEC ) che Email_1
ha rinunciato al mandato come da dichiarazione depositata in data 9 aprile
2025 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello da considerarsi in calce allo stesso
APPELLANTE
c o n t r o
1 (C.F. ), in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Magda Poli (PEC
, Gisella Donati (PEC Email_2
e Raffaella Rizzardi (PEC Email_3
ed elettivamente domiciliata Email_4
presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in – Palazzo Broletto, CP_2
Piazza Paolo VI n. 29 nonchè all'indirizzo telematico dell'avv. Magda Poli
giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta da considerarsi in calce alla stessa n o n c h é c o n t r o
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Michele Minervini
( del foro di ed Email_5 CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Quinzano d'Oglio (BS),
Piazza Garibaldi n. 4 nonché all'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio
APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 772/2021
pubblicata in data 18 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti
2 in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.772/2021 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione II Civile, Giudice
Dott.ssa Elena Fondrieschi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 19711/2016,
depositata in cancelleria in data 18/3/21 e notificata a mezzo pec il 30.3.21,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A - accertare e dichiarare la decadenza della dal diritto CP_2 CP_2
di agire nei confronti dell'appaltatrice ed in via risarcitoria per non aver
tempestivamente denunciato i vizi alla appaltatrice CP_1
B - accertare e dichiarare la liberazione della alla garanzia per CP_1
i vizi;
C - accertare e dichiarare che la nulla deve alla Provincia di CP_1
istante per assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine ai vizi CP_2
lamentati;
D - in subordine ridurre il quantum richiesto nei limiti dei danni debitamente
provati.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”
3 Dell'appellata : Controparte_2
“Voglia l'adita Corte rigettare l'appello confermando la sentenza appellata
772/2021 del Tribunale di Brescia con concessione di termini per il deposito
di comparse conclusionali e repliche. Con vittoria di spese e compensi”
Dell'appellata Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, confermare
la impugnata sentenza quanto alle statuizioni inerenti alla Controparte_4
e quindi confermare la carenza di sua legittimazione passiva e la condanna
alle spese del giudizio di primo grado a carico della . Controparte_2
In subordine accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione
dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. della nei Controparte_2
confronti della e respingere ogni e qualsiasi domanda ai suoi Controparte_4
danni
In ogni caso con vittoria di spese, oneri e competenze per il presente
giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Controparte_2
convenuto innanzi al Tribunale di Brescia le società CP_1 CP_4
e perché fosse accertata la sussistenza di vizi
[...] Controparte_5
e difformità dell'impianto fotovoltaico posto a servizio dell'edificio destinato ad istituto scolastico “ ” in , Via Tirandi, oggetto del Controparte_6 CP_2
4 contratto di appalto con la società e la conseguente responsabilità CP_1
sia di quest'ultima in quanto appaltatrice, che della società
[...]
in quanto subappaltatrice, che della società Controparte_5 CP_4
in quanto fornitore dei pannelli solari nonché perché conseguentemente
[...]
le società convenute, in via disgiunta o in solido fra loro, fossero condannate a risarcirle i danni sofferti liquidati nella misura di € 71.000,00 oltre IVA o nel diverso importo ritenuto di giustizia nonché a rifonderle le spese di lite.
A sostegno delle pretese azionate la Provincia ha allegato che essa CP_2
aveva appaltato all' e Controparte_7 Controparte_8
i lavori per la costruzione di un nuovo corpo didattico presso l'Istituto
[...]
Superiore Statale “Tartaglia-Olivieri”; che in data 25 maggio 2012 la le aveva comunicato di aver affittato alla società CP_7 CP_1
il ramo di azienda inerente all'attività di costruzione di edifici civili;
che successivamente tale ramo di azienda era stato definitivamente ceduto alla società la quale aveva proseguito i lavori mediante subappalto CP_1
alla società che fra i lavori eseguiti era compresa Controparte_5
la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
che i pannelli solari utilizzati per la realizzazione di tale impianto erano stati acquistati dalla società
[...]
presso la società che l'allaccio alla rete Controparte_5 CP_4 CP_4
dell'impianto fotovoltaico non era stato possibile a causa di un malfunzionamento dell'impianto; che essa aveva inutilmente tentato di comporre stragiudizialmente la problematica;
che essa aveva fatto eseguire una perizia di parte sull'impianto che aveva individuato le potenziali cause dell'impossibilità di mettere in esercizio l'impianto in alcune anomalie
5 relative alle scatole di giunzione;
che essa aveva promosso, nei confronti della società un procedimento di A.T.P. anche a fini conciliativi;
CP_1
che la società pur ritualmente notificata, non si era costituita in CP_1
tale procedimento;
che il C.T.U. nominato aveva accertato che i pannelli solari non funzionavano a causa di un difetto delle giunzioni di collegamento delle singole celle concernente il 40-50% dei moduli;
che la relazione peritale aveva quantificato il danno che sofferto nella misura di € 65.000,00 pari al costo per la fornitura ed installazione di nuovi moduli nonché di € 6.000,00
pari al valore della mancata produzione di energia per autoconsumo;
che essa,
alla luce degli esiti del procedimento di A.T.P., aveva nuovamente ed inutilmente tentato di risolvere la problematica stragiudizialmente con le società convenute;
che essa aveva tempestivamente denunciato i difetti dell'opera.
Si è costituita tempestivamente la società che ha eccepito, Controparte_4
in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione ad agire della CP_2
nei propri confronti;
in via preliminare ha eccepito la decadenza dalla
[...]
garanzia e la prescrizione dell'azione nei suoi confronti;
nel merito ha eccepito a) l'inopponibilità alla degli esiti della C.T.U. Controparte_4
disposta nel procedimento di A.T.P. per non essere stata evocata in tale procedimento;
b) la mancanza di prova in ordine al fatto che nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico per cui era causa fossero stati utilizzati proprio i pannelli solari che essa aveva venduto alla società
[...]
Controparte_5
Si è costituita tempestivamente anche la società Controparte_5
6 Si è costituita tardivamente la società che ha eccepito, in via CP_1
preliminare, la decadenza e la prescrizione dell'azione svolta dalla CP_2
di ed ha contestato, nel merito, la fondatezza delle pretese azionate CP_2
nei suoi confronti.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183
sesto comma c.p.c. Con sentenza in data 12 aprile 2018 la società
[...]
è stata dichiarata fallita e la causa nei rapporti fra la Controparte_5
Provincia di e tale società è stata separata ed è stata dichiarata CP_2
interrotta. E' stata espletata l'istruttoria testimoniale all'esito della quale la causa pendente fra la , da un lato, e le società Controparte_2 CP_1
e dall'altro lato, è stata decisa con sentenza ex art. 281- Controparte_4
sexies c.p.c. all'udienza del 18 marzo 2021.
Con tale sentenza, n. 772/2021 pubblicata in data 18 marzo 2021, il Tribunale
di Brescia ha:
a) dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società CP_4
[...]
b) condannato la società a pagare alla CP_1 Controparte_2
l'importo di € 65.000,00 e l'importo di € 6.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali su entrambi gli importi con decorrenza dal 27
settembre 2016 al saldo effettivo;
c) condannato la società a rifondere alla le CP_1 Controparte_2
spese di lite sia del giudizio di merito che del procedimento di A.T.P.;
d) condannato la a rifondere alla società Controparte_2 CP_4
le spese di lite;
[...]
7 e) posto le spese di C.T.U. nel procedimento di A.T.P.A a carico della società
CP_1
In particolare il Giudice di primo ha ritenuto che:
- non fosse configurabile alcuna relazione contrattuale fra la CP_2
e la società e, dunque, non fosse configurabile la
[...] Controparte_4
legittimazione della prima ad agire nei confronti della seconda sulla base della normativa in tema di vendita e, del pari, non fosse configurabile il diritto della ad agire nei confronti della società Controparte_2 CP_4
ex art. 130 C.d.C. mancando tra le parti il rapporto di vendita;
[...]
- le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla società CP_1
fossero inammissibili in ragione della tardiva costituzione della stessa e,
comunque, infondate in ragione dell'individuazione del momento di acquisizione della consapevolezza in ordine alla sussistenza dei vizi ed alla loro derivazione causale dall'attività appaltata alla società nella CP_1
data di deposito dell'elaborato peritale nel procedimento di A.T.P.;
- le risultanze della relazione del C.T.U. nel procedimento di A.T.P. e dell'istruttoria testimoniale espletata confermassero il mancato funzionamento dei pannelli solari lamentato dalla e Controparte_2
l'assenza di danneggiamenti di tali pannelli da parte di terzi successivamente all'installazione;
- il collaudo non esentasse l'appaltatore dalla responsabilità nell'ipotesi,
come nel caso di specie, di vizi occulti;
- la società non avesse assolto all'onere probatorio su di essa CP_1
gravante al fine del superamento della presunzione di colpa stabilita dall'art. 8 1669 c.c.;
- la quantificazione del danno operata dal C.T.U. nel procedimento di A.T.P.
fosse pienamente condivisibile;
- le spese di lite seguissero la soccombenza della società nei CP_1
rapporti con la e di quest'ultima nei rapporti con la Controparte_2
società Controparte_4
- le spese di C.T.U. nel procedimento di A.T.P. seguissero la soccombenza della società CP_1
Avverso detta sentenza ha interposto appello la società che ha CP_1
evocato in giudizio sia la che la società Controparte_2 Controparte_4
che il Fallimento della società chiedendo, in via Controparte_5
pregiudiziale e cautelare, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ed articolando, nel merito, sette motivi di gravame.
Si è costituita la resistendo al gravame avversario. Controparte_2
Si è costituita anche la società che ha chiesto la conferma Controparte_4
delle statuizioni della sentenza impugnata concernenti la propria posizione.
Con ordinanza in data 22 settembre 2021 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 16 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale occorre evidenziare che l'evocazione in giudizio del risulta ultroneo atteso che tale soggetto Controparte_9
non risulta essere destinatario della sentenza impugnata e, dunque, resta estraneo rispetto al presente grado di giudizio.
In via preliminare occorre evidenziare che non risultano essere stati impugnati i capi di sentenza con i quali è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva (rectius: attiva) della nei rapporti Controparte_2
con la società e la conseguente condanna alle spese con la Controparte_4
conseguenza che tali statuizioni risultano passate in cosa giudicata. Deve
peraltro ritenersi positivamente sussistente l'interesse della società
[...]
alla costituzione nel presente grado di giudizio alla luce del CP_4
rilievo che l'appello è stato proposto dalla società e che la CP_1
, nel costituirsi, ben avrebbe potuto proporre appello CP_2 CP_2
incidentale avverso i capi di sentenza sopra menzionati.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del
Giudice di primo grado sotto il profilo della “erronea interpretazione e/o
violazione dell'art. 43, comma 3, l.f. aggiunto dall'art. 41, comma 1, d.lgs.
5/06”: in particolare l'appellante qualifica “abnorme” il provvedimento di separazione della causa pendente fra le odierne parti in giudizio ed il allegando che l'effetto interruttivo del Controparte_9
fallimento opera in via automatica rispetto a tutte le parti del giudizio. La
doglianza non può essere condivisa: invero la giurisprudenza di legittimità
richiamata da parte appellante a sostegno del motivo di impugnazione ha
10 riguardo ad ipotesi in cui le cause proposte sia nei confronti della parte interessata dalla fattispecie di cui all'art. 300 c.p.c. che nei confronti delle altre parti sono inscindibili, mentre nel caso in esame le cause risultano perfettamente scindibili in quanto proposte nei confronti di soggetti ritenuti solidalmente responsabili avendo tutti concorso alla causazione del danno di cui la chiede il risarcimento, secondo la prospettazione Controparte_2
di quest'ultima (cfr. Cass. SS.UU. 15142/07, Cass. SS.UU. 9680/13, Cass.
21514/19, Cass. 8123/20 e Cass. 4684/20 “In tema di litisconsorzio
facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più
coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di
uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione
delle cause ex art. 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine
fissato dall'art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del
processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.”).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la “erronea, omessa
e/o carente motivazione sull'eccezione di decadenza rilevabile anche in
appello”: anche tale censura non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c.
costituisce eccezione in senso stretto che, in quanto tale, deve essere tempestivamente sollevata dalla parte e non è suscettibile di rilievo officioso
(cfr. per Cass. 18078/12 “In tema di responsabilità dell'appaltatore per
rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, la decadenza
dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo
comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere
11 eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi
individuali e concernente diritti disponibili.”, in senso conforme cfr. Cass.
5931/16 e da ultimo Cass. 5037/25). L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere decisivamente inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c.
sollevata dall'odierna società appellante in quanto quest'ultima si è
tardivamente costituita nel giudizio di primo grado decadendo, in questo modo, dal diritto di proporre le eccezioni in senso stretto.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la “omessa e/o carente
motivazione sui profili giuridici della fattispecie”: in particolare secondo la prospettazione della società appellante, il termine decennale attinente al rapporto sostanziale con il costruttore, il termine di decadenza per la denuncia ed il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione sarebbero interdipendenti e la responsabilità non potrebbe essere fatta valere anche solo qualora uno solo di tali termini non fosse rispettato. La censura – pur suggestiva – non può essere condivisa: si osserva, infatti, che – come già
evidenziato in relazione al secondo motivo di gravame – le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. non sono suscettibili di essere prese in considerazione in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell'odierna appellante con la conseguenza che il motivo resta assorbito dalle considerazioni già svolte. Si osserva, inoltre, che il Giudice di primo grado ha ampiamente e diffusamente argomentato in ordine alle ragioni per le quali, pur volendo esaminare il merito delle eccezioni sollevate dall'appellante, non si potrebbe comunque accedere alla tesi dell'odierna
12 parte appellante dovendosi applicare l'univoco orientamento espresso sul punto dal Supremo Collegio che ha chiarito che il decorso dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui
“il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei
difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione
dell'opera” (cfr. da ultimo Cass. 1909/25 ed in precedenza in senso conforme
Cass. 777/20, Cass. 24486/17, Cass. 3040/15). Tale conoscenza, sempre secondo l'orientamento del Supremo Collegio, può ritenersi acquisita nel momento in cui viene depositato l'elaborato di C.T.U. nel procedimento di
A.T.P. (cfr. Cass. 777/20 ed in precedenza in senso conforme Cass. 4022/02,
Cass. 6092/00, Cass. 7612/99 e Cass. 5311/98). Ne discende che deve condividersi la valutazione del Giudice di primo grado che, nonostante la questione fosse assorbita dell'intervenuta decadenza dell'odierna società
appellante dalle eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1669 c.c., ha comunque voluto scrutinare tali eccezioni rilevandone l'infondatezza.
Con il quarto motivo di gravame la società appellante ha lamentato l'erroneità, la confusione e la contraddittorietà della motivazione spesa a fondamento della decisione assunta dal Giudice di primo grado: in particolare la società appellante fonda la propria censura sul rilievo che a) le risultanze dell'A.T.P. sarebbero inidonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla
; b) i vizi erano ben noti alla Direzione Lavori che Controparte_2
interloquiva direttamente con la società fornitrice dei Controparte_4
pannelli, per la sostituzione di alcuni pannelli di fatto poi prontamente sostituiti con eliminazione dei gravi difetti dell'opera lamentati;
c) la
13 Direzione Lavori avrebbe comunicato alla Controparte_5
l'intervenuta risoluzione delle problematiche insorte. Quanto al profilo sollevato sub a) si richiamano integralmente le dettagliate considerazioni svolte sul punto dal Giudice di primo grado: in particolare si osserva che, in ipotesi di accertamento di vizi rilevanti ex art. 1669 c.c. sussiste la responsabilità presunta dell'appaltatore che può vincerla fornendo la prova del contrario;
nel caso di specie nessuna prova di mancanza di responsabilità
è stata resa dalla società appellante con la conseguenza che – risultando positivamente acquisita dalle emergenze della relazione peritale la sussistenza di vizi rilevanti ex art. 1669 c.c. – non può che ritenersi positivamente acquisita la prova della responsabilità della società appellante.
Quanto ai profili sollevati sub b) e c) si osserva che le relative allegazioni non sono state introdotte nel giudizio di primo grado e, soprattutto, non hanno trovato alcun riscontro probatorio atteso che l'odierna società appellante non ha depositato le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e non ha prodotto alcun documento inerente all'opera realizzata: ne discende che tali deduzioni non possono assumere alcun rilievo.
Con il quinto motivo di gravame la società appellante lamenta la “erronea,
omessa e/o carente motivazione in ordine al collaudo” per non aver considerato che l'opera oggetto del contratto di appalto è stata collaudata ed accettata con conseguente liberazione dell'appaltatore soprattutto nella fattispecie oggetto di causa in cui i vizi erano pienamente visibili non essendo stato possibile effettuare l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete: anche tale censura non può essere condivisa. Si richiamano e condividono
14 integralmente sul punto le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado che ha evidenziato come, al momento del collaudo, fosse stato rilevato il
“mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico” e si fosse, comunque,
deciso di procedere con il collaudo delle restanti opere realizzate concedendo alle imprese appaltatrice e subappaltatrice il termine di 30 giorni per la
“sistemazione dell'impianto fotovoltaico” (cfr. doc. 12 di parte CP_2
) e come, conseguentemente, non possa in alcun modo essere
[...]
affermato che l'opera sia stata accettata dal committente anche in relazione ai vizi che affliggevano l'impianto fotovoltaico. In ogni caso si osserva che la Giurisprudenza di legittimità risulta univocamente orientata nel senso che
“L'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità
dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per i gravi difetti nella sua
esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i
vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell'opera, se destinata
obiettivamente a lunga durata.” (cfr. Cass. 7914/14 ed in precedenza in senso conforme Cass. 1290/00 e Cass. 8689/98) con la conseguenza che l'avvenuto collaudo non elide la responsabilità dell'appaltatore.
Con il sesto motivo di gravame la società appellante lamenta la “erronea,
omessa e/o carente motivazione in ordine alla garanzia per i vizi”
argomentando dall'avvenuto rilascio del certificato di collaudo: la censura in esame deve essere disattesa alla luce delle considerazioni svolte in relazione al quinto motivo di impugnazione: invero nel collaudo è specificamente escluso l'impianto fotovoltaico in relazione ai cui vizi la Controparte_2
ha agito in questa sede per il risarcimento del danno.
15 Con il settimo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo della “erronea, omessa e/o carente motivazione sul
quantum e sulla prova del quantum stesso” allegando specificamente che “la
prova del quantum non veniva fornita dalla committente attrice ma dalla
C.T.U. espletata in sede di A.T.P. e non in contraddittorio fra le parti” (cfr.
pag. 9 atto di appello) e che, nonostante i difetti concernessero solo il 40-50%
dei pannelli, alla Provincia appellata è stato riconosciuto l'intero importo quantificato dal C.T.U. in assenza di qualsiasi riscontro probatorio documentale: la doglianza deve essere disattesa. Per quanto concerne l'allegazione secondo la quale la prova del quantum dei danni sofferti dalla
Provincia appellata non sarebbe stata data da quest'ultima bensì dalla C.T.U.
si osserva che la C.T.U. costituisce mezzo di prova e che le risultanze della
C.T.U. disposta nel procedimento di A.T.P. sono pienamente opponibili all'odierna società appellante la quale, pur ritualmente notificata in quella fase del giudizio, ha valutato di non costituirsi e di non partecipare alle operazioni peritali. Per quanto concerne il riconoscimento del costo della sostituzione di tutti i pannelli nonostante i difetti interessassero solo il 40-
50% dei pannelli installati si rileva che la relazione peritale recita “Data la
tipologia, diffusione ed intermittenza del difetto, l'eliminazione dello stesso
può essere operata solo attraverso la sostituzione integrale dei moduli
fotovoltaici, non essendo possibile individuare con certezza quelli non
affetti dal problema. Non è infatti pensabile e sostenibile economicamente,
a parere dello scrivente una campagna di sostituzione dei soli pannelli guasti
(quali visto che il difetto è intermittente) per poi programmare delle
16 campagne di controllo e sostituzione successive che verifichino la
funzionalità dei pannelli superstiti e sostituiscano gli eventuali ulteriori
guasti, probabili considerato che il difetto sembra progressivo” con la conseguenza che si deve ritenere, come d'altronde già ritenuto dal Giudice di primo grado, l'antieconomicità della sostituzione dei soli pannelli danneggiati sia per l'impossibilità di individuarli con certezza sia per il carattere progressivo del difetto e con l'ulteriore conseguenza che deve essere pienamente condivisa la liquidazione del costo dell'intera sostituzione operata dal C.T.U. ed applicata dal Giudice di primo grado.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 772/2021 del Tribunale di Brescia
integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante sia nei rapporti con la che nei rapporti con la società Controparte_2 [...]
evocata in giudizio come “APPELLATA” e non ai meri fini CP_4
della denuntiatio litis al litisconsorte necessario processuale, nonostante non fossero stati impugnati i capi di impugnazione relativi a tale società appellata e sussistendo, per le ragioni sopra esposte, l'interesse alla costituzione della società Le spese di lite, avuto riguardo al valore della causa Controparte_4
(tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate –
quanto a ciascuna parte appellata e quanto ai compensi, sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
17 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive delle parti appellate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 772/2021 pubblicata in data 18 marzo 2021;
2) condanna l'appellante a rifondere alla ed alla società Controparte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, Controparte_4
quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge quanto a ciascuna parte appellata;
3) dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
18 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
19
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. n. 496/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 496/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 5 maggio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
OGGETTO: d a
Appalto di opere (P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pubbliche sig. , con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Terzo del foro Parte_1
cod.: 140021 di AN AR CA TE (PEC ) che Email_1
ha rinunciato al mandato come da dichiarazione depositata in data 9 aprile
2025 ed elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione in appello da considerarsi in calce allo stesso
APPELLANTE
c o n t r o
1 (C.F. ), in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Magda Poli (PEC
, Gisella Donati (PEC Email_2
e Raffaella Rizzardi (PEC Email_3
ed elettivamente domiciliata Email_4
presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in – Palazzo Broletto, CP_2
Piazza Paolo VI n. 29 nonchè all'indirizzo telematico dell'avv. Magda Poli
giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta da considerarsi in calce alla stessa n o n c h é c o n t r o
(C.F. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Michele Minervini
( del foro di ed Email_5 CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Quinzano d'Oglio (BS),
Piazza Garibaldi n. 4 nonché all'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio
APPELLATE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 772/2021
pubblicata in data 18 marzo 2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti
2 in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n.772/2021 emessa dal Tribunale di Brescia, Sezione II Civile, Giudice
Dott.ssa Elena Fondrieschi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 19711/2016,
depositata in cancelleria in data 18/3/21 e notificata a mezzo pec il 30.3.21,
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A - accertare e dichiarare la decadenza della dal diritto CP_2 CP_2
di agire nei confronti dell'appaltatrice ed in via risarcitoria per non aver
tempestivamente denunciato i vizi alla appaltatrice CP_1
B - accertare e dichiarare la liberazione della alla garanzia per CP_1
i vizi;
C - accertare e dichiarare che la nulla deve alla Provincia di CP_1
istante per assenza di qualsivoglia responsabilità in ordine ai vizi CP_2
lamentati;
D - in subordine ridurre il quantum richiesto nei limiti dei danni debitamente
provati.
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio”
3 Dell'appellata : Controparte_2
“Voglia l'adita Corte rigettare l'appello confermando la sentenza appellata
772/2021 del Tribunale di Brescia con concessione di termini per il deposito
di comparse conclusionali e repliche. Con vittoria di spese e compensi”
Dell'appellata Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, confermare
la impugnata sentenza quanto alle statuizioni inerenti alla Controparte_4
e quindi confermare la carenza di sua legittimazione passiva e la condanna
alle spese del giudizio di primo grado a carico della . Controparte_2
In subordine accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione
dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c. della nei Controparte_2
confronti della e respingere ogni e qualsiasi domanda ai suoi Controparte_4
danni
In ogni caso con vittoria di spese, oneri e competenze per il presente
giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Controparte_2
convenuto innanzi al Tribunale di Brescia le società CP_1 CP_4
e perché fosse accertata la sussistenza di vizi
[...] Controparte_5
e difformità dell'impianto fotovoltaico posto a servizio dell'edificio destinato ad istituto scolastico “ ” in , Via Tirandi, oggetto del Controparte_6 CP_2
4 contratto di appalto con la società e la conseguente responsabilità CP_1
sia di quest'ultima in quanto appaltatrice, che della società
[...]
in quanto subappaltatrice, che della società Controparte_5 CP_4
in quanto fornitore dei pannelli solari nonché perché conseguentemente
[...]
le società convenute, in via disgiunta o in solido fra loro, fossero condannate a risarcirle i danni sofferti liquidati nella misura di € 71.000,00 oltre IVA o nel diverso importo ritenuto di giustizia nonché a rifonderle le spese di lite.
A sostegno delle pretese azionate la Provincia ha allegato che essa CP_2
aveva appaltato all' e Controparte_7 Controparte_8
i lavori per la costruzione di un nuovo corpo didattico presso l'Istituto
[...]
Superiore Statale “Tartaglia-Olivieri”; che in data 25 maggio 2012 la le aveva comunicato di aver affittato alla società CP_7 CP_1
il ramo di azienda inerente all'attività di costruzione di edifici civili;
che successivamente tale ramo di azienda era stato definitivamente ceduto alla società la quale aveva proseguito i lavori mediante subappalto CP_1
alla società che fra i lavori eseguiti era compresa Controparte_5
la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
che i pannelli solari utilizzati per la realizzazione di tale impianto erano stati acquistati dalla società
[...]
presso la società che l'allaccio alla rete Controparte_5 CP_4 CP_4
dell'impianto fotovoltaico non era stato possibile a causa di un malfunzionamento dell'impianto; che essa aveva inutilmente tentato di comporre stragiudizialmente la problematica;
che essa aveva fatto eseguire una perizia di parte sull'impianto che aveva individuato le potenziali cause dell'impossibilità di mettere in esercizio l'impianto in alcune anomalie
5 relative alle scatole di giunzione;
che essa aveva promosso, nei confronti della società un procedimento di A.T.P. anche a fini conciliativi;
CP_1
che la società pur ritualmente notificata, non si era costituita in CP_1
tale procedimento;
che il C.T.U. nominato aveva accertato che i pannelli solari non funzionavano a causa di un difetto delle giunzioni di collegamento delle singole celle concernente il 40-50% dei moduli;
che la relazione peritale aveva quantificato il danno che sofferto nella misura di € 65.000,00 pari al costo per la fornitura ed installazione di nuovi moduli nonché di € 6.000,00
pari al valore della mancata produzione di energia per autoconsumo;
che essa,
alla luce degli esiti del procedimento di A.T.P., aveva nuovamente ed inutilmente tentato di risolvere la problematica stragiudizialmente con le società convenute;
che essa aveva tempestivamente denunciato i difetti dell'opera.
Si è costituita tempestivamente la società che ha eccepito, Controparte_4
in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione ad agire della CP_2
nei propri confronti;
in via preliminare ha eccepito la decadenza dalla
[...]
garanzia e la prescrizione dell'azione nei suoi confronti;
nel merito ha eccepito a) l'inopponibilità alla degli esiti della C.T.U. Controparte_4
disposta nel procedimento di A.T.P. per non essere stata evocata in tale procedimento;
b) la mancanza di prova in ordine al fatto che nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico per cui era causa fossero stati utilizzati proprio i pannelli solari che essa aveva venduto alla società
[...]
Controparte_5
Si è costituita tempestivamente anche la società Controparte_5
6 Si è costituita tardivamente la società che ha eccepito, in via CP_1
preliminare, la decadenza e la prescrizione dell'azione svolta dalla CP_2
di ed ha contestato, nel merito, la fondatezza delle pretese azionate CP_2
nei suoi confronti.
Sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183
sesto comma c.p.c. Con sentenza in data 12 aprile 2018 la società
[...]
è stata dichiarata fallita e la causa nei rapporti fra la Controparte_5
Provincia di e tale società è stata separata ed è stata dichiarata CP_2
interrotta. E' stata espletata l'istruttoria testimoniale all'esito della quale la causa pendente fra la , da un lato, e le società Controparte_2 CP_1
e dall'altro lato, è stata decisa con sentenza ex art. 281- Controparte_4
sexies c.p.c. all'udienza del 18 marzo 2021.
Con tale sentenza, n. 772/2021 pubblicata in data 18 marzo 2021, il Tribunale
di Brescia ha:
a) dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società CP_4
[...]
b) condannato la società a pagare alla CP_1 Controparte_2
l'importo di € 65.000,00 e l'importo di € 6.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali su entrambi gli importi con decorrenza dal 27
settembre 2016 al saldo effettivo;
c) condannato la società a rifondere alla le CP_1 Controparte_2
spese di lite sia del giudizio di merito che del procedimento di A.T.P.;
d) condannato la a rifondere alla società Controparte_2 CP_4
le spese di lite;
[...]
7 e) posto le spese di C.T.U. nel procedimento di A.T.P.A a carico della società
CP_1
In particolare il Giudice di primo ha ritenuto che:
- non fosse configurabile alcuna relazione contrattuale fra la CP_2
e la società e, dunque, non fosse configurabile la
[...] Controparte_4
legittimazione della prima ad agire nei confronti della seconda sulla base della normativa in tema di vendita e, del pari, non fosse configurabile il diritto della ad agire nei confronti della società Controparte_2 CP_4
ex art. 130 C.d.C. mancando tra le parti il rapporto di vendita;
[...]
- le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla società CP_1
fossero inammissibili in ragione della tardiva costituzione della stessa e,
comunque, infondate in ragione dell'individuazione del momento di acquisizione della consapevolezza in ordine alla sussistenza dei vizi ed alla loro derivazione causale dall'attività appaltata alla società nella CP_1
data di deposito dell'elaborato peritale nel procedimento di A.T.P.;
- le risultanze della relazione del C.T.U. nel procedimento di A.T.P. e dell'istruttoria testimoniale espletata confermassero il mancato funzionamento dei pannelli solari lamentato dalla e Controparte_2
l'assenza di danneggiamenti di tali pannelli da parte di terzi successivamente all'installazione;
- il collaudo non esentasse l'appaltatore dalla responsabilità nell'ipotesi,
come nel caso di specie, di vizi occulti;
- la società non avesse assolto all'onere probatorio su di essa CP_1
gravante al fine del superamento della presunzione di colpa stabilita dall'art. 8 1669 c.c.;
- la quantificazione del danno operata dal C.T.U. nel procedimento di A.T.P.
fosse pienamente condivisibile;
- le spese di lite seguissero la soccombenza della società nei CP_1
rapporti con la e di quest'ultima nei rapporti con la Controparte_2
società Controparte_4
- le spese di C.T.U. nel procedimento di A.T.P. seguissero la soccombenza della società CP_1
Avverso detta sentenza ha interposto appello la società che ha CP_1
evocato in giudizio sia la che la società Controparte_2 Controparte_4
che il Fallimento della società chiedendo, in via Controparte_5
pregiudiziale e cautelare, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata ed articolando, nel merito, sette motivi di gravame.
Si è costituita la resistendo al gravame avversario. Controparte_2
Si è costituita anche la società che ha chiesto la conferma Controparte_4
delle statuizioni della sentenza impugnata concernenti la propria posizione.
Con ordinanza in data 22 settembre 2021 è stata respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali, all'udienza del giorno 16 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale occorre evidenziare che l'evocazione in giudizio del risulta ultroneo atteso che tale soggetto Controparte_9
non risulta essere destinatario della sentenza impugnata e, dunque, resta estraneo rispetto al presente grado di giudizio.
In via preliminare occorre evidenziare che non risultano essere stati impugnati i capi di sentenza con i quali è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva (rectius: attiva) della nei rapporti Controparte_2
con la società e la conseguente condanna alle spese con la Controparte_4
conseguenza che tali statuizioni risultano passate in cosa giudicata. Deve
peraltro ritenersi positivamente sussistente l'interesse della società
[...]
alla costituzione nel presente grado di giudizio alla luce del CP_4
rilievo che l'appello è stato proposto dalla società e che la CP_1
, nel costituirsi, ben avrebbe potuto proporre appello CP_2 CP_2
incidentale avverso i capi di sentenza sopra menzionati.
Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del
Giudice di primo grado sotto il profilo della “erronea interpretazione e/o
violazione dell'art. 43, comma 3, l.f. aggiunto dall'art. 41, comma 1, d.lgs.
5/06”: in particolare l'appellante qualifica “abnorme” il provvedimento di separazione della causa pendente fra le odierne parti in giudizio ed il allegando che l'effetto interruttivo del Controparte_9
fallimento opera in via automatica rispetto a tutte le parti del giudizio. La
doglianza non può essere condivisa: invero la giurisprudenza di legittimità
richiamata da parte appellante a sostegno del motivo di impugnazione ha
10 riguardo ad ipotesi in cui le cause proposte sia nei confronti della parte interessata dalla fattispecie di cui all'art. 300 c.p.c. che nei confronti delle altre parti sono inscindibili, mentre nel caso in esame le cause risultano perfettamente scindibili in quanto proposte nei confronti di soggetti ritenuti solidalmente responsabili avendo tutti concorso alla causazione del danno di cui la chiede il risarcimento, secondo la prospettazione Controparte_2
di quest'ultima (cfr. Cass. SS.UU. 15142/07, Cass. SS.UU. 9680/13, Cass.
21514/19, Cass. 8123/20 e Cass. 4684/20 “In tema di litisconsorzio
facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più
coobbligati solidali, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di
uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione
delle cause ex art. 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine
fissato dall'art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del
processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.”).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la “erronea, omessa
e/o carente motivazione sull'eccezione di decadenza rilevabile anche in
appello”: anche tale censura non può essere condivisa. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c.
costituisce eccezione in senso stretto che, in quanto tale, deve essere tempestivamente sollevata dalla parte e non è suscettibile di rilievo officioso
(cfr. per Cass. 18078/12 “In tema di responsabilità dell'appaltatore per
rovina e difetti di cose immobili destinate a lunga durata, la decadenza
dall'azione per tardività della denunzia, stabilita dall'art. 1669, primo
comma, cod. civ., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere
11 eccepita dalla parte, trattandosi di decadenza posta a tutela di interessi
individuali e concernente diritti disponibili.”, in senso conforme cfr. Cass.
5931/16 e da ultimo Cass. 5037/25). L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere decisivamente inammissibili le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c.
sollevata dall'odierna società appellante in quanto quest'ultima si è
tardivamente costituita nel giudizio di primo grado decadendo, in questo modo, dal diritto di proporre le eccezioni in senso stretto.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la “omessa e/o carente
motivazione sui profili giuridici della fattispecie”: in particolare secondo la prospettazione della società appellante, il termine decennale attinente al rapporto sostanziale con il costruttore, il termine di decadenza per la denuncia ed il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione sarebbero interdipendenti e la responsabilità non potrebbe essere fatta valere anche solo qualora uno solo di tali termini non fosse rispettato. La censura – pur suggestiva – non può essere condivisa: si osserva, infatti, che – come già
evidenziato in relazione al secondo motivo di gravame – le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. non sono suscettibili di essere prese in considerazione in ragione della tardiva costituzione in giudizio dell'odierna appellante con la conseguenza che il motivo resta assorbito dalle considerazioni già svolte. Si osserva, inoltre, che il Giudice di primo grado ha ampiamente e diffusamente argomentato in ordine alle ragioni per le quali, pur volendo esaminare il merito delle eccezioni sollevate dall'appellante, non si potrebbe comunque accedere alla tesi dell'odierna
12 parte appellante dovendosi applicare l'univoco orientamento espresso sul punto dal Supremo Collegio che ha chiarito che il decorso dei termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c.c. decorre dal momento in cui
“il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei
difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione
dell'opera” (cfr. da ultimo Cass. 1909/25 ed in precedenza in senso conforme
Cass. 777/20, Cass. 24486/17, Cass. 3040/15). Tale conoscenza, sempre secondo l'orientamento del Supremo Collegio, può ritenersi acquisita nel momento in cui viene depositato l'elaborato di C.T.U. nel procedimento di
A.T.P. (cfr. Cass. 777/20 ed in precedenza in senso conforme Cass. 4022/02,
Cass. 6092/00, Cass. 7612/99 e Cass. 5311/98). Ne discende che deve condividersi la valutazione del Giudice di primo grado che, nonostante la questione fosse assorbita dell'intervenuta decadenza dell'odierna società
appellante dalle eccezioni di prescrizione e decadenza ex art. 1669 c.c., ha comunque voluto scrutinare tali eccezioni rilevandone l'infondatezza.
Con il quarto motivo di gravame la società appellante ha lamentato l'erroneità, la confusione e la contraddittorietà della motivazione spesa a fondamento della decisione assunta dal Giudice di primo grado: in particolare la società appellante fonda la propria censura sul rilievo che a) le risultanze dell'A.T.P. sarebbero inidonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla
; b) i vizi erano ben noti alla Direzione Lavori che Controparte_2
interloquiva direttamente con la società fornitrice dei Controparte_4
pannelli, per la sostituzione di alcuni pannelli di fatto poi prontamente sostituiti con eliminazione dei gravi difetti dell'opera lamentati;
c) la
13 Direzione Lavori avrebbe comunicato alla Controparte_5
l'intervenuta risoluzione delle problematiche insorte. Quanto al profilo sollevato sub a) si richiamano integralmente le dettagliate considerazioni svolte sul punto dal Giudice di primo grado: in particolare si osserva che, in ipotesi di accertamento di vizi rilevanti ex art. 1669 c.c. sussiste la responsabilità presunta dell'appaltatore che può vincerla fornendo la prova del contrario;
nel caso di specie nessuna prova di mancanza di responsabilità
è stata resa dalla società appellante con la conseguenza che – risultando positivamente acquisita dalle emergenze della relazione peritale la sussistenza di vizi rilevanti ex art. 1669 c.c. – non può che ritenersi positivamente acquisita la prova della responsabilità della società appellante.
Quanto ai profili sollevati sub b) e c) si osserva che le relative allegazioni non sono state introdotte nel giudizio di primo grado e, soprattutto, non hanno trovato alcun riscontro probatorio atteso che l'odierna società appellante non ha depositato le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e non ha prodotto alcun documento inerente all'opera realizzata: ne discende che tali deduzioni non possono assumere alcun rilievo.
Con il quinto motivo di gravame la società appellante lamenta la “erronea,
omessa e/o carente motivazione in ordine al collaudo” per non aver considerato che l'opera oggetto del contratto di appalto è stata collaudata ed accettata con conseguente liberazione dell'appaltatore soprattutto nella fattispecie oggetto di causa in cui i vizi erano pienamente visibili non essendo stato possibile effettuare l'allaccio dell'impianto fotovoltaico alla rete: anche tale censura non può essere condivisa. Si richiamano e condividono
14 integralmente sul punto le considerazioni svolte dal Giudice di primo grado che ha evidenziato come, al momento del collaudo, fosse stato rilevato il
“mancato funzionamento dell'impianto fotovoltaico” e si fosse, comunque,
deciso di procedere con il collaudo delle restanti opere realizzate concedendo alle imprese appaltatrice e subappaltatrice il termine di 30 giorni per la
“sistemazione dell'impianto fotovoltaico” (cfr. doc. 12 di parte CP_2
) e come, conseguentemente, non possa in alcun modo essere
[...]
affermato che l'opera sia stata accettata dal committente anche in relazione ai vizi che affliggevano l'impianto fotovoltaico. In ogni caso si osserva che la Giurisprudenza di legittimità risulta univocamente orientata nel senso che
“L'esito positivo del collaudo di un'opera non esclude la responsabilità
dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., per i gravi difetti nella sua
esecuzione, dovendo egli rispondere, anche dopo il collaudo, oltre che per i
vizi occulti, altresì per la rovina parziale o totale dell'opera, se destinata
obiettivamente a lunga durata.” (cfr. Cass. 7914/14 ed in precedenza in senso conforme Cass. 1290/00 e Cass. 8689/98) con la conseguenza che l'avvenuto collaudo non elide la responsabilità dell'appaltatore.
Con il sesto motivo di gravame la società appellante lamenta la “erronea,
omessa e/o carente motivazione in ordine alla garanzia per i vizi”
argomentando dall'avvenuto rilascio del certificato di collaudo: la censura in esame deve essere disattesa alla luce delle considerazioni svolte in relazione al quinto motivo di impugnazione: invero nel collaudo è specificamente escluso l'impianto fotovoltaico in relazione ai cui vizi la Controparte_2
ha agito in questa sede per il risarcimento del danno.
15 Con il settimo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo della “erronea, omessa e/o carente motivazione sul
quantum e sulla prova del quantum stesso” allegando specificamente che “la
prova del quantum non veniva fornita dalla committente attrice ma dalla
C.T.U. espletata in sede di A.T.P. e non in contraddittorio fra le parti” (cfr.
pag. 9 atto di appello) e che, nonostante i difetti concernessero solo il 40-50%
dei pannelli, alla Provincia appellata è stato riconosciuto l'intero importo quantificato dal C.T.U. in assenza di qualsiasi riscontro probatorio documentale: la doglianza deve essere disattesa. Per quanto concerne l'allegazione secondo la quale la prova del quantum dei danni sofferti dalla
Provincia appellata non sarebbe stata data da quest'ultima bensì dalla C.T.U.
si osserva che la C.T.U. costituisce mezzo di prova e che le risultanze della
C.T.U. disposta nel procedimento di A.T.P. sono pienamente opponibili all'odierna società appellante la quale, pur ritualmente notificata in quella fase del giudizio, ha valutato di non costituirsi e di non partecipare alle operazioni peritali. Per quanto concerne il riconoscimento del costo della sostituzione di tutti i pannelli nonostante i difetti interessassero solo il 40-
50% dei pannelli installati si rileva che la relazione peritale recita “Data la
tipologia, diffusione ed intermittenza del difetto, l'eliminazione dello stesso
può essere operata solo attraverso la sostituzione integrale dei moduli
fotovoltaici, non essendo possibile individuare con certezza quelli non
affetti dal problema. Non è infatti pensabile e sostenibile economicamente,
a parere dello scrivente una campagna di sostituzione dei soli pannelli guasti
(quali visto che il difetto è intermittente) per poi programmare delle
16 campagne di controllo e sostituzione successive che verifichino la
funzionalità dei pannelli superstiti e sostituiscano gli eventuali ulteriori
guasti, probabili considerato che il difetto sembra progressivo” con la conseguenza che si deve ritenere, come d'altronde già ritenuto dal Giudice di primo grado, l'antieconomicità della sostituzione dei soli pannelli danneggiati sia per l'impossibilità di individuarli con certezza sia per il carattere progressivo del difetto e con l'ulteriore conseguenza che deve essere pienamente condivisa la liquidazione del costo dell'intera sostituzione operata dal C.T.U. ed applicata dal Giudice di primo grado.
Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 772/2021 del Tribunale di Brescia
integralmente confermata.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza dell'appellante sia nei rapporti con la che nei rapporti con la società Controparte_2 [...]
evocata in giudizio come “APPELLATA” e non ai meri fini CP_4
della denuntiatio litis al litisconsorte necessario processuale, nonostante non fossero stati impugnati i capi di impugnazione relativi a tale società appellata e sussistendo, per le ragioni sopra esposte, l'interesse alla costituzione della società Le spese di lite, avuto riguardo al valore della causa Controparte_4
(tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), alle attività processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate –
quanto a ciascuna parte appellata e quanto ai compensi, sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal D.M.
17 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio), € 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive delle parti appellate con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 772/2021 pubblicata in data 18 marzo 2021;
2) condanna l'appellante a rifondere alla ed alla società Controparte_2
le spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, Controparte_4
quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CPA, come per legge quanto a ciascuna parte appellata;
3) dà atto che NON sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
18 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maura Mancini Giuseppe Magnoli
19