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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/09/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 288 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. DI SALVO LOREDANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 31.1.2024 conveniva l' innanzi il Tribunale di Parte_1 CP_1
Agrigento esponendo di aver subito in data 27.2.2008 un infortunio sul lavoro a seguito del quale veniva istruita la pratica di infortunio presso l' (n. prot. CP_1
507901487), il quale, a definizione della stessa, comunicava il riconoscimento di una percentuale relativa alla menomazione accertata pari al 16%. Riferiva che, all'esito della visita di revisione, l'Istituto, con lettera n. 732 dell'1.4.2023, comunicava la cessazione della rendita riconoscendo al ricorrente un grado di invalidità pari all'8%.
Avverso tale provvedimento veniva proposta opposizione in data 13.9.2023 e, all'esito del relativo procedimento, l' , con nota del 19.12.2023 riconosceva CP_1 una percentuale di menomazione pari al 10%, negando ancora il diritto alla rendita.
Ritenendo erronea la valutazione dell' , il ricorrente adiva il Tribunale di CP_2
Agrigento chiedendo di: “RITENERE E DICHIARARE che al ricorrente, in conseguenza dell'infortunio occorsogli, devono essere riconosciuti postumi invalidanti in misura pari o superiori al 16% o comunque superiori a quanto
1 accertato dall' , con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla CP_1 legge a far data dalla revoca 01/04/2023, CONDANNARE pertanto l' in CP_1 persona del Direttore pro-tempore della sede di Agrigento, a corrispondere al ricorrente la relativa rendita ( 16%) od in subordine un indennizzo maggiore a quello già riconosciuto a partire dalla data della revoca o dalla data che verrà riconosciuta dalla C.T.U., con gli arretrati e gli interessi come per legge ed oltre le spese, competenze e onorario del presente giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averli interamente anticipati e da porre a carico come per legge”. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa, istruita mediante CTU, veniva decisa in data 9.9.2025 all'esito di rituale deposito di note ex art 127 ter cpc.
Motivi della decisione
In mancanza di una definizione normativa dell'infortunio sul lavoro, dalla lettura del T.U. si rileva che: “L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
L'infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all'integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Segnatamente, la normativa prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6 % ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio, nè sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in quanto l'Ente ha riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore a quella ritenuta corretta dal ricorrente.
A tal fine, nel corso del giudizio è stata espletata la consulenza tecnica. Il CTU nominato ha accertato in capo al ricorrente: “Dermatite cronica da contatto, eczematosa, ai quattro arti”.
Per la valutazione della percentuale di menomazione, l'Ausiliario ha ritenuto opportuno fare riferimento alle tabelle valutative allegate al D.L. 38/2000 per la
2 quantificazione del danno da dermopatia cronica a genesi allergica. In particolare, è stata considerata la voce 42, che prevede una percentuale fino all'8% per lesioni con alterazione della sensibilità in base a tipo e diffusione, e la voce 43, che riconosce fino al 20% qualora sussista un pregiudizio estetico apprezzabile e le lesioni coinvolgano volto, collo e arti. Nel corso dell'esame obiettivo peritale, l'ausiliario ha rilevato la presenza di lesioni eczematose ragadiformi localizzate agli arti inferiori e superiori, interessanti mani, dorso dei piedi, gomiti e relative pieghe, escludendo tuttavia il coinvolgimento della zona del collo e del volto.
Considerata la diffusione delle lesioni, che si è mostrata più estesa rispetto a quanto rilevato nella visita collegiale , ma non coinvolgente volto e collo, il perito CP_1 ha concluso attribuendo una percentuale di invalidità pari al 12%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
La domanda subordinata va pertanto accolta.
Le spese di lite, atteso il minimo scostamento dalla percentuale accertata in via amministrativa, possono essere compensate per metà, mentre per la restante metà seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00 oltre spese, IVA e CPA se dovuti, da distrarsi al procuratore antistatario.
Spese di CTU a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta in capo al ricorrente una percentuale di invalidità pari al 12%; condanna l' a corrispondere quanto dovuto a titolo di indennizzo, dedotto CP_1 quanto già percepito;
compensa le spese di lite per metà, liquidando la restante metà in euro 1000,00 oltre spese, IVA e CPA, da porsi a carico di , con distrazione in favore del CP_1 procuratore atistatario;
spese di CTU come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 09/09/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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