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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8629/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Fulvia de Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1)
Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino italiano
C.F.: C.F._1
residente in [...]N. 110 - Comune ROCCA D'ARAZZO (AT).
2)
Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F.: C.F._2
residente in [...] entrambi con l'avv. Avv. Andrea Romano (C.F.: del foro di Milano ed C.F._3
elettivamente domiciliati in (20122) Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo, presso il quale hanno eletto anche domicilio telematico Email_1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a (anno 1982, atto n. 375, 2°, R. 3), optando per il regime della separazione dei beni.
in Milano in data 19 giugno 1982 anno 1982, atto n. 375, 2°, R. 3
x separati consensualmente con verbale in data 9.12.2019 omologato con decreto del 21.01.2020
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I due figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti.
3) Il Prof. continuerà a corrispondere alla sig.ra , in via anticipata entro Parte_1 Parte_2
il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'assegno di mantenimento mensile pari a € 6.800,00 (euro seimilaottocento,00), importo da rivalutarsi annualmente ex indice
ISTAT costo della vita.
Pt_ 4) Il Prof. e la Signora danno atto di aver provveduto al versamento di somme Parte_1
ai propri figli, somme che con il presente accordo si dichiara far parte delle condizioni di divorzio;
specificano che condizione strettamente funzionale alla risoluzione della crisi coniugale è la remissione di qualsivoglia preesistente debito dei figli nei confronti dei genitori ed in particolare del padre.
5) Differentemente da quanto indicato nelle condizioni di separazione, il prof. si Parte_1
Pt_ impegna a trasferire alla sig.ra la proprietà della propria quota, pari al 50% dell'immobile sito a Milano, in Corso di Porta Romana n. 129, immobile attualmente cointestato a
[...] e . I comproprietari indicano i dati catastali di tale immobile sito, Parte_1 Parte_2
come detto, in Milano, Corso di Porta Romana, n. 129, Piano 2-3: Zona 1, Cat A/3, Classe 04,
Consistenza 2 vani, Rendita 444,15 euro, proprietà 50% ciascuno degli odierni istanti Milano,
Foglio 478, Particella 308, Sub 733
Il trasferimento verrà eseguito, a cura e spese del Prof. dal Notaio di fiducia di Parte_1
entrambi, Dr Il Prof. pagherà, pertanto, le spese fiscali e notarili Persona_1 Parte_1
del trasferimento, fermo restando che chiederà di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, in quanto il trasferimento è convenuto in funzione e nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nella procedura di divorzio, essendo la relativa pattuizione elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Le parti danno altresì atto che il Prof. ha già provveduto, in linea con le condizioni Parte_1
Pt_ di separazione, a corrispondere alla sig.ra un importo pari al 40% della prima rata del
TFR ricevuto dal Politecnico di Milano. Il 40% delle rimanenti rate verrà corrisposto dal Prof.
Pt_ alla sig.ra entro 10 giorni dalla ricezione delle stesse. Parte_1
7) Il prof. si impegna a farsi carico, del pagamento di tutte le imposte, tasse, oneri Parte_1
fiscali, ivi inclusi interessi e sanzioni originati da ritardi o omissioni, dovuti da , Parte_2
derivanti dai redditi, a quest'ultima riconducibili, riferibili agli anni di imposta 2022,2023 e
2024, che ad oggi risultano ancora da pagare. La parte si impegna inoltre Parte_1
a farsi carico delle tasse dovute da in relazione ai redditi 2025, e quindi agli Parte_2
acconti Irpef, addizionale regionale e comunale, da versare nell'anno 2025 in base a quanto risulterà dal Modello dichiarativo Redditi 25 anno 2024.
8) Il Prof. si impegna a farsi carico degli oneri derivanti dalla cancellazione Parte_1
dell'ipoteca iscritta in data 27/05/2015 al registro generale n. 28102 e al registro particolare n. 4462 sull'immobile di proprietà della parte , sito in Milano, via Crema 21, Parte_2
identificato dagli estremi catastali, foglio 529, particella 180 subalterno 715.
9) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 19 giugno 1982 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla delle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Presidente rel.
Dott. Laura Maria COSMAI
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est Dott. Fulvia de Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1)
Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino italiano
C.F.: C.F._1
residente in [...]N. 110 - Comune ROCCA D'ARAZZO (AT).
2)
Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina italiana
C.F.: C.F._2
residente in [...] entrambi con l'avv. Avv. Andrea Romano (C.F.: del foro di Milano ed C.F._3
elettivamente domiciliati in (20122) Milano, via Fontana 5 presso lo Studio di quest'ultimo, presso il quale hanno eletto anche domicilio telematico Email_1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a (anno 1982, atto n. 375, 2°, R. 3), optando per il regime della separazione dei beni.
in Milano in data 19 giugno 1982 anno 1982, atto n. 375, 2°, R. 3
x separati consensualmente con verbale in data 9.12.2019 omologato con decreto del 21.01.2020
□ separati con sentenza n. (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I due figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti.
3) Il Prof. continuerà a corrispondere alla sig.ra , in via anticipata entro Parte_1 Parte_2
il giorno 5 di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'assegno di mantenimento mensile pari a € 6.800,00 (euro seimilaottocento,00), importo da rivalutarsi annualmente ex indice
ISTAT costo della vita.
Pt_ 4) Il Prof. e la Signora danno atto di aver provveduto al versamento di somme Parte_1
ai propri figli, somme che con il presente accordo si dichiara far parte delle condizioni di divorzio;
specificano che condizione strettamente funzionale alla risoluzione della crisi coniugale è la remissione di qualsivoglia preesistente debito dei figli nei confronti dei genitori ed in particolare del padre.
5) Differentemente da quanto indicato nelle condizioni di separazione, il prof. si Parte_1
Pt_ impegna a trasferire alla sig.ra la proprietà della propria quota, pari al 50% dell'immobile sito a Milano, in Corso di Porta Romana n. 129, immobile attualmente cointestato a
[...] e . I comproprietari indicano i dati catastali di tale immobile sito, Parte_1 Parte_2
come detto, in Milano, Corso di Porta Romana, n. 129, Piano 2-3: Zona 1, Cat A/3, Classe 04,
Consistenza 2 vani, Rendita 444,15 euro, proprietà 50% ciascuno degli odierni istanti Milano,
Foglio 478, Particella 308, Sub 733
Il trasferimento verrà eseguito, a cura e spese del Prof. dal Notaio di fiducia di Parte_1
entrambi, Dr Il Prof. pagherà, pertanto, le spese fiscali e notarili Persona_1 Parte_1
del trasferimento, fermo restando che chiederà di avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, in quanto il trasferimento è convenuto in funzione e nell'ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi nella procedura di divorzio, essendo la relativa pattuizione elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Le parti danno altresì atto che il Prof. ha già provveduto, in linea con le condizioni Parte_1
Pt_ di separazione, a corrispondere alla sig.ra un importo pari al 40% della prima rata del
TFR ricevuto dal Politecnico di Milano. Il 40% delle rimanenti rate verrà corrisposto dal Prof.
Pt_ alla sig.ra entro 10 giorni dalla ricezione delle stesse. Parte_1
7) Il prof. si impegna a farsi carico, del pagamento di tutte le imposte, tasse, oneri Parte_1
fiscali, ivi inclusi interessi e sanzioni originati da ritardi o omissioni, dovuti da , Parte_2
derivanti dai redditi, a quest'ultima riconducibili, riferibili agli anni di imposta 2022,2023 e
2024, che ad oggi risultano ancora da pagare. La parte si impegna inoltre Parte_1
a farsi carico delle tasse dovute da in relazione ai redditi 2025, e quindi agli Parte_2
acconti Irpef, addizionale regionale e comunale, da versare nell'anno 2025 in base a quanto risulterà dal Modello dichiarativo Redditi 25 anno 2024.
8) Il Prof. si impegna a farsi carico degli oneri derivanti dalla cancellazione Parte_1
dell'ipoteca iscritta in data 27/05/2015 al registro generale n. 28102 e al registro particolare n. 4462 sull'immobile di proprietà della parte , sito in Milano, via Crema 21, Parte_2
identificato dagli estremi catastali, foglio 529, particella 180 subalterno 715.
9) Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 19 giugno 1982 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla delle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 1.10.2025
Il Presidente rel.
Dott. Laura Maria COSMAI
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG