Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01016/2025REG.PROV.COLL.
N. 05942/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5942 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Emilio Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha adito il T.a.r. per il Lazio, Roma, chiedendo l’ottemperanza dell’ordinanza di assegnazione di somme, emessa in data 23.5.2016 dal Tribunale ordinario di Roma nel giudizio n. -OMISSIS-/2015, nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanza (Ministero della Giustizia a seguito di procedimento per correzione dell’errore materiale in data 10.2.2020), in relazione al credito per equa riparazione da eccessiva durata del processo, ai sensi della Legge n. 89/2001.
La ricorrente ha allegato al ricorso la certificazione di “non proposta opposizione” del 12.12.2023, rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale dell’Esecuzione mobiliare di Roma e la dichiarazione dell’istante ex artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000 – prevista dall’art. 5 sexies, della Legge n. 89/2001.
2. Il T.a.r., con la sentenza in questa sede impugnata, ha respinto il ricorso, rilevando che l’ordinanza di assegnazione di cui sopra era stata notificata direttamente al Ministero della Giustizia e non all’Avvocatura dello Stato, che lo rappresenta per legge ex art. 11 r.d. n. 1611/33, non potendosi pertanto ritenere passata in giudicato e, dunque, inidonea a costituire oggetto del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.
3. Avverso la statuizione di rigetto l’appellante da dedotto:
- che avverso le ordinanze di assegnazione è ammessa soltanto l’opposizione prevista dall’art. 617 c.p.c., da proporre entro 20 gg. dal “giorno in cui i singoli atti furono compiuti”, opposizione nel caso di specie mai proposta, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento;
- in subordine, di aver depositato in atti, nel procedimento dinanzi al T.a.r., la certificazione della Cancelleria del Tribunale dell’Esecuzione di Roma del 12.12.2023, che espressamente attestava la mancata opposizione avverso l’ordinanza in oggetto, mai contestata dall’Amministrazione;
- in ulteriore subordine, che trattandosi non di pignoramento presso terzi, ma dello speciale procedimento previsto dall’art. 5 quinquies della Legge n. 89/2001, la notifica andava eseguita direttamente presso il debitore, precisando altresì di aver notificato al Ministero della Giustizia la prescritta dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, ai sensi dell’art. 5 sexies della Legge n. 89/2001, idonea a determinare la conoscenza legale del provvedimento da parte dell’amministrazione.
4. Il Ministero della Giustizia si è costituito per resistere all’appello e per ottenere la conferma della decisione impugnata.
5. All’udienza in camera di consiglio del 30 gennaio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
6. L’appello deve essere accolto.
7. Va preliminarmente osservato che l'art. 487 c.p.c. stabilisce che, se la legge non dispone altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza e che per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli art. 176 c.p.c. e seguenti oltre quella dell'art. 186 c.p.c..
L'art. 176 cit., al secondo comma, nel regolare la forma dei provvedimenti del giudice istruttore, dispone a sua volta che le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; lo stesso articolo e l'art. 186 c.p.c. stabiliscono che il giudice istruttore provvede in udienza sulle domande e sulle eccezioni delle parti, tranne che non ritenga di riservarne la pronuncia, nel qual caso l'ordinanza è comunicata alle parti dal cancelliere.
Partendo da queste premesse, la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il principio contenuto nell'art. 176 c.p.c. ha carattere generale nel vigente ordinamento processuale, e vale perciò anche per il processo di esecuzione, con la conseguenza che, se il debitore sia stato posto in condizione di comparire all'udienza, il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi nella stessa udienza decorre dalla data di essi (anche se il debitore non abbia partecipato alla udienza in questione), e non dalla data dell'effettiva conoscenza “ (Cass. Civ., Sez. III, n. 5510/2003).
8. Nel caso di specie, l’ordinanza deve ritenersi definitiva per non essere stata contestata nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., neanche successivamente all’avvenuta conoscenza da parte del Ministero, ed è pertanto idonea a costituire oggetto del giudizio di ottemperanza.
7. Pure a prescindere da tali assorbenti ragioni, deve pure valorizzarsi l’avvenuto invio, da parte dell’appellante, della comunicazione prevista dall’art. 5-sexies della Legge n. 89/2001 ed il decorso di 6 mesi per adempiere al pagamento.
8. A tal riguardo, questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di rilevare che “ L’adempimento alla disciplina speciale di cui all’articolo 5-sexies esaurisce le incombenze a carico del creditore, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, così come affermato in modo espresso dalla sentenza interpretativa di rigetto Corte cost. n.135/2018, oltre che da numerose decisioni di questo Consiglio ” (v., ex multis , sez. III, n. 8567/2024; Sez. IV, n. 9489/2023, 8030/2024 e 7303/2024).
9. Nella fattispecie, non è contestato ed è anzi pacifico che il creditore abbia ottemperato alla comunicazione prevista dal precitato articolo 5-sexies, senza ottenere alcun pagamento.
10. Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere accolto (non risultando che nel frattempo vi sia stato il pagamento di quanto dovuto), sicché – in riforma della sentenza impugnata – va accolto il ricorso di primo grado e va ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al pagamento, entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
11. Si nomina, fin d’ora, quale Commissario ad acta, il Prefetto di Roma, affinché ponga in essere direttamente, o tramite un suo delegato, nei successivi novanta giorni, ogni necessario adempimento attuativo nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione, riservando all’esito la liquidazione delle pertinenti competenze a carico dell’Ente inadempiente e ogni altra determinazione.
12. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e dispone l’esecuzione del giudicato nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante e le liquida nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.