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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2063/2024
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG EM
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. NO DA Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. EN ME Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2063/2024 vertente tra:
TRA con l'avv. PERVILLI REBECCA;
Parte_1
- RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
-RESISTENTE
E
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI GG EM
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 02/03/2023 a GG EM
(atto n. 104, parte 2, serie C, anno 2023). Dal matrimonio è nata la figlia Persona_1 (03/03/2023). Parte_1 a convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale e, decorso il termine di legge, per chiedere che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio.
Controparte_1 S1 è costituito e le parti hanno concluso
[...] congiuntamente.
Con sentenza n. 1168/2024 del 26/11/2024, passata in giudicato in data 27/05/2025, è stata pronunciata la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Con note di trattazione scritta del 25/11/2025, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione senza che i coniugi si siano riconciliati, né abbiano ripreso la convivenza, dimostrando così l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto di regolarle in questi termini:
"-ordinare che ogni cambio di residenza di un coniuge venga comunicato all'altro mediante lettera racc. a.r.;
-assegnare la casa coniugale sita in Reggio Emilia, Via Compagnoni, 64 con i mobili che l'arredano, alla moglie che l'abiterà insieme alla figlia minore Per_1 ove manterrà la residenza;
-affidare la minore Per_1 in via esclusiva alla madre la quale potrà decidere autonomamente in relazione ad ogni questione relativa alla vita della minore. Resta inteso tra le parti che in relazione alle questioni inerenti all'educazione e la scuola il padre potrà essere informato delle decisioni assunte dalla madre e che in relazione alle questioni di natura sanitaria, fatta eccezione per le decisioni che debbano essere assunte con urgenza, il padre potrà chiedere di partecipare attivamente alla decisione che potrà essere concordata con la madre;
-regolamentare il diritto di visita del padre alla figlia con le seguenti modalità: il padre potrà tenere con sé Per_1 a fine settimana alterni, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18 prelevandola da casa e riportandola a fine giornata. Potrà tenerla anche ogni mercoledì pomeriggio dalle 15 e 00 alle 19 e 00 previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore e del padre;
-porre a carico del sig. Controparte_1
Parte_1[...] l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 la somma di € 500,00 mensile, somma da rivalutarsi annual base all'indice
ISTAT di svalutazione monetaria nazionale, oltre al 50% delle spese straordinarie dovute alla minore previste come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, note alle parti;
-porre a carico del sig. Controparte_1
Parte_1[...] l'obbligo di corris contributo al mantenimento, la somma di € 500,00 mensile, somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale".
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
3. Spese
Visto il raggiungimento degli accordi fra le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/03/2023 a GG EM (atto n. 104, parte 2, serie C, anno 2023);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GG EM per quanto di competenza;
-dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti così come sopra trascritte;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 2/12/2025
Il Presidente Il Giudice est.
NO DA EN ME
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG EM
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. NO DA Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. EN ME Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2063/2024 vertente tra:
TRA con l'avv. PERVILLI REBECCA;
Parte_1
- RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
-RESISTENTE
E
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI GG EM
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 02/03/2023 a GG EM
(atto n. 104, parte 2, serie C, anno 2023). Dal matrimonio è nata la figlia Persona_1 (03/03/2023). Parte_1 a convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia dichiarata la loro separazione personale e, decorso il termine di legge, per chiedere che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio.
Controparte_1 S1 è costituito e le parti hanno concluso
[...] congiuntamente.
Con sentenza n. 1168/2024 del 26/11/2024, passata in giudicato in data 27/05/2025, è stata pronunciata la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Con note di trattazione scritta del 25/11/2025, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di divorzio
Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione senza che i coniugi si siano riconciliati, né abbiano ripreso la convivenza, dimostrando così l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
2. Provvedimenti accessori Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto di regolarle in questi termini:
"-ordinare che ogni cambio di residenza di un coniuge venga comunicato all'altro mediante lettera racc. a.r.;
-assegnare la casa coniugale sita in Reggio Emilia, Via Compagnoni, 64 con i mobili che l'arredano, alla moglie che l'abiterà insieme alla figlia minore Per_1 ove manterrà la residenza;
-affidare la minore Per_1 in via esclusiva alla madre la quale potrà decidere autonomamente in relazione ad ogni questione relativa alla vita della minore. Resta inteso tra le parti che in relazione alle questioni inerenti all'educazione e la scuola il padre potrà essere informato delle decisioni assunte dalla madre e che in relazione alle questioni di natura sanitaria, fatta eccezione per le decisioni che debbano essere assunte con urgenza, il padre potrà chiedere di partecipare attivamente alla decisione che potrà essere concordata con la madre;
-regolamentare il diritto di visita del padre alla figlia con le seguenti modalità: il padre potrà tenere con sé Per_1 a fine settimana alterni, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 18 prelevandola da casa e riportandola a fine giornata. Potrà tenerla anche ogni mercoledì pomeriggio dalle 15 e 00 alle 19 e 00 previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della minore e del padre;
-porre a carico del sig. Controparte_1
Parte_1[...] l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Per_1 la somma di € 500,00 mensile, somma da rivalutarsi annual base all'indice
ISTAT di svalutazione monetaria nazionale, oltre al 50% delle spese straordinarie dovute alla minore previste come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia, note alle parti;
-porre a carico del sig. Controparte_1
Parte_1[...] l'obbligo di corris contributo al mantenimento, la somma di € 500,00 mensile, somma da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT di svalutazione monetaria nazionale".
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito.
3. Spese
Visto il raggiungimento degli accordi fra le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 02/03/2023 a GG EM (atto n. 104, parte 2, serie C, anno 2023);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GG EM per quanto di competenza;
-dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti così come sopra trascritte;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 2/12/2025
Il Presidente Il Giudice est.
NO DA EN ME