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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 15/02/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Indebito ha pronunciato seguente soggettivo - Indebito oggettivo SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 117/2023 promossa da
, c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CANESTRINI NICOLA giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MARINO DANIELE, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 10.01.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 23.10.2024 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
considerato tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, in parziale riforma della sentenza n. 20/2023 RG 4414/2020 dd.
10 gennaio 2023 – Tribunale di Bolzano, non notificata,
Nel merito:
In via principale:
1. ACCERTARE e DICHIARARE che le somme consegnate alla convenuta dal sig. (così versati: euro 20.000,00 a mezzo Pt_1
assegno circolare sub n. 23/00002602NT; euro 25.000,00 con assegno circolare sub n. 23/00002603NT) costituiscono un indebito oggettivo ex art. 2033 cc, quindi accertarsi il carattere ingiustificato del pagamento compiuto dall'attore, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'importo pari ad euro 45.000,00, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del versamento stante la malafede della sig.ra CP_1
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ex art. 1418 co. 1
cc, o - alternativamente – ex art. 1343 cc per causa illecita contraria a norme imperative, o – alternativamente – ex art. 1418 co. 2 cc del rapporto negoziale avente ad oggetto la consegna da parte dell'attore alla convenuta, avvenuta nel
2 novembre 2019, della somma di euro 45.000,00 (così versati:
euro 20.000,00 a mezzo assegno circolare sub n.
23/00002602NT; euro 25.000,00 con assegno circolare sub n.
23/00002603NT), e per l'effetto, condannare ex art. 2033 cc la signora alla restituzione del complessivo importo pari ad CP_1
euro 45.000,00 a favore del sig. oltre interessi;
Pt_1
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale
non ritenesse applicabile il rimedio della nullità virtuale o
strutturale, ACCERTARE e DICHIARARE che le somme
consegnate alla convenuta dal sig. (così versati: euro Pt_1
20.000,00 a mezzo assegno circolare sub n. 23/00002602NT;
euro 25.000,00 con assegno circolare sub n. 23/00002603NT,)
sono rapporti contrattuali frutto di violenza morale ex art. 1434
cc, e per l'effetto, ANNULLARE i rapporti contrattuali di novembre
2019 per violenza ex art. 1434 cc, con condanna ex art. 2033 cc
della signora alla restituzione del complessivo importo pari CP_1
ad euro 45.000,00 a favore del sig. oltre interessi, in Pt_1
subordine annullare i predetti contratti per dolo, con condanna
della convenuta alla restituzione del summenzionato importo;
in
ogni caso condannare la convenuta alla restituzione a qualunque
titolo della somma pari ad euro 45.000,00;
- In estremo subordine: Accertare e dichiarare l'arricchimento
senza causa ex art. 2041 cc della convenuta, e per l'effetto
condannare la sig.ra al versamento di un'indennità a CP_1
favore del sig. nella somma che il Tribunale riterrà di Pt_1
3 giustizia, oltre alla condanna della convenuta alla restituzione
integrale del profitto illecito;
3. CONDANNARE la convenuta al pagamento integrale delle spese legali sostenute dal sig. per il procedimento di Pt_1
primo grado sub RG 4414/2020 Tribunale di Bolzano, oltre che condannarla alla rifusione delle spese di lite per il presente grado.
CON RIFERIMENTO ALL'APPELLO INCIDENTALE:
Previo richiamo integrale a quanto già esposto negli atti difensivi di primo grado e alle già formulate eccezioni,
richiamandosi in particolare a quanto esposto nella comparsa conclusionale dd. 18.11.2022 e nella replica dd. 09.12.2022 per parte attrice:
- Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da controparte e per l'effetto confermare i capi, oggi impugnati dalla sig.ra della sentenza n. 20/2023 RG 4414/2020 CP_1
dd. 10 gennaio 2023 – Tribunale di Bolzano, ovvero confermare la domanda di restituzione della somma di euro 53.000,00
accolta in primo grado;
nonché confermare la domanda di restituzione della somma di euro 24.000,00 accolta in primo grado;
confermando altresì la statuizione in punto rifusione di spese di lite a carico di controparte (salvo quanto sopra esposto in punto spese del giudizio di merito sub RG 4414/2020, di cui al precedente punto 3 delle conclusioni in via principale per parte appellante);
4 - Rigettare integralmente la domanda di condanna ex art. 96
cpc per il giudizio 2013/21, nonché rigettare la domanda di condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio RG 2013/2021 e del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva, Cpa, rimborso forfetario e accessori di legge;
con salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto.
In via istruttoria:
Ci si richiama e si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc dd.
31.01.2022 per parte attrice, ritualmente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dd. 20.09.2022 e reiterate con atto di appello;
istanze istruttorie da ritenersi qui integralmente trascritte e richiamate.
Del procuratore di parte appellata:
- Rigettare l'appello proposto dal SI. in quanto Pt_1
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui agli atti,
nonché
IN VIA INCIDENTALE
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza num.
20/2023 del Tribunale di Bolzano – Prima sez. Civile, Dott.sa
Fischer resa nei giudizi riuniti R.G. 4414/2020 ed R.G.
2013/2021, mai notificata, accogliere per i motivi tutti dedotti agli atti il proposto appello incidentale e, per l'effetto,
5 coerentemente con le relative conclusioni avanzate nei due giudizi riuniti di primo grado per la SI.ra : CP_1
1. Rigettare la domanda di restituzione della somma di
Euro 53.000,00 avanzata dallo ed accolta in primo Pt_1
grado (accoglimento primo motivo di appello incidentale);
2. Rigettare la domanda di restituzione della somma di
Euro 24.000,00 avanzata dallo ed accolta in primo Pt_1
grado (accoglimento secondo motivo di appello incidentale);
3. Disporre la condanna dello ai sensi dell'art. 96 Pt_1
cpc per il giudizio RG 2013/21, nella misura di Euro 9.647,82
oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA ex art. 96 comma 1 cpc, oltre in ogni caso ad una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, che si propone in Euro 5.000,00
e salva la diversa quantificazione del Giudicante, domanda avanzata dalla SI.ra e non accolta in primo grado CP_1
(accoglimento terzo motivo di appello incidentale);
4. Disporre la condanna dello alla refusione Pt_1
totale in favore della SI.ra delle spese di lite del giudizio CP_1
RG 2013/21 nonché del relativo procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, domanda avanzata dalla SI.ra e CP_1
non accolta in primo grado (accoglimento terzo motivo di appello
incidentale).
- Conseguentemente condannare lo alla Pt_1
restituzione immediata di tutte le somme versategli salvo gravame dalla SI.ra in adempimento della sentenza CP_1
6 impugnata.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed all'intera vicenda processuale, sia cautelare (fase monocratica nonché fase collegiale) che di merito ed anche esecutiva del cautelare,
nonché delle procedure obbligatorie di negoziazione assistita esperite (vedasi quarto motivo di appello incidentale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.12.2020 notificava a Parte_1
un primo atto di citazione, relativo al CP_1
procedimento R.G. 4414/20, quale giudizio di merito successivo a un sequestro cautelare (e due relativi procedimenti esecutivi),
in cui chiedeva al Tribunale di Bolzano di condannare la convenuta alla restituzione di:
- € 53.000,00 asseritamente versati nel giugno 2012 a titolo di mutuo, in subordine come donazione di non modico valore con difetto di forma scritta e pertanto, a suo dire nulla;
- € 49.000,00 versati a più riprese nel 2017 (€ 25.000,00 più €
8.000,00 più € 10.000,00 più € 6.000,00) come donazione di non modico valore con difetto di forma scritta e pertanto, a suo dire nulla;
- € 69.000,00 versati:
1) nel novembre 2019: € 45.000,00 mediante n. 2 assegni circolari n. 23/00002602NT e n. 23/00002603NT,
7 2) il 20 gennaio 2020: € 24.000,00 con bonifico bancario.
Entrambi i versamenti asseritamente a titolo di indebito oggettivo, o in subordine per nullità/annullabilità del contratto
“ex art. 1418 co. 1 cc, o alternativamente ex art. 1343 c.c. per
causa illecita contraria a norme imperative, o alternativamente ex
art. 1418 co. 2 cc”, o in ulteriore subordine perché si tratterebbe di “rapporti contrattuali frutto di violenza morale ex art. 1434 cc”.
In estremo subordine chiedeva l'accertamento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. della convenuta.
La signora si costituiva in giudizio e contestava CP_1
integralmente le pretese dell'attore, poiché a suo dire infondate e basate su una ricostruzione dei fatti e delle procedure giudiziali a monte, non corrispondente al vero.
Successivamente, in data 27.05.2021 il signor Pt_1
notificava alla signora un secondo atto di citazione, CP_1
relativo al giudizio R.G. 2013/21, in cui chiedeva al Tribunale
di Bolzano di condannare la convenuta alla restituzione di somme versate a mezzo bonifico in data 01.02.2012 (pari ad €
14.000,00) e in data 13.02.2012 (pari ad € 30.000,00), per un totale complessivo pari a € 44.000,00 a titolo di mutuo,
sostenendo, in primo luogo la sussistenza di un contratto di mutuo “unico”, in sostanza, con quello di € 53.000,00, o “a
qualunque altro titolo”, o come donazioni di non modico valore, o ai sensi dell'art. 2041 cc..
8 Anche in questo caso, la convenuta si costituiva contestando integralmente le pretese azionate, e chiedeva altresì la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 1
nonché comma 3 c.p.c., nelle somme rispettivamente di €
9.647,82 ed € 5.000,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA su entrambe e salva la diversa quantificazione del Giudice.
I fatti riportati a sostegno delle richieste e le allegazioni delle parti si trovano dettagliatamente esposti in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Le due cause venivano riunite per ragioni di economia processuale.
La vertenza è stata definita dal Tribunale con la sentenza n. 20/2023 del 10.01.2023, che ha solo parzialmente accolto le domande attoree.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
lamentando in primo luogo e con riferimento alle
[...]
dazioni di denaro effettuate nel novembre 2019 per l'importo complessivo di € 45.000,00 (n. 2 assegni circolari n.
23/00002602NT e n. 23/00002603NT), erronea valutazione delle prove documentali e delle deposizioni testimoniali del e del Testimone_1 Testimone_2
L'appellante, inoltre si duole perché ritiene che il
Tribunale abbia errato per violazione di legge sulla nullità ex
art. 1418 c.c. e per erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla fattispecie ex art. 1434 c.c., sempre con
9 riferimento ai versamenti effettuati nel novembre 2019 per complessivi € 45.000,00.
Si è costituita in giudizio la signora chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello avversario e proponendo a sua volta appello incidentale al fine di ottenere la di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dispone la restituzione della somma di € 53.000,00 versata a titolo di mutuo, lamentando errori sia nella ricostruzione dei fatti sia nell'applicazione del diritto da parte del giudice di primo grado.
Impugna, inoltre la sentenza nella parte in cui dichiara l'annullamento della donazione manuale del 20.01.2020 di
€ 24.000,00, accerta l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e riconosce all'attore il diritto alla restituzione di detta somma.
Da ultimo l'appellante incidentale si duole della statuizione sull'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite per quanto riguarda la causa RG 2013/21, seppure riunita, non essendo state accolte nemmeno in parte le domande ivi proposte dall'attore.
All'udienza del 23.10.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante principale critica la decisione del
Tribunale di escludere la restituzione della somma di
10 € 45.000,00 avendo ricondotto la fattispecie ai vizi della volontà
e ribadisce la richiesta di restituzione dell'indebito oggettivo sia della somma di € 45.000,00 che della somma di € 24.000,00,
versate a suo dire, in quanto sotto minaccia e costrizione.
In via principale chiede la declaratoria di nullità del contratto rilevando la nullità virtuale per contrarietà a norme imperative, per causa illecita o nullità per totale mancanza di causa e, solo in seconda battuta, l'annullamento dello stesso per vizi della volontà (violenza morale o, in subordine, per dolo).
2. Quanto ai fatti esposti da entrambe le parti con riferimento ai rapporti intercorsi tra loro negli anni, si osserva che le due versioni sono spesso incompatibili e a volte contraddittorie.
Alcuni fatti, però risultano incontrovertibili e sono fondamentali per ricostruire la vicenda.
In particolare, è pacifico che:
- il signor e la signora hanno avuto una Pt_1 CP_1
relazione sentimentale iniziata nell'anno 2008;
- nel mese di luglio 2019 la signora scriveva un CP_1
lungo messaggio alla moglie del signor nel Pt_1
quale parlava della relazione extraconiugale;
- nel mese di novembre 2019 le parti si scambiavano ancora messaggi amorevoli e affettuosi;
- in data 24 gennaio 2020 gli amanti si incontravano all'Hotel Premstaller;
11 - in data 27 gennaio 2020 il signor presentava Pt_1
denuncia- querela nei confronti della signora CP_1
per minacce estorsive nei suoi confronti;
- nel corso delle successive indagini emergeva che la signora aveva raccolto molto materiale CP_1
consistente in registrazioni audio e video di telefonate e incontri con il signor Pt_1
- dalle registrazioni emergeva che la coppia discuteva spesso e anche per questioni economiche.
3. Il motivo dell'appello principale volto ad ottenere la restituzione della somma di € 45.000,00 e il motivo di appello incidentale finalizzato alla riforma della statuizione con la quale la signora è stata condannata alla restituzione della CP_1
somma di € 24.000,00, possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambi i versamenti, infatti sono di poco precedenti alla presentazione della querela da parte del signor ed Pt_1
entrambe le parti in causa ritengono che vadano trattati allo stesso modo, seppure in maniera opposta.
Quanto al pagamento di € 45.000,00 avvenuto mediante due assegni circolari, l'appellante principale sostiene di aver provato di essersi trovato in uno stato di totale costrizione e di timore, in quanto, a suo dire, i ricatti e le minacce della convenuta sarebbero già stati ampiamente manifestati.
Sostiene, inoltre di aver mantenuto un comportamento
12 amorevole con lei fingendo per non adirarla ulteriormente.
Come già osservato dal primo giudice, tale prova non è
stata raggiunta.
Infatti, dai documenti dimessi e dalle testimonianze assunte, sebbene risulti senza dubbio che la signora abbia raccolto molto materiale audio video relativo alle conversazioni e agli incontri con il suo amante, non emerge che il signor abbia vissuto in uno stato di prostrazione tale da essere Pt_1
indotto proprio per paura della signora a fare i CP_1
versamenti di denaro oggetto di causa.
A prescindere dalla utilizzabilità degli atti penali di indagini preliminari, quali sono le relazioni dei Carabinieri,
dalle trascrizioni dei colloqui avvenuti tra le parti, si evince che tra gli amanti vi erano continui contrasti e certamente che entrambi avevano a cuore la questione economica: l'una perché
riteneva di meritare che l'amante le garantisse le spese richieste, l'altro perché sosteneva realmente costi rilevanti per il mantenimento di questa seconda famiglia e spesso lo faceva notare.
Emerge che nei momenti di maggiore tensione tra i due e in particolare nell'ultimo periodo della relazione, la signora abbia effettivamente sostenuto di avere materiale CP_1
compromettente e di essere pronta a divulgarlo. Non sono, però,
state provate circostanze precise nelle quali avrebbe preteso pagamenti di denaro a fronte di precise minacce.
13 Ciò vale anche per il versamento di € 24.000,00 con riferimento al quale il Tribunale ha dato valore alle testimonianze dei Carabinieri relative ad affermazioni della signora Le testimonianze non sono decisive, perché sono CP_1
del tutto generiche, infatti i Carabinieri non ricordano precisamente i contorni delle affermazioni che riferiscono di aver udito nelle registrazioni e non le contestualizzano mai nel momento specifico in cui sarebbero state pronunciate, né
nell'ambito del rapporto personale delle parti.
4. Non può essere ignorata la circostanza, per cui ancora alla fine del mese di novembre e comunque dopo l'esecuzione dei primi due versamenti con assegni circolari, il signor Pt_1
scambiava messaggi affettuosi con la signora nei quali CP_1
dichiarava addirittura di amarla.
Va, inoltre considerato che la relazione tra i due amanti continuava anche dopo che la signora aveva inviato alla CP_1
moglie del signor il messaggio, con il quale, proprio a Pt_1
dire di quest'ultimo, nel luglio 2019 veniva rivelata l'esistenza della relazione extraconiugale del marito.
Addirittura, solo pochi giorni prima della presentazione della querela, le parti si vedevano per un incontro amoroso su iniziativa del signor Pt_1
5. Tutto ciò considerato, tenuto conto dei rapporti tra le parti e in mancanza di prove relative alla circostanza, proprio in applicazione del principio del “più probabile che non” invocato
14 dall'appellante principale, non appare probabile che quest'ultimo fosse terrorizzato dalla signora a tal punto CP_1
da essersi trovato in uno stato di coartazione della volontà e di prostrazione psicologica tale da privarlo di autodeterminazione e indurlo a effettuare pagamenti non voluti.
È, quindi condivisibile la conclusione del Tribunale per cui il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata causata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.
Di conseguenza non risulta meritevole di accoglimento l'argomento del signor per cui il comportamento della Pt_1
signora avrebbe avuto ripercussioni sull'accordo delle CP_1
parti ex art. 1325 c.c., tanto da determinare la nullità
dell'accordo stesso.
Per le ragioni sopra esposte tale conclusione vale anche per il secondo pagamento di € 24.000,00.
6. Non merita accoglimento nemmeno l'ulteriore ipotesi avanzata dal signor per cui la nullità sarebbe altresì Pt_1
collegata alla nullità del contratto per causa illecita ex art. 1343
c.c., intesa come contrarietà alle norme imperative nel fine concreto perseguito dai contraenti, per cui, di conseguenza la ricezione della somma da parte della signora risulterebbe CP_1
15 essere contraria a norme imperative ex art. 1418 co. 1 c.c..
Nello specifico sarebbe contraria alle norme imperative in materia di delitto di estorsione ex art. 629 c.p., per cui la consegna del denaro costituirebbe proprio il profitto del medesimo reato.
Manca, infatti, del tutto la prova dell'avvenuta estorsione da parte della signora che nel corso del presente giudizio CP_1
non è stata raggiunta nemmeno tenendo conto degli atti penali delle indagini preliminari ai quali hanno fatto riferimento i testimoni assunti. Come già rilevato, le testimonianze non sono precise e pertanto non risulta una chiara connessione tra le minacce di divulgare dettagli sulla relazione extraconiugale, che la signora rivolgeva al signor (perché dichiarava CP_1 Pt_1
di temere di subire tradimenti da parte dell'amante) e le richieste di denaro, che in ultimo sono stata effettivamente avanzate, ma sempre e con riferimento agli equilibri e ai ruoli delle parti, all'interno della relazione sentimentale.
7. L'argomento di parte appellante per cui il negozio giuridico risulterebbe essere comunque nullo perché non sorretto da alcuna ragione giustificativa (che costituisce uno dei requisiti essenziali del contratto) è infondato in considerazione dei rapporti e dei comportamenti delle parti, reiterati negli anni.
8. Risulta infondata anche l'ulteriore domanda di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c., azione sussidiaria che oltretutto presuppone l'esame di una situazione di ingiusto
16 arricchimento che nella presente causa non è stato nemmeno proposto.
In definitiva va rigettato l'appello principale, mentre merita accoglimento il secondo motivo dell'appello incidentale.
Di conseguenza, il signor sarà tenuto a restituire Pt_1
alla signora la somma di € 24.000,00 da quest'ultima CP_1
versata in data 16.02.2023 in esecuzione della sentenza impugnata.
9. Quanto alla somma di € 53.000,00, la signora CP_1
propone appello incidentale sostenendo che non è mai esistito alcun contratto di mutuo tra le parti e che il giudizio di primo grado non avrebbe evidenziato nessun elemento a conferma della sua esistenza, per mancanza della prova del titolo che l'attore non avrebbe fornito.
L'appellante incidentale critica l'utilizzo da parte del primo giudice delle statuizioni della sentenza di Cassazione n.
27372 del 08.10.2021 che l'avrebbe citata per decidere il merito, mentre avrebbe dovuto solamente trarne indicazioni metodologiche e adottare un criterio di cautela nel rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria.
La decisione, inoltre, sarebbe sbagliata perché
individuerebbe la prova del titolo basandosi sulla causale del bonifico, ritenuta insufficiente e sul fatto, contestato, che la signora non avrebbe fornito una soluzione alternativa. CP_1
10. Quanto al valore da attribuire alla causale “prestito”
17 del bonifico, va osservato che, seppure la causale non sia di per sé prova sufficiente del contratto di mutuo, ha però valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento a un titolo diverso (cfr. Cass. civ.
n. 20052 del 22/07/2024 citata dalla difesa del signor . Pt_1
La signora inoltre non ha mai contestato la CP_1
causale che, va notato, è stata utilizzata in questo unico pagamento e mai nelle successive occasioni nelle quali il signor le ha elargito somme di denaro. Pt_1
La circostanza per cui la causale “prestito” è stata usata unicamente per questo pagamento, considerato anche il comportamento successivo delle parti, esprime sia l'intenzione del signor di escludere la liberalità in questo caso Pt_1
particolare, sia un accordo intercorso tra le parti.
Va poi considerato che il versamento di € 53.000,00
coincide con le tempistiche indicate nel contratto preliminare stipulato dalla signora per l'acquisto di un immobile a CP_1
Gries, quindi, risulta plausibile la rappresentazione del signor che sostiene di averle prestato la somma che le era Pt_1
necessaria per effettuare l'investimento.
Inoltre, il prestito è avvenuto all'inizio della relazione sentimentale che poi sarebbe durata per parecchi anni,
pertanto, non appare singolare che il signor non abbia Pt_1
ritenuto necessario stabilire un termine per la restituzione e
18 ancora meno che non l'abbia richiesta fintanto che la relazione
è proseguita.
Alla luce degli elementi presuntivi come sopra individuati risulta fornita la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo in capo alla signora CP_1
11. Le cause alternative che secondo la signora CP_1
avrebbero dovuto escludere il mutuo o giustificare il suo diritto a trattenere le somme anche in presenza di un prestito non convincono.
In questo grado di giudizio, infatti l'appellante incidentale ripropone l'identificazione della vicenda come contratto di mutuo di scopo o, in alternativa, come donazione indiretta.
Entrambe le qualificazioni vanno escluse, mancando la prova dell'animus donandi escluso espressamente dalla causale del bonifico.
Nemmeno la tesi delle obbligazioni naturali di cui non è
ammessa la ripetizione ai sensi dell' art. 2034 c.c., va accolta.
Non si ritiene, infatti, che il pagamento di € 53.000,00
all'amante, alla quale il signor comunque, versava un Pt_1
mantenimento mensile, possa integrare un dovere morale o sociale giuridicamente rilevante.
In conclusione, l'allegazione della signora di aver CP_1
ricevuto una donazione è smentita dai molteplici elementi sopra esaminati.
19 Pertanto, in forza del principio secondo cui non è
ammesso un trasferimento di denaro senza causa e del conseguente principio di cautela richiamato dal primo giudice,
l'appello incidentale va respinto.
12. Anche il motivo di appello incidentale sulle spese di causa è infondato.
Seppure le domande proposte dal signor nella Pt_1
causa RG 2013/21 non siano state accolte nemmeno in parte,
nel complesso delle cause riunite e dei due gradi di giudizio,
avendo ottenuto la restituzione della somma di € 53.000,00,
risulta comunque vittorioso rispetto alla sua controparte.
Pertanto, non sussistono i presupposti per procedere a una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.,
non si ravvisandosi mala fede o colpa grave nella difesa del signor Infatti, non si riscontra una condotta Pt_1
radicalmente pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo. Ciò anche e soprattutto considerato che nel complesso non vi è stato integrale accoglimento delle domande della signora CP_1
13. Quindi, seppure l'appello incidentale trovi parziale accoglimento, va considerato l'esito complessivo dei due gradi di giudizio e si ritiene giustificata una compensazione delle spese nella misura della metà per entrambi i gradi, con condanna della signora a rifondere a controparte la metà residua. CP_1
Quanto alla fase cautelare, si condividono le argomentazioni del
20 Tribunale e la relativa disposizione va confermata.
Le spese vanno calcolate in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014
per il valore del decisum.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CP_1
sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza n. 20/2023 del 10.01.2023 del Tribunale di Bolzano,
nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. conferma la condanna della signora alla restituzione CP_1
del mutuo di € 53.000,00, oggetto di causa entro il termine fissato ex art. 1817 c.c. del 30.06.2023 e la condanna, per il caso di mancata restituzione entro tale data, al pagamento, a favore del signor dell'importo di € 53.000,00, a titolo di Pt_1
restituzione di un mutuo;
2. riforma la statuizione di annullamento della donazione relativa alla somma di € 24.000,00 e di conseguenza dispone la restituzione da parte del signor di detta somma versata Pt_1
dalla signora in adempimento della sentenza impugnata;
CP_1
3. condanna a pagare a la CP_1 Parte_1
metà (1/2) delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio che compensa per la residua metà e che liquida nel loro intero ammontare:
21 - per il primo grado in € 16.218,45 per compenso unico, di cui
€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5,670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, €
4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali,
oltre IVA e CAP e oltre a € 786,00 per spese anticipate
(iscrizione a ruolo);
oltre le spese dei giudizi della fase cautelare, come liquidate dal
Tribunale in complessivi € 7.962,00 per compensi per il procedimento di sequestro conservativo sub RG 727/2020,
svoltosi dinnanzi al giudice monocratico, e in € 7.962,00, per compensi per il giudizio di reclamo sub RG 3818/2020 svoltosi dinnanzi al Collegio, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il presente grado in € 11.489,65 per compenso unico, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, € 1.498,65 per spese generali oltre IVA e CAP e oltre a spese successive occorrende;
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale ai sensi del co. Parte_1
1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co.
17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente
22 provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 4 dicembre 2024
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere
dott. Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Indebito ha pronunciato seguente soggettivo - Indebito oggettivo SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 117/2023 promossa da
, c.f. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CANESTRINI NICOLA giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MARINO DANIELE, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20/2023 del Tribunale
di Bolzano di data 10.01.2023
Causa rimessa al collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 23.10.2024 sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale,
considerato tutto quanto esposto in fatto ed in diritto, in parziale riforma della sentenza n. 20/2023 RG 4414/2020 dd.
10 gennaio 2023 – Tribunale di Bolzano, non notificata,
Nel merito:
In via principale:
1. ACCERTARE e DICHIARARE che le somme consegnate alla convenuta dal sig. (così versati: euro 20.000,00 a mezzo Pt_1
assegno circolare sub n. 23/00002602NT; euro 25.000,00 con assegno circolare sub n. 23/00002603NT) costituiscono un indebito oggettivo ex art. 2033 cc, quindi accertarsi il carattere ingiustificato del pagamento compiuto dall'attore, e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione dell'importo pari ad euro 45.000,00, oltre ai frutti e agli interessi dal giorno del versamento stante la malafede della sig.ra CP_1
2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ex art. 1418 co. 1
cc, o - alternativamente – ex art. 1343 cc per causa illecita contraria a norme imperative, o – alternativamente – ex art. 1418 co. 2 cc del rapporto negoziale avente ad oggetto la consegna da parte dell'attore alla convenuta, avvenuta nel
2 novembre 2019, della somma di euro 45.000,00 (così versati:
euro 20.000,00 a mezzo assegno circolare sub n.
23/00002602NT; euro 25.000,00 con assegno circolare sub n.
23/00002603NT), e per l'effetto, condannare ex art. 2033 cc la signora alla restituzione del complessivo importo pari ad CP_1
euro 45.000,00 a favore del sig. oltre interessi;
Pt_1
- IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale
non ritenesse applicabile il rimedio della nullità virtuale o
strutturale, ACCERTARE e DICHIARARE che le somme
consegnate alla convenuta dal sig. (così versati: euro Pt_1
20.000,00 a mezzo assegno circolare sub n. 23/00002602NT;
euro 25.000,00 con assegno circolare sub n. 23/00002603NT,)
sono rapporti contrattuali frutto di violenza morale ex art. 1434
cc, e per l'effetto, ANNULLARE i rapporti contrattuali di novembre
2019 per violenza ex art. 1434 cc, con condanna ex art. 2033 cc
della signora alla restituzione del complessivo importo pari CP_1
ad euro 45.000,00 a favore del sig. oltre interessi, in Pt_1
subordine annullare i predetti contratti per dolo, con condanna
della convenuta alla restituzione del summenzionato importo;
in
ogni caso condannare la convenuta alla restituzione a qualunque
titolo della somma pari ad euro 45.000,00;
- In estremo subordine: Accertare e dichiarare l'arricchimento
senza causa ex art. 2041 cc della convenuta, e per l'effetto
condannare la sig.ra al versamento di un'indennità a CP_1
favore del sig. nella somma che il Tribunale riterrà di Pt_1
3 giustizia, oltre alla condanna della convenuta alla restituzione
integrale del profitto illecito;
3. CONDANNARE la convenuta al pagamento integrale delle spese legali sostenute dal sig. per il procedimento di Pt_1
primo grado sub RG 4414/2020 Tribunale di Bolzano, oltre che condannarla alla rifusione delle spese di lite per il presente grado.
CON RIFERIMENTO ALL'APPELLO INCIDENTALE:
Previo richiamo integrale a quanto già esposto negli atti difensivi di primo grado e alle già formulate eccezioni,
richiamandosi in particolare a quanto esposto nella comparsa conclusionale dd. 18.11.2022 e nella replica dd. 09.12.2022 per parte attrice:
- Rigettare integralmente l'appello incidentale proposto da controparte e per l'effetto confermare i capi, oggi impugnati dalla sig.ra della sentenza n. 20/2023 RG 4414/2020 CP_1
dd. 10 gennaio 2023 – Tribunale di Bolzano, ovvero confermare la domanda di restituzione della somma di euro 53.000,00
accolta in primo grado;
nonché confermare la domanda di restituzione della somma di euro 24.000,00 accolta in primo grado;
confermando altresì la statuizione in punto rifusione di spese di lite a carico di controparte (salvo quanto sopra esposto in punto spese del giudizio di merito sub RG 4414/2020, di cui al precedente punto 3 delle conclusioni in via principale per parte appellante);
4 - Rigettare integralmente la domanda di condanna ex art. 96
cpc per il giudizio 2013/21, nonché rigettare la domanda di condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio RG 2013/2021 e del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre ad Iva, Cpa, rimborso forfetario e accessori di legge;
con salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto.
In via istruttoria:
Ci si richiama e si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc dd.
31.01.2022 per parte attrice, ritualmente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni dd. 20.09.2022 e reiterate con atto di appello;
istanze istruttorie da ritenersi qui integralmente trascritte e richiamate.
Del procuratore di parte appellata:
- Rigettare l'appello proposto dal SI. in quanto Pt_1
infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui agli atti,
nonché
IN VIA INCIDENTALE
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza num.
20/2023 del Tribunale di Bolzano – Prima sez. Civile, Dott.sa
Fischer resa nei giudizi riuniti R.G. 4414/2020 ed R.G.
2013/2021, mai notificata, accogliere per i motivi tutti dedotti agli atti il proposto appello incidentale e, per l'effetto,
5 coerentemente con le relative conclusioni avanzate nei due giudizi riuniti di primo grado per la SI.ra : CP_1
1. Rigettare la domanda di restituzione della somma di
Euro 53.000,00 avanzata dallo ed accolta in primo Pt_1
grado (accoglimento primo motivo di appello incidentale);
2. Rigettare la domanda di restituzione della somma di
Euro 24.000,00 avanzata dallo ed accolta in primo Pt_1
grado (accoglimento secondo motivo di appello incidentale);
3. Disporre la condanna dello ai sensi dell'art. 96 Pt_1
cpc per il giudizio RG 2013/21, nella misura di Euro 9.647,82
oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA ex art. 96 comma 1 cpc, oltre in ogni caso ad una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, che si propone in Euro 5.000,00
e salva la diversa quantificazione del Giudicante, domanda avanzata dalla SI.ra e non accolta in primo grado CP_1
(accoglimento terzo motivo di appello incidentale);
4. Disporre la condanna dello alla refusione Pt_1
totale in favore della SI.ra delle spese di lite del giudizio CP_1
RG 2013/21 nonché del relativo procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, domanda avanzata dalla SI.ra e CP_1
non accolta in primo grado (accoglimento terzo motivo di appello
incidentale).
- Conseguentemente condannare lo alla Pt_1
restituzione immediata di tutte le somme versategli salvo gravame dalla SI.ra in adempimento della sentenza CP_1
6 impugnata.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed all'intera vicenda processuale, sia cautelare (fase monocratica nonché fase collegiale) che di merito ed anche esecutiva del cautelare,
nonché delle procedure obbligatorie di negoziazione assistita esperite (vedasi quarto motivo di appello incidentale).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.12.2020 notificava a Parte_1
un primo atto di citazione, relativo al CP_1
procedimento R.G. 4414/20, quale giudizio di merito successivo a un sequestro cautelare (e due relativi procedimenti esecutivi),
in cui chiedeva al Tribunale di Bolzano di condannare la convenuta alla restituzione di:
- € 53.000,00 asseritamente versati nel giugno 2012 a titolo di mutuo, in subordine come donazione di non modico valore con difetto di forma scritta e pertanto, a suo dire nulla;
- € 49.000,00 versati a più riprese nel 2017 (€ 25.000,00 più €
8.000,00 più € 10.000,00 più € 6.000,00) come donazione di non modico valore con difetto di forma scritta e pertanto, a suo dire nulla;
- € 69.000,00 versati:
1) nel novembre 2019: € 45.000,00 mediante n. 2 assegni circolari n. 23/00002602NT e n. 23/00002603NT,
7 2) il 20 gennaio 2020: € 24.000,00 con bonifico bancario.
Entrambi i versamenti asseritamente a titolo di indebito oggettivo, o in subordine per nullità/annullabilità del contratto
“ex art. 1418 co. 1 cc, o alternativamente ex art. 1343 c.c. per
causa illecita contraria a norme imperative, o alternativamente ex
art. 1418 co. 2 cc”, o in ulteriore subordine perché si tratterebbe di “rapporti contrattuali frutto di violenza morale ex art. 1434 cc”.
In estremo subordine chiedeva l'accertamento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. della convenuta.
La signora si costituiva in giudizio e contestava CP_1
integralmente le pretese dell'attore, poiché a suo dire infondate e basate su una ricostruzione dei fatti e delle procedure giudiziali a monte, non corrispondente al vero.
Successivamente, in data 27.05.2021 il signor Pt_1
notificava alla signora un secondo atto di citazione, CP_1
relativo al giudizio R.G. 2013/21, in cui chiedeva al Tribunale
di Bolzano di condannare la convenuta alla restituzione di somme versate a mezzo bonifico in data 01.02.2012 (pari ad €
14.000,00) e in data 13.02.2012 (pari ad € 30.000,00), per un totale complessivo pari a € 44.000,00 a titolo di mutuo,
sostenendo, in primo luogo la sussistenza di un contratto di mutuo “unico”, in sostanza, con quello di € 53.000,00, o “a
qualunque altro titolo”, o come donazioni di non modico valore, o ai sensi dell'art. 2041 cc..
8 Anche in questo caso, la convenuta si costituiva contestando integralmente le pretese azionate, e chiedeva altresì la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 comma 1
nonché comma 3 c.p.c., nelle somme rispettivamente di €
9.647,82 ed € 5.000,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA su entrambe e salva la diversa quantificazione del Giudice.
I fatti riportati a sostegno delle richieste e le allegazioni delle parti si trovano dettagliatamente esposti in esordio di motivazione nella sentenza impugnata.
Le due cause venivano riunite per ragioni di economia processuale.
La vertenza è stata definita dal Tribunale con la sentenza n. 20/2023 del 10.01.2023, che ha solo parzialmente accolto le domande attoree.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Pt_1
lamentando in primo luogo e con riferimento alle
[...]
dazioni di denaro effettuate nel novembre 2019 per l'importo complessivo di € 45.000,00 (n. 2 assegni circolari n.
23/00002602NT e n. 23/00002603NT), erronea valutazione delle prove documentali e delle deposizioni testimoniali del e del Testimone_1 Testimone_2
L'appellante, inoltre si duole perché ritiene che il
Tribunale abbia errato per violazione di legge sulla nullità ex
art. 1418 c.c. e per erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento alla fattispecie ex art. 1434 c.c., sempre con
9 riferimento ai versamenti effettuati nel novembre 2019 per complessivi € 45.000,00.
Si è costituita in giudizio la signora chiedendo il CP_1
rigetto dell'appello avversario e proponendo a sua volta appello incidentale al fine di ottenere la di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui dispone la restituzione della somma di € 53.000,00 versata a titolo di mutuo, lamentando errori sia nella ricostruzione dei fatti sia nell'applicazione del diritto da parte del giudice di primo grado.
Impugna, inoltre la sentenza nella parte in cui dichiara l'annullamento della donazione manuale del 20.01.2020 di
€ 24.000,00, accerta l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e riconosce all'attore il diritto alla restituzione di detta somma.
Da ultimo l'appellante incidentale si duole della statuizione sull'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. e sulle spese di lite per quanto riguarda la causa RG 2013/21, seppure riunita, non essendo state accolte nemmeno in parte le domande ivi proposte dall'attore.
All'udienza del 23.10.2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante principale critica la decisione del
Tribunale di escludere la restituzione della somma di
10 € 45.000,00 avendo ricondotto la fattispecie ai vizi della volontà
e ribadisce la richiesta di restituzione dell'indebito oggettivo sia della somma di € 45.000,00 che della somma di € 24.000,00,
versate a suo dire, in quanto sotto minaccia e costrizione.
In via principale chiede la declaratoria di nullità del contratto rilevando la nullità virtuale per contrarietà a norme imperative, per causa illecita o nullità per totale mancanza di causa e, solo in seconda battuta, l'annullamento dello stesso per vizi della volontà (violenza morale o, in subordine, per dolo).
2. Quanto ai fatti esposti da entrambe le parti con riferimento ai rapporti intercorsi tra loro negli anni, si osserva che le due versioni sono spesso incompatibili e a volte contraddittorie.
Alcuni fatti, però risultano incontrovertibili e sono fondamentali per ricostruire la vicenda.
In particolare, è pacifico che:
- il signor e la signora hanno avuto una Pt_1 CP_1
relazione sentimentale iniziata nell'anno 2008;
- nel mese di luglio 2019 la signora scriveva un CP_1
lungo messaggio alla moglie del signor nel Pt_1
quale parlava della relazione extraconiugale;
- nel mese di novembre 2019 le parti si scambiavano ancora messaggi amorevoli e affettuosi;
- in data 24 gennaio 2020 gli amanti si incontravano all'Hotel Premstaller;
11 - in data 27 gennaio 2020 il signor presentava Pt_1
denuncia- querela nei confronti della signora CP_1
per minacce estorsive nei suoi confronti;
- nel corso delle successive indagini emergeva che la signora aveva raccolto molto materiale CP_1
consistente in registrazioni audio e video di telefonate e incontri con il signor Pt_1
- dalle registrazioni emergeva che la coppia discuteva spesso e anche per questioni economiche.
3. Il motivo dell'appello principale volto ad ottenere la restituzione della somma di € 45.000,00 e il motivo di appello incidentale finalizzato alla riforma della statuizione con la quale la signora è stata condannata alla restituzione della CP_1
somma di € 24.000,00, possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambi i versamenti, infatti sono di poco precedenti alla presentazione della querela da parte del signor ed Pt_1
entrambe le parti in causa ritengono che vadano trattati allo stesso modo, seppure in maniera opposta.
Quanto al pagamento di € 45.000,00 avvenuto mediante due assegni circolari, l'appellante principale sostiene di aver provato di essersi trovato in uno stato di totale costrizione e di timore, in quanto, a suo dire, i ricatti e le minacce della convenuta sarebbero già stati ampiamente manifestati.
Sostiene, inoltre di aver mantenuto un comportamento
12 amorevole con lei fingendo per non adirarla ulteriormente.
Come già osservato dal primo giudice, tale prova non è
stata raggiunta.
Infatti, dai documenti dimessi e dalle testimonianze assunte, sebbene risulti senza dubbio che la signora abbia raccolto molto materiale audio video relativo alle conversazioni e agli incontri con il suo amante, non emerge che il signor abbia vissuto in uno stato di prostrazione tale da essere Pt_1
indotto proprio per paura della signora a fare i CP_1
versamenti di denaro oggetto di causa.
A prescindere dalla utilizzabilità degli atti penali di indagini preliminari, quali sono le relazioni dei Carabinieri,
dalle trascrizioni dei colloqui avvenuti tra le parti, si evince che tra gli amanti vi erano continui contrasti e certamente che entrambi avevano a cuore la questione economica: l'una perché
riteneva di meritare che l'amante le garantisse le spese richieste, l'altro perché sosteneva realmente costi rilevanti per il mantenimento di questa seconda famiglia e spesso lo faceva notare.
Emerge che nei momenti di maggiore tensione tra i due e in particolare nell'ultimo periodo della relazione, la signora abbia effettivamente sostenuto di avere materiale CP_1
compromettente e di essere pronta a divulgarlo. Non sono, però,
state provate circostanze precise nelle quali avrebbe preteso pagamenti di denaro a fronte di precise minacce.
13 Ciò vale anche per il versamento di € 24.000,00 con riferimento al quale il Tribunale ha dato valore alle testimonianze dei Carabinieri relative ad affermazioni della signora Le testimonianze non sono decisive, perché sono CP_1
del tutto generiche, infatti i Carabinieri non ricordano precisamente i contorni delle affermazioni che riferiscono di aver udito nelle registrazioni e non le contestualizzano mai nel momento specifico in cui sarebbero state pronunciate, né
nell'ambito del rapporto personale delle parti.
4. Non può essere ignorata la circostanza, per cui ancora alla fine del mese di novembre e comunque dopo l'esecuzione dei primi due versamenti con assegni circolari, il signor Pt_1
scambiava messaggi affettuosi con la signora nei quali CP_1
dichiarava addirittura di amarla.
Va, inoltre considerato che la relazione tra i due amanti continuava anche dopo che la signora aveva inviato alla CP_1
moglie del signor il messaggio, con il quale, proprio a Pt_1
dire di quest'ultimo, nel luglio 2019 veniva rivelata l'esistenza della relazione extraconiugale del marito.
Addirittura, solo pochi giorni prima della presentazione della querela, le parti si vedevano per un incontro amoroso su iniziativa del signor Pt_1
5. Tutto ciò considerato, tenuto conto dei rapporti tra le parti e in mancanza di prove relative alla circostanza, proprio in applicazione del principio del “più probabile che non” invocato
14 dall'appellante principale, non appare probabile che quest'ultimo fosse terrorizzato dalla signora a tal punto CP_1
da essersi trovato in uno stato di coartazione della volontà e di prostrazione psicologica tale da privarlo di autodeterminazione e indurlo a effettuare pagamenti non voluti.
È, quindi condivisibile la conclusione del Tribunale per cui il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata causata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte.
Di conseguenza non risulta meritevole di accoglimento l'argomento del signor per cui il comportamento della Pt_1
signora avrebbe avuto ripercussioni sull'accordo delle CP_1
parti ex art. 1325 c.c., tanto da determinare la nullità
dell'accordo stesso.
Per le ragioni sopra esposte tale conclusione vale anche per il secondo pagamento di € 24.000,00.
6. Non merita accoglimento nemmeno l'ulteriore ipotesi avanzata dal signor per cui la nullità sarebbe altresì Pt_1
collegata alla nullità del contratto per causa illecita ex art. 1343
c.c., intesa come contrarietà alle norme imperative nel fine concreto perseguito dai contraenti, per cui, di conseguenza la ricezione della somma da parte della signora risulterebbe CP_1
15 essere contraria a norme imperative ex art. 1418 co. 1 c.c..
Nello specifico sarebbe contraria alle norme imperative in materia di delitto di estorsione ex art. 629 c.p., per cui la consegna del denaro costituirebbe proprio il profitto del medesimo reato.
Manca, infatti, del tutto la prova dell'avvenuta estorsione da parte della signora che nel corso del presente giudizio CP_1
non è stata raggiunta nemmeno tenendo conto degli atti penali delle indagini preliminari ai quali hanno fatto riferimento i testimoni assunti. Come già rilevato, le testimonianze non sono precise e pertanto non risulta una chiara connessione tra le minacce di divulgare dettagli sulla relazione extraconiugale, che la signora rivolgeva al signor (perché dichiarava CP_1 Pt_1
di temere di subire tradimenti da parte dell'amante) e le richieste di denaro, che in ultimo sono stata effettivamente avanzate, ma sempre e con riferimento agli equilibri e ai ruoli delle parti, all'interno della relazione sentimentale.
7. L'argomento di parte appellante per cui il negozio giuridico risulterebbe essere comunque nullo perché non sorretto da alcuna ragione giustificativa (che costituisce uno dei requisiti essenziali del contratto) è infondato in considerazione dei rapporti e dei comportamenti delle parti, reiterati negli anni.
8. Risulta infondata anche l'ulteriore domanda di arricchimento senza causa ex art 2041 c.c., azione sussidiaria che oltretutto presuppone l'esame di una situazione di ingiusto
16 arricchimento che nella presente causa non è stato nemmeno proposto.
In definitiva va rigettato l'appello principale, mentre merita accoglimento il secondo motivo dell'appello incidentale.
Di conseguenza, il signor sarà tenuto a restituire Pt_1
alla signora la somma di € 24.000,00 da quest'ultima CP_1
versata in data 16.02.2023 in esecuzione della sentenza impugnata.
9. Quanto alla somma di € 53.000,00, la signora CP_1
propone appello incidentale sostenendo che non è mai esistito alcun contratto di mutuo tra le parti e che il giudizio di primo grado non avrebbe evidenziato nessun elemento a conferma della sua esistenza, per mancanza della prova del titolo che l'attore non avrebbe fornito.
L'appellante incidentale critica l'utilizzo da parte del primo giudice delle statuizioni della sentenza di Cassazione n.
27372 del 08.10.2021 che l'avrebbe citata per decidere il merito, mentre avrebbe dovuto solamente trarne indicazioni metodologiche e adottare un criterio di cautela nel rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria.
La decisione, inoltre, sarebbe sbagliata perché
individuerebbe la prova del titolo basandosi sulla causale del bonifico, ritenuta insufficiente e sul fatto, contestato, che la signora non avrebbe fornito una soluzione alternativa. CP_1
10. Quanto al valore da attribuire alla causale “prestito”
17 del bonifico, va osservato che, seppure la causale non sia di per sé prova sufficiente del contratto di mutuo, ha però valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento a un titolo diverso (cfr. Cass. civ.
n. 20052 del 22/07/2024 citata dalla difesa del signor . Pt_1
La signora inoltre non ha mai contestato la CP_1
causale che, va notato, è stata utilizzata in questo unico pagamento e mai nelle successive occasioni nelle quali il signor le ha elargito somme di denaro. Pt_1
La circostanza per cui la causale “prestito” è stata usata unicamente per questo pagamento, considerato anche il comportamento successivo delle parti, esprime sia l'intenzione del signor di escludere la liberalità in questo caso Pt_1
particolare, sia un accordo intercorso tra le parti.
Va poi considerato che il versamento di € 53.000,00
coincide con le tempistiche indicate nel contratto preliminare stipulato dalla signora per l'acquisto di un immobile a CP_1
Gries, quindi, risulta plausibile la rappresentazione del signor che sostiene di averle prestato la somma che le era Pt_1
necessaria per effettuare l'investimento.
Inoltre, il prestito è avvenuto all'inizio della relazione sentimentale che poi sarebbe durata per parecchi anni,
pertanto, non appare singolare che il signor non abbia Pt_1
ritenuto necessario stabilire un termine per la restituzione e
18 ancora meno che non l'abbia richiesta fintanto che la relazione
è proseguita.
Alla luce degli elementi presuntivi come sopra individuati risulta fornita la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo in capo alla signora CP_1
11. Le cause alternative che secondo la signora CP_1
avrebbero dovuto escludere il mutuo o giustificare il suo diritto a trattenere le somme anche in presenza di un prestito non convincono.
In questo grado di giudizio, infatti l'appellante incidentale ripropone l'identificazione della vicenda come contratto di mutuo di scopo o, in alternativa, come donazione indiretta.
Entrambe le qualificazioni vanno escluse, mancando la prova dell'animus donandi escluso espressamente dalla causale del bonifico.
Nemmeno la tesi delle obbligazioni naturali di cui non è
ammessa la ripetizione ai sensi dell' art. 2034 c.c., va accolta.
Non si ritiene, infatti, che il pagamento di € 53.000,00
all'amante, alla quale il signor comunque, versava un Pt_1
mantenimento mensile, possa integrare un dovere morale o sociale giuridicamente rilevante.
In conclusione, l'allegazione della signora di aver CP_1
ricevuto una donazione è smentita dai molteplici elementi sopra esaminati.
19 Pertanto, in forza del principio secondo cui non è
ammesso un trasferimento di denaro senza causa e del conseguente principio di cautela richiamato dal primo giudice,
l'appello incidentale va respinto.
12. Anche il motivo di appello incidentale sulle spese di causa è infondato.
Seppure le domande proposte dal signor nella Pt_1
causa RG 2013/21 non siano state accolte nemmeno in parte,
nel complesso delle cause riunite e dei due gradi di giudizio,
avendo ottenuto la restituzione della somma di € 53.000,00,
risulta comunque vittorioso rispetto alla sua controparte.
Pertanto, non sussistono i presupposti per procedere a una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.,
non si ravvisandosi mala fede o colpa grave nella difesa del signor Infatti, non si riscontra una condotta Pt_1
radicalmente pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo. Ciò anche e soprattutto considerato che nel complesso non vi è stato integrale accoglimento delle domande della signora CP_1
13. Quindi, seppure l'appello incidentale trovi parziale accoglimento, va considerato l'esito complessivo dei due gradi di giudizio e si ritiene giustificata una compensazione delle spese nella misura della metà per entrambi i gradi, con condanna della signora a rifondere a controparte la metà residua. CP_1
Quanto alla fase cautelare, si condividono le argomentazioni del
20 Tribunale e la relativa disposizione va confermata.
Le spese vanno calcolate in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014
per il valore del decisum.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di nonché Parte_1 CP_1
sull'appello incidentale proposto da quest'ultima avverso la sentenza n. 20/2023 del 10.01.2023 del Tribunale di Bolzano,
nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. conferma la condanna della signora alla restituzione CP_1
del mutuo di € 53.000,00, oggetto di causa entro il termine fissato ex art. 1817 c.c. del 30.06.2023 e la condanna, per il caso di mancata restituzione entro tale data, al pagamento, a favore del signor dell'importo di € 53.000,00, a titolo di Pt_1
restituzione di un mutuo;
2. riforma la statuizione di annullamento della donazione relativa alla somma di € 24.000,00 e di conseguenza dispone la restituzione da parte del signor di detta somma versata Pt_1
dalla signora in adempimento della sentenza impugnata;
CP_1
3. condanna a pagare a la CP_1 Parte_1
metà (1/2) delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio che compensa per la residua metà e che liquida nel loro intero ammontare:
21 - per il primo grado in € 16.218,45 per compenso unico, di cui
€ 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5,670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, €
4.253,00 per la fase decisionale, € 2.115,45 per spese generali,
oltre IVA e CAP e oltre a € 786,00 per spese anticipate
(iscrizione a ruolo);
oltre le spese dei giudizi della fase cautelare, come liquidate dal
Tribunale in complessivi € 7.962,00 per compensi per il procedimento di sequestro conservativo sub RG 727/2020,
svoltosi dinnanzi al giudice monocratico, e in € 7.962,00, per compensi per il giudizio di reclamo sub RG 3818/2020 svoltosi dinnanzi al Collegio, oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- per il presente grado in € 11.489,65 per compenso unico, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisionale, € 1.498,65 per spese generali oltre IVA e CAP e oltre a spese successive occorrende;
4. dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale ai sensi del co. Parte_1
1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co.
17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente
22 provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 4 dicembre 2024
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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