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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4241/2020 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. Parte_1
contro rappresentato e difeso dall'AVV. ORNATI ANDREA e ZURLO CP_1 P.IVA_1
RAFFAELE
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 25/09/2024 e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 6 Con atto di opposizione a d.i. notificato in data 5.10.2020 alla pec dei procuratori di parte opposta,
parte opponente proponeva opposizione avverso il d.i. n° 608/2020 del 10.4.2020 emesso dal Tribunale
di Siracusa e ne chiedeva la revoca deducendo il superamento del tasso soglia degli interessi applicati in corso di mutuo, e disconoscendo la conformità della copia del contratto all'originale. Si costituiva parte opposta contestando il disconoscimento della copia del contratto in quanto generico e non specificamente indicata la difformità rispetto all'originale, deduceva altresì che la dichiarazione ex art. 50 TUB prodotta in sede monitoria e firmata dalla cedente è idonea all'emissione del d.i. e contestava la nullità della clausola relativa agli interessi compensativi nonché quella relativa agli interessi moratori, specificando la non cumulabilità ai fini del calcolo del tasso soglia, si impegnava a produrre l'originale del contratto e chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i.
Veniva nominato CTU grafologo, il quale, non avendo potuto acquisire durante le operazioni peritali,
svoltesi in data 17.7.2023, l'originale del contratto di finanziamento, in quanto il legale della parte opposta riferiva in una pec del 20.6.2023 di non aver potuto reperire detto originale negli archivi della cedente, sospendeva le operazioni peritali. Pertanto, con ordinanza del 23.8.2023, veniva revocata la nomina del CTU grafologo in quanto, in mancanza dell'originale del documento nessuna verificazione poteva essere compiuta sulla fotocopia acquisita in formato digitale del documento originale;
poiché
nessun'altra indagine poteva essere compiuta e in mancanza del documento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La verificazione dell'autenticità del contratto prodotto in fotocopia non è stata possibile in mancanza della produzione dell'originale. Il CTU ha infatti, affermato nella sua relazione l'impossibilità di potere effettuare indagini di natura tecnico strumentale, di rilevare la spontaneità del tratto grafico ed inoltre se vi siano stati ritocchi nella copia digitalizzata, ciò impedirebbe di effettuare una giusta pagina 2 di 6 verifica in presenza di eventuali fotoritocco, immagini riprodotte tramite copia-incolla di parti di firma e quindi sarebbe stata impossibile la riconducibilità della firma alla parte opponente.
Al riguardo la Suprema Corte ha recentemente richiamato il consolidato indirizzo, in virtù del quale il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del
08/02/2024, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8015 del 25 marzo 2024).
I giudici di legittimità hanno evidenziato che le ragioni poste alla base di tale indirizzo sono di carattere tecnico, essendo fondate sul condivisibile rilievo che una perizia grafologica diretta ad accertare l'autenticità di una sottoscrizione, se eseguita su una copia fotostatica del documento recante la sottoscrizione, non potrebbe ritenersi attendibile scientificamente, per l'impraticabilità, con analoga affidabilità, degli specifici accertamenti sul supporto cartaceo in cui quelle indagini normalmente si estrinsecano. Di conseguenza, non è possibile derogare ai principi espressi nel suddetto indirizzo,
ammettendo la perizia grafologica sulla copia fotostatica del documento come se si trattasse dell'originale, e attribuendo, quindi, alla stessa i medesimi effetti di quella svolta sull'originale,
semplicemente per l'indisponibilità (sia pure incolpevole) di quest'ultimo. […] Gli stessi giudici hanno precisato che, laddove il documento originale non sia disponibile per cause non imputabili alla suddetta parte, secondo gli stessi principi espressi nell'indirizzo di questa Corte più sopra esposto, resta ferma la possibilità di provare il contenuto della scrittura contestata con tutti gli altri mezzi di prova ammissibili.
Ciò significa che la parte che ha prodotto la scrittura con sottoscrizione disconosciuta, oltre a poter rinunciare ad avvalersi della stessa e fornire in modo diverso la prova delle proprie pretese (una prova,
pagina 3 di 6 cioè, che prescinda del tutto dal valore della scrittura privata la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta), potrà pur sempre fornire, in modo diverso dallo svolgimento di una perizia grafologica sulla sottoscrizione, la prova che quest'ultima sia stata effettivamente apposta dall'apparente sottoscrittore, (e che, quindi, il contenuto rappresentato nel documento corrisponda alla manifestazione di volontà dell'apparente sottoscrittore), ai fini del giudizio di verificazione, utilizzando a tal fine tutti i mezzi di prova ammissibili e rilevanti. […] In tale ottica, non può escludersi che, almeno in determinati casi, ed in presenza di altri specifici e circostanziati diversi elementi indiziari di prova, possa essere disposta anche una consulenza tecnica grafologica sulla copia fotostatica della scrittura privata (di cui sia accertata la conformità all'originale), purché l'indagine sia diretta ad ottenere dal consulente le sole informazioni di carattere tecnico-scientifico compatibili con un esame della copia della scrittura stessa
(e non, quindi, la diretta e sicura attestazione dell'autenticità della relativa sottoscrizione sulla base della sola valutazione grafologica di essa, in particolare delle caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto, ciò che richiede necessariamente l'esame dell'originale). In tal caso, l'esito della consulenza grafologica, nei limiti del ristretto oggetto di essa appena indicato, potrà essere eventualmente valutato, unitamente agli altri elementi di prova disponibili, pur non potendo da solo fornire la piena prova richiesta ai fini dell'esito positivo del procedimento di verificazione.
Quindi, hanno illustrato il seguente principio di diritto: In tema di disconoscimento, la parte che -
intendendo avvalersi della fotocopia di una scrittura privata, la cui conformità all'originale sia
incontestata o comunque accertata - ne ha chiesto la verificazione ed è impossibilitata a produrre
l'originale, per cause non imputabili, può dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la
sottoscrizione è stata effettivamente apposta dal suo apparente autore, ferma la possibilità di una
consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non essendo sufficienti ai fini
pagina 4 di 6 dell'esito positivo del procedimento di verificazione, possono essere valutate dal giudice unitamente
agli altri elementi istruttori disponibili. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva
ritenuto che la consulenza, eseguita sulla copia a causa della ricostruzione del fascicolo d'ufficio
andato smarrito, avesse la stessa valenza probatoria di quella eseguita sull'originale) (C. Cass., n.
2777/2025).
In materia bancaria essendo la forma scritta richiesta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 117 TUB, la prova del titolo non può essere data con altri mezzi di prova diversi dalla produzione del documento originale, è da escludere la possibilità di provare aliunde l'esistenza e il contenuto del documento. Se lo scopo del giudizio di verificazione è quello di accertare l'autenticità della sottoscrizione, anche con l'ausilio di scritture di comparazione, è difficile immaginare che un siffatto accertamento possa svolgersi in mancanza dell'originale della scrittura, ad esempio sulla base di una fotocopia (in tal senso,
Cass., 14 maggio 2004, n. 9202; Cass., 27 marzo 2014, n. 7267; Cass., 19 dicembre 2019, n. 33769).
Dunque, nell'ipotesi in cui il disconoscimento della sottoscrizione abbia riguardato una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, per ottenerne la verificazione la parte deve necessariamente produrre l'originale. Laddove la parte istante per la verificazione ex art. 216 c.p.c. non produca in giudizio l'originale della scrittura, l'istanza medesima deve allora essere dichiarata inammissibile, con conseguente inutilizzabilità, nel processo, della scrittura.
Posto che la scrittura privata – disconosciuta e non verificata – costituisce l'unico ed esclusivo “titolo”
su cui si fonda il decreto ingiuntivo esso deve essere revocato e l'opposizione accolta.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 e succ. mod. parametri medi scaglione fino ad € 26.000,00 tutte le fasi
P.Q.M
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali, definitivamente decidendo,
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna la parte opposta alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in € 5.077,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge.
Siracusa, 07/04/2025
Il Giudice
Dott. Angela Dell'Ali
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