Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
2432/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 2432/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
XXIII n.31/E, (C.F. e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 28.09.1965, residente in [...] (C.F.
), rappresentati e difesi dall'avv. Paola Grado, presso il cui studio, sito in Torre C.F._2
del Greco alla via Cesare Battisti n.54, elettivamente domiciliano, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni pattuite in ricorso.
Il PM, in data 01.04.2025, ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2024 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Torre del Greco in data 19.10.2000, nel corso del quale sono nate due figlie,
, nata a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente e Persona_1
nata a [...] il [...], maggiorenne ma non ancora Persona_2
economicamente autosufficiente in quanto studentessa;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte
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Tribunale di Torre Annunziata, come risulta dal decreto di omologa n. 2940/2021 del 12/04/2021.
Ciò premesso, hanno esposto che dal momento della separazione (in cui è stato previsto l'affido congiunto della figlia all'epoca minore;
la collocazione della figlia minore Per_2 Per_2 presso la madre e della figlia presso il padre;
la disciplina del diritto di visita e l'obbligo Per_1 dell' di contribuire nella misura di euro 250,00 mensili al mantenimento della figlia minore Pt_2
oltre al 50% delle spese scolastiche e sportive straordinarie), non si è più ricomposto il Per_2
vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia, per cui hanno proposto ricorso congiunto al fine di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 25.03.2025, comparse le parti personalmente, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 2940/2021 del 12/04/2021.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n.55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (24.02.2021), terminato con decreto di omologa del 12/04/2021 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Ciò detto, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite dalle parti e indicate in dispositivo, le quali, non risultando in contrasto con norme imperative, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Si evidenzia che, da quanto dichiarato dalle parti, svolge la professione di Parte_1
imprenditrice (in quanto titolare di una cartoleria) e produce un reddito annuo pari a circa euro
27.000,00, è proprietaria esclusiva dell'immobile sito in Torre del Greco alla Via Giovanni XXIII
n.31/E adibito a casa familiare, è proprietaria di due locali commerciali concessi in locazione per un canone annuo complessivo di euro 10.200,00 ed è proprietaria di due autovetture: Fiat 500L tg.
FF636VF e Fiat Panda tg. ET983DA; mentre ha dichiarato di essere disoccupato e Parte_2
dalle certificazioni uniche allegate al ricorso è emerso che non ha prodotto redditi per l'anno 2021, ha prodotto reddito da lavoro dipendente a tempo determinato pari ad euro 8.766,39 per l'anno 2022
e reddito da lavoro dipendente a tempo determinato pari ad euro 329,18 per l'anno 2023.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 05.12.2024, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Torre del Greco in data 19.10.2000 tra le parti in causa;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e di seguito riportati:
- la sig.ra provvederà, in maniera esclusiva, al mantenimento della figlia Parte_1
che vivrà con lei nella casa familiare sita in Torre del Greco alla Via Giovanni XXIII n. Per_2
31/E, provvederà, altresì, alle sue spese universitarie, mediche e ludiche nella misura del 100%;
- è posto a carico della sig.ra ed in favore del sig. , un assegno Parte_1 Parte_2 divorzile di € 350,00 mensili, da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli Indici Istat;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Torre del Greco per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 84, parte I, Ufficio 1, registro degli atti di matrimonio dell'anno 2000 del predetto Comune);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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