Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 159
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica atti prodromici e prescrizione

    La Corte rileva che l'atto di intimazione del 2008, non impugnato, ha reso definitivo il credito erariale. Pertanto, l'impugnazione del successivo atto di intimazione del 2013 è inammissibile in quanto non basata su vizi propri dell'atto impugnato, ma su vizi relativi agli atti presupposti ormai definitivi.

  • Accolto
    Illegittimità atto di intimazione per omessa notifica atti pregressi

    La Corte, in sede di rinvio, accoglie l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inammissibile il ricorso della contribuente avverso l'atto di intimazione per intervenuta definitività del credito erariale.

  • Accolto
    Illegittimità atto di intimazione per omessa notifica atti pregressi

    La Corte, in sede di rinvio, accoglie l'appello incidentale dell'Agenzia della Riscossione, ritenendo inammissibile il ricorso della contribuente avverso l'atto di intimazione per intervenuta definitività del credito erariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 159
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 159
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo