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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 19/1/2026, ore 11:00, nella seguente composizione collegiale:
D'AP AR IN - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.791/2025 a seguito dell'istanza di riassunzione del giudizio di appello proposta da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, Difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 e Difensore_2 - CF_Difensore_2; elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CO, elettivamente domiciliata presso Email_2
Difensore_3 CF_Difensore_3Ag. Entrate - RI – CO - difesa da - , elettivamente domiciliata presso Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 452/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 20/05/2014
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 00320139003105191 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: si riportano ai rispettivi atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 22 aprile 2002 a veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA, gli importi del quale, in difetto di impugnazione, venivano iscritti a ruolo. Successivamente, l'Agenzia notificava due cartelle di pagamento, a loro volta non impugnate. Conseguentemente l'Agenzia notificava un primo atto di intimazione in data 10-19 dicembre 2008. Un secondo atto di intimazione veniva notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 12 luglio 2013. Ricorrente_1Con rituale ricorso la contribuente impugnava l'atto di intimazione n. 00320139003105191, eccependo la prescrizione del credito e l'omessa notificazione degli atti prodromici. La CTP di CO accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo “l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti pregressi”. La CTR delle Marche rigettava l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e quello incidentale proposto dalla Agenzia della RI, rilevando l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato, stante l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici, ossia dell'avviso di accertamento n. 833539000/2000 e della cartella esattoriale n. 00320010053447436. Avverso la decisione della CTR, la Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. La parte contribuente proponeva controricorso, avanzando anche ricorso incidentale incentrato su un motivo. Con ordinanza n.3733/2025 la Suprema Corte di Cassazione, ritenendo fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbenti rispetto al motivo proposto con il ricorso incidentale, cassava la sentenza d'appello e rinviava la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche. Il Supremo Collegio accoglieva parzialmente anche il secondo motivo articolato nel ricorso principale, evidenziando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006. Ricorrente_1Con ricorso notificato il 10.09.2025 la sig.ra riassumeva il giudizio di appello ex art. 63 D.Lgs. n.546/1992, sostanzialmente reiterando le eccezioni e le deduzioni di merito proposte in primo grado (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. per intervenuta prescrizione decennale della pretesa impositiva;
omessa notifica degli atti pregressi, in violazione e/o falsa applicazione D.P.R. n. 602/73 e degli artt.36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72; violazione e/o falsa applicazione di: L. n. 241/1990, art. 7 L. n. 212/2000, art. 12 D.P.R. n. 602/1973, art. 36 comma 4 ter L. n. 31/2008; tardiva notifica dell'intimazione di pagamento per inosservanza dei termini di cui agli artt.17 del D.P.R. n. 602/1973 e 25 del D.P.R. n. 602/1973 allora vigenti;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 bis e segg. del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del D.P.R.n. 633/1972; violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto artt.36 bis, comma 3, D.P.R.n. 600/1973 e 25 D.Lgs. n. 472/1997, 54 bis e 60 D.P.R. n. 633/1972; manifesta infondatezza della pretesa impositiva) Si costituivano in giudizio sia l'agenzia delle Entrate sia l'Agenzia della – RISCOSSIONE, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni. All'udienza del 19 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci ed evitare inutili appesantimenti della disamina, questa Corte reputa necessario evidenziare che oggetto del presente giudizio di riassunzione é unicamente la ammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte contribuente avverso l'atto di intimazione n. 00320139003105191 000 IVA. Tanto premesso, sulla scorta dei principi richiamati dalla S.C. nell'ordinanza Ricorrente_1n.3733/2025, è agevole rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto da avverso il predetto atto impositivo. In proposito, giova riportare il passo della motivazione della decisione adottata dalla Suprema Corte: “ancorché nel ricorso incidentale di ADER si evidenziasse la circostanza della mancata impugnazione dell'avviso di intimazione del 2008, la CTR ha respinto il gravame di merito, limitandosi a stigmatizzare l'irregolarità delle notifiche dell'avviso di accertamento a monte e della correlata cartella di pagamento. In tal guisa, ha erroneamente deprivato d'ogni efficacia e rilevanza il primo dei due atti di intimazione, del quale – in ossequio al parametro dell'autosufficienza del ricorso per cassazione – parte ricorrente riporta sia il contenuto, sia il dettaglio della notificazione in persona di “familiare convivente” con la contribuente. In altri termini, il giudice d'appello ha valorizzato unicamente l'avviso di accertamento e la susseguente cartella, trascurando la portata del successivo, primo atto di intimazione, che – pacificamente – si palesa non impugnato dalla contribuente. Nel trascurare la circostanza della preventiva notifica, già nel 2008, di un atto di intimazione espressivo della pretesa fiscale, la CTR ha incongruamente tralasciato di considerare che il secondo avviso di intimazione del 2013, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, sarebbe sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, co. 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere con la loro impugnazione. Il primo dei due atti di intimazione, senz'altro idoneo a veicolare la pretesa fiscale tanto da renderla conoscibile, non è stato contestato e si è consolidato”. E' importante soffermarsi sul richiamo fatto dalla Corte nell'ordinanza di rinvio al proprio costante orientamento, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo – come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, costituito dall'atto di intimazione notificato nel 2008 – è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, nonché aggiungendo che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Conviene altresì rimarcare che la Corte di Cassazione, pur rilevando che “sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, ha tuttavia precisato che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
*** Orbene, appare manifesto l'errore in cui sono incorsi sia la CTP sia la CTR nell'omettere di rilevare e dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto da RE TA avverso l'intimazione di pagamento per cui è processo, trattandosi di un atto impositivo non più impugnabile perché divenuto definitivo siccome relativo ad una pretesa creditoria erariale ormai cristallizzatasi. Per completezza motivazionale, non può omettersi di rimarcare che la Suprema Corte ha chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo – come accaduto nel caso di specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, notificato nel 2008 – è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, aggiungendo che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Per le considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale proposti, rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate e dalla Agenzia della RI. Ne consegue altresì la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, giudicando in sede di rinvio, accoglie l'appello principale e l'appello incidentale, condannando l'appellata alle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, liquidate in euro 12.500 per ciascuno degli appellanti. Così deciso in CO, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO AR IN D'AP
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 19/1/2026, ore 11:00, nella seguente composizione collegiale:
D'AP AR IN - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.791/2025 a seguito dell'istanza di riassunzione del giudizio di appello proposta da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1, Difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1 e Difensore_2 - CF_Difensore_2; elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CO, elettivamente domiciliata presso Email_2
Difensore_3 CF_Difensore_3Ag. Entrate - RI – CO - difesa da - , elettivamente domiciliata presso Email_3
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 452/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 20/05/2014
Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 00320139003105191 000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: si riportano ai rispettivi atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1In data 22 aprile 2002 a veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IVA, gli importi del quale, in difetto di impugnazione, venivano iscritti a ruolo. Successivamente, l'Agenzia notificava due cartelle di pagamento, a loro volta non impugnate. Conseguentemente l'Agenzia notificava un primo atto di intimazione in data 10-19 dicembre 2008. Un secondo atto di intimazione veniva notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 12 luglio 2013. Ricorrente_1Con rituale ricorso la contribuente impugnava l'atto di intimazione n. 00320139003105191, eccependo la prescrizione del credito e l'omessa notificazione degli atti prodromici. La CTP di CO accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo “l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti pregressi”. La CTR delle Marche rigettava l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e quello incidentale proposto dalla Agenzia della RI, rilevando l'illegittimità dell'avviso di intimazione impugnato, stante l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici, ossia dell'avviso di accertamento n. 833539000/2000 e della cartella esattoriale n. 00320010053447436. Avverso la decisione della CTR, la Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. La parte contribuente proponeva controricorso, avanzando anche ricorso incidentale incentrato su un motivo. Con ordinanza n.3733/2025 la Suprema Corte di Cassazione, ritenendo fondati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbenti rispetto al motivo proposto con il ricorso incidentale, cassava la sentenza d'appello e rinviava la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche. Il Supremo Collegio accoglieva parzialmente anche il secondo motivo articolato nel ricorso principale, evidenziando l'applicabilità al caso di specie dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, in virtù delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006. Ricorrente_1Con ricorso notificato il 10.09.2025 la sig.ra riassumeva il giudizio di appello ex art. 63 D.Lgs. n.546/1992, sostanzialmente reiterando le eccezioni e le deduzioni di merito proposte in primo grado (violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. per intervenuta prescrizione decennale della pretesa impositiva;
omessa notifica degli atti pregressi, in violazione e/o falsa applicazione D.P.R. n. 602/73 e degli artt.36 bis D.P.R. n. 600/73 e 54 bis D.P.R. n. 633/72; violazione e/o falsa applicazione di: L. n. 241/1990, art. 7 L. n. 212/2000, art. 12 D.P.R. n. 602/1973, art. 36 comma 4 ter L. n. 31/2008; tardiva notifica dell'intimazione di pagamento per inosservanza dei termini di cui agli artt.17 del D.P.R. n. 602/1973 e 25 del D.P.R. n. 602/1973 allora vigenti;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 bis e segg. del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 del D.P.R.n. 633/1972; violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto artt.36 bis, comma 3, D.P.R.n. 600/1973 e 25 D.Lgs. n. 472/1997, 54 bis e 60 D.P.R. n. 633/1972; manifesta infondatezza della pretesa impositiva) Si costituivano in giudizio sia l'agenzia delle Entrate sia l'Agenzia della – RISCOSSIONE, eccependo l'inammissibilità e/o infondatezza delle avverse eccezioni e deduzioni. All'udienza del 19 gennaio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci ed evitare inutili appesantimenti della disamina, questa Corte reputa necessario evidenziare che oggetto del presente giudizio di riassunzione é unicamente la ammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte contribuente avverso l'atto di intimazione n. 00320139003105191 000 IVA. Tanto premesso, sulla scorta dei principi richiamati dalla S.C. nell'ordinanza Ricorrente_1n.3733/2025, è agevole rilevare l'inammissibilità del ricorso proposto da avverso il predetto atto impositivo. In proposito, giova riportare il passo della motivazione della decisione adottata dalla Suprema Corte: “ancorché nel ricorso incidentale di ADER si evidenziasse la circostanza della mancata impugnazione dell'avviso di intimazione del 2008, la CTR ha respinto il gravame di merito, limitandosi a stigmatizzare l'irregolarità delle notifiche dell'avviso di accertamento a monte e della correlata cartella di pagamento. In tal guisa, ha erroneamente deprivato d'ogni efficacia e rilevanza il primo dei due atti di intimazione, del quale – in ossequio al parametro dell'autosufficienza del ricorso per cassazione – parte ricorrente riporta sia il contenuto, sia il dettaglio della notificazione in persona di “familiare convivente” con la contribuente. In altri termini, il giudice d'appello ha valorizzato unicamente l'avviso di accertamento e la susseguente cartella, trascurando la portata del successivo, primo atto di intimazione, che – pacificamente – si palesa non impugnato dalla contribuente. Nel trascurare la circostanza della preventiva notifica, già nel 2008, di un atto di intimazione espressivo della pretesa fiscale, la CTR ha incongruamente tralasciato di considerare che il secondo avviso di intimazione del 2013, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, sarebbe sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, co. 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere con la loro impugnazione. Il primo dei due atti di intimazione, senz'altro idoneo a veicolare la pretesa fiscale tanto da renderla conoscibile, non è stato contestato e si è consolidato”. E' importante soffermarsi sul richiamo fatto dalla Corte nell'ordinanza di rinvio al proprio costante orientamento, secondo cui, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo – come accaduto nella specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, costituito dall'atto di intimazione notificato nel 2008 – è assolutamente preclusa, secondo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, nonché aggiungendo che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Conviene altresì rimarcare che la Corte di Cassazione, pur rilevando che “sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, ha tuttavia precisato che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.
*** Orbene, appare manifesto l'errore in cui sono incorsi sia la CTP sia la CTR nell'omettere di rilevare e dichiarare la inammissibilità del ricorso proposto da RE TA avverso l'intimazione di pagamento per cui è processo, trattandosi di un atto impositivo non più impugnabile perché divenuto definitivo siccome relativo ad una pretesa creditoria erariale ormai cristallizzatasi. Per completezza motivazionale, non può omettersi di rimarcare che la Suprema Corte ha chiarito che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo – come accaduto nel caso di specie con riferimento al primo dei due atti di intimazione, notificato nel 2008 – è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, aggiungendo che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. Per le considerazioni che precedono, si impone l'accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale proposti, rispettivamente dall'Agenzia delle Entrate e dalla Agenzia della RI. Ne consegue altresì la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, giudicando in sede di rinvio, accoglie l'appello principale e l'appello incidentale, condannando l'appellata alle spese di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di Cassazione, liquidate in euro 12.500 per ciascuno degli appellanti. Così deciso in CO, nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO AR IN D'AP