Art. 13. (Manutenzione delle opere)
Le opere realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni statali e locali e agli enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717 , e successive integrazioni.
Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, e' assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.
Le opere realizzate dalla cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro collaudo, alle amministrazioni statali e locali e agli enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717 , e successive integrazioni.
Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, e' assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.