Articolo 371 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 370Articolo 372
Versione
6 maggio 1952
Art. 371.
(Giornale di navigazione)


Sul giornale di navigazione si devono fare, alla fine di ogni turno di guardia, le annotazioni richieste dal terzo comma dell'articolo 174 del codice.
Il giornale di navigazione e' scritto e firmato dal comandante per le guardie da lui fatte e per ogni altra annotazione che egli stimi opportuna; e' scritto e firmato dagli ufficiali di bordo per le guardie da essi fatte ed e' vistato dal comandante.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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