Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 6338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6338 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06338/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02363/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2363 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
del decreto di rigetto della domanda di emersione ex art 103 D.L. 34/20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 13 agosto 2020, -OMISSIS- ha inoltrato la domanda di emersione dal lavoro irregolare per il ricorrente cittadino extracomunitario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
In data 22.11.2022, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma ha emesso il decreto di rigetto della domanda di emersione, oggetto dell’odierno giudizio, osservando che “[…] dagli accertamenti condotti dall’Ispettorato del lavoro, dai quali è emerso che il sig. -OMISSIS- in data 12/09/2020, presso la sede INPS tuscolano, ha sporto denuncia contro ignoti con riferimento alle numerose istanze di emersione presentate, in merito alle quali non sono stati acquisiti elementi comprovanti la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati, determinandone di fatto l’inesistenza; ATTESO CHE l’inesistenza dei rapporti di lavoro denunciati determina ictu oculi l’impossibilità oggettiva di occupare irregolarmente lavoratori, ovvero proporre contratti di lavoro a qualunque lavoratore, di conseguenza sussistono i presupposti di legge per rigettare la domanda di cui in premessa, vista la carenza dei requisiti di ammissibilità prescritti al comma 1 dell’art. 103 del DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77” .
2. Dell’impugnato decreto il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. l’eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di diniego, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, la carenza di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Nel dettaglio, il ricorrente ha osservato che nella domanda di sanatoria presentata dal -OMISSIS-, è stata barrata la casella “intende concludere un contratto di lavoro subordinato con il cittadino straniero”, con la conseguenza che non avrebbero rilievo le ulteriori domande di emersione presentate per contratti di lavoro risultati insussistenti.
3. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata, in data 7 marzo 2023.
4. Con ordinanza del 16 marzo 2023, resa all’esito della camera di consiglio, l’istanza cautelare è stata respinta.
5. All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, svoltasi da remoto, la difesa del ricorrente ha formulato istanza di rinvio, rappresentando che quest’ultimo ha sporto querela nei confronti del -OMISSIS- in relazione ai fatti oggetto dell’odierno giudizio. All’esito della discussione, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio deve disattendere l’istanza di rinvio formulata dalla difesa del ricorrente. In senso contrario al suo accoglimento depongono, infatti, sia il tenore testuale dell’art. 73, comma 1 bis, del cod. proc. amm. (che limita il rinvio ad ipotesi del tutto eccezionali), sia il rilievo per il quale i risvolti penalistici della vicenda oggetto del giudizio non precludono in alcun modo il giudizio di legittimità sul provvedimento impugnato.
1.1. Ciò posto, venendo al merito, il ricorso non è fondato.
Ad avviso del Collegio, infatti, non sussiste il denunciato vizio istruttorio e motivazionale nella parte in cui il provvedimento impugnato ha dato rilievo alla circostanza per la quale “dagli accertamenti condotti dall’Ispettorato del lavoro, dai quali è emerso che il sig. -OMISSIS- in data 12/09/2020, presso la sede INPS tuscolano, ha sporto denuncia contro ignoti con riferimento alle numerose istanze di emersione presentate, in merito alle quali non sono stati acquisiti elementi comprovanti la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati, determinandone di fatto l’inesistenza” .
Tale circostanza fattuale, di per sé, non poteva giustificare alcuna ulteriore attività istruttoria da parte dell’Amministrazione la quale, invece, ha correttamente preso atto che in base alle dichiarazioni del -OMISSIS- tutte le istanze di emersione presentate a suo nome erano relative a rapporti di lavoro inesistenti e rispetto ai quali non vi era alcuna volontà né di costituirli, né di presentare domande di emersione.
Conseguentemente, l’Amministrazione ha legittimamente adottato il provvedimento di rigetto impugnato nel presente giudizio, dovendo ritenere non sussistente il rapporto di lavoro con il ricorrente, né la volontà di costituirlo, circostanze queste ultime rimaste peraltro incontestate da parte del ricorrente.
Precedenti pronunce di questo Tribunale hanno chiarito che l'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, deve essere corredata da evidenze probatorie del preesistente rapporto di lavoro irregolare, come ad esempio la comunicazione obbligatoria agli enti previdenziali e assicurativi. In questo senso, si è affermato che “[…] La mancata comunicazione del rapporto di lavoro non può essere sostituita da una mera promessa di assunzione o da documentazione sindacale relativa a conteggi contributivi, se non supportata da dati certi e ufficiali che attestino l'effettivo inizio e la durata del rapporto di lavoro” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sentenza, 04/11/2025, n. 19426).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IU, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | GI IU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.