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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 11882/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria ha pronunciato all'esito della lettura delle note di trattazione scritta dell'udienza del 19.12.2024, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.RG. 11882/2023 TRA
(Cod. Fisc. CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 omiciliato presso il suo C.F._2 studio in Acerra (NA), alla via Luig a procura alle liti su foglio separato, allegata alla busta inviata telematicamente
-RICORRENTE- CONTRO
(C.F. in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ), in virtù di procura generale alle liti per Notaio di Roma del C.F._3 Persona_1
22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS
-RESISTENTE-
OGGETTO: crediti di lavoro e TFR fondo di garanzia. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2023, parte ricorrente esponeva di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dal 21.03.2017 all'08.10.2019 alle dipendenze della Controparte_2
, impresa esercente attività di servizi di vigilanza privata con oltre 15 dipendenti;
di non aver
[...] percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, quanto a lui spettante a titolo di retribuzioni dei mesi di agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019, né i ratei di 13ma mensilità e 14ma mensilità, ferie non godute, Tfr e quant'altro a lui spettante;
di aver proposto in data 16.12.2020, ricorso al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – (rg 20641/2020) al fine di conseguire il pagamento di quanto dovuto;
che con sentenza n. 100/2021 del 16/07/2021 il Tribunale di Napoli, dichiarava il fallimento della società datrice, pertanto, in data 13/09/2022 provvedeva a richiedere, ex art. 93 L.F., l'ammissione allo stato passivo per il complessivo importo di € 28.831,42, di cui € 3.574,28 a titolo di TFR, nonché € 2.501,46 per ultime tre mensilità (agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019) e la restante parte a titolo di differenze e di spettanze di fine rapporto;
che veniva ammesso allo stato passivo del fallimento per il complessivo importo di € 11.587,44 – di cui € 2.501,46 a titolo di ultime tre mensilità ed € 3.574,28 a titolo di tfr e la restante parte a titolo di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, giusta “stato passivo” del 21.04.2022, dichiarato esecutivo con decreto emesso, in pari data, dal Giudice delegato del Tribunale di Napoli - sezione fallimentare- Dott. Feo;
di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia in data 13.9.2022 e di non aver ottenuto il pagamento del TFR e delle mensilità; di aver inoltrato, in data 09.02.2023, ricorso al Comitato Provinciale competente per territorio e di aver ricevuto in data CP_1
29.3.2023 lettera di rigetto della domanda per le somme pretese a titolo di crediti di lavoro diversi dal Tfr con la seguente motivazione: “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia CP_ del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)”, ed altra lettera in data 25/05/2023 dall' di Pozzuoli, con la quale il gestore del Fondo di Garanzia comunicava che “la domanda per il TFR non poteva trovare accoglimento in quanto la documentazione richiesta non risultava pervenuta”.
Tanto premesso, ritenendo l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' chiedeva al Tribunale di CP_1
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutti i motivi esposti in premessa, a percepire le prestazioni richieste (liquidazione del Tfr e dei crediti di lavoro relativi alle ultime tre retribuzioni di agosto, settembre e ottobre 2019, come richiesti ed ammessi al passivo) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.501,46 a titolo di ultime tre mensilità ed CP_1
€ 3.574,28 a titolo di tfr o in subordine quella minore somma che il giudice adito ritenesse spettante, oltre interessi e rivalutazione come per legge”, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' deducendo in via preliminare la prescrizione annuale ex articolo 2 D.lgs. CP_1
n. 80/1992 del credito vantato per le ultime mensilità di retribuzione risalenti ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2019, atteso che la domanda amministrativa era stata presentata in data 13.9.2022; e nel merito l'infondatezza di tale domanda, della quale chiedeva il rigetto, sostenendo che il periodo richiesto non rientrava nei dodici antecedenti la domanda diretta all'apertura della procedura fallimentare del 16 luglio 2021. Inoltre, quanto al credito vantato per TFR, deduceva che la domanda amministrativa presentata CP_ all' era del tutto incompleta e carente della documentazione necessaria all'istruttoria, tanto da giustificare il rigetto della domanda;
quindi, concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito per ultime mensilità e, in subordine, e nel merito il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di giudizio.
All'esito della trattazione cartolare del giudizio, ex art. 127 ter c.p.c. lette le note di trattazione scritta dell'udienza del 19.12.2024 depositate dalle parti, il Giudice ha pronunciato la sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Oggetto di giudizio è la pretesa attorea di percepire dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il CP_1 pagamento del TFR e degli emolumenti stipendiali rimasti inadempiuto al momento della cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la società datrice di lavoro dichiarata fallita.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 che regola la
“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica” ha istituito “presso l' nazionale sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con CP_1 Controparte_1 lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo (per fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato semplificato) nel pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
Come è noto, lo stesso meccanismo instaurato con l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 con riferimento al Tfr, è stato esteso, col d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR (e dunque, anche alle retribuzioni), “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”: a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Poiché la Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che il primo comma dell' art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 prevede che il fondo "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta e non ne garantisce detto pagamento, deve ritenersi, pertanto, che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
quindi il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico- giuridico dato all'istituto dall'art. 1273 cc, senza alcuna interferenza con i compiti previdenziali dell' CP_1 che lo gestisce (cfr. Cass. lav.
9.6.94 n. 5606; Cass lav. 24.5.94, n. 5043; Cass. lav. 7.2.92, n. 1341; Cass. lav. 23.11.89, n., 5036); di conseguenza il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale, senza alcuna connotazione previdenziale (Cass. lav., 9.6.94, n. 5606).
Quindi, a norma del comma 7, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
I commi 2, 3, 4 e 5 della legge regolano, inoltre, i presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
Il Fondo di Garanzia in particolare subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori ed interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, come nella specie, i requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento dello stato d'insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità.
Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia.
Venendo al caso di specie, con riguardo alla richiesta di pagamento delle retribuzioni riferite alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2019, e all'eccezione di prescrizione proposta dall' si rileva che l'art. CP_1
2 del D.L.vo n. 80 del 27/1/1992) prevede al comma 1: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”; e al comma 5: “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.”
Quanto all'identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in materia, “il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva)” cfr. Cass. Civ. Sentenza 21 dicembre 2017 n. 30712, in quanto: “… nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). 6. ... Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
7. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la CP_1 sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, n. 10875, 23 luglio 2012, n. 12852). Pertanto, la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma CP_1 soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge CP_1 sopraindicate” (in senso conforme Cass. Civ. Sentenza 03 gennaio 2020, n. 32). Nel caso di specie l'odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 21.4.2022, ha presentato domanda all' in data 13.9.2022, quando il termine annuale di prescrizione dei crediti CP_1 azionati non era ancora decorso.
Tuttavia, la domanda nel merito non può essere accolta in quanto, le tre mensilità di retribuzione di agosto settembre ed ottobre 2019 non rientrano nei dodici mesi che precedono la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro avvenuta il 16.7.2021.
Pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
Quanto, poi, alla richiesta di pagamento del TFR, in via generale, il diritto per richiederlo al Fondo è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
invece, nel caso in cui è riconosciuto da provvedimento giurisdizionale passato in giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.); benché, la più recente giurisprudenza (Cass. 21 gennaio 2022 n. 1861), seguita anche da questo Tribunale (cf. sentenza Tribunale di Napoli dr. Armato n. 7095/2023) ritiene che il termine quinquennale riguardi esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro e, pertanto, nel caso in cui sono soddisfatte le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, la prestazione ha contenuto previdenziale assicurativo, il cui credito è distinto e autonomo rispetto a quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro, pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro versi in situazione di insolvenza che non consente di liquidare il trattamento di fine rapporto, il diritto del lavoratore al riconoscimento del TFR da parte del Fondo di garanzia si prescrive nel limite temporale decennale, a tale orientamento ha aderito anche l' come si legge nella CP_1 circolare interpretativa dello stesso Istituto n. 70 del 26.7.2023.
Pertanto, poiché nel caso di specie, il diritto al TFR rivendicato dal ricorrente è maturato in data 8.10.2019, con la cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la ed è Controparte_2 stato accertato con lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 21.4.2022, alla data della domanda amministrativa del 13.9.2022 alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Tuttavia, l' rileva l'infondatezza della domanda nel merito per carenza di prova sulla sussistenza del CP_1 diritto a percepire il TFR deducendo che la domanda amministrativa era incompleta e carente della documentazione necessaria all'istruttoria, tanto da giustificarne il rigetto, producendo un report della domanda amministrativa ricevuta telematicamente e deducendo che alla stessa non risultava allegata la prova dell'accertamento giudiziario definitivo del credito rivendicato risultando indicato che allo stato passivo era stata proposta opposizione.
Dall'esame degli atti depositati in giudizio, allegati alla domanda al fondo di garanzia proposta dal ricorrente, risulta una dichiarazione del 22.7. 22 (sottoscritta dal lavoratore) di mancata opposizione del credito oggetto di ammissione allo stato passivo, che contrasta la difforme dichiarazione resa dall'operatore del patronato in sede di inoltro della domanda amministrativa come emerge dal report prodotto dall' CP_1
E tanto risulta anche dalla relazione istruttoria del 2.5.2024 depositata dall' nella quale è specificato CP_1 che “Con riferimento ai punti b) e c) dell'elenco sopra riportato previsto dal messaggio 2084 del 2016, in sede di trasmissione della domanda il ricorrente dichiarava che il credito per il quale veniva presentata domanda al Fondo di Garanzia era stato oggetto di opposizione;
si riporta dicitura indicata in domanda telematica “Il credito è stato oggetto di opposizione/impugnazione ai sensi dell'art. 98 LF” (si veda Allegato 1). Inoltre, il ricorrente allegava alla domanda telematica un'autodichiarazione di mancata opposizione allo stato passivo del tutto generica senza alcun riferimento alla procedura concorsuale per la quale veniva presentata la domanda di accesso al fondo di Garanzia (si veda allegato 2).”
Tuttavia, in corso di causa con nota del 28.5.2024 il ricorrente ha anche depositato attestazione di mancata opposizione ex art. 98 L.F. rilasciata dalla cancelleria sezione fallimenti del Tribunale di Napoli in data 21.5.2024 e tanto al fine di dimostrare la definitività dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 21.4.2022, come attestato con l'autodichiarazione del 22.7.22, in atti, allegata alla domanda amministrativa.
Ne consegue, alla luce di quanto innanzi argomentato, che la somma di € 3.574,28, richiesta dal lavoratore al Fondo di Garanzia dell' a titolo di TFR, essendo stata fornita la prova che risulta ammessa al CP_1 passivo fallimentare del datore di lavoro in via definitiva, deve essere riconosciuta al ricorrente.
In definitiva, assorbita ogni altra eccezione, in parziale accoglimento del ricorso l' quale Fondo di CP_1
Garanzia va condannato a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.574,28 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e dell'integrazione documentale in corso di causa, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' respinta ogni contraria istanza od eccezione, così Parte_1 CP_1 provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' quale Fondo di Garanzia al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.574,28 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 5.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria ha pronunciato all'esito della lettura delle note di trattazione scritta dell'udienza del 19.12.2024, la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al N.RG. 11882/2023 TRA
(Cod. Fisc. CF , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 omiciliato presso il suo C.F._2 studio in Acerra (NA), alla via Luig a procura alle liti su foglio separato, allegata alla busta inviata telematicamente
-RICORRENTE- CONTRO
(C.F. in persona del suo Presidente Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ), in virtù di procura generale alle liti per Notaio di Roma del C.F._3 Persona_1
22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS
-RESISTENTE-
OGGETTO: crediti di lavoro e TFR fondo di garanzia. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2023, parte ricorrente esponeva di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità, dal 21.03.2017 all'08.10.2019 alle dipendenze della Controparte_2
, impresa esercente attività di servizi di vigilanza privata con oltre 15 dipendenti;
di non aver
[...] percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, quanto a lui spettante a titolo di retribuzioni dei mesi di agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019, né i ratei di 13ma mensilità e 14ma mensilità, ferie non godute, Tfr e quant'altro a lui spettante;
di aver proposto in data 16.12.2020, ricorso al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro – (rg 20641/2020) al fine di conseguire il pagamento di quanto dovuto;
che con sentenza n. 100/2021 del 16/07/2021 il Tribunale di Napoli, dichiarava il fallimento della società datrice, pertanto, in data 13/09/2022 provvedeva a richiedere, ex art. 93 L.F., l'ammissione allo stato passivo per il complessivo importo di € 28.831,42, di cui € 3.574,28 a titolo di TFR, nonché € 2.501,46 per ultime tre mensilità (agosto 2019, settembre 2019, ottobre 2019) e la restante parte a titolo di differenze e di spettanze di fine rapporto;
che veniva ammesso allo stato passivo del fallimento per il complessivo importo di € 11.587,44 – di cui € 2.501,46 a titolo di ultime tre mensilità ed € 3.574,28 a titolo di tfr e la restante parte a titolo di ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, giusta “stato passivo” del 21.04.2022, dichiarato esecutivo con decreto emesso, in pari data, dal Giudice delegato del Tribunale di Napoli - sezione fallimentare- Dott. Feo;
di aver presentato domanda al Fondo di Garanzia in data 13.9.2022 e di non aver ottenuto il pagamento del TFR e delle mensilità; di aver inoltrato, in data 09.02.2023, ricorso al Comitato Provinciale competente per territorio e di aver ricevuto in data CP_1
29.3.2023 lettera di rigetto della domanda per le somme pretese a titolo di crediti di lavoro diversi dal Tfr con la seguente motivazione: “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia CP_ del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)”, ed altra lettera in data 25/05/2023 dall' di Pozzuoli, con la quale il gestore del Fondo di Garanzia comunicava che “la domanda per il TFR non poteva trovare accoglimento in quanto la documentazione richiesta non risultava pervenuta”.
Tanto premesso, ritenendo l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' chiedeva al Tribunale di CP_1
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per tutti i motivi esposti in premessa, a percepire le prestazioni richieste (liquidazione del Tfr e dei crediti di lavoro relativi alle ultime tre retribuzioni di agosto, settembre e ottobre 2019, come richiesti ed ammessi al passivo) e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.501,46 a titolo di ultime tre mensilità ed CP_1
€ 3.574,28 a titolo di tfr o in subordine quella minore somma che il giudice adito ritenesse spettante, oltre interessi e rivalutazione come per legge”, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' deducendo in via preliminare la prescrizione annuale ex articolo 2 D.lgs. CP_1
n. 80/1992 del credito vantato per le ultime mensilità di retribuzione risalenti ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2019, atteso che la domanda amministrativa era stata presentata in data 13.9.2022; e nel merito l'infondatezza di tale domanda, della quale chiedeva il rigetto, sostenendo che il periodo richiesto non rientrava nei dodici antecedenti la domanda diretta all'apertura della procedura fallimentare del 16 luglio 2021. Inoltre, quanto al credito vantato per TFR, deduceva che la domanda amministrativa presentata CP_ all' era del tutto incompleta e carente della documentazione necessaria all'istruttoria, tanto da giustificare il rigetto della domanda;
quindi, concludeva chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione del credito per ultime mensilità e, in subordine, e nel merito il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese di giudizio.
All'esito della trattazione cartolare del giudizio, ex art. 127 ter c.p.c. lette le note di trattazione scritta dell'udienza del 19.12.2024 depositate dalle parti, il Giudice ha pronunciato la sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Oggetto di giudizio è la pretesa attorea di percepire dal Fondo di Garanzia istituito presso l' il CP_1 pagamento del TFR e degli emolumenti stipendiali rimasti inadempiuto al momento della cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto con la società datrice di lavoro dichiarata fallita.
In punto di diritto, si osserva che l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 che regola la
“Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica” ha istituito “presso l' nazionale sociale il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con CP_1 Controparte_1 lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo (per fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato semplificato) nel pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”.
Come è noto, lo stesso meccanismo instaurato con l'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 con riferimento al Tfr, è stato esteso, col d.lgs. 7 gennaio 1992 n. 80 ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di TFR (e dunque, anche alle retribuzioni), “inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”: a)-la data del provvedimento che determina l'apertura del fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.
Poiché la Suprema Corte di Cassazione ha più volte statuito che il primo comma dell' art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 prevede che il fondo "si sostituisce" al datore di lavoro nel pagamento della somma dovuta e non ne garantisce detto pagamento, deve ritenersi, pertanto, che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
quindi il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico- giuridico dato all'istituto dall'art. 1273 cc, senza alcuna interferenza con i compiti previdenziali dell' CP_1 che lo gestisce (cfr. Cass. lav.
9.6.94 n. 5606; Cass lav. 24.5.94, n. 5043; Cass. lav. 7.2.92, n. 1341; Cass. lav. 23.11.89, n., 5036); di conseguenza il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale, senza alcuna connotazione previdenziale (Cass. lav., 9.6.94, n. 5606).
Quindi, a norma del comma 7, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
I commi 2, 3, 4 e 5 della legge regolano, inoltre, i presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
Il Fondo di Garanzia in particolare subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori ed interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno alle procedure concorsuali.
Nel caso di datore di lavoro soggetto alle procedure concorsuali, come nella specie, i requisiti per l'intervento del Fondo sono la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, l'accertamento dello stato d'insolvenza: apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), l'accertamento dell'esistenza del credito a titolo di T.F.R. e/o ultime tre mensilità.
Tale accertamento nel Fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di Garanzia.
Venendo al caso di specie, con riguardo alla richiesta di pagamento delle retribuzioni riferite alle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2019, e all'eccezione di prescrizione proposta dall' si rileva che l'art. CP_1
2 del D.L.vo n. 80 del 27/1/1992) prevede al comma 1: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”; e al comma 5: “Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.”
Quanto all'identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato in materia, “il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva)” cfr. Cass. Civ. Sentenza 21 dicembre 2017 n. 30712, in quanto: “… nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono”, il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). 6. ... Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
7. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la CP_1 sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, n. 10875, 23 luglio 2012, n. 12852). Pertanto, la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma CP_1 soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge CP_1 sopraindicate” (in senso conforme Cass. Civ. Sentenza 03 gennaio 2020, n. 32). Nel caso di specie l'odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 21.4.2022, ha presentato domanda all' in data 13.9.2022, quando il termine annuale di prescrizione dei crediti CP_1 azionati non era ancora decorso.
Tuttavia, la domanda nel merito non può essere accolta in quanto, le tre mensilità di retribuzione di agosto settembre ed ottobre 2019 non rientrano nei dodici mesi che precedono la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro avvenuta il 16.7.2021.
Pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
Quanto, poi, alla richiesta di pagamento del TFR, in via generale, il diritto per richiederlo al Fondo è assoggettato al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
invece, nel caso in cui è riconosciuto da provvedimento giurisdizionale passato in giudicato si prescrive in dieci anni (art. 2953 c.c.); benché, la più recente giurisprudenza (Cass. 21 gennaio 2022 n. 1861), seguita anche da questo Tribunale (cf. sentenza Tribunale di Napoli dr. Armato n. 7095/2023) ritiene che il termine quinquennale riguardi esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro e, pertanto, nel caso in cui sono soddisfatte le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del TFR, la prestazione ha contenuto previdenziale assicurativo, il cui credito è distinto e autonomo rispetto a quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro, pertanto, nel caso in cui il datore di lavoro versi in situazione di insolvenza che non consente di liquidare il trattamento di fine rapporto, il diritto del lavoratore al riconoscimento del TFR da parte del Fondo di garanzia si prescrive nel limite temporale decennale, a tale orientamento ha aderito anche l' come si legge nella CP_1 circolare interpretativa dello stesso Istituto n. 70 del 26.7.2023.
Pertanto, poiché nel caso di specie, il diritto al TFR rivendicato dal ricorrente è maturato in data 8.10.2019, con la cessazione del rapporto di lavoro intercorso con la ed è Controparte_2 stato accertato con lo stato passivo dichiarato esecutivo in data 21.4.2022, alla data della domanda amministrativa del 13.9.2022 alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Tuttavia, l' rileva l'infondatezza della domanda nel merito per carenza di prova sulla sussistenza del CP_1 diritto a percepire il TFR deducendo che la domanda amministrativa era incompleta e carente della documentazione necessaria all'istruttoria, tanto da giustificarne il rigetto, producendo un report della domanda amministrativa ricevuta telematicamente e deducendo che alla stessa non risultava allegata la prova dell'accertamento giudiziario definitivo del credito rivendicato risultando indicato che allo stato passivo era stata proposta opposizione.
Dall'esame degli atti depositati in giudizio, allegati alla domanda al fondo di garanzia proposta dal ricorrente, risulta una dichiarazione del 22.7. 22 (sottoscritta dal lavoratore) di mancata opposizione del credito oggetto di ammissione allo stato passivo, che contrasta la difforme dichiarazione resa dall'operatore del patronato in sede di inoltro della domanda amministrativa come emerge dal report prodotto dall' CP_1
E tanto risulta anche dalla relazione istruttoria del 2.5.2024 depositata dall' nella quale è specificato CP_1 che “Con riferimento ai punti b) e c) dell'elenco sopra riportato previsto dal messaggio 2084 del 2016, in sede di trasmissione della domanda il ricorrente dichiarava che il credito per il quale veniva presentata domanda al Fondo di Garanzia era stato oggetto di opposizione;
si riporta dicitura indicata in domanda telematica “Il credito è stato oggetto di opposizione/impugnazione ai sensi dell'art. 98 LF” (si veda Allegato 1). Inoltre, il ricorrente allegava alla domanda telematica un'autodichiarazione di mancata opposizione allo stato passivo del tutto generica senza alcun riferimento alla procedura concorsuale per la quale veniva presentata la domanda di accesso al fondo di Garanzia (si veda allegato 2).”
Tuttavia, in corso di causa con nota del 28.5.2024 il ricorrente ha anche depositato attestazione di mancata opposizione ex art. 98 L.F. rilasciata dalla cancelleria sezione fallimenti del Tribunale di Napoli in data 21.5.2024 e tanto al fine di dimostrare la definitività dello stato passivo dichiarato esecutivo in data 21.4.2022, come attestato con l'autodichiarazione del 22.7.22, in atti, allegata alla domanda amministrativa.
Ne consegue, alla luce di quanto innanzi argomentato, che la somma di € 3.574,28, richiesta dal lavoratore al Fondo di Garanzia dell' a titolo di TFR, essendo stata fornita la prova che risulta ammessa al CP_1 passivo fallimentare del datore di lavoro in via definitiva, deve essere riconosciuta al ricorrente.
In definitiva, assorbita ogni altra eccezione, in parziale accoglimento del ricorso l' quale Fondo di CP_1
Garanzia va condannato a corrispondere al ricorrente l'importo di € 3.574,28 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e dell'integrazione documentale in corso di causa, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' respinta ogni contraria istanza od eccezione, così Parte_1 CP_1 provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' quale Fondo di Garanzia al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.574,28 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Si comunichi.
Napoli, così deciso in data 5.3.2025
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Simona D'Auria