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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17325 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ROMA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. Fabio Miccio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 54022 del R.G.A.C. per l'anno 2022, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
12/11/2025 e vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Commissario pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dal prof. avv. Tommaso Ubertazzi, dall'avv. Francesco
BO IN e dall'avv. Patrycja Szwed
ATTORE
E
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa con l'avv. Marco Vasarri
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 67 l.f.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procedura della introduceva il presente giudizio Parte_1
deducendo:
1 - che è stata costituita nel 1976 ed è specializzata (i) nella Pt_1
progettazione e costruzione di edifici e infrastrutture “chiavi in mano”,
(ii) nella fornitura e manu-tenzione di strumentazione elettromedicale e
(iii) nella gestione di strutture sanitarie;
- che nel 2012 le sue quote vengono integralmente acquistate da Società
Ita-liana per DO d'Acqua s.p.a.;
- che già nel corso del 2017 DO ha iniziato a manifestare anche all'esterno evidenti segnali di crisi e in data 08 gennaio 2018 ha depositato un ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato in bianco ex art. 161 co. 6 l.fall.;
- che, fallito questo tentativo, in data 17 luglio 2018 DO ha richiesto di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2 co. 2 del d.l. n. 347/2003 e con decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 06 agosto 2018, DO è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria;
- che in data 14 agosto 2018 con sentenza n. 642/2018, il Tribunale di
Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di DO ai sensi dell'art. 4 co. 1 del d.l. n. 347/2003 (doc. I 4 atto di citazione);
- che anche la situazione di crisi di inizia a emergere (almeno Pt_1
formalmente) nel corso del 2017 e nel 2018 lAm-ministratore Unico di
Inso, preso atto dello stato di “conclamata insolvenza” della società, ha chiesto l'estensione a della procedura di amministrazione Pt_1
straordinaria di DO (doc. I 10);
- che tale estensione è stata concessa con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 05 dicembre 2018 (doc. I 11) cui è seguita con sentenza del 20 dicembre 2018 del Tribunale di Roma la dichiarazione dello stato di insolvenza di (doc. I 12); Pt_1
- che nei sei mesi anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria sono state effettuate delle rimesse bancarie sul conto “BCC Fornacette c/finimport” acceso presso la Banca convenuta (doc. I 14);
2 - che nel “periodo sospetto” (precisamente, dal 05 giugno 2018 al 05 dicembre 2018) è stato effettuato un pagamento di € 9.023,42 sul conto
“BCC Fornacette c/finimport” a titolo di “estinzione parziale finimport”
(doc. I 15), che ha i requisiti della “consistenza” e della “durevolezza” ri-chiesti dagli artt. 67 e 70 l.fall., avendo ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria di nei confronti della Banca;
Pt_1
- che sussiste nel caso di specie il requisito della scientia decoctionis in capo alla Banca convenuta, la quale era a conoscenza dello stato di insolvenza di Inso già prima del periodo sospetto, tenuto conto che: i) nel 2017 aveva tentato di concludere un accordo con le banche, tra Pt_1
cui la convenuta, per ottenere la concessione di ulteriori finanze;
gli istituti di credito hanno esaminato la posizione finanziaria di e non Pt_1
hanno concesso una rinegoziazione dei debiti dell'attrice (doc. I 16); ii) nel 2017 ha ricevuto circa 420 tra decreti ingiuntivi, atti esecutivi, Pt_1 altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento, mentre nel 2018
ha ricevuto circa 500 atti tra decreti ingiuntivi, atti esecutivi, altri Pt_1 atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento;
iii) nel 2018 la in CP_1
qualità di terzo pignorato, ha ricevuto la notifica di pignoramenti presso terzi (doc. I 17);; iv) con pec del 5 gennaio 2018 la ha chiesto CP_1
chiarimenti alla in merito alle prospettive di risanamento della Pt_1 società e ha disposto la sospensione dell'utilizzo degli affidamenti in essere con decorrenza immediata (doc. I19);
- che i segni dell'insolvenza della era inoltre evidenti e comprovati Pt_1 dai bilanci d'esercizio, dai quali risultava dal 2014 un aumento considerevole dell'indebitamento della società, fino ad arrivare ad un indebitamento di 325 milioni di Euro nel 2017, di cui 97,3 milioni di
Euro nei confronti delle banche (doc. I 22).
- che la situazione di crisi finanziaria di del 2017 era un fatto Pt_1 notorio e ha avuto larga diffusione tramite la stampa (doc. I 24).
Sulla base dei superiori rilievi, la Procedura attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori
3 di in amministrazione Parte_1
straordinaria, e per l'effetto, revocare per tutti i motivi espressi in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999, 67 co. 2 e/o 3
e 70 l.fall. la rimessa bancaria effettuata da
[...] in amministrazione straordinaria sul conto Parte_1
corrente “BCC Fornacette c/finimport”, il 15 giugno 2018, e dunque nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre 2018, per la complessiva somma di € 9.023,42 calcolata secondo il criterio di cui all'art. 70 l. fall. ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa 2. per conseguenza condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare
[...]
in favore di Parte_1
la somma totale di € 9.023,42 ovvero la
[...] diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione. II – In via istruttoria:
1. con riserva e con richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.; III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, con distrazione
a favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari”.
Si costituiva la convenuta deducendo ed eccependo: CP_1
1) l'insussistenza del “pagamento” di euro 9.023,42: quello che parte attrice considera quale “versamento” sarebbe una mera operazione contabile, di risultato finale neutro, realizzata nell'ambito del rapporto di affidamento che assiste il rapporto di conto corrente e che porta alla creazione di un “conto anticipi” collegato al conto corrente ordinario;
il meccanismo di funzionamento dei due conti collegati fa sì che, una volta presentate le fatture, la provvedeva al pagamento delle stesse CP_1
addebitando il capitale sul conto “Finimport” ed addebitando subito solo gli interessi e le commissioni sul conto “ordinario”; dunque, alla data di scadenza del finanziamento (15.06.2018), la non ha provveduto al Pt_1
4 rimborso degli anticipi effettuati per suo conto dalla Banca e quindi, per chiudere la posizione, in data 18.06.2018 (con valuta 15.06) quelle anticipazioni sono state estinte (doc.5) e la relativa debenza è stata
“trasferita” sul conto corrente ordinario, con la conseguenza che i relativi importi costituirebbero degli insoluti e non degli accrediti;
2) che in ogni caso non possono essere considerate “revocabili” le rimesse effettuate anche a ripristino della disponibilità di credito all'interno del conto corrente anticipi, dato che esse non sono orientate a ridurre in maniera duratura lo scoperto stesso, ma rientrano nella normale dinamica economica di anticipata liquidazione di crediti commerciali già esistenti e coperti dal fido che consente la anticipazione da parte della Banca delle relative somme, che devono poi essere reintegrate (senza effetto solutorio, se nei limiti del fido) mediante accrediti sullo stesso conto al momento della maturazione degli effetti.
La convenuta formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia al
Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la domanda perché infondata in fatto e diritto. Vittoria di spese e di onorari”.
Alla prima udienza del 22/2/2023 il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa che prevedeva la rinuncia alla lite con liquidazione spese ai minimi tariffari in favore della convenuta, rinviando all'udienza del 17/5/2023 per verificare l'accoglimento della detta proposta.
Alla successiva udienza del 17/5/2023 le parti davano atto della pendenza di trattative.
All'udienza dell'8/11/2023 la convenuta aderiva alla proposta CP_1 conciliativa. Tuttavia, in mancanza di accordo tra le parti, il Giudice concedeva i termini ex 183 c.p.c.
Con memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. depositata l'8/5/2024 la Procedura contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla Banca. In particolare, a confutazione degli assunti avversari, parte attrice richiamava quella giurisprudenza secondo cui la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 legge fall. è esperibile anche quando il
5 pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, posto che nel caso di specie la (soggetto terzo) effettuava pagamenti per conto di CP_1 Pt_1
nell'ambito del finanziamento concesso. Inoltre, non potrebbe discorrersi di 'mera regolarizzazione contabile' ovvero di 'giroconto', proprio perché l'operazione si iscrive in (e implica) un distinto finanziamento operato dalla stessa comportando comunque CP_1 un'erogazione di denaro diretta a estinguere le passività correlate alla scopertura del conto.
In merito alla contestazione della convenuta circa l'assenza dei requisiti della “consistenza” e della “durevolezza” della rimessa, la Procedura rilevava che la difesa dell' si incentra esclusivamente sulla CP_2
asserita natura di “operazione contabile” della rimessa contestata;
in realtà, la ha utilizzato somme della e ha, quindi, leso la CP_1 Pt_1 massa dei creditori e, comunque, l' non ha svolto contestazioni CP_2
specifiche sul punto.
Con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata il 10/6/2024 parte attrice ribadiva la ricorrenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per la revocabilità del pagamento per cui è causa. Rilevava, inoltre, che la
Banca non ha contestato la sussistenza del requisito della “scientia decoctionis” e pertanto essa deve ritenersi pacifica e non contestata tra le parti.
Ad ulteriore riprova della sussistenza del requisito soggettivo, parte attrice depositava le notizie di stampa precedenti al “periodo sospetto”
(05 giugno 2018-05 di-cembre 2018) da cui emergerebbe la notorietà del dissesto della controllante Società Italiana per DO d'Acqua s.p.a.
Al riguardo, l'attrice deduceva che lo stato di crisi di una società controllante ha fisiologicamente ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria della sua controllata;
quindi, considerato che
Società Italiana per DO d'Acqua s.p.a. detiene il 99% del capitale sociale di (doc. I 1), ciò avrebbe dovuto indurre in BCC Pt_1
quantomeno un ragionevole dubbio sul fatto che la situazione della
6 prima avrebbe comportato uno stato di crisi della controllata (docc. Pt_1
II 25-26-27 memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.).
Altri indici della conoscenza dello stato di insolvenza sarebbero ricavabili secondo l'attrice dalla pec del 5 gennaio 2018 della BCC di sospensione immediata degli affidamenti (doc. I 27) e dalla comunicazione del 15 maggio 2018 con la quale NC FI
(appartenente al medesimo gruppo societario della convenuta) ha scritto ad evidenziando che “la situazione debitoria pesantissima della Pt_1
Vostra società è inoltre riportata nel piano di ristrutturazione del gruppo DO, presentato alle banche da Oxy Capital Italia Srl” (doc.
I 29).
Con memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. depositata il 1/7/2024 parte attrice, non avendo la Banca depositato memorie, insisteva nelle tesi difensive già prospettate.
All'udienza del 17/7/2024 la causa è stata rinviata per conclusioni all'udienza del 4/12/2024, poi differita al 26/3/2025. A tale udienza, avendo le parti chiesto rinvio per trattative, la causa veniva rinviata al
28/5/2025.
La causa veniva quindi rinviata per conclusioni al 12/11/2025, con termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Entrambe le parti depositavano gli scritti conclusivi.
All'udienza del 12/11/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha esperito azione revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. per sentir Parte_2 dichiarare inefficace e revocare il pagamento di € 9.023,42 sul conto
“BCC Fornacette c/finimport” a titolo di “estinzione parziale finimport” eseguito in data 15 giugno 2018 (doc. I 15) e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore della Procedura della CP_1
somma di € 9.023,42, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
7 Ai fini dell'individuazione del periodo c.d. “sospetto” (sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento) si osserva che con specifico riferimento all'amministrazione straordinaria delle grandi impese, l'art. 6 co. 1 ter del d.l. n. 347/2003 stabilisce che “i termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si com -putano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2”.
Nel caso di specie, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che ha ammesso Inso alla procedura di Amministrazione Straordinaria è stato emanato il 5/12/2018, per cui il periodo da prendere in considerazione al fine di verificare se il pagamento per cui è causa è revocabile ai sensi del comma 2 dell'art. 67, l. fall. è quello compreso fra il 5 giugno 2018 e il 5 dicembre 2018, data quest'ultima coincidente, come detto, con l'ammissione della Inso alla procedura di
Amministrazione Straordinaria.
Secondo la tesi della Procedura attrice, nel “periodo sospetto” come sopra individuato sarebbe stato effettuato in data 15/6/2018 un pagamento di € 9.023,42 sul conto “BCC Fornacette c/finimport” a titolo di “estinzione parziale finimport” (doc. I 15). Tale rimessa avrebbe i requisiti della “consistenza” e della “durevolezza” richiesti dagli artt. 67
e 70 l.fall..
Ai sensi dell'art. 67, comma 2 Legge Fallimentare “sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Occorre in primo luogo verificare se il pagamento di cui la Procedura attrice chiede la revoca presenta le caratteristiche di un pagamento revocabile.
8 La convenuta, sin dalla comparsa di costituzione, ha contestato la CP_1
fondatezza della domanda attorea, eccependo l'assenza dei presupposti dell'azione, stante l'insussistenza del “pagamento” contestato.
Secondo la tesi dell' , quello che parte attrice considera quale CP_2
“versamento” è stata, in realtà, una mera operazione contabile, di risultato finale neutro.
La difesa della è fondata e comprovata dalla documentazione CP_1 depositata.
Innanzitutto, essa è dimostrata dal meccanismo di addebito delle fatture
“Finimport”.
Il rapporto bancario in questione (“Finimport”) è infatti un vero e proprio affidamento, che la concede al soggetto finanziato, CP_1
mediante il quale l'Istituto di credito provvede per conto del cliente al pagamento delle fatture estere presentate. In pratica, la cliente porta alla delle fatture estere che essa deve pagare, e la provvede CP_1 CP_1
anticipando i denari, che devono poi essere restituiti nel tempo contrattualmente previsto, maggiorati di interessi e commissioni contrattualmente previsti.
Il meccanismo sopra descritto risulta da diverse circostanze.
Le parti sottoscrivevano infatti un solo contratto di conto corrente (doc.
1 comparsa della , cui era associato un contratto di affidamento CP_1 anticipo Import (doc. 2 comparsa della , che costituiva un mero CP_1
conto “tecnico” che non poteva essere movimentato altro che da trasferimenti dal conto corrente “principale”.
Una volta presentate le fatture, la provvedeva al pagamento CP_1 addebitando il capitale sul conto “Finimport” ed addebitando subito solo gli interessi e le commissioni sul conto “ordinario”.
Alla scadenza contrattuale dell'anticipo, in condizioni normali il Cliente provvede ad effettuare un accredito sul conto corrente ordinario avente ad oggetto gli importi di cui alle fatture anticipate;
poi tale accredito viene trasferito sul “conto anticipi” a soli fini contabili, a storno della relativa
9 partita.
Nel caso di specie, non ha provveduto al rimborso degli importi Pt_1 anticipati tramite apposito versamento, per cui è rimasto sul conto
“Finimport” una partita aperta in “dare”. Avendo quel conto mera natura di conto “tecnico” la ha dovuto “trasferire” lo scoperto sul conto CP_1
corrente ordinario, da un lato accreditando sul conto “Finimport” gli importi delle fatture pagate e, dall'altro, addebitando il medesimo importo sul conto corrente ordinario.
Nello specifico, risulta documentalmente provato che il 15/3/2018
[...] ha presentato per il pagamento, tra le altre, cinque fatture estere: Pt_1
la fattura di € 2.610,00, beneficiario Linet Spol SRO, per la quale fu acceso il finanziamento 1324/148/18 scadente al 15.06.18; la fattura di €
375,00, beneficiario Medite Gmbh, per la quale fu acceso il finanziamento 1325/148/18 scadente al 15.06.18; la fattura di € 2.000,00 beneficiario Deloitte Services Ltd, per la quale fu acceso il finanziamento 1330/148/18 scadente al 15.06.18; la fattura di NOK
15.000,00 (euro 1.589,42 al cambio di 9,43730) beneficiario
Sykehusbygg HF, per la quale fu acceso il finanziamento 1332/156/18 scadente al 15.06.18; la fattura di € 2.450,00, beneficiario Essepi Egg and Cons Ltd, per la quale fu acceso il finanziamento 1333/148/18 scadente al 15.06.18 (vds copia contabile di accensione Finimport
15.03.2018, doc.3 comparsa della Banca).
Dopo di che, come risulta dall'estratto conto scalare ordinario della società al 31.03.2018 (doc. 4 comparsa della , tali scritture sono CP_1
state addebitate sul conto “tecnico” (c/Finimport), mentre le commissioni sul conto corrente ordinario.
Alla data di scadenza del finanziamento (15.06.2018), non avendo la
Pt_1 provveduto al rimborso degli anticipi effettuati per suo conto dalla quest'ultima in data 18.06.2018 (con valuta 15.06.2018) ha CP_1 estinto le relative anticipazioni (doc.5 comparsa della e la CP_1
relativa debenza è stata “trasferita” sul conto corrente ordinario.
10 La natura meramente tecnica di tali movimentazioni emerge dall'estratto conto del conto corrente ordinario al 30.6.2018, ove risulta la registrazione in Dare degli importi anticipati aumentati delle ulteriori spese ed interessi con la causale “Rimborso Finimport” (doc. 6 comparsa
. CP_1
L'accredito che parte attrice ritiene “solutorio” è quindi, in realtà, inesistente, dal momento che l'operazione di addebito sul conto corrente ordinario, in assenza di versamento anche sul medesimo rapporto, evidenzia come i cinque riporti contabili Finimport corrispondono a degli insoluti e non ad “accrediti”.
Parte attrice, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., sostiene che tali accrediti sarebbero comunque revocabili, in quanto essi sarebbero derivati “da un separato negozio di finanziamento concluso con la stessa al fine CP_1 di ripianare lo scoperto di quel conto”.
Tale deduzione non coglie nel segno ed è smentita dalla documentazione versata in atti dalla convenuta.
Nello specifico, non risulta che le parti abbiano sottoscritto un contratto
“autonomo” di finanziamento per ripianare lo scoperto di conto.
Al contrario, come sopra osservato, quelle che parte attrice considera
“rimesse”, in realtà altro non sono che semplici operazioni contabili di riallineamento della debenza maturata a causa del mancato rimborso degli anticipi e che non è stata “ripianata” con alcun diverso contratto.
Deve concludersi, dunque, che non esiste alcuna rimessa revocabile, per cui la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate tenuto conto dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 con esclusione dei compensi della fase istruttoria, considerato che parte attrice non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo Giudice all'udienza del
22/2/2023, accettata invece dalla convenuta.
p.q.m.
- Rigetta la domanda.
11 - Condanna Parte_1
, in persona del Commissario pro tempore,
[...] al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
, che si liquidano in euro 3.397,00, oltre Controparte_1 spese generali ed accessori di legge.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice designato Fabio Miccio
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