Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 05/06/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01796/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02141/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2141 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sottile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento A/PAESAGGISTICA/20240066352/N.060.100 dell’8/8/2024, con il quale la Soprintendenza di Messina ha rigettato l’istanza n. 39816 prot. n. 20230183613 di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d. lgs. n. 42/2004;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra, la nota A/PAESAGGISTICA/20240031641/N.060.100 del 12.4.2024 di richiesta di integrazione documentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Salvatore Accolla e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente esponeva di essere proprietaria di un fabbricato ad uso agricolo a semplice elevazione fuori terra sito nel Comune di Santa Lucia del Mela, per il quale la propria madre, in data 1/3/1995, aveva presentato domanda di condono ai sensi della legge n. 724/94.
Precisava che sulla predetta domanda di sanatoria la Soprintendenza convenuta si sarebbe formalmente pronunciata rilasciando apposito nulla-osta prot. n. 969 del 4/8/1997, con espressa dichiarazione di compatibilità paesaggistica del fabbricato e delle opere aggiuntive oggetto di condono, nonché con contestuale dichiarazione di lieve danno.
Riferiva che, successivamente era stata effettuata la trasformazione della copertura del fabbricato de quo da piana a copertura a tetto non calpestabile a falde spioventi, procedendosi, inoltre, alla chiusura amovibile con vetrate della tettoia esistente già paesaggisticamente assentita dalla Soprintendenza con il predetto nulla osta.
1.1. Per tali ultime opere la ricorrente aveva presentato al Comune di Santa Lucia SCIA in sanatoria e alla Soprintendenza domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, corredata dai relativi elaborati tecnici.
La Soprintendenza aveva prima richiesto documentazione integrativa.
Quindi, aveva adottato il provvedimento negativo di diniego oggetto di odierna impugnazione.
2. Gli atti impugnati sarebbero stati illegittimi per i seguenti motivi.
2.1. In primo luogo, il provvedimento sarebbe stato invalido a causa dell’omesso preavviso del diniego dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Osservava la ricorrente che, ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, e, più specificamente, dell’art. 146 del d. lgs. n. 42/2004, prima della formale adozione del provvedimento negativo, la P.A. avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato al fine di consentire all’interessato di confutare le argomentazioni contrarie dell’Autorità amministrativa.
La ricorrente affermava che, ove fosse stata messa al corrente del procedimento, avrebbe potuto far presente alla Soprintendenza che, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato (che, cioé, il fabbricato interessato dalle opere oggetto dell’istanza di sanatoria sarebbe stato privo di parere paesaggistico siccome non emesso in occasione del rilascio della C.E. n. 52-13/1991), su tale profilo la Soprintendenza di Messina si sarebbe formalmente pronunciata, con riferimento alla domanda di sanatoria ex l. n. 724/94, rilasciando apposito nulla-osta prot. n. 969 del 4/8/1997, con espressa dichiarazione di compatibilità paesaggistica del fabbricato e delle opere aggiuntive oggetto di condono, nonché con contestuale dichiarazione di lieve danno.
2.2. Il provvedimento, comunque, sarebbe stato affetto da un palese difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non avrebbe preso in considerazione che, con il nulla-osta prot. n. 969 del 4/8/1997, vi sarebbe stata una chiara valutazione di compatibilità con il vincolo paesistico, insistente sull’area de qua , tanto del fabbricato originario quanto del corpo aggiunto e della tettoia successivamente realizzati.
Inoltre, all’esito del predetto nulla-osta, la domanda di condono ex l. n. 724/94 si sarebbe tacitamente perfezionata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985 richiamato dalla legge n. 724/1994.
In definitiva, l’intervento proposto, tenuto conto della peculiare tipologia delle opere (copertura del tetto e chiusura a vetri della esistente tettoia), della zona di ubicazione dell’immobile e del contesto di riferimento, sarebbe stato perfettamente compatibile con la tutela dell’area, non comportando alcuna rilevante alterazione dei luoghi e non arrecando un effettivo nocumento all’ambiente tutelato; tali elementi, gli unici sui quali la Soprintendenza avrebbe dovuto pronunciarsi, non sarebbero stati, invece, in alcun modo valutati, in quanto l’ufficio si sarebbe limitato a denegare l’istanza di accertamento di compatibilità sul presupposto (che, invero, sarebbe stato errato) che il fabbricato principale non sarebbe stato oggetto di positiva valutazione di compatibilità paesaggistica.
Al contrario, la Soprintendenza sarebbe stata tenuta a valutare l’impatto paesaggistico-ambientale delle opere, prendendo in considerazione anche l’attuale contesto urbanistico- edilizio-paesaggistico di loro inserimento.
2.3. Evidenziava, poi, che le specifiche opere in esame sarebbero state suscettibili, senz’altro, di parere favorevole di compatibilità paesaggistica, in quanto l’amovibile chiusura a vetri della tettoia esistente non avrebbe ingenerato alcun incremento di volume e/o superficie, né la trasformazione della copertura del fabbricato da piana a copertura a tetto a falde spioventi avrebbe costituito un intervento tecnico strutturale integrante aumento di superficie o volume utile.
Si sarebbe trattato, infatti, di superfici e volumetrie accessorie che non sarebbero state una causa generale ostativa alla sanatoria, essendo sufficiente, in relazione ad esse, verificare la compatibilità con i valori paesaggistici dell’area in cui l’intervento sarebbe stato realizzato.
Esse sarebbero, comunque, rientrate tre le opere di lieve entità di cui all’allegato B del D.P.R. 31/2017 e, per tale motivo, sarebbero state comunque suscettibili di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 17 del D.P.R. n. 31/2017 e 167, comma 4 del d. lgs. n. 42/04.
3. Per tutte le predette ragioni chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. Si costituiva in giudizio l’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana – Soprintendenza dei Beni culturali ed Ambientali di Messina, la quale rilevava, anzitutto, che le opere edilizie oggetto del ricorso sarebbero ricadute entro la fascia di rispetto dei 150 mt dal Torrente Mela, in zona di inedificabilità assoluta sulla base della l. 431/1985. Tale vincolo paesistico sarebbe stato oggi riportato in zona 12° del Piano paesaggistico, Ambito 9 del D.A. 6682/2016 e successivo D.A. 90/2019.
Stando così le cose, il Comune non avrebbe dovuto neanche richiedere l’acquisizione del nulla osta paesaggistico, in quanto il predetto vincolo avrebbe precluso e reso superflua ogni valutazione di merito.
Sottolineava che, non solo per le autorizzazioni paesaggistiche postume sarebbe stato inoperante il silenzio assenso, ma, trattandosi, nel caso di specie, di abuso di tipologia 1, in quanto avrebbe comportato la realizzazione di volumi, non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore motivazione, dal momento che l’art. 167 del d. lgs. 142/04 avrebbe previsto l’autorizzazione paesaggistica postuma solo per gli abusi minori.
Per le stesse ragioni, dato il carattere vincolato del provvedimento, sarebbero stati superflui gli adempimenti partecipativi, non essendo richiesto, inoltre, alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato.
In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva il rigetto del ricorso.
5. La ricorrente depositava una memoria di replica nella quale sottolineava, anzitutto, che con la domanda di condono ex art. 39 della l. 724/94 prot. n. 3077/1995 era stata sanata, previo nulla-osta della Soprintendenza, la superficie e la volumetria sia del fabbricato originario che del corpo aggiunto e della tettoia successivamente realizzati, sottolineando come il perimetro del presente giudizio avrebbe avuto ad oggetto la verifica della legittimità o meno (in relazione alle censure avanzate) del diniego della domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 167 prot. n. 20230183613
relativa alla realizzazione del tetto a falde ed alla chiusura a vetrate delle tettoie.
5.1. La ricadenza delle opere in area con vincolo di inedificabilità assoluta non sarebbe stata corrispondente a realtà.
5.2. In ogni caso, le opere oggetto dell’istanza di sanatoria presentato nel 2023 sarebbero state realizzate in un fabbricato certamente sorretto da parere di compatibilità paesaggistica (prot. n. 969 del 4/8/1997).
Per il resto, ribadiva le censure formulate nel ricorso introduttivo.
6. All’ udienza dell’8 aprile 2025, udito il difensore della ricorrente, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
7. E’ impugnato dalla ricorrente un provvedimento di diniego di rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica emanato nell’ambito di un procedimento di sanatoria avviato dalla stessa ricorrente mediante presentazione, in data 5 aprile 2023, di una SCIA in sanatoria per la regolarizzazione di alcune opere realizzate nell’immobile di proprietà della stessa ricorrente consistenti, secondo quanto indicato nella titolazione dello stesso progetto di sanatoria presentato al Comune, nella “realizzazione della copertura a tetto, chiusura della tettoia esistente con struttura precaria, modifica della distribuzione interna e completamento delle finiture esterne del fabbricato”.
Nel provvedimento di diniego si evidenzia preliminarmente (a) che le opere ricadono in zona tutelata paesaggisticamente, ex art. 142, lett. c) del d. lgs. 42/04, in quanto situate entro 150 metri dal vicino torrente, e che tale vincolo sarebbe stato sussistente a partire dalla sua previsione nella legge Galasso n. 431/1985 del 6/9/1985. Quindi, si sottolinea (b) che per la costruzione originaria del primo nucleo dell’immobile sarebbe mancato il “necessario, obbligatorio e propedeutico parere paesaggistico” e, di conseguenza, (c) ritenuta la nullità del titolo concessorio all’epoca rilasciato, proprio per tale carenza del provvedimento paesaggistico, si esprime parere contrario al mantenimento delle opere edilizie abusivamente realizzate.
8. La ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, sarebbe intervenuto un nulla osta paesaggistico col provvedimento prot. n. 969 del 4/8/1997, all’esito del quale la relativa domanda di condono si sarebbe tacitamente perfezionata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985 richiamato dalla legge n. 724/1994.
Nel merito, peraltro, le opere fatte oggetto dell’istanza di sanatoria rigettata con il provvedimento oggetto di odierna impugnazione sarebbero state qualificabili come superfici e volumetrie accessorie, per le quali non sarebbe stata sussistente alcuna causa generale ostativa, rientrando tra le opere di lieve entità ai sensi dell’all. B del D.P.R. 31/2017.
Lamentava, in ogni caso, la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento.
9. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi infondato per l’assorbente ragione, su cui ruota la motivazione del provvedimento, rappresentata della realizzazione dei manufatti all’interno della fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dal torrente Mela, in violazione delle prescrizioni della legge Galasso n. 431/1985.
La circostanza, al di là della rituale ma, in verità, non documentata confutazione del ricorrente, deve ritenersi incontestata, desumendosi, peraltro, anche dalla planimetria dell’area - depositata dalla ricorrente quale allegato della precedente istanza di sanatoria – che, al di là del mero errore di identificazione grafica commesso dall’Amministrazione nel proprio deposito documentale, dimostra l’ubicazione dell’immobile in stretta prossimità agli argini del fiume.
Ed invero, in proposito, la ricorrente non ha espressamente e specificamente negato l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’immobile si troverebbe all’interno della fascia di tutela di 150 metri dal torrente, di cui al combinato disposto dell’art. 142 lett. c) del d. lgs. 142/04 e della legge Galasso n. 431/1985, ma ha fatto espresso riferimento solo alla fascia di 10 metri dall’alveo, di cui all’art. 96 del R. D. 523/1904, che riguarda la questione della regolamentazione delle costruzioni in prossimità dei corsi d’acqua, a tutela delle acque pubbliche, mentre, invece, la citata normativa del codice dell’Ambiente attiene ai distinti profili paesaggistici, bensì di quella, ben più ampia, che ha superato tali più risalenti previsioni, di cui alla legge sopraindicata.
10. Non rileva neanche, una volta appurata la violazione di tale distanza di 150 metri, la circostanza che in precedenza, nel 1997, sia stata adottato un parere favorevole di compatibilità paesaggistica, sia perché questo riguardava altre opere, sia perché la violazione in esame risulta assorbente.
A questo proposito, deve considerarsi che all’atto dell’originaria concessione edilizia nel 1991 non era stato chiesto il parere di compatibilità paesaggistica, sicché tale carenza originaria inficia ogni successivo provvedimento favorevole che possa essere intervenuto.
Più in generale, poi, non è consentita una valutazione atomistica degli abusi, eventualmente succedutisi nel tempo, ma è necessaria una loro considerazione complessiva, sicché non è affatto trascurabile, ma al contrario decisivo, che al momento dell’originaria edificazione del primo nucleo dell’immobile non fosse stato chiesto e rilasciato il parere favorevole.
11. Non meno dirimente è, poi, la circostanza che all’adozione del parere paesaggistico favorevole non è poi seguito, da parte del Comune, il rilascio del provvedimento di sanatoria, che non può dirsi si sia formato per silenzio assenso, dal momento che la formazione del silenzio assenso deve essere esclusa allorché l’istanza di condono non possegga i requisiti sostanziali per il suo accoglimento (Cons. di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5156; Id.; 24 gennaio 2020, n. 569; Id.; 7 gennaio 2019, n. 113; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 ottobre 2022, n.1018; da ultimo T.A.R. Sicilia Palermo n. 2731 del 2023).
12. Più in generale, deve osservarsi che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art.24 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla « data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ».
L’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n.47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “congiuntamente” determinate condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Va evidenziato che la più recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 19 dicembre 2022, n. 252), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (“ 1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate perla regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta»;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la legge reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare « tra le possibili varianti di senso del testo originario » dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento regionale dei beni culturali ha emanato la circolare n. 2/2022, a cui fa riferimento il provvedimento impugnato, in applicazione del divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326 del 2003 nei termini citati.
12.1. Alla stregua di quanto sopra, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato da condivisa giurisprudenza anche di questo T.A.R. (cfr. T.A.R. TA, sez. I, n. 2233/2022): sul punto, cfr. anche Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell'ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “ intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia " (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata).
13. Nel caso di specie va ritenuta non accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità delle opere, dal momento che l’opera nel suo complesso, come detto priva di autorizzazione paesaggistica originaria, ha determinato la creazione di nuovi volumi e, per tale ragione, entra nella tipologia 1 (Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici) e insiste su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica e risulta essere stata realizzata in epoca successiva alla decorrenza del vincolo come sopra indicata.
Invero, anche se quella in questione non si potesse considerare area entro i 150 metri dal torrente - e di ciò non v’è prova per quanto sin qui rilevato -, è tranciante, ai fini della legittimità del diniego impugnato, la circostanza che l’area in questione ricada in zona soggetta a vincolo paesistico ai sensi del Piano Paesaggistico Ambito 9 D.A. 6682 del 29.12.2016, pubblicato in G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2016 e successivo D.A. n. 90 del 23.10.2019 (non impugnato dal ricorrente neanche con il presente gravame), sicché, alla luce dei principi di cui sopra, l’opera non è comunque condonabile, dovendo il parere della Soprintendenza essere acquisito anche per opere - in tesi - realizzate in epoca antecedente al vincolo.
14. Infondata è l’affermazione secondo cui la Soprintendenza avrebbe dovuto valutare in concreto la compatibilità delle opere oggetto di sanatoria con le esigenze poste a tutela del vincolo; invero, venendo in questione il terzo condono, a fronte di abusi non minori - quali indubbiamente sono quelli in questione - è precluso il conseguimento dell’anelata sanatoria, risultando ultronea e superflua ogni valutazione “di merito” della Soprintendenza: invero, in presenza delle sopra richiamate caratteristiche, vengono in evidenza “ impedimenti oggettivi che operano automaticamente ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 agosto 2020, n. 4962).
15. In definitiva, il parere della Soprintendenza è dovuto solo per gli abusi sanabili, non essendoci in caso contrario spazio per alcuna valutazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 31 ottobre 2019, n.7466; T.A.R. Sicilia, TA, sez. II, 11 aprile 2023, n. 1196); in assenza dei detti presupposti di legge di sanabilità, il parere, ove reso, assume carattere vincolato, essendo la preclusione della sanatoria, in tali casi, assoluta (cfr. anche T.A.R. TA, sez. I, n. 1635/2023 cit.) e coerentemente esso, stante la detta natura, non richiede la previa comunicazione di rigetto.
È, invero, contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 la valorizzazione di irregolarità meramente formali allorché emerga che, in ogni caso, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, in virtù di quanto previsto dall'art. 21-octies della legge 7agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n.1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160), come nel caso in esame.
Inoltre, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (T.A.R. Sicilia, TA, sez. II, n. 3304 del 2023).
16. In conclusione, il ricorso, per tutte le predette ragioni, deve essere rigettato.
17. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di causa nei confronti dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.