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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 34222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 03/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 04/02/1992 a MAROCCO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], n. 17, TREZZO SULL'ADDA rappresentata e difesa dall'avv. MINGRINO LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nato il 17/02/1990 in MAROCCO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], n. 1, CALVENZANO rappresentato e difeso dall'avv. MERISI SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.10.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 5.2.2025
Dopo ampia discussione le parti concordano quanto segue: 1.i minori restano collocati dalla mamma;
2. frequentazioni con il papà a fine settimana alternati dal venerdì ore 19 alla domenica sera ore 2, oltre un giorno infrasettimanale il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21;
3. contributo paterno al mantenimento del minore € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno;
4.assegno unico universale tutto alla mamma.
Quanto all'affido del figlio minore , invece, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo Per_1 del figlio minore alla madre e parte convenuta ha domandato l'affido condiviso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Trezzo sull'Adda in data 11.8.2014 (anno
2014, atto n. 8, parte 1).
Dalla relazione è nato il [...]. Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate il 12 aprile 2022 e, con sentenza n. 52/2023 del 3.1.2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_3
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 presso questo Tribunale a parziale modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 52/2023 del 3.1.2023, ha domandato di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre nonché di disciplinare le modalità di frequentazione Per_1 padre/figlio come dettagliato nell'atto introduttivo.
Il padre convenuto si è costituito in giudizio in data 3.2.2025, chiedendo il rigetto delle istanze avversarie e, per l'effetto, la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio avanzando esclusivamente richiesta di modifica dei giorni e degli orari di visita infrasettimanali del padre con il figlio (in modo che coincidano con gli impegni extrascolastici del minore).
Alla udienza del 5.2.2025 le parti, a seguito di ampia discussione, hanno concordato quanto segue:
1.i minori restano collocati dalla mamma;
2. frequentazioni con il papà fine settimana alternati dal venerdì ore 19 alla domenica sera ore 21 oltre un giorno infrasettimanale il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21;
3. contributo paterno al mantenimento € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno;
4. assegno unico universale tutto alla mamma.
A questo punto il Giudice delegato, dato atto che la conciliazione non è riuscita quanto all'affido, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il procuratore di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie, mentre il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di non averne formulate.
Il Giudice delegato ha, dunque, rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto superflue ai fini della decisione e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha domandato l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, il difensore di parte convenuta ha domandato l'affido condiviso di . Entrambi i difensori hanno chiesto che Per_1 il tribunale recepisse, quanto al resto, l'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025. *******
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affido super esclusivo del figlio minore , nato il Per_1
24.1.2017, alla madre.
Nel caso di specie, infatti, l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale è resa evidente dal fatto che lo stesso, successivamente alla separazione, non ha contribuito nel mantenimento del minore in modo costante e continuativo e, come, peraltro, da lui riferito all'udienza del 5.2.2025, non si è mai occupato della gestione quotidiana e di cura di (istruzione, vita Per_1 sociale salute). In particolare, l'uomo non si è mai recato ad un colloquio con le maestre, non si è mai attivato per ottenere le credenziali necessarie per accedere al registro elettronico, non ha mai accompagnato il bambino dal pediatra (di cui non conosce neppure il nome), non ha mai accompagnato agli allenamenti. Per_1
La madre, di contro, rappresenta la figura genitoriale di sicuro riferimento per ed è colei che Per_1 si è sempre occupato in via pressoché esclusiva della gestione e della cura quotidiana del minore, senza poter in alcun modo contare sul supporto o sulla collaborazione del padre.
Quanto sopra, dunque, impone di disporre l'affido monogenitoriale di alla madre. Per_1
Con riferimento al collocamento del minore e alla regolamentazione delle visite padre – figlio, quanto concordato dalle parti appare conforme all'interesse di , non ravvisandosi elementi di Per_1 pregiudizio per lo stesso.
Con riferimento al mantenimento del figlio minore . Per_1
Il Collegio ritiene che l'accordo economico raggiunto dalle parti – sopra integralmente trascritto
- possa essere recepito dal Tribunale, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risulta idoneo ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equo e congruo rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa e alle circostanze sopravvenute.
L'assegno unico universale per il figlio minore, come da concorde richiesta delle parti, verrà percepito interamente dalla madre.
Con riferimento alle spese di lite.
Atteso l'accordo raggiunto dalle parti con riferimento al collocamento del figlio minore , Per_1 alle frequentazioni padre/figlio e alle domande economiche e la soccombenza di parte convenuta in quanto alla domanda di affido del minore, le spese di lite devono essere poste per
1/3 a carico del convenuto e compensate per il resto. Si liquidano come in dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Controparte_1
1. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Trezzo sull'Adda, via Antonio Gramsci, n. 17, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni padre/figlio vengano scandite secondo i tempi e le modalità di seguito indicati: a fine settimana alternati dal venerdì ore 19:00 alla domenica sera ore 21:00, oltre un giorno infrasettimanale, il mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
3. Conferma, sull'accordo delle parti, a carico di 'obbligo di contribuire nel Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il 20 di ogni mese, l'importo di € Per_1
200,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT;
4. Conferma, sull'accordo delle parti, a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese extra assegno individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia verrà percepito interamente dalla madre;
6. Conferma nel resto quanto di ragione;
7. Liquida le spese di lite nell'importo di € 3.000, oltre 15% spese generali IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano per 1/3 poste a carico del convenuto e per i restanti 2/3 compensate tra le parti
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 03/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nata il 04/02/1992 a MAROCCO
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], n. 17, TREZZO SULL'ADDA rappresentata e difesa dall'avv. MINGRINO LAURA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nato il 17/02/1990 in MAROCCO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], n. 1, CALVENZANO rappresentato e difeso dall'avv. MERISI SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Parte convenuta
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.10.2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 5.2.2025
Dopo ampia discussione le parti concordano quanto segue: 1.i minori restano collocati dalla mamma;
2. frequentazioni con il papà a fine settimana alternati dal venerdì ore 19 alla domenica sera ore 2, oltre un giorno infrasettimanale il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21;
3. contributo paterno al mantenimento del minore € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno;
4.assegno unico universale tutto alla mamma.
Quanto all'affido del figlio minore , invece, parte ricorrente ha domandato l'affido esclusivo Per_1 del figlio minore alla madre e parte convenuta ha domandato l'affido condiviso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Trezzo sull'Adda in data 11.8.2014 (anno
2014, atto n. 8, parte 1).
Dalla relazione è nato il [...]. Per_1
I coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni omologate il 12 aprile 2022 e, con sentenza n. 52/2023 del 3.1.2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_3
Con ricorso depositato in data 1.10.2024 presso questo Tribunale a parziale modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 52/2023 del 3.1.2023, ha domandato di disporre l'affido esclusivo del minore alla madre nonché di disciplinare le modalità di frequentazione Per_1 padre/figlio come dettagliato nell'atto introduttivo.
Il padre convenuto si è costituito in giudizio in data 3.2.2025, chiedendo il rigetto delle istanze avversarie e, per l'effetto, la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio avanzando esclusivamente richiesta di modifica dei giorni e degli orari di visita infrasettimanali del padre con il figlio (in modo che coincidano con gli impegni extrascolastici del minore).
Alla udienza del 5.2.2025 le parti, a seguito di ampia discussione, hanno concordato quanto segue:
1.i minori restano collocati dalla mamma;
2. frequentazioni con il papà fine settimana alternati dal venerdì ore 19 alla domenica sera ore 21 oltre un giorno infrasettimanale il mercoledì dalle ore 18 alle ore 21;
3. contributo paterno al mantenimento € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno;
4. assegno unico universale tutto alla mamma.
A questo punto il Giudice delegato, dato atto che la conciliazione non è riuscita quanto all'affido, ha invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti.
Il procuratore di parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie, mentre il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di non averne formulate.
Il Giudice delegato ha, dunque, rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto superflue ai fini della decisione e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha domandato l'affido esclusivo del figlio minore alla madre, il difensore di parte convenuta ha domandato l'affido condiviso di . Entrambi i difensori hanno chiesto che Per_1 il tribunale recepisse, quanto al resto, l'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025. *******
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che debba essere disposto l'affido super esclusivo del figlio minore , nato il Per_1
24.1.2017, alla madre.
Nel caso di specie, infatti, l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale è resa evidente dal fatto che lo stesso, successivamente alla separazione, non ha contribuito nel mantenimento del minore in modo costante e continuativo e, come, peraltro, da lui riferito all'udienza del 5.2.2025, non si è mai occupato della gestione quotidiana e di cura di (istruzione, vita Per_1 sociale salute). In particolare, l'uomo non si è mai recato ad un colloquio con le maestre, non si è mai attivato per ottenere le credenziali necessarie per accedere al registro elettronico, non ha mai accompagnato il bambino dal pediatra (di cui non conosce neppure il nome), non ha mai accompagnato agli allenamenti. Per_1
La madre, di contro, rappresenta la figura genitoriale di sicuro riferimento per ed è colei che Per_1 si è sempre occupato in via pressoché esclusiva della gestione e della cura quotidiana del minore, senza poter in alcun modo contare sul supporto o sulla collaborazione del padre.
Quanto sopra, dunque, impone di disporre l'affido monogenitoriale di alla madre. Per_1
Con riferimento al collocamento del minore e alla regolamentazione delle visite padre – figlio, quanto concordato dalle parti appare conforme all'interesse di , non ravvisandosi elementi di Per_1 pregiudizio per lo stesso.
Con riferimento al mantenimento del figlio minore . Per_1
Il Collegio ritiene che l'accordo economico raggiunto dalle parti – sopra integralmente trascritto
- possa essere recepito dal Tribunale, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risulta idoneo ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equo e congruo rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa e alle circostanze sopravvenute.
L'assegno unico universale per il figlio minore, come da concorde richiesta delle parti, verrà percepito interamente dalla madre.
Con riferimento alle spese di lite.
Atteso l'accordo raggiunto dalle parti con riferimento al collocamento del figlio minore , Per_1 alle frequentazioni padre/figlio e alle domande economiche e la soccombenza di parte convenuta in quanto alla domanda di affido del minore, le spese di lite devono essere poste per
1/3 a carico del convenuto e compensate per il resto. Si liquidano come in dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: Controparte_1
1. Affida il figlio minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale Per_1 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Trezzo sull'Adda, via Antonio Gramsci, n. 17, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il minore, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, le frequentazioni padre/figlio vengano scandite secondo i tempi e le modalità di seguito indicati: a fine settimana alternati dal venerdì ore 19:00 alla domenica sera ore 21:00, oltre un giorno infrasettimanale, il mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 21:00;
3. Conferma, sull'accordo delle parti, a carico di 'obbligo di contribuire nel Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il 20 di ogni mese, l'importo di € Per_1
200,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT;
4. Conferma, sull'accordo delle parti, a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% nelle spese extra assegno individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di
Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia verrà percepito interamente dalla madre;
6. Conferma nel resto quanto di ragione;
7. Liquida le spese di lite nell'importo di € 3.000, oltre 15% spese generali IVA e CPA, disponendo che le stesse vengano per 1/3 poste a carico del convenuto e per i restanti 2/3 compensate tra le parti
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato