Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 3692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3692 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cardile e Fabrizio Mobilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio-diniego formatosi in data 7 aprile 2025 sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 7 marzo 2025, a seguito della ricezione di una diffida di pagamento proveniente dall’ASP intimata;
nonché per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione oggetto dell’istanza di accesso sopra menzionata, con conseguente ordine all’ASP intimata di esibizione della documentazione stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 il dott. GO PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la presentazione della istanza di accesso è avvenuta in data 7 marzo 2025, il silenzio impugnato si è formato il 6 aprile 2025, ed il ricorso è stato notificato via PEC il 9 aprile 2025 e depositato il 12 aprile 2025;
- l’ASP intimata non si è costituita;
- con memoria depositata il 13 settembre 2025 parte ricorrente, sul presupposto che l’ASP intimata ha provveduto, con comunicazione via PEC in data 28 maggio 2025, all’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso, ha dichiarato che ciò comporta la cessazione della materia del contendere sulle domande ed ha insistito per la condanna dell’ASP intimata – in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenuto conto che l’ostensione documentale è intervenuta in data posteriore alla proposizione del ricorso – alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori anticipatari;
- all’udienza camerale del 6 novembre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- su domanda di parte ricorrente, vada dichiarata cessata la materia del contendere;
- le spese di lite del presente giudizio, essendo stata ostesa la documentazione richiesta con l’istanza di accesso di cui si tratta successivamente alla proposizione del presente ricorso, debbano seguire il criterio della soccombenza virtuale, venendo liquidate in dispositivo, in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari, tenendo conto dell’assenza di questioni di diritto e della connotazione seriale del contenzioso;
- sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorra mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna l’ASP di -OMISSIS- al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari, ed alla rifusione di quanto pagato a titolo di contributo unificato pagato; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
US GG, Presidente
GO PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO PI | US GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.