Art. 3.
La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita Commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta dai seguenti ufficiali:
un ufficiale generale, presidente; - quattro ufficiali superiori, membri;
un rappresentante della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani;
un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.
La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente e' fatta da apposita Commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta dai seguenti ufficiali:
un ufficiale generale, presidente; - quattro ufficiali superiori, membri;
un rappresentante della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani;
un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa Esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.