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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1323/2022 depositato il 07/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c - Concessioni E Consulenze - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 5.5.2022, alla società resistente, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Manfredonia (FG), la ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, notificata in data 8.10.2013 per omessa denuncia e pagamento della Tari per le annualità dal 2015 al 2019.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) carenza della soggettività passiva rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il bene oggetto di tassazione era un villaggio turistico appartenente al padre (deceduto l'8.10.13) e la ricorrente aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario e quindi non poteva rispondere oltre il valore del bene dei debiti ereditari;
2) estinzione per prescrizione del credito tributario;
3) intervenuto avvenuto pagamento dell'importo di € 211,20 dell'imposta oggetto dell'atto impugnato, come da progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita all'asta dei beni ereditari e da copia dell'assegno emesso in data 12.6.20 e trasmesso alla concessionaria
Adriatica Servizi S.r.l. ; -3) che il bene non è stato mai utilizzato dagli eredi, nel rispetto del disposto dell'art. 490 c.c. e che risultava errata anche l'indicazione del numero degli occupanti (n. 3 persone) e che il contratto di fornitura di energia elettrica, risolto per morosità dal gestore in data 5.9.15 non era stata più attivata per riscaldamento.
La C&C S.r.l. Concessioni e Consulenze si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Rilevava di aver notificato l'atto impugnato alla ricorrente in proprio e non quale erede del defunto proprietario del bene, in considerazione del fatto che aveva riscontrato l'attivazione di un'utenza di energia elettrica a nome della ricorrente. Aggiungeva che il Comune non aveva ricevuto il pagamento di alcuna somma, né nulla sapeva dell'assegno indicato nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Invero, si sottolinea la fondatezza della doglianza relativa alla carenza della soggettività passiva rispetto all'obbligazione tributaria.
Infatti, la resistente, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Manfredonia, non ha provato tale qualità. Inoltre, la contestazione sollevata dal ricorrente è stata specifica e comprovata da idonea documentazione.
Quest'ultimo ha chiarito e dimostrato che il bene, dopo la morte dell'intestatario catastale, padre della ricorrente, è stato oggetto di una procedura di vendita presso la Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Foggia per il riparto del ricavato tra i creditori;
la ricorrente ha, altresì documentato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario (unitamente agli altri eredi) come da inventario redatto dal notaio dott.
Nominativo_1 con verbale del 21.3.2014 e depositato presso la cancelleria del Tribunale di Foggia.
La documentazione versata in atti dalla ricorrente appare completa ed idonea a ricostruire le vicende del bene a seguito della morte dell'intestatario catastale come descritte nel ricorso, nonché a dimostrare che la ricorrente non si è mai trovata nel possesso e/o nella detenzione del bene.
Dall'altro canto, la documentazione depositata dalla resistente appare inidonea a dimostrare la presunta qualità di detentrice del bene.
Infatti, risulta depositata una mera videata relativa a consumi (tra l'altro irrisori di un contratto di fornitura di energia elettrica per gli anni 2018 e 2019), che risulta completamente priva di qualsivoglia riferimento alla provenienza del documento, definito dalla stessa resistente come un estratto dal catasto eni.
In punto di diritto, va chiarito che alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, condiviso dal Giudicante, la prova della qualità di obbligato soggettivamente al pagamento dell'imposta in esame grava sull'ente impositore in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. ed all'art. 7 co. 5 bis del d.lgs. 546/1992.
In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda sottesa alla decisione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
EPIFANI REMO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1323/2022 depositato il 07/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Manfredonia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
C&c - Concessioni E Consulenze - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0562882022 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, in data 5.5.2022, alla società resistente, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Manfredonia (FG), la ricorrente impugnava l'avviso di accertamento esecutivo indicato in epigrafe, notificata in data 8.10.2013 per omessa denuncia e pagamento della Tari per le annualità dal 2015 al 2019.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, proponendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) carenza della soggettività passiva rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il bene oggetto di tassazione era un villaggio turistico appartenente al padre (deceduto l'8.10.13) e la ricorrente aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario e quindi non poteva rispondere oltre il valore del bene dei debiti ereditari;
2) estinzione per prescrizione del credito tributario;
3) intervenuto avvenuto pagamento dell'importo di € 211,20 dell'imposta oggetto dell'atto impugnato, come da progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita all'asta dei beni ereditari e da copia dell'assegno emesso in data 12.6.20 e trasmesso alla concessionaria
Adriatica Servizi S.r.l. ; -3) che il bene non è stato mai utilizzato dagli eredi, nel rispetto del disposto dell'art. 490 c.c. e che risultava errata anche l'indicazione del numero degli occupanti (n. 3 persone) e che il contratto di fornitura di energia elettrica, risolto per morosità dal gestore in data 5.9.15 non era stata più attivata per riscaldamento.
La C&C S.r.l. Concessioni e Consulenze si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Rilevava di aver notificato l'atto impugnato alla ricorrente in proprio e non quale erede del defunto proprietario del bene, in considerazione del fatto che aveva riscontrato l'attivazione di un'utenza di energia elettrica a nome della ricorrente. Aggiungeva che il Comune non aveva ricevuto il pagamento di alcuna somma, né nulla sapeva dell'assegno indicato nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Invero, si sottolinea la fondatezza della doglianza relativa alla carenza della soggettività passiva rispetto all'obbligazione tributaria.
Infatti, la resistente, quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi per il Comune di Manfredonia, non ha provato tale qualità. Inoltre, la contestazione sollevata dal ricorrente è stata specifica e comprovata da idonea documentazione.
Quest'ultimo ha chiarito e dimostrato che il bene, dopo la morte dell'intestatario catastale, padre della ricorrente, è stato oggetto di una procedura di vendita presso la Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Foggia per il riparto del ricavato tra i creditori;
la ricorrente ha, altresì documentato di aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario (unitamente agli altri eredi) come da inventario redatto dal notaio dott.
Nominativo_1 con verbale del 21.3.2014 e depositato presso la cancelleria del Tribunale di Foggia.
La documentazione versata in atti dalla ricorrente appare completa ed idonea a ricostruire le vicende del bene a seguito della morte dell'intestatario catastale come descritte nel ricorso, nonché a dimostrare che la ricorrente non si è mai trovata nel possesso e/o nella detenzione del bene.
Dall'altro canto, la documentazione depositata dalla resistente appare inidonea a dimostrare la presunta qualità di detentrice del bene.
Infatti, risulta depositata una mera videata relativa a consumi (tra l'altro irrisori di un contratto di fornitura di energia elettrica per gli anni 2018 e 2019), che risulta completamente priva di qualsivoglia riferimento alla provenienza del documento, definito dalla stessa resistente come un estratto dal catasto eni.
In punto di diritto, va chiarito che alla luce dell'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, condiviso dal Giudicante, la prova della qualità di obbligato soggettivamente al pagamento dell'imposta in esame grava sull'ente impositore in base al generale principio di cui all'art. 2697 c.c. ed all'art. 7 co. 5 bis del d.lgs. 546/1992.
In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite vengono compensate, tenuto conto della peculiarità della vicenda sottesa alla decisione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.