Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 588
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Carenza del potere di firma del funzionario

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché l'Ufficio ha documentato che l'atto è stato correttamente firmato digitalmente dal Capo Area dell'Ufficio Controlli, sulla base di una delega della Direttrice Provinciale, valida per il periodo in cui l'atto è stato sottoscritto e notificato.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per infondatezza della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto l'eccezione priva di fondamento, confermando la legittimità dell'atto di recupero. Ha accertato che la contribuente ha utilizzato in compensazione crediti IVA di altre società che sono risultati essere inesistenti, come emerso da un controllo fiscale e da indagini della Polizia economico-finanziaria. La Corte ha inoltre evidenziato che gli atti di cessione/accollo di credito erano privi di data certa e ha richiamato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo introdotto dall'art. 1 del D.L. 124/2019.

  • Rigettato
    Carenza del potere di firma del funzionario

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché l'Ufficio ha documentato che l'atto è stato correttamente firmato digitalmente dal Capo Area dell'Ufficio Controlli, sulla base di una delega della Direttrice Provinciale, valida per il periodo in cui l'atto è stato sottoscritto e notificato.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per infondatezza della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto l'eccezione priva di fondamento, confermando la legittimità dell'atto di recupero. Ha accertato che la contribuente ha utilizzato in compensazione crediti IVA di altre società che sono risultati essere inesistenti, come emerso da un controllo fiscale e da indagini della Polizia economico-finanziaria. La Corte ha inoltre evidenziato che gli atti di cessione/accollo di credito erano privi di data certa e ha richiamato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo introdotto dall'art. 1 del D.L. 124/2019.

  • Rigettato
    Carenza del potere di firma del funzionario

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché l'Ufficio ha documentato che l'atto è stato correttamente firmato digitalmente dal Capo Area dell'Ufficio Controlli, sulla base di una delega della Direttrice Provinciale, valida per il periodo in cui l'atto è stato sottoscritto e notificato.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per infondatezza della pretesa creditoria

    La Corte ha ritenuto l'eccezione priva di fondamento, confermando la legittimità dell'atto di recupero. Ha accertato che la contribuente ha utilizzato in compensazione crediti IVA di altre società che sono risultati essere inesistenti, come emerso da un controllo fiscale e da indagini della Polizia economico-finanziaria. La Corte ha inoltre evidenziato che gli atti di cessione/accollo di credito erano privi di data certa e ha richiamato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo introdotto dall'art. 1 del D.L. 124/2019.

  • Rigettato
    Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per Ricerca e Sviluppo

    La Corte ha ritenuto che tali crediti fossero inesistenti in quanto né il credito né i costi per attività di ricerca e sviluppo che lo avevano generato risultavano dichiarati. Inoltre, ha evidenziato che, anche se i crediti fossero stati reali, l'art. 6, comma 3, del Decreto interministeriale del 27.05.2015 non contempla la cessione di tale credito, né la richiesta di rimborso, ma solo l'utilizzo in compensazione da parte dell'avente diritto. La Corte ha citato la risposta a interpello n. 72 del 2019 dell'Agenzia delle Entrate che chiarisce l'inammissibilità del trasferimento della titolarità del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 588
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 588
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo