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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 588/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
FAGNONI MONICA, Giudice
FARANDA RO VI, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1786/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300331/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300331/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- sul ricorso n. 1795/2025 depositato il 17/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9DCRR300329/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2563/2025 depositato il
24/06/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SR ha impugnato l'atto di recupero n. T9DCRR300331 2024, notificato in data 18.12.2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Milano DPII ha recuperato relativamente all'anno di imposta
2018 imposte per un totale di € 141.933,34 e per l'anno di imposta 2019 per un totale di € 110.100,72 pagate dalla società mediante compensazione con crediti di imposta ritenuti inesistenti, ceduti da altre società ; il tutto oltre sanzioni ed interessi.
Con separato ricorso la società ha impugnato l'atto di recupero n. T9DCRR300329 2024, notificato in data
18.12.2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Milano DPII ha recuperato relativamente all'anno di imposta
2017 imposte pagate dalla società mediante compensazione con crediti di imposta ritenuti inesistenti, per un totale di € 84.342,00; il tutto oltre sanzioni ed interessi. La vicenda trae origine dal PVC emesso dalla GDF di Rho in seguito ad un controllo fiscale iniziato in data
18.11.2021 nei confronti della Ricorrente_1 SR (esercente l'attività di “trasporto di merci su strada”), ai fini IVA, imposte dirette e IRAP, volto a verificare il corretto utilizzo delle compensazioni di debiti fiscali con i crediti concessi a fronte dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo. Specifica la ricorrente che i crediti contestati non erano stati generati dalla Ricorrente_1 srl, bensì da questa utilizzati a seguito della sottoscrizione di specifici contratti di accollo con altre società, individuate per il tramite di apposite piattaforme crediti, che offrivano crediti di imposta dalle stesse generati a potenziali clienti, quali la ricorrente, i cui debiti, accollati dalle “venditrici” venivano compensati con i crediti di queste ultime.
I motivi dei ricorsi sono i seguenti: Preliminarmente la carenza del potere di firma del funzionario che ha firmato l'atto; nel merito la nullità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa creditoria. La ricorrente conclude chiedendo, previa sospensione della esecutività dell'atto impugnato, dichiarare la nullità dell'atto di recupero , con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate DPII di Milano, eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività. Fa presente che l'atto di recupero è stato correttamente firmato digitalmente dal Capo Area dell'Ufficio Controlli, Dott. Nominativo_2, sulla scorta dell'atto di delega della Direttrice Provinciale. Ribadisce la correttezza della ripresa in quanto la legittima ragione del recupero è da ravvisarsi nel fatto che la società Ricorrente_1 srl ha estinto i propri debiti tributari attraverso l'istituto dell'accollo e con utilizzo di crediti inesistenti. Richiama l'art. 1 del D.L. 124/2019 a mezzo del quale il legislatore ha formalizzato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo, stabilendo che qualora il contribuente intenda accollarsi i debiti di altri soggetti, potrà procedere ai versamenti con modalità diverse dalla compensazione fiscale.
Conseguentemente i pagamenti di imposte avvenuti mediante compensazione con crediti altrui, si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.
Conclude chiedendo - in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo;
- in via principale, di rigettare il ricorso proposto;
- in ogni caso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
La Corte riuniva i ricorsi per connessione e respingeva la istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti presenti, ritiene che i ricorsi riuniti vadano respinti.
Con separati ricorsi, poi riuniti, la società Ricorrente_1 SR - che omette di dichiarare di essere in liquidazione sin dal 25/11/2024, come da visura camerale prodotta dall'Ufficio- impugna gli atti di recupero credito di imposta anni 2017-2018 e 2019- con i quali l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate - DP II Milano, accertate le indebite compensazioni effettuate dalla contribuente, ha proceduto al recupero delle somme compensate, oltre interessi e ha applicato le relative sanzioni.
Osserva la Corte che le eccezioni della ricorrente sono prive di pregio: in particolare la eccepita carenza del potere di firma del funzionario che ha firmato l'atto è infondata. L'Ufficio ha documentato che l'atto di recupero è stato correttamente firmato digitalmente dal Capo Area dell'Ufficio Controlli, Dott. Nominativo_2, sulla scorta dell'atto di delega della Direttrice Provinciale Nominativo_3 (protocollo n. 0376316 del 28.11.2024 ). Con la delega era stato conferito al Dott. Nominativo_2 anche il potere di sottoscrivere gli atti del tipo di quelli per cui è causa dal “1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2024”: gli atti di recupero sono stati sottoscritti, protocollati e notificatoi in data 18.12.2024. L'Ufficio ha inoltre allegato il ruolo dei dirigenti dell'Agenzia per il 2024, all'interno del quale è compresa anche la Dott.ssa Nominativo_3, nonché l'estratto di ruolo dei funzionari della terza area, dove è ricompreso il Dott. Nominativo_2.
Senza fondamento anche la ulteriore eccezione di nullità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa creditoria. Le riprese traggono origine dal PVC emesso dalla GDF di Rho in seguito ad un controllo fiscale iniziato in data 18.11.2021 nei confronti della ricorrente ai fini IVA, imposte dirette e IRAP, volto a verificare il corretto utilizzo delle compensazioni di debiti fiscali con i crediti concessi da società terze. Come si evince dall'atto di recupero e dal PVC che ne costituisce parte integrante, l'atto impugnato è stato legittimamente adottato in quanto, per gli anni in contestazione la contribuente in qualità di accollato, ha utilizzato in compensazione crediti IVA di altre società, che, come si evince dal PVC nonché dalla documentazione ad esso allegata, sono da considerarsi crediti inesistenti.
Con riferimento all'anno di imposta 2017 la ricorrente ha utilizzato crediti ceduti da alcune società che, attraverso un meccanismo fraudolento:
i) avevano posto in essere diverse compravendite immobiliari “fittizie” al fine di ottenere rimborsi di imposta e vantaggi fiscali e/o;
ii) avevano emesso fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione di imposte e/o ottenere indebite detrazioni.
I crediti di imposta utilizzati dalla ricorrente derivavano da crediti fittizi ceduti da diverse società e la fittizietà delle operazioni passive che avevano determinato il credito IVA inesistente utilizzato anche dalla ricorrente,
è emerso nell'ambito delle indagini svolte dalla Polizia economico-finanziaria di Teramo a seguito di indagini eseguite nell'ambito del procedimento penale nr. 1995/17 RGNR acceso presso la Procura della Repubblica di Teramo, fatti richiamati nel PVC della GDF di Rho.
In sintesi Ricorrente_1 SR in qualità di accollato, ha utilizzato in compensazione crediti IVA di altre società che, come si evince dal PVC nonché dalla documentazione ad esso allegata, sono da considerarsi crediti inesistenti. Tali circostanze sono state dimostrate dall'Ufficio e la stessa ricorrente ha confermato la ricostruzione dell'Ufficio limitandosi ad affermare che avrebbe agito in buona fede, non facendo parte del meccanismo fraudolento volto alla creazione dei crediti inesistenti. Si rileva altresì che gli atti di cessione/ accollo di credito sono tutti privi di data certa.
Il legislatore con la introduzione dell'art. 1 del D.L. 124/2019 ha formalizzato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo, stabilendo che qualora il contribuente intenda accollarsi i debiti di altri soggetti, potrà procedere ai versamenti con modalità diverse dalla compensazione fiscale. Conseguentemente i pagamenti di imposte avvenuti mediante compensazione con crediti altrui, si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. Tale condotta non consentita dalla Legge, ove abbia ad oggetto crediti inesistenti assume rilevanza penale ai sensi dell'art. 10-quater del D.lgs. 74/2000.
Negli anni 2018 e 2019 la ricorrente ha compensato crediti di imposta per ricerca e sviluppo, ceduti da altre società e risultati inesistenti in quanto né il credito, né i costi per attività di ricerca e sviluppo che lo avevano generato, risultavano dichiarati. Per quanto riguarda la cessione di crediti di imposta derivante da attività di
Ricerca e Sviluppo, anche se i crediti fossero stati reali, l'art. 6, comma 3, del Decreto interministeriale del
27.05.2015 (attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) non contempla la cessione di tale credito, né tanto meno la richiesta di rimborso, ma fa riferimento esclusivamente all'utilizzo in compensazione dei debiti tributari dell'avente diritto al credito, ossia di colui che ha effettivamente sostenuto la spesa generatrice del credito. Non potendo essere chiesto a rimborso, il credito non può essere ceduto ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la inammissibilità del trasferimento della titolarità del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è stata chiarita anche dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 72 del 2019.
Per quanto sopra i ricorsi riunti vanno respinti e le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro
5.000,00 compresivi della fase cautelare, a favore dell'Ufficio Resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
5.000,00 compresivi della fase cautelare.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 23/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
FAGNONI MONICA, Giudice
FARANDA RO VI, Giudice
in data 23/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1786/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300331/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
- ATTO RECUPERO n. T9DCRR300331/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- sul ricorso n. 1795/2025 depositato il 17/04/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9DCRR300329/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2563/2025 depositato il
24/06/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SR ha impugnato l'atto di recupero n. T9DCRR300331 2024, notificato in data 18.12.2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Milano DPII ha recuperato relativamente all'anno di imposta
2018 imposte per un totale di € 141.933,34 e per l'anno di imposta 2019 per un totale di € 110.100,72 pagate dalla società mediante compensazione con crediti di imposta ritenuti inesistenti, ceduti da altre società ; il tutto oltre sanzioni ed interessi.
Con separato ricorso la società ha impugnato l'atto di recupero n. T9DCRR300329 2024, notificato in data
18.12.2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Milano DPII ha recuperato relativamente all'anno di imposta
2017 imposte pagate dalla società mediante compensazione con crediti di imposta ritenuti inesistenti, per un totale di € 84.342,00; il tutto oltre sanzioni ed interessi. La vicenda trae origine dal PVC emesso dalla GDF di Rho in seguito ad un controllo fiscale iniziato in data
18.11.2021 nei confronti della Ricorrente_1 SR (esercente l'attività di “trasporto di merci su strada”), ai fini IVA, imposte dirette e IRAP, volto a verificare il corretto utilizzo delle compensazioni di debiti fiscali con i crediti concessi a fronte dello svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo. Specifica la ricorrente che i crediti contestati non erano stati generati dalla Ricorrente_1 srl, bensì da questa utilizzati a seguito della sottoscrizione di specifici contratti di accollo con altre società, individuate per il tramite di apposite piattaforme crediti, che offrivano crediti di imposta dalle stesse generati a potenziali clienti, quali la ricorrente, i cui debiti, accollati dalle “venditrici” venivano compensati con i crediti di queste ultime.
I motivi dei ricorsi sono i seguenti: Preliminarmente la carenza del potere di firma del funzionario che ha firmato l'atto; nel merito la nullità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa creditoria. La ricorrente conclude chiedendo, previa sospensione della esecutività dell'atto impugnato, dichiarare la nullità dell'atto di recupero , con vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio la Agenzia Entrate DPII di Milano, eccependo la inammissibilità del ricorso per tardività. Fa presente che l'atto di recupero è stato correttamente firmato digitalmente dal Capo Area dell'Ufficio Controlli, Dott. Nominativo_2, sulla scorta dell'atto di delega della Direttrice Provinciale. Ribadisce la correttezza della ripresa in quanto la legittima ragione del recupero è da ravvisarsi nel fatto che la società Ricorrente_1 srl ha estinto i propri debiti tributari attraverso l'istituto dell'accollo e con utilizzo di crediti inesistenti. Richiama l'art. 1 del D.L. 124/2019 a mezzo del quale il legislatore ha formalizzato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo, stabilendo che qualora il contribuente intenda accollarsi i debiti di altri soggetti, potrà procedere ai versamenti con modalità diverse dalla compensazione fiscale.
Conseguentemente i pagamenti di imposte avvenuti mediante compensazione con crediti altrui, si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.
Conclude chiedendo - in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo;
- in via principale, di rigettare il ricorso proposto;
- in ogni caso, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio.
La Corte riuniva i ricorsi per connessione e respingeva la istanza di sospensione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti presenti, ritiene che i ricorsi riuniti vadano respinti.
Con separati ricorsi, poi riuniti, la società Ricorrente_1 SR - che omette di dichiarare di essere in liquidazione sin dal 25/11/2024, come da visura camerale prodotta dall'Ufficio- impugna gli atti di recupero credito di imposta anni 2017-2018 e 2019- con i quali l'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate - DP II Milano, accertate le indebite compensazioni effettuate dalla contribuente, ha proceduto al recupero delle somme compensate, oltre interessi e ha applicato le relative sanzioni.
Osserva la Corte che le eccezioni della ricorrente sono prive di pregio: in particolare la eccepita carenza del potere di firma del funzionario che ha firmato l'atto è infondata. L'Ufficio ha documentato che l'atto di recupero è stato correttamente firmato digitalmente dal Capo Area dell'Ufficio Controlli, Dott. Nominativo_2, sulla scorta dell'atto di delega della Direttrice Provinciale Nominativo_3 (protocollo n. 0376316 del 28.11.2024 ). Con la delega era stato conferito al Dott. Nominativo_2 anche il potere di sottoscrivere gli atti del tipo di quelli per cui è causa dal “1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2024”: gli atti di recupero sono stati sottoscritti, protocollati e notificatoi in data 18.12.2024. L'Ufficio ha inoltre allegato il ruolo dei dirigenti dell'Agenzia per il 2024, all'interno del quale è compresa anche la Dott.ssa Nominativo_3, nonché l'estratto di ruolo dei funzionari della terza area, dove è ricompreso il Dott. Nominativo_2.
Senza fondamento anche la ulteriore eccezione di nullità dell'atto impugnato per infondatezza della pretesa creditoria. Le riprese traggono origine dal PVC emesso dalla GDF di Rho in seguito ad un controllo fiscale iniziato in data 18.11.2021 nei confronti della ricorrente ai fini IVA, imposte dirette e IRAP, volto a verificare il corretto utilizzo delle compensazioni di debiti fiscali con i crediti concessi da società terze. Come si evince dall'atto di recupero e dal PVC che ne costituisce parte integrante, l'atto impugnato è stato legittimamente adottato in quanto, per gli anni in contestazione la contribuente in qualità di accollato, ha utilizzato in compensazione crediti IVA di altre società, che, come si evince dal PVC nonché dalla documentazione ad esso allegata, sono da considerarsi crediti inesistenti.
Con riferimento all'anno di imposta 2017 la ricorrente ha utilizzato crediti ceduti da alcune società che, attraverso un meccanismo fraudolento:
i) avevano posto in essere diverse compravendite immobiliari “fittizie” al fine di ottenere rimborsi di imposta e vantaggi fiscali e/o;
ii) avevano emesso fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di consentire l'evasione di imposte e/o ottenere indebite detrazioni.
I crediti di imposta utilizzati dalla ricorrente derivavano da crediti fittizi ceduti da diverse società e la fittizietà delle operazioni passive che avevano determinato il credito IVA inesistente utilizzato anche dalla ricorrente,
è emerso nell'ambito delle indagini svolte dalla Polizia economico-finanziaria di Teramo a seguito di indagini eseguite nell'ambito del procedimento penale nr. 1995/17 RGNR acceso presso la Procura della Repubblica di Teramo, fatti richiamati nel PVC della GDF di Rho.
In sintesi Ricorrente_1 SR in qualità di accollato, ha utilizzato in compensazione crediti IVA di altre società che, come si evince dal PVC nonché dalla documentazione ad esso allegata, sono da considerarsi crediti inesistenti. Tali circostanze sono state dimostrate dall'Ufficio e la stessa ricorrente ha confermato la ricostruzione dell'Ufficio limitandosi ad affermare che avrebbe agito in buona fede, non facendo parte del meccanismo fraudolento volto alla creazione dei crediti inesistenti. Si rileva altresì che gli atti di cessione/ accollo di credito sono tutti privi di data certa.
Il legislatore con la introduzione dell'art. 1 del D.L. 124/2019 ha formalizzato il divieto di compensazione di debito altrui tramite accollo, stabilendo che qualora il contribuente intenda accollarsi i debiti di altri soggetti, potrà procedere ai versamenti con modalità diverse dalla compensazione fiscale. Conseguentemente i pagamenti di imposte avvenuti mediante compensazione con crediti altrui, si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. Tale condotta non consentita dalla Legge, ove abbia ad oggetto crediti inesistenti assume rilevanza penale ai sensi dell'art. 10-quater del D.lgs. 74/2000.
Negli anni 2018 e 2019 la ricorrente ha compensato crediti di imposta per ricerca e sviluppo, ceduti da altre società e risultati inesistenti in quanto né il credito, né i costi per attività di ricerca e sviluppo che lo avevano generato, risultavano dichiarati. Per quanto riguarda la cessione di crediti di imposta derivante da attività di
Ricerca e Sviluppo, anche se i crediti fossero stati reali, l'art. 6, comma 3, del Decreto interministeriale del
27.05.2015 (attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) non contempla la cessione di tale credito, né tanto meno la richiesta di rimborso, ma fa riferimento esclusivamente all'utilizzo in compensazione dei debiti tributari dell'avente diritto al credito, ossia di colui che ha effettivamente sostenuto la spesa generatrice del credito. Non potendo essere chiesto a rimborso, il credito non può essere ceduto ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la inammissibilità del trasferimento della titolarità del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo è stata chiarita anche dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 72 del 2019.
Per quanto sopra i ricorsi riunti vanno respinti e le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro
5.000,00 compresivi della fase cautelare, a favore dell'Ufficio Resistente.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro
5.000,00 compresivi della fase cautelare.