Sentenza 27 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/2018, n. 23356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23356 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 6030-2014 proposto da: ER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LEONE IV
99, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO GIUSEPPE CHIELLO,
CESARE POZZOLI
2018 giusta delega in atti;
2715
- ricorrente -
contro
ZZ TO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE PARIOLI
79/H, presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO RABUFFETTI giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1563/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2013 R.G.N. 937/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato FRIGERIO FRANCESCA per delega verbale Avvocato POZZOLI CESARE e Avvocato CHIELLO ANGELO GIUSEPPE. p Fatti di causa 1. Con sentenza n. 1563/2013 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la inammissibilità della domanda con la quale LA s.p.a. aveva chiesto accertarsi l'inadempimento del patto di non concorrenza da parte di RO ZI e la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno.
1.1. La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla circostanza che, come eccepito dal ZI, la domanda proposta nel presente giudizio era stata già azionata dalla società con l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'ex dipendente per il pagamento delle competenze di fine rapporto;
in quella sede la società aveva, infatti, chiesto accertarsi l'inadempimento del patto di non concorrenza e disporre la compensazione dell'importo preteso dal ZI con il maggior importo dovuto dall'ex dipendente ad essa LA s.p.a. a titolo di risarcimento del danno, riservandosi di agire in separato giudizio per gli ulteriori danni. La sentenza che aveva definito il giudizio con statuizione di rigetto della opposizione "perché infondata in fatto ed in diritto", aveva pronunziato nel merito della domanda avanzata dalla opponente e non, soltanto, sulla relativa ammissibilità come, invece, ritenuto dal giudice di prime cure. Il pacifico passaggio in giudicato della sentenza resa in sede di opposizione precludeva, pertanto, per il principio del ne bis in idem, la riproposizione della domanda azionata nel presente giudizio.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Lannberti s.p.a. sulla base di due motivi;
la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
2.1. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. . Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto preclusa dalla formazione di precedete giudicato l'esame della domanda azionata in prime cure da essa LA s.p.a. Assume che costituisce ius receptum in tema di limiti oggettivi del giudicato l'affermazione secondo la quale, ove l'attore abbia fatto espressa riserva, nel giudizio in cui si è formato il giudicato, di agire in separata sede per far valere diritti che si fondino sul medesimo titolo dedotto in giudizio, il giudicato non si estende anche alla domanda oggetto di riserva. Sostiene, quindi, che la compensazione impropria fatta valere dalla società nel richiamato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non integrava per sé né una domanda né un'eccezione in senso proprio sulla quale poteva ritenersi formato il giudicato.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere affermato che non vi sarebbe stata alcuna contestazione della LA s.p.a. sul passaggio in giudicato della sentenza n.268/2008, così omettendo di considerare che non vi era identità tra l'azione proposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con quella proposta nel presente giudizio;
evidenzia che nel giudizio di opposizione era stata formulata domanda di accertamento dell'inadempimento da parte del ZI del patto di non concorrenza e di accertamento dell'obbligo al rispetto dello stesso sino al 16 gennaio 2009 e chiesto disporsi la compensazione e/o il conguaglio delle somme pretese dal ZI con quelle - maggiori- dovute alla LA s.p.a. dall'ex dipendente a titolo di risarcimento del danno scaturito dalla violazione del patto di non concorrenza;
nel ricorso qui azionato, invece, non era più chiesta la manutenzione del patto ma, in relazione a quanto previsto dall'art. 1453 cod. civ. e alla riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno, l'accertamento dell'inadempimento del patto di non concorrenza e la condanna di controparte al pagamento, a tale titolo, dell'importo di C 693.600,00 o di altra somma di giustizia;
, in subordine, "per la prima volta", era stata formulata domanda di restituzione del costo aziendale del corrispettivo del patto o di altra diversa somma di giustizia.
2.1. Ribadita la diversità delle domande in oggetto sia nel petitum che nella causa petendi , richiama l'insegnamento di questa Corte secondo il quale il giudice di legittimità ha cognizione piena nella diretta valutazione ed interpretazione degli atti del processo nella verifica del giudicato.
3. I motivi di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono entrambi inammissibili per avere parte ricorrente omesso la integrale riproduzione della sentenza, passata in giudicato, resa nel giudizio di opposizione, sentenza sulla quale è stata fondata la statuizione di inammissibilità della domanda, oggetto del presente ricorso .
3.1. La giurisprudenza di questa Corte, da tempo, ha posto in evidenza il necessario coordinamento tra il principio secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso. In particolare ha affermato che l'interpretazione di un giudicato può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, io forza del principio di autosufficienza di questo mezzo dì impugnazione, con la conseguenza che, qualora l'interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (vedi Cass. Sez. Un. 27/1/2004 n.1416; Cass. 13/12/2006 n. 26627; ed in motivazione Cass. 31/7/2012 n.13658 e Cass. 17/1/2017 n.995; Cass. 08/03/2018, n. 5508).
3.2. Tale orientamento ha inoltre rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su un giudicato esterno - ipotesi riconducibile a quella in esame nella quale si contesta che la sentenza resa nel giudizio di opposizione costituisca giudicato preclusivo, per il principio del ne bis in idem, alla proposizione della domanda azionata nel presente giudizio - debbano essere articolati con modalità conformi alle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1. ,n. 6 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 18/10/2011 n. 21560; Cass.13/3/2009 n.6184; Cass.30/4/2010 n.1053 10537); tanto sia sotto il profilo della riproduzione del testo integrale della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/02/2015 n.2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità (vedi Cass. n.21560/2011 cit.).
3.3. La modalità di articolazione delle censure formulate con i motivi in esame non è conforme alle richiamate prescrizioni. Parte ricorrente omette, infatti, di indicare i dati necessari a consentire la reperibilità del documento con riferimento al fascicolo di parte e al fascicolo di ufficio delle fasi di merito;
omette, inoltre, la integrale riproduzione della sentenza che ha definito il giudizio di opposizione limitandosi a riprodurne solo alcuni stralci intrinsecamente inidonei a dare contezza della asserita non identità delle domande formulate con il ricorso in opposizione e quelle azionate nel presente giudizio.
3.4. Analoghe carenze si riscontrano in relazione al ricorso in opposizione della società, anch'esso evocato nel ricorso per cassazione a dimostrazione della insussistenza di una res iudicata preclusiva rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio.
4. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile .
5. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in C 4.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il