Articolo 197 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 196Articolo 198
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14 maggio 1978
Art. 197.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1101 e 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1978, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978