CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/12/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 693/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 693/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1530/2025, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 8360/2020
R.G., datata 7/4/2025, pubblicata in data 7/4/2025, avente ad oggetto
“Separazione giudiziale”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Bruno e Parte_1 dall'avv. Alessandra Grappone, per procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina Bruno in
ZA (SA) alla via Crovito n. 2/A;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Galera, per procura Controparte_1 depositata in via telematica, elettivamente domiciliata in Salerno, alla Piazza
XXIV Maggio n. 26, presso lo studio dell'avv. Grazia Galera;
APPELLATA
E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
1 Conclusioni.
Le parti costituite hanno le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 4/12/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 12/5/2025 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1530/2025, emessa dal Tribunale di
Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n.
8360/2020 R.G., datata 7/4/2025, pubblicata in data 7/4/2025, nei confronti di di CP_1
Co
La parte appellata si è costituita in appello con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/10/2025.
La parte appellante nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio ha chiesto quanto segue: «RICORRE Alla Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché, espletati i provvedimenti di rito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. 1530/2025, pubblicata il
07/04/2025, notificata il 15/04/2025 nella causa civile di 1° grado iscritta al
RG n. 8360/2020, emessa dal Tribunale di Salerno, Voglia accogliere il proposto appello con ogni conseguente statuizione e per l'effetto in accoglimento delle domande di cui ai motivi del presente ricorso: 1.
Riformare la sentenza impugnata per l'omessa valutazione del fatto nuovo emerso in udienza, nonché per la violazione del principio del contraddittorio e del dovere di motivazione;
2.Revocare la pronuncia di addebito della separazione a carico dell'odierno appellante, per i motivi di cui ai nn. I, II e
III del presente atto e perché non sussiste la prova certa in ordine all'unica circostanza posta a base dell'addebito al marito;
3. Pronunciare l'addebito della separazione a carico dell'appellata, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. per aver violato i doveri di lealtà, collaborazione e fiducia, per aver causato la crisi coniugale rendendo intollerabile la convivenza e pertanto responsabile della separazione.
4. Ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne in euro 600 e/o ad una somma più equa e proporzionata alle reali esigenze del figlio e alle capacità economiche dell'appellante disponendo il versamento dell'assegno periodico direttamente al figlio maggiorenne avente diritto, ex art. 337-septies c.c, con contribuzione al
2 pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
5. Accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della di e/o in CP_1 subordine, ridurre l'importo dell'assegno;
6. Con ogni consequenziale statuizione in diritto, ivi comprese le spese del doppio grado di giudizio».
L'appellante ha, poi, proposto istanze istruttorie.
Nelle note di trattazione scritta in relazione all'udienza del
4/12/2025 la parte appellante ha chiesto quanto segue: «CONCLUSIONI»:
«Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In parziale riforma della Sentenza n. 1530/2025 del
Tribunale di Salerno, riformare il capo della stessa che ha pronunciato l'addebito della separazione a carico dell'Ing. stante Parte_1
l'espressa rinuncia alla domanda formulata dalla Sig.ra e, Controparte_1 per l'effetto, dichiarare che la separazione non è addebitabile ad alcuno dei coniugi.
2. Dichiarare cessata la materia del contendere in relazione agli altri capi impugnati, stante il sopravvenuto accordo tra le parti che ha integralmente ridefinito i loro rapporti e che è stato recepito nella sentenza di divorzio passata in giudicato.
3. Disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, come da accordi intercorsi tra le parti».
Nella comparsa di costituzione e di risposta la parte appellata ha chiesto quanto segue: «… si dà atto che, nelle more della trattazione del presente giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in sede divorzile, interamente recepito nella sentenza del Tribunale di Salerno n. 2574/2025 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato … , che ha previsto, tra l'altro, la rinuncia alla domanda di addebito della separazione, ferme restando le altre condizioni di cui alla sentenza impugnata. … Pertanto, si chiede che l'adita Corte d'Appello voglia dichiarare cessata la materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo sulle questioni oggetto di impugnazione, con compensazione delle spese del grado di appello».
Nelle note di trattazione scritta in relazione all'udienza del
4/12/2025 la parte appellante ha chiesto quanto segue: « L'avv. Grazia
Galera, per l'appellata, si riporta alla comparsa di costituzione ed alla memoria di replica, evidenziando che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in sede divorzile (in atti) che ha disciplinato ogni profilo relativo
3 alle reciproche domande di addebito della separazione e alle condizioni di natura economica, sia per la separazione che per il divorzio. Pertanto, si insiste» affinché «l'adita Corte d'Appello voglia dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del grado di appello, alla stregua anche dell'ordinanza n. 30626 del 20.11.2025 della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui "laddove in Cassazione le parti dichiarino di aver definito la lite con accordo transatti-vo, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata;
non si tratta né di “cassazione senza rinvio” ex art. 382, comma 3, c.p.c., né di decisione ex art. 384 c.p.c., né di inammissibilità sopravvenuta del ricorso". Nel caso di specie, quindi, …, non può essere revocata alcuna statuizione di merito relativa all'addebito della separazione in capo all'ing. dovendo essere, invece, Parte_1 dichiarata cessata la materia del contendere in virtù della transazione sottoscritta dalle parti».
Le parti costituite hanno le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 4/12/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata.
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
»: «Il
Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 1) Accoglie la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
2) Rigetta la domanda di addebito proposta dal resistente;
3) assegna la casa familiare alla ricorrente che vi abiterà unitamente al figlio;
4) determina, a far data dalla presente pronuncia, in € 1500,00 l'assegno di mantenimento mensile da corrispondersi entro il 5 di ogni mese per il figlio, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a carico del resistente ed in favore della ricorrente, oltre a dover contribuire il resistente nella misura del
60% al pagamento delle spese straordinarie;
5) determina in € 800,00 il contributo per il mantenimento in favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
6)
4 condanna parte resistente al pagamento delle spese processuale in favore della ricorrente che si liquidano in € 104,80 per esborsi ed € 7616,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura del 15%».
I motivi dell'impugnazione.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza pronunziata in primo grado. I motivi dell'impugnazione possono essere sintetizzati nei termini seguenti: sussiste nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame delle prove, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 101 co. 2,113, 115, 116 co. 2 e 132, comma 1, n. 4
c.p.c., in relazione al rigetto della domanda di separazione con addebito proposta da;
il Tribunale non ha attribuito alcuna rilevanza Parte_1 alla circostanza, dedotta e provata dal , che «la crisi coniugale, Pt_1 cristallizzatasi da anni, è stata determinata dal comportamento» della coniuge, la quale, «sin dal primo incontro… ha mentito su Controparte_1 un fatto importante della sua vita e sulla menzogna ha poi costruito l'intero rapporto di coppia su basi minate», avendo il «scoperto che ella ha Pt_1 millantato una laurea in architettura»; il Tribunale non ha considerato «il controllo ossessivo, persecutorio e finanche perquisitorio» attuato negli anni dall'appellata ai danni del , orientato ad ottenere da costui «il totale Pt_1 sostegno economico», la cui prova «poteva e doveva essere desunta dalle prove che ella stessa ha esibito in giudizio: centinaia di scontrini, ricevute, documenti personali del , chat e foto prese dai sociali tutti raccolti Pt_1 negli anni ad insaputa del marito, addirittura risalenti all'anno 2007», né il cd.
“danno da gaslighting” cagionato dalla coniuge al , «sottoposto ad una Pt_1 abituale vessazione psicologica» che gli ha generato «un perenne senso di frustrazione ed inadeguatezza»; la sentenza attualmente impugnata è, quindi,
«totalmente carente di motivazione in relazione alla dovuta indagine sul carattere della sulle dinamiche matrimoniali e sulla sua abituale CP_1 propensione alla menzogna che hanno determinato la crisi coniugale, nonché sulla palese violazione da parte della moglie dei doveri di lealtà, collaborazione, fiducia», pur avendo il «provato il nesso causale tra la Pt_1
5 responsabilità della coniuge e la separazione»; sussiste, quindi, «una duplice violazione: del principio del contraddittorio ex art. 101 co. 2 c.p.c., in quanto il giudice ha omesso qualsiasi decisione su una questione rilevante senza previamente consentire alle parti di esprimersi sul punto;
del dovere di motivazione della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c.», con conseguente nullità della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c.; in ordine all'addebito della separazione al , sussiste «insufficienza probatoria, omessa Parte_1 valutazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, errata valutazione della violazione dell'art. 151 c.c.»; il Tribunale ha accolto la domanda di addebito proposta da «sulla scorta di una errata Controparte_1 ed insufficiente valutazione degli elementi di prova, basando l'addebito solo ed esclusivamente sulla testimonianza de relato della sorella e della amica della , le quali hanno riferito dichiarazioni attribuite al figlio della CP_1 coppia, all'epoca quattordicenne»; tali dichiarazioni «non sono state oggetto di alcun accertamento istruttorio idoneo a verificarne la genuinità, la spontaneità o la coerenza», non sono state corroborate «da altre prove né da alcun elemento oggettivo» e sono state rese «in un contesto altamente emozionale», motivo per il quale «non possono considerarsi attendibili né dotate di valore probatorio idoneo a fondare una decisione di merito»; peraltro, «l'unico acceso episodio avvenuto tra i coniugi» ha avuto «una diversa dinamica rispetto a quella riferita» dal figlio, in quanto, come già dedotto in primo grado, «il , a causa dell'ennesima aggressione Pt_1 verbale subita dalla moglie, tentò di rabbonire la coniuge, in piena crisi isterica, tenendola per le braccia per non farsi colpire, ma ella nel divincolarsi trascinò con sé il marito ed entrambi caddero al suolo»; l'addebito della separazione a carico del , pronunciato dal Tribunale, è, quindi, errato, Pt_1
«perché il giudice non ha motivato il percorso logico-giuridico seguito ed il motivo per cui la prova indiretta sia stata ritenuta “idonea”, e quali siano gli altri “elementi oggettivi e concordanti” che abbiano concorso a suffragarne l'attendibilità», essendo la documentazione fotografica prodotta dall'appellata del tutto inattendibile;
in ordine alla valutazione dell'efficacia probatoria delle testimonianze de relato, il Tribunale ha ritenuto, erroneamente, che le due fotografie prodotte in primo grado dalla , CP_1
l'una datata il 13/06/2019 e l'altra datata il 22/06/2019, consentissero di
6 ritenere accertato l'episodio di percosse lamentato dalla;
al contrario, CP_1
«la foto dove è visibile l'intero volto del 13/06/2019 prova incontestabilmente che la mattina successiva ai presunti fatti, dopo ore, non vi erano lividi né rigonfiamenti», con conseguente inattendibilità della testimonianza di , che ha dichiarato di riconoscere, nella Testimone_1 suddetta foto, lo stato in cui trovò la sorella nel proprio CP_1 appartamento, a seguito delle percosse;
inoltre, «senza una valutazione medico-legale contestuale e obiettiva eseguita da un professionista nell'immediatezza del fatto lamentato, tale immagine non può essere ritenuta una prova definitiva dell'avvenuto trauma, né della sua entità originaria»; quanto alla fotografia datata 22/06/2019, «la presenza di gonfiore al labbro dopo dieci giorni dal presunto trauma non costituisce prova certa né della data né dell'origine dell'evento»; pertanto, il Tribunale «ha errato nel ritenere sufficiente la dichiarazione isolata della sorella, inattendibile sia sotto il profilo della parzialità, in quanto familiare stretto, che per l'inverosimile riconoscimento dichiarato»; anche la dichiarazione dell'altra testimone,
è da ritenersi inattendibile, in quanto internamente contraddittoria;
Tes_2 non vi è quindi prova né dell'entità e dell'origine delle presunte percosse, unica circostanza posta a base dell'addebito della separazione a carico del
, né che le stesse abbiano causato la crisi coniugale, essendo, al Pt_1 contrario, provato che «la crisi risale ad anni addietro»; nel caso di specie, non vi è prova né della violenza fisica lamentata dalla controparte, né che tale violenza abbia causato l'intollerabilità della convivenza, «già da tempo in atto ed ormai cristallizzata»; in ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, a carico di , per il figlio Parte_1 Persona_1 attualmente maggiorenne, l'appellante sostiene che l'importo di €1.500,00 mensili, oltre rivalutazione, determinato dal Tribunale è «eccessivo e sproporzionato sia rispetto alle effettive esigenze di studente Persona_1 fuori sede non più convivente con la madre, le cui esigenze quotidiane (vitto, alloggio primario) sono soddisfatte prevalentemente nella città universitaria di Castellanza, riducendo l'onere economico gravante sulla madre presso la casa familiare durante i saltuari rientri, che alle reali capacità economiche dell'obbligato padre»; il Tribunale ha ritenuto che la famiglia godesse di un elevato tenore di vita in costanza di matrimonio, errando nella valutazione
7 della situazione reddituale dei coniugi: in primo luogo, perché ha considerato,
a tal fine, i redditi lordi dell'onerato, anziché il reddito netto relativo agli ultimi tre anni dalla proposizione della domanda;
in secondo luogo, perché ha omesso di considerare che il reddito netto va individuato nella differenza tra il reddito complessivo del dichiarante, detratti gli oneri deducibili e l'ammontare dell'imposta netta pagata;
quanto alla posizione reddituale della il Tribunale non ha considerato che ella, per fatto pacifico, «ha CP_1 beneficiato dei redditi della adoperati a proprio esclusivo CP_2 appannaggio e solo formalmente intestati e dichiarati da entrambi i coniugi»; al contrario, «il resistente, seppure ha dichiarato redditi sensibilmente maggiori rispetto al coniuge … è stato onerato dal peso di maggiori tasse, oneri e contributi che hanno compresso in maniera significativa i suoi redditi, riducendo, come ampiamente provato, il reddito effettivo medio del triennio di riferimento in circa euro 24.000,00 (euro 2.000,00 mensili)»; quanto agli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale al fine di valutare la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, «la valutazione compiuta dal giudice di prime cure risulta essere parziale in ordine al concorso al mantenimento e non tiene conto degli effettivi indici di capacità contributiva e lavorativa della madre»; il Tribunale non ha considerato che l'appellata, essendo socia accomandataria ed amministratrice gerente della «ha in re Parte_2 ipsa quelle “capacità di lavoro professionale” espressamente contemplate dall'art. 316 bis c.c. in tema di concorso al mantenimento»; «si avvalorano…le partecipazioni societarie del resistente», rappresentate in parte da quote di percentuali modeste se non irrilevanti e, d'altra parte (ad eccezione della , tutte poste da tempo in liquidazione;
il Controparte_3
Tribunale ha errato nell'affermare che il è pieno proprietario della Pt_1 casa familiare in e di altro immobile condotto in locazione, trattandosi, Per_2 al contrario, di un unico immobile, gravato, peraltro, da mutuo ipotecario;
il
Tribunale, poi, non ha attribuito alcuna rilevanza alle consistenze finanziarie della come risultanti dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di CP_1
FI (conti correnti, carte prepagate, conto deposito titolo e obbligazioni, libretti di risparmio); in ordine all'assegno di mantenimento, a carico del
, in favore della di € 800,00 mensili, lamenta che il Pt_1 CP_1
Tribunale ha accolto la domanda sulla scorta di un'errata e non omogenea
8 valutazione degli elementi di prova, omettendo di considerare tutte le circostanze cui fa riferimento l'art. 156 c.c., in particolare l'attitudine al lavoro del coniuge beneficiario: il Tribunale «ha omesso ogni valutazione in merito alla capacità della ricorrente di produrre reddito, né ha posto adeguata attenzione sulla incontestata e provata circostanza che la signora ha CP_1 piena capacità di lavoro», avendo ella lavorato sin dal 1997, contribuendo fattivamente al reddito familiare e realizzandosi nella propria attività professionale, dalla quale percepisce reddito. Sulla base di queste deduzioni,
l'appellante, , ha domandato, previa sospensione della Parte_1 provvisoria esecutività della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., in riforma dell'impugnata sentenza, di pronunciare la separazione con addebito a carico di di ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento a suo Controparte_1 carico, per il figlio maggiorenne, in € 600,00 mensili, Persona_1 disponendone il versamento diretto al figlio, oltre spese straordinarie al 50% per ciascun genitore e di respingere tutte le altre domande proposte da
[...]
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. CP_1
La prospettazione della vicenda offerta dalla parte appellata.
La parte appellata, ha, in particolare, dedotto Controparte_1 quanto segue: nelle more della trattazione del presente giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo in sede divorzile, interamente recepito nella sentenza n. 2574/2025, con cui il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi , Parte_3 passata in giudicato;
in tale accordo, le parti hanno previsto, tra l'altro, la rinuncia, da parte della , alla domanda di addebito della separazione a CP_1 carico di , ferme le altre condizioni di cui alla sentenza Parte_1 impugnata. Su tali basi, l'appellata ha insistito per la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo sulle questioni oggetto di impugnazione, con compensazione delle spese del grado di appello.
La decisione.
Le istanze istruttorie.
Nelle conclusioni rassegnate con l'atto di appello, Parte_1 ha insistito per l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli di prova già articolati nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate
9 nel giudizio di primo grado. Tali istanze istruttorie, tuttavia, non risultano adeguatamente riproposte dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 4/12/2025; tali istanza istruttorie devono, quindi, ritenersi rinunciate.
La decisione.
La cessazione della materia del contendere.
Come si è accennato in narrativa, costituendosi Controparte_1 nel presente giudizio d'appello, ha dato atto dell'intervenuto raggiungimento tra le parti, nell'ambito del separato giudizio di divorzio, di un accordo di natura transattiva, recepito nella sentenza n. 2574/2025, emessa dal Tribunale di Salerno in data 10/6/2025, pubblicata in data 10/6/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale ha, in particolare, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
[...]
Sulla base di queste deduzioni, la parte appellata, precisando che l'accordo transattivo ha, in particolare, previsto la rinuncia, da parte di di alla domanda di addebito della separazione proposta in prime CP_1 cure, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere in relazione a tutte le questioni oggetto del presente giudizio, con integrale compensazione delle spese del gravame.
, con le note di trattazione scritta depositate in Parte_1 relazione all'udienza del 4/12/2025, ha, in particolare, dedotto quanto segue, sul punto: con la sentenza n. 2574/2025, emessa nelle more del presente giudizio di appello, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e , recependo Pt_1 CP_1 integralmente l'accordo transattivo, con cui i coniugi hanno inteso regolare globalmente i loro rapporti personali e patrimoniali, prevedendo tale accordo, in particolare, la rinuncia, da parte della , alla domanda di separazione CP_1 con addebito proposta nei confronti di;
tale dichiarazione Parte_1
«non costituisce una mera manifestazione di disinteresse alla prosecuzione della lite, ma un vero e proprio atto dispositivo del diritto sostanziale
(rinuncia all'azione), che ha fatto venir meno, con efficacia retroattiva (ex tunc), la causa petendi su cui si fondava la statuizione di addebito impugnata;
la sopravvenuta rinuncia, benché maturata in un separato procedimento,
10 assume rilievo nel presente giudizio «poiché esclude definitivamente la persistenza di un interesse della controparte a mantenere ferma la pronuncia di addebito resa in primo grado, e rende manifesta l'assenza id ogni utilità residua della relativa statuizione»; «non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesta da controparte, perché lascerebbe intatto il capo della decisione impugnata, incompatibile con la sopravvenuta rinuncia definitiva all'addebito ed inoltre risulterebbe pregiudizievole per l'appellante. Essa, infatti, non rimuoverebbe formalmente la statuizione di addebito, lasciando in vita una pronuncia che, per espressa volontà della stessa parte che l'aveva richiesta, è ormai priva di ogni fondamento giuridico… La corretta soluzione processuale, pertanto, non può che essere la riforma parziale della sentenza impugnata, con la riforma del capo relativo all'addebito»; con riferimento agli altri capi della sentenza impugnata (riguardanti, in particolare, l'assegno di mantenimento a carico del per la coniuge e per il figlio minore, nonché l'assegnazione della casa Pt_1 familiare), «l'accordo di divorzio ha introdotto una regolamentazione nuova e sostitutiva. Su tali punti, essendo venuto meno l'interesse delle parti a una pronuncia di merito sulle condizioni della separazione, si impone correttamente una declaratoria di cessazione della materia del contendere».
Sulla base di queste deduzioni, ha rassegnato le Parte_1 seguenti conclusioni: «CONCLUSIONI»: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In parziale riforma della Sentenza n. 1530/2025 del Tribunale di Salerno, riformare il capo della stessa che ha pronunciato l'addebito della separazione a carico dell'Ing. , stante l'espressa rinuncia alla domanda formulata Parte_1 dalla Sig.ra e, per l'effetto, dichiarare che la separazione non Controparte_1
è addebitabile ad alcuno dei coniugi.
2. Dichiarare cessata la materia del contendere in relazione agli altri capi impugnati, stante il sopravvenuto accordo tra le parti che ha integralmente ridefinito i loro rapporti e che è stato recepito nella sentenza di divorzio passata in giudicato.
3. Disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio, come da accordi intercorsi tra le parti».
Come concordemente dedotto dalle parti, nelle more del presente giudizio d'appello, i coniugi e hanno raggiunto, nel separato Pt_1 CP_1
11 giudizio di divorzio innanzi al Tribunale di Salerno (proc. n. 1071/2025
R.G.), un accordo di natura transattiva, con cui i coniugi hanno definito i loro rapporti personali e patrimoniali nei seguenti termini: «Con riferimento al mantenimento del figlio io, , mi impegno a Persona_1 Parte_1 corrispondere un contributo di € 1000,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere da entro il 10 luglio, alla madre sul conto corrente da intestarsi al figlio con delega operativa alla madre.
Inoltre, mi impegno a corrispondere al 100% delle spese straordinarie per il figlio, previa comunicazione delle stesse da sostenersi per quelle “correnti” tipo libri, palestra o accordo per la loro determinazione per le spese più importanti, con comunicazione dei bollettini per le tasse universitarie e per gli altri pagamenti più elevati. A titolo di assegno una tantum, io Pt_1 mi obbligo a corrispondere entro 90 gg. dalla pronuncia della
[...]
Co presente sentenza, la somma di € 150.000,00 a . Resta fermo CP_1 che fino a quando non sarà corrisposta la somma di cui sopra, io Pt_1
continuerò a corrispondere l'assegno di mantenimento per la
[...] resistente previsto in sentenza di separazione. Io di MA LA mi obbligo
a rilasciare la casa coniugale, comprensiva degli arredi e quadri, entro 90 gg. dalla presente pronuncia, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere con l'esatto adempimento dell'obbligazione di cui sopra.
Entrambi siamo d'accordo a che venga immediatamente disposta la cancellazione dell'assegnazione della casa familiare iscritta ai nn.
29981/23520 del 17.7.21 sugli immobili di cui a Vietri sul Mare fg. 9 p.lla
873 sub 2 e 3. Al fine di definire il presente giudizio e le questioni economiche tra i coniugi, io di mi obbligo a cedere, a titolo CP_1 gratuito, entro 90 gg. il 30% delle quote societarie dell'ARSERVICE di
LA ( ) all'ing. che Controparte_4 P.IVA_1 Parte_1 accetta, o altra persona da nominare, con costi a carico del cessionario. Io
di nel dichiarare di rinunciare alla domanda di addebito CP_1 CP_1 proposta nel giudizio di separazione per la quale pende appello, mi impegno
a costituirmi nel suddetto giudizio e dichiarare di rinunciare alla domanda di addebito, dichiarando noi entrambe le parti di accettare le altre condizioni e statuizioni di cui alla sentenza impugnata, con spese compensate con riferimento al giudizio di appello. Io mi impegno, ove Parte_1
12 possibile a rimettere la denuncia querela depositata il 7.2.2025 contro la sig.ra di cui al n. 1250/25 RGNR mod 21 ed a non Controparte_1 costituirmi in ogni caso parte civile».
Il suddetto accordo è stato integralmente recepito nella sentenza n.
2574/2025, emessa in data 10/6/2025 dal Tribunale di Salerno, pubblicata in data 10/6/2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale ha, in particolare, pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
17/5/2014 tra e alle condizioni di cui al Parte_1 Controparte_1 suddetto accordo, in quanto ritenute non contrarie alle norme imperative e formulate nell'interesse della prole. L'accordo di natura transattiva, come si evince dal suo contenuto, ha investito tutte le questioni oggetto del presente giudizio di appello, pervenendo a una loro diversa definizione rispetto a quanto statuito con la sentenza attualmente impugnata, in relazione, in particolare, all'assegno di mantenimento, a carico di , nei Parte_1 confronti del figlio, e della ormai ex coniuge Persona_1 CP_1
all'assegnazione della casa familiare e all'addebito della
[...] separazione a carico del . Parte_1
Con riferimento a tale ultimo specifico profilo, l'accordo transattivo ha, in particolare, previsto quanto segue: «Io , nel dichiarare Controparte_1 di rinunciare alla domanda di addebito proposta nel giudizio di separazione per la quale pende appello, mi impegno a costituirmi nel suddetto giudizio e
a dichiarare di rinunciare alla domanda di addebito, dichiarando noi entrambe le parti di accettare le altre condizioni e statuizioni di cui alla sentenza impugnata, con spese compensate con riferimento al giudizio di appello». L'odierna appellata, ha, quindi, rinunciato alla Controparte_1 domanda di addebito della separazione proposta in primo grado nei confronti di , rinuncia esplicitata nell'accordo transattivo raggiunto Parte_1 nelle more del giudizio, nonché ribadita ulteriormente sia nella comparsa di costituzione in appello datata 14/10/2025, sia nella memoria di replica datata
21/11/2025.
Alla luce di tale accordo, deve, quindi, essere dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento a tutte le questioni oggetto del presente giudizio d'appello (in relazione, in particolare, alle domande di addebito della separazione reciprocamente proposte dalle parti nel giudizio di
13 primo grado), essendo tali questioni state concordemente definite con l'accordo transattivo raggiunto dalle parti nelle more del presente giudizio.
La cassazione ha affermato, in argomento, che la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio;
né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi cfr. Cass. civ., sez. III;
sentenza n. 23289 dell'8/11/2007].
La cassazione ha anche precisato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito [cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 6909 del
20/3/2009].
La cassazione ha, inoltre, puntualizzato che la pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
ne consegue la assoluta inidoneità della
14 sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo, a differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
pertanto, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere, il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si sostituisce alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato [cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 3122 del 3/3/2003].
La cassazione ha, quindi, affermato che il giudice d'appello, di fronte alla dichiarazione che le parti facciano di avere raggiunto un accordo transattivo a definizione della lite si troverà, pertanto, nella condizione di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere perché la lite è stata definita con il detto accordo e, dunque, pronuncerà una decisione di
"merito" nel senso indicato;
stante l'effetto devolutivo dell'appello e la perdurante caratteristica di esso di dover far luogo, sebbene sulla base del devolutum, ad una nuova decisione sulla lite, la pronuncia del giudice d'appello avrà necessariamente l'effetto di dichiarare che la controversia è definita dall'accordo transattivo e nel contempo assumerà il valore di dichiarare che è venuta meno ogni efficacia della sentenza di primo grado, quale che essa fosse per il suo contenuto;
il giudicato che nascerà dalla sentenza avrà ad oggetto l'accertamento che la controversia è regolata dall'accordo transattivo, sia esso individuato o no [cfr. Cass civ., Sez. U-, sentenza n. 8980 dell'11/4/2018, in motivazione]. Co
Alla luce dei principi più sopra riportati, l'intervenuta rinuncia di alla domanda di addebito della separazione proposta in primo CP_1 grado, esternata nell'accordo transattivo, non impone una specifica riforma della statuizione della sentenza attualmente impugnata con cui il Tribunale ha pronunziato l'addebito della separazione a carico di . Dal Parte_1 complesso delle deduzioni esposte nel processo dalle parti emerge che ormai non sussiste alcun interesse di alcuna delle parti a ottenere nuove statuizioni di merito in ordine alle domande proposte in primo grado, atteso che è intervenuto, nel frattempo, fra le parti un accordo transattivo che ha
15 disciplinato in maniera completa i rapporti fra le parti stesse. Si è, quindi, determinata la cessazione della materia del contendere. Ne consegue che, alla luce dei suindicati principi, è intervenuto l'integrale venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata con riferimento a tutte le questioni dalla stessa regolate, le quali, alla luce del sopravvenuto accordo transattivo, risultano disciplinate dall'accordo convenzionale delle parti.
La circostanza che l'appellante abbia insistito per la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato l'addebito della separazione a , domanda rispetto alla quale è Parte_1 intervenuta rinuncia alla domanda da parte di peraltro, non Controparte_1 osta a che la Corte esamini se sussista oppure no un interesse giuridicamente rilevante a una nuova pronunzia sul punto. In ragione della intervenuta rinuncia alla domanda da parte di di e della intervenuta CP_1 competa transazione della lite fra le parti, peraltro, risulta evidente che, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, più sopra richiamati, è venuto meno qualsiasi interesse delle parti a una nova pronuncia sulle domande proposte in primo grado, attesa la intervenuta completa transazione della lite, sostituendosi completamente l'accordo transattivo alla pronunzia di primo grado e divenendo, in conseguenza di ciò, inefficace qualsivoglia statuizione contenuta nella sentenza impugnata.
Alla luce di tutto quanto sinora osservato, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere anche con riferimento a tutte le domande proposte dalle parti nel presente giudizio e in relazione a tutte le questioni oggetto del presente giudizio d'appello, con riguardo, in particolare, alle reciproche domande di addebito della separazione a suo tempo proposte dalle parti, in considerazione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse nelle more del presente giudizio.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Alla dichiarazione di cessata materia del contendere per il presente giudizio d'appello, in considerazione del sopravvenuto accordo con cui le parti hanno convenzionalmente risolto la lite, consegue il venir meno dell'efficacia della sentenza attualmente impugnata, essendo la controversia interamente regolata dal suddetto accordo transattivo.
Le spese del secondo grado vanno, poi, integralmente compensate
16 in conformità a quanto concordemente richiesto dalle parti.
Va, poi, precisato che non sussistono i presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002; la cassazione ha, infatti, affermato, in argomento, che, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la
"ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità [cfr.
Cass. civ., sez. 3 -, ordinanza n. 20697 del 20/7/2021].
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di
, nei confronti di essendo l'impugnazione Parte_1 Controparte_1 proposta avverso la sentenza n. 1530/2025, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 8360/2020
R.G., datata 7/4/2025, pubblicata in data 7/4/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le domande proposte dalle parti e di Parte_1 CP_1 nel presente giudizio e in ordine a tutte le questioni oggetto del presente giudizio di appello, con riguardo, in particolare, alle reciproche domande di addebito della separazione proposte dalle parti, in considerazione dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse nelle more del presente giudizio;
2. dichiara la inefficacia di tutte le statuizioni contenute nella sentenza
17 impugnata, essendo la lite integralmente regolata dall'accordo transattivo intervenuto fra le parti;
3. dispone la integrale compensazione fra le parti e di Parte_1 delle spese del secondo grado di giudizio. CP_1
Salerno, 18/12/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
18