Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 126
CS
Inammissibile
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Errore di fatto revocatorio

    L'errore di fatto revocatorio deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, non dall'interpretazione o applicazione del diritto. La sentenza della Corte di Giustizia fornisce un'interpretazione del diritto dell'Unione, ma non accerta i fatti di causa. La mancata o scorretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia si risolve in un errore di diritto, non di fatto.

  • Inammissibile
    Vizio revocatorio per contrasto tra giudicato e sentenza della Corte di Giustizia

    La sentenza della Corte di Giustizia, ancorché vincolante per il giudice del rinvio, non costituisce giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. e non può giustificare il rimedio della revocazione per contrasto di giudicati. Gli ordinamenti nazionali sono autonomi nell'individuazione dei rimedi processuali interni, con l'unico limite del rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

  • Inammissibile
    Errore di fatto revocatorio

    La sentenza revocanda ha escluso l'identità soggettiva solo con riferimento alla OL Italia, non contenendo affermazioni in ordine alla diversità soggettiva tra il procedimento italiano e quello tedesco relativamente alla posizione OL AG. La violazione del principio del ne bis in idem è stata comunque esclusa per l'assenza dell'identità oggettiva dei fatti.

  • Inammissibile
    Vizio revocatorio per contrasto con sentenza della Corte di Giustizia

    La sentenza revocanda ha escluso l'identità soggettiva solo con riferimento alla OL Italia, non contenendo affermazioni in ordine alla diversità soggettiva tra il procedimento italiano e quello tedesco relativamente alla posizione OL AG. La violazione del principio del ne bis in idem è stata comunque esclusa per l'assenza dell'identità oggettiva dei fatti.

  • Inammissibile
    Errore di fatto revocatorio

    La questione dell'identità oggettiva dei fatti costituisce un punto controverso sul quale il giudice ha motivato, rendendo inammissibile il rimedio della revocazione per errore di fatto. L'eventuale errore nell'attribuzione di rilevanza a profili giuridici costituisce errore di diritto, non di fatto.

  • Inammissibile
    Vizio revocatorio per contrasto tra giudicati

    La sentenza della Corte di Giustizia non costituisce giudicato sostanziale e non può giustificare il rimedio della revocazione per contrasto di giudicati. Gli ordinamenti nazionali sono autonomi nell'individuazione dei rimedi processuali interni.

  • Inammissibile
    Errore di fatto revocatorio

    L'errore dedotto, ove esistente, sarebbe un errore di mero diritto sugli effetti dell'annullamento del provvedimento sanzionatorio per violazione del principio del ne bis in idem, inidoneo a giustificare la revocazione per errore di fatto. Inoltre, una volta dichiarata l'inammissibilità del terzo motivo, l'errore dedotto non riguarda un punto decisivo della controversia.

  • Inammissibile
    Vizio revocatorio per contrasto tra giudicati

    La sentenza della Corte di Giustizia non costituisce giudicato sostanziale e non può giustificare il rimedio della revocazione per contrasto di giudicati. Gli ordinamenti nazionali sono autonomi nell'individuazione dei rimedi processuali interni.

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Commentario1

  • 1Diritto Amministrativo
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 126
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 126
Data del deposito : 7 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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