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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2295/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dallAvv. Salvatore De Stefano
- RICORRENTE -
nei confronti di
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Rita Calì
- RESISTENTE –
e di nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_2 C.F._3
difesa dall'Avv. Giulia Menoni
- RESISTENTE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito: tenuto conto delle sopravvenute circostanze, modificare le condizioni del divorzio tra il IG. e la IG.ra , Parte_1 Parte_2 disponendo la revoca o, quanto meno, la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia . Vinte le spese di giudizio”. CP_2
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA CP_1
PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE dichiarare l'inammissibilità del ricorso promosso dal IG. in quanto del tutto privo dei requisiti fondanti la modifica delle condizioni della Parte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
NEL MERITO: - In via principale: per tutti
i motivi esposti in parte narrativa, rigettare in toto tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale non dovesse accogliere le argomentazioni dedotte dall'esponente, ridurre l'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia, in misura minima e/o nella misura che verrà ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito. IN OGNI CASO: - In via istruttoria, per tutti
i motivi esposti in parte narrativa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, non ammesse
e/o rigettate, formulate nella memoria ex art.473 bis.17 co. 2 c.p.c. e, nello specifico, si chiede che
l'intestato Tribunale disponga l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione sanitaria della IG.ra detenuta dalla , dall'Ospedale “S. Andrea”, dal CP_2 Parte_3
S.E.R.T., dai Servizi Sociali e dalle Comunità/Strutture presso cui ha effettuato i percorsi esposti nella narrativa dell'atto introduttivo (C.D.A. La Spezia, C.D.A. Pietra Ligure, Centro Giovani La
Spezia etc.); - Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio ingiustamente promosso dall'attore nei confronti dell'odierna resistente, oltre accessori come per legge, rimborso generale 15 % compreso”.
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - IN VIA CP_2
PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE: dichiarare l'inammissibilità del ricorso promosso dal IG. in quanto del tutto privo dei requisiti fondanti la modifica delle condizioni della Parte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in parte narrativa, rigettare in toto tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto
e, comunque, non provate;
- IN VIA RICONVENZIONALE: a) In modifica della sentenza n.502/2020 emessa dal Tribunale della Spezia in data 29.10.2020, disporre che l'assegnazione del beneficio sociale dell'Assegno Unico Universale venga percepito direttamente dalla IG.ra CP_2
stante la raggiunta maggiore età e il diritto della stessa ad ottenere detta contribuzione;
b) In modifica della sentenza n.502/2020 emessa dal Tribunale della Spezia in data 29.10.2020, disporre che il libretto postale intestato alla IG.ra e attualmente detenuto dal padre, IG. CP_2
venga immediatamente consegnato all'intestataria, previa rendicontazione dei Parte_1 prelievi effettuati dalla data di apertura del libretto ad oggi;
c) Ai sensi dell'art. 473bis.39 comma
1 c.p.c., ammonire il IG. a seguito delle gravi inadempienze alla sentenza n.502/2020 Parte_1 emessa dal Tribunale della Spezia in data 29.10.2020; d) Ai sensi dell'art. 473bis.39 comma 1 c.p.c., individuare ai sensi dell'art. 614-bis la somma di denaro dovuta dal IG. per ogni Parte_1 violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
e) Ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. comma 2, condannare il IG. al Parte_1
risarcimento in favore della figlia del danno patrimoniale e non patrimoniale patito CP_2 dalla figlia, per le motivazioni esposte. - IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'Ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie emessa in data 17.04.2024 dall'intestato Tribunale, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria e vengano ammesse le richieste istruttorie articolate dall'esponente nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 473 bis.17 comma 2
c.p.c …” - IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio ingiustamente provocato dall'attore in favore dell'odierna resistente, oltre accessori come per legge, rimborso generale 15 % compreso”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio in data 19.12.2023, chiedendo, a modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 502/2020 del Tribunale della Spezia, la revoca (o in subordine la riduzione) del contributo (determinato in 325,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie) dovuto per il mantenimento della figlia CP_2
La domanda è stata fondata su due profili: il primo concernente la figlia, la quale, raggiunta la maggiore età, avrebbe reperito un'occupazione lavorativa tale da renderla autosufficiente;
il secondo relativo alle proprie condizioni economiche, asseritamente peggiorate, a seguito del nuovo matrimonio contratto in data 10.9.2022, del mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto di un'abitazione e degli ulteriori importi trattenuti mensilmente sullo stipendio.
Si sono costituite in giudizio sia l'ex moglie del ricorrente, sia la figlia;
entrambe le convenute hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e chiesto nel merito il rigetto della domanda. ha quindi formulato in via riconvenzionale domande volte ad ottenere: l'assegnazione CP_2 per sè del beneficio sociale dell'Assegno Unico Universale;
la consegna del libretto postale, a lei intestato e finora detenuto dal padre, nel quale viene accreditata la pensione di invalidità erogata in suo favore.
I provvedimenti provvisori del caso sono stati assunti dal giudice delegato ex art. 473-bis.22 c.p.c. con ordinanza del 17.4.2024, con la quale: è stato rideterminato in 200,00 euro la somma che Pt_1
deve mensilmente corrispondere ad a titolo di concorso al mantenimento
[...] Parte_2
ordinario della figlia maggiorenne;
è stata ordinata la consegna immediata all'intestataria del libretto di cui sopra;
è stato disposto che l'assegno unico per il nucleo venga percepito direttamente dalla figlia delle parti.
La causa viene ora in decisione senza che sia stata svolta attività istruttoria, all'esito del deposito delle memorie conclusionali di rito.
Tanto premesso, deve, anzitutto, accertarsi che seppur maggiorenne, ha tuttora diritto CP_2
a essere mantenuta dai genitori, in quanto non economicamente autosufficiente. La problematica storia personale della ragazza, che ha sofferto di disturbi della condotta alimentare e successivamente di problematiche legate alla dipendenza dalle droghe, è, invero, pacifica tra le parti.
L'odierna convenuta - portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 1 L.
104/92, “con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%” (status da ultimo riconfermato in data 26.7.2024, all'esito di una diagnosi di “disturbo da uso di sostanze in disturbo misto della condotta e delle emozioni”) - dopo anni trascorsi in una struttura specializzata per la cura delle dipendenze (Comunità “Casa Arcobaleno” sita in Nicola di Luni), ha deciso di abbandonare il percorso terapeutico che aveva intrapreso sin da minorenne e da circa un anno è tornata a vivere presso la madre;
da marzo 2024 è in carico presso il (per il suo disturbo essendo in trattamento CP_3
con terapia farmacologica di mantenimento ed effettuando regolari colloqui clinici, oltre al monitoraggio tossicologico del caso).
L'attività lavorativa avviata poco prima dell'introduzione del giudizio, come documentata dal ricorrente (contratto di assunzione di apprendistato part-time, con la qualifica di addetto alla ristorazione, stipulato con Roadhouse s.p.a. in data 15.09.2023) è da riferire al periodo immediatamente precedente all'ultima crisi;
le dimissioni volontarie da quell'impiego sono state comunicate al datore in data 23.12.2023; in quegli stessi mesi la ragazza stava frequentando le lezioni per il suo reinserimento scolastico e il tirocinio formativo.
La parte ha quindi dedotto di non essere stata in grado di far fronte a tutti gli impegni presi nel periodo
(“io ho provato a settembre a iniziare a lavorare, volevo provare a vivere nel mondo reale, mi sono ritrovata catapultata in questa nuova realtà ed è stato difficile;
dopo qualche mese non me la sono sentita;
sono contenta di averci provato ma non è stato per niente semplice;
nel frattempo stavo frequentando anche scuola e non ero più seguita terapeuticamente;
non sentirmi più protetta dopo oltre tre anni mi ha fatto paura”; cfr. verbale d'udienza del 10.4.2024).
Ebbene, alla luce di tali elementi il Collegio ritiene che la breve esperienza lavorativa appena descritta non possa valere quale stabile ingresso nel mondo del lavoro, la scelta di dimettersi dopo poco tempo dall'assunzione essendo da valutare alla luce della condizione di particolare fragilità/debolezza delle capacità personali del soggetto.
Anche in considerazione dell'età dell'interessata (oggi appena ventenne), non pare, dunque, che l'attuale assenza di una qualche occupazione lavorativa sia imputabile ad inerzia colpevole.
Venendo alla quantificazione del contributo da porre a carico del ricorrente per il mantenimento ordinario della figlia, il Collegio ritiene che l'importo di 200,00 euro al mese già determinato in via provvisoria, a parziale modifica delle precedenti condizioni, sia congruo, tenuto conto: da un lato, delle condizioni economiche del ricorrente (il quale: nel 2022, come da Certificazione Unica in atti, ha dichiarato un reddito lordo di 36.381,61 euro, con imposta netta di 8.353,58 euro;
si è risposato nel 2022; ha contratto un mutuo per l'acquisto della casa in cui ha intenzione di trasferirsi con la nuova moglie); dall'altro, del fatto che proprio in forza di quanto disposto (e qui pure CP_2
da confermare) con la già citata ordinanza ex art. 47-bis.22 c.p.c., allo stato dispone direttamente, oltre che della propria pensione di invalidità (attualmente ammontante ad oltre 340,00 euro mensili), anche dell'assegno unico, pari a circa 280,00 euro al mese;
assegno in precedenza percepito dall'odierno ricorrente integralmente (sebbene in sede di divorzio le parti non avessero concordato alcunché sul punto). deve corrispondere tale importo all'ex moglie, atteso che la figlia in questa sede non Parte_1
ha richiesto la corresponsione direttamente a sue mani (cfr., ex multis, Cass. 25300/2013, secondo cui: “Il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante”; si veda più recentemente Cass. ord. 34100/2021).
Restano da trattare le questioni relative al già menzionato libretto postale.
A venire in rilievo è la condizione di cui al punto D della sentenza n. 502/2020, laddove è scritto: “I coniugi, in merito alle spese mediche di carattere straordinario che dovessero occorrere alla figlia
convengono di attingerle dal libretto postale intestato alla minore … sul quale confluisce la CP_2 pensione di invalidità mensile … riconosciuta dall'INPS … alla ridetta minore poiché affetta da disturbo della condotta alimentare (anoressia nervosa) con grave malnutrizione. Nella eventualità che tale emolumento venga nel tempo revocato oppure che la giacenza sul ridetto libretto non dovesse essere sufficiente a far fronte ad eventuali spese mediche necessarie ad i coniugi dovranno CP_2
accollarsi il 50% delle predette spese. Il libretto di cui sopra rimarrà materialmente nella disponibilità del IG. il quale fornirà rendicontazione delle eventuali spese occorse e Parte_1 potrà attingervi solo previo consenso della ”. Parte_2
essendo nelle more divenuta maggiorenne, come anticipato ha preteso la consegna del CP_2
libretto in questione e inoltre, deducendo di aver avuto contezza solo da ultimo dei cospicui prelievi mensili effettuati dal padre in assenza di rendicontazione, ha chiesto: a controparte, di giustificare le suddette operazioni, fornendo tutta la documentazione del caso;
al Tribunale, di ammonire il genitore per aver violato le condizioni di divorzio, individuando ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta per ogni inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e condannando il soggetto inadempiente al risarcimento del danno conseguente
(patrimoniale e non).
Il ricorrente si è dichiarato disponibile alla consegna del libretto e per il resto ha contestato ogni accusa mossa nei suoi confronti. Come anticipato, in esecuzione di quanto ordinato in via provvisoria, il libretto postale in oggetto risulta essere nella disponibilità della convenuta, dal mese di maggio del 2024.
Confermato qui il diritto di a tenere con sé tale strumento finanziario (a lei intestato), CP_2
va quindi rilevata la cessazione della materia del contendere in merito alle richieste di parte su ammonimento e c.d. astreintes, trattandosi di misure volte a garantire l'adempimento di obbligazioni non più attuali.
Resta da valutare se il comportamento senz'altro formalmente inadempiente del ricorrente (il quale, nel periodo di riferimento, non si è limitato a movimentare il conto per pagare spese mediche straordinarie per la figlia e in ogni caso non ha puntualmente rendicontato le operazioni via a via effettuate) abbia o meno causato un danno alla figlia.
Al riguardo può osservarsi quanto segue.
E' da escludere che nella specie sussista un qualche pregiudizio di carattere non patrimoniale di possibile rilevanza, anche considerata l'eccessiva genericità dell'allegazione della convenuta sul punto.
Quanto, invece, al danno patrimoniale, la domanda in oggetto può essere accolta solo in parte.
Dall'estratto conto in atti risultano prelievi per un importo complessivo (di poco meno di 16.000,00 euro) in effetti maggiore rispetto ai versamenti pure effettuati nello stesso periodo (pari a poco più di
10.500,00 euro;
somma costituita degli importi corrisposti dal padre a titolo di mantenimento ordinario, nei mesi in cui la figlia si trovava in comunità e prima ancora in ospedale).
Il ricorrente, tuttavia, ha documentato in questa sede di aver dovuto sostenere, tra gli altri, il costo per le cure odontoiatriche della figlia, corrispondendo al dott. in più tranches, oltre Persona_1
3.500,00 euro.
Tale spesa rientra senza dubbio tra quelle straordinarie da coprire con la pensione di invalidità, come da accordi.
Sono state, poi, documentate plurime consegne di denaro (oltre che di stecche di sigarette) effettuate ai responsabili/operatori della Comunità in cui ra ospite, per le necessità della ragazza. CP_2
Ulteriormente, va rilevato che ha dedotto di aver prelevato nel solito periodo somme Parte_1
anche ingenti per far fronte a desideri personali espressi dalla figlia, per regali vari, viaggi, prestiti agli amici e altro;
circostanza di per sé non contestate dalla convenuta (la quale ha, però, fatto rilevare che detti esborsi rappresenterebbero atti di liberalità, da tenere distinti dal mantenimento ordinario).
Ora, in un quadro del genere, invero confuso (anche per via delle modalità di gestione adottate dallo stesso ricorrente), il Collegio ritiene che per configurare un qualche danno risarcibile sia necessario individuare somme prelevate dal libretto che siano state utilizzate per finalità estranee alle esigenze
(lato sensu intese) di CP_2 Ebbene, ciò risulta in un solo caso (in effetti evidenziato dalla difesa della convenuta), relativamente alla spesa di 500,00 euro sostenuta dal ricorrente (secondo quanto dallo stesso annotato) per difendersi nella causa svoltasi davanti al Tribunale per i Minorenni di Genova ed avente ad oggetto il nucleo familiare.
Il ricorrente deve, pertanto, essere qui condannato a corrispondere alla figlia la somma suddetta, da rivalutarsi dal giorno del prelievo (3.6.2022) e quindi da maggiorarsi degli interessi legali sull'importo via via rivalutato.
Per il resto, la domanda della convenuta non può trovare accoglimento.
Venendo alle spese di lite, in considerazione della natura e dell'esito della stessa, se ne può disporre la compensazione: integrale nei rapporti tra gli ex coniugi;
parziale, in ragione della metà, nei rapporti tra il ricorrente e la figlia.
La liquidazione del restante 50% viene effettuata come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2024, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le prime due fasi e di quelli minimi per le fasi istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, anche a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 502/2020 citata in parte motiva: dispone che corrisponda ad , a titolo di concorso al mantenimento della Parte_1 Parte_2
figlia maggiorenne la somma mensile di 200,00 euro, con scadenza anticipata al giorno 25 di CP_2
ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie, secondo quanto specificato nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della Spezia e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia in data 13.12.18; dispone che l'assegno unico universale venga percepito direttamente da CP_2
dichiara cessata la materia del contendere in merito alle domande di ammonimento ed ex art. 614-bis c.p.c. formulate da dando atto dell'avvenuta consegna del libretto postale oggetto di CP_2
causa alla convenuta;
condanna, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore della figlia Parte_1
della somma di 500,00 euro - da rivalutarsi dal 3.6.2022 e poi da maggiorarsi degli interessi legali sull'importo via via rivalutato - a titolo di danno patrimoniale;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e;
CP_1 condanna al pagamento della metà delle spese processuali sostenute da parte Parte_1
convenuta metà liquidata in 49,00 euro per esborsi e 2.630,25 euro per compenso di CP_2
avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
compensa il restante mezzo.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio in data 10.4.2025
Il Giudice estensore Il presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani