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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.235/2023
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Giovanni Parte_1
Napolitano ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale appellante Email_1
E rappresentata e difesa dall'avv. Guglielmo Controparte_1
Abbate ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Corso Umberto I n.174- appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.322/2023 del Tribunale di Salerno pubblicata il 23/1/2023 e notificata l'8/2/2023.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente rigettare l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1282 del 19/6/2020 con la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma pari a € 6.080,00 con gli interessi e le spese del procedimento monitorio, detratta la somma di €
2.328,00 corrisposta dopo la sentenza di primo grado;
chiedeva il rigetto dell'appello incidentale con la condanna dell'appellata al pagamento integrale delle spese della procedura monitoria, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio di appello,
oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario, detratte le spese corrisposte dopo la sentenza del Tribunale;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello e in accoglimento dell'appello incidentale dichiarare non dovuta la somma di € 791,50
pretesa a titolo di contributo per la Crociera MSC con la condanna dell'appellante a restituirle tale somma, ordinando all'avv. Giovanni
Napolitano, difensore dell'appellante, di restituire la somma di €
1.637,32, nelle more corrisposte al fine di evitare il disagio di una esecuzione mobiliare;
chiedeva, infine, la vittoria delle spese per il giudizio di appello ed a parziale riforma della sentenza impugnata
2 chiedeva l'attribuzione anche quelle del primo grado per intero a favore del difensore anticipatario.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 23 gennaio 2025 e con ordinanza del 6 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1282 emesso dal Tribunale di Salerno il 19/6/2020 di importo pari a € 6.080,00 oltre interessi e spese, per mancato pagamento del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli e maggiorenni, ma non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, e della figlia minore , alla luce dei provvedimenti Per_3
presidenziali del 23/11/2015 e del 29/6/2018, nonché della sentenza di separazione del Tribunale di Salerno n. 3887/2019.
L'opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria poiché le spese erano state sostenute dall'ex coniuge unilateralmente e senza alcun preventivo accordo e concludeva chiedendo in via
3 preliminare che fosse rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, che fosse dichiarata l'inesistenza del diritto ad agire per le somme reclamate in sede monitoria e comunque,
l'inopponibilità delle spese imputate, sia per la mancata preventiva condivisione che per il diniego opposto;
conseguentemente chiedeva che fosse dichiarato nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto e che fosse revocato, il tutto con la vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
L'opposto si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione per la sua infondatezza in fatto ed in diritto, avendo eccepito che tutte le spese erano state effettuate nell'interesse dei figli e che il loro ammontare, date le condizioni economiche dei genitori, era sostenibile.
L'istruttoria veniva espletata su base documentale e la causa andava in decisone con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Il Tribunale adito accoglieva in parte l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava l'opponente al pagamento della somma di € 2.328,00, oltre interessi a far data dalla domanda;
compensava le spese del giudizio nella misura
4 della metà e per il residuo applicava il principio della soccombenza a carico dell'opponente.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
le spese ingiunte erano straordinarie e non erano state concordate tra le parti, essendo state, anzi, specificamente contestate dall'opponente;
per gli esborsi effettuati dall'opposto per i vari corsi frequentati dai figli di chitarra, teatro, inglese e preparazione ai test universitari il cui costo complessivo era pari ad E 2058,50 vi era stato il rifiuto dell'opponente al rimborso di tali spese e chi aveva chiesto tali somme non aveva provato l'opportunità e utilità conseguita dai figli con la frequenza dei predetti corsi extracurriculari;
in sostanza per tali spese non era stato possibile verificare la congruenza delle scelte operate dal padre in ordine al maggior interesse dei figli ex art. 337 ter cc;
discorso diverso poteva essere fatto per la richiesta di rimborso di € 791,00 per il viaggio dei figli in crociera MSC, in quanto era stata allegata in atti una mail del 17/3/2016 a mezzo della quale la madre
5 dava il proprio assenso alla loro partenza senza opporre alcuna precisa condizione economica sull'entità della spesa da sostenere;
sussisteva, poi, l'obbligo dell'opponente di rimborsare al 50 % le spese mediche per esami diagnostici sostenuti dai figli e Per_3
, in quanto attinenti alla salute e alla cura degli stessi e Per_1
comunque preventivamente comunicate a mezzo mail;
quanto ai canoni di locazione dell'alloggio sito in Catanzaro pari a € 1.653,50 non era stato assolto l'onere probatorio dell'opposto ex art. 2697 cc;
invero non stata provata l'utilitas di tale spesa derivante dall'iscrizione della figlia al corso universitario presso Per_2
l'Università di Catanzaro, mancando riscontri in ordine al fatto che la scelta di tale luogo fosse l'unica possibile ai fini dell'iscrizione alla facoltà di medicina, con la conseguente necessità del sostegno dei relativi oneri economici per l'alloggio fuori sede.
ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)erroneo rigetto del rimborso di € 2.058,50; erronea interpretazione e valutazione del dissenso;
erronea valutazione dell'utilità della spesa per i corsi (ai fini dell'interesse dei
6 figli);erronea valutazione delle prove;
il rigetto della richiesta di rimborso della somma di € 2.058,50, relativa ai corsi svolti dai figli,
per il mancato accordo con l'ex coniuge era censurabile;
per il corso di chitarra di l'accordo era preesistente, in quanto prima della Per_1
separazione il figlio già partecipava al corso di musica con l'accordo di entrambi i genitori conviventi e, dopo la separazione, con la mail del
5/1/2016 la madre non aveva assolutamente revocato il proprio consenso al corso, né si era opposta alla sua prosecuzione;
per il corso di chitarra e teatro di vi era l'accordo poiché, con la mail del Per_3
9/1/16, la controparte aveva dichiarato di essere d'accordo a che la figlia frequentasse il corso di chitarra, anche se aveva precisato che le spese dovevano rientrare nell'assegno di mantenimento;
rilevava che vi fosse l'accordo e la precisazione dell'ex coniuge in ordine alla natura della spesa non era significativa perché fondata sull'erroneo presupposto di diritto in ordine alla tipologia di spesa;
per il corso di inglese la controparte aveva solo contestato di essere obbligata dalla data del provvedimento presidenziale del 28/11/2015 e non dalla domanda giudiziale del 12/5/2015; in ogni caso le spese in oggetto non erano voluttuarie, ma attenevano a corsi di studi extracurriculari e cioè
7 afferenti alla tipologia dell'istruzione, rientrante tra gli obblighi dei genitori verso i figli ex artt. 30 Cost. e 147 cc e che il loro ammontare era obiettivamente esiguo, nonché ampiamente sostenibili alla luce delle condizioni economiche dei genitori, essendo entrambi dei magistrati in servizio;
di qui conseguiva in modo evidente che tali spese rispondessero all'interesse dei minori per l'arricchimento culturale e formativo che, quale fatto notorio e nozione di comune esperienza, poteva conseguire alla frequentazione di tali corsi;
di tanto poteva tener conto il Tribunale adito ex art. 115 cpc, senza necessità di una specifica prova;
2)erroneo rigetto del rimborso di € 1.653,50; erronea valutazione dell'utilità della spesa per i fitti di a Catanzaro;
rispondenza Per_2
all'interesse della figlia;
in ordine alla spesa per i canoni di locazione dell'alloggio della figlia studentessa fuori sede l'appellante evidenziava esser stata un'autonoma scelta della figlia, maggiorenne all'epoca, quella di iscriversi alla facoltà di medicina presso l'Università di Catanzaro e che la spesa per il fitto, che si sarebbe comunque dovuta sostenere in qualsiasi altra città d'Italia pagando certamente di più, era utile e necessaria per consentirle di seguire il
8 percorso universitario intrapreso;
rilevava che da svariate email,
emergeva che la scelta del tipo di studi universitari in medicina era condivisa dalla mamma, la quale, però, voleva che fosse scelta solo la facoltà di medicina di Salerno;
l'accettazione della sede degli studi in
Catanzaro era stata una scelta obbligata dal punteggio conseguito dalla figlia, in quanto l'unica per poter accedere al percorso universitario ambito, essendo ovvio che, se avesse potuto, sarebbe rimasta a
Salerno; ne conseguiva che tale spesa rispondeva all'interesse della figlia e che la sua entità, di soli €155,00 al mese ciascuno, era commisurata alla utilità, e, rapportata alle condizioni economiche dei genitori, oggettivamente sostenibile;
sottolineava, infine, che, nel corso del processo di primo grado, controparte gli aveva rimborsato alcune successive quote per l'alloggio a Catanzaro, con ciò
dimostrando un ripensamento circa l'utilità di tale spesa periodica nell'interesse della figlia.
si costituiva e controdeduceva chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
in nessuno dei provvedimenti delle cause di separazione e di divorzio si era fatto riferimento alla utilità quale criterio di rimborso
9 delle spese straordinarie, né l'appellante aveva mai chiesto al giudice della separazione e/o del divorzio di prevedere anche il rimborso delle spese straordinarie utili, ma non previamente concordate, né
impugnato i provvedimenti che non prevedevano tale criterio;
sulla base dei provvedimenti intercorsi tra i genitori era soltanto necessario che vi fosse un accordo;
ogni spesa straordinaria decisa unilateralmente e/o autorizzata dall'altro genitore doveva ricadere esclusivamente sul genitore che l'aveva assunta, a meno che l'altro genitore non acconsentisse espressamente e preventivamente a partecipare a quella spesa;
di conseguenza, la spesa concordata suscettibile di rimborso pro-quota era quella che entrambi i genitori avevano deciso di assumere dopo la separazione o il divorzio,
occorrendo l'espressione della chiara volontà di contribuirvi e non bastando un mero assenso al compimento di un'attività, tantomeno la mancanza di dissenso;
per le spese dei figli per la frequentazione ai vari corsi non vi era alcuna prova circa un accordo preventivo: quanto alle spese per l'alloggio di a Catanzaro di € 1.653,50, l'appellata Per_2
rilevava come il fatto di non essersi opposta all'iscrizione della figlia alla facoltà di medicina non era costitutivo di alcuna obbligazione in
10 quanto non solo non vi era stato un accordo dei genitori alla spesa e alla sua condivisione, ma addirittura l'appellata era stata tenuta fuori da ogni decisione su Catanzaro, essendo stata messa davanti al fatto compiuto.
ha presentato appello incidentale in Controparte_1
relazione alla condanna al pagamento di € 791,00 per il viaggio dei figli in crociera MSC e in relazione alla condanna alle spese;
ha dedotto che mediante l'email esibita poteva solo desumersi che aveva autorizzato il padre a portare con sé i figli minorenni, ma che non aveva acconsentito a sostenere una spesa comune;
censurava . infine ,
la decisione in tema di spese contestando la condanna al pagamento per la metà in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
In caso di accoglimento dell'appello incidentale chiedeva che si tenesse conto di quanto versato all'ex coniuge e al difensore anticipatario a seguito della sentenza di primo grado.
L'appello principale è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
11 Va premesso che la controversia attiene alla rimborsabilità di spese straordinarie per i figli in caso di genitori separati e, poi,
divorziati.
Va detto che ai fini della disciplina applicabile rilevano innanzitutto le previsioni specifiche contenute nei provvedimenti emessi in sede di separazione e/o di divorzio.
Nel caso di specie in tutti i predetti provvedimenti si è precisato che il rimborso por quota di tali spese presuppone che siano documentate e concordate.
L'accordo significa che le parti devono concordare sulla spesa e sulla relativa quantificazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità anche più recente è stato precisato che non vi è un obbligo di concertazione e di informazione preventiva tra i genitori per le spese straordinarie, salvo facendo il caso in cui l'altro genitore abbia espresso validi motivi di dissenso e che il
Giudice può valutare il maggior interesse del figlio a ricevere l'utilità
di beneficiare di spese straordinarie in rapporto alla sostenibilità delle spese (cfr.sent.Cass.n.16175/2015; sent.Cass.n.5059/2021).
12 Secondo questa Corte tali principi espressi sono condivisibili ma vanno comunque applicati tenendo conto di quanto oggetto dei provvedimenti emessi in sede di regolamentazione del mantenimento dei figli (cfr.sent.Cass.793/2023)
Sulla base di questo ragionamento le spese rivendicate dall'appellante non possono essere oggetto di rimborso da parte dell'ex coniuge in relazione ai corsi di chitarra, al corso di teatro e al corso di inglese.
Per tali attività non vi è prova che vi sia stato uno specifico accordo da parte della . CP_1
L'appellante ha sostenuto che la frequentazione di tali corsi potesse comunque costituire un'utilità per i figli rappresentando una forma di istruzione in senso ampio i cui costi erano sostenibili in considerazione del fatto che entrambi i genitori erano magistrati in servizio.
In realtà tale discorso non è del tutto condivisibile perché
occorreva in primis dare rilievo al contenuto dei provvedimenti emessi nel contenzioso dei coniugi . Persona_4
13 Alla luce dei provvedimenti emessi in sede di separazione e di divorzio la era stata già onerata di un assegno di CP_1
mantenimento di 800,00 E al mese per i tre figli, risultava gravata del pagamento del mutuo per l'acquisto della casa coniugale assegnata al e delle spese per il fitto di un'abitazione non lontana dall'ex Parte_1
casa coniugale.
In una simile situazione per corsi facoltativi era più che mai necessario l'accordo tra i genitori.
Per di più per il corso di chitarra del figlio non poteva valere il consenso espresso in costanza di matrimonio in sostanza non più
valido dopo l'irreversibile crisi coniugale e per il corso di chitarra della figlia la madre si era dichiarata favorevole a patto che le spese rientrassero nell'assegno di mantenimento ordinario, a conferma del rifiuto di sostenere ulteriori spese.
Discorso diverso va fatto per il corso per la preparazione ai tests universitari e per le spese di alloggio fuori sede per la figlia Per_2
studentessa in medicina.
Risulta in proposito che la madre fosse favorevole all'iscrizione alla facoltà di medicina ed è fatto notorio che l'assegnazione della sede
14 della facoltà dipende dall'elenco delle preferenze e soprattutto dal punteggio conseguito.
In ogni caso per tale tipo di spesa ricorre il maggior interesse della figlia non potendo precludersi alla stessa di intraprendere tale percorso universitario.
Per ragioni di logica lo stesso discorso va fatto per le spese per la preparazione ai tests universitari in quanto esborso necessario per affrontare le prove di accesso.
In sostanza l'appello principale va accolto per le predette spese che ammontano a 1903,5 E ( 250,00 E + 1653,50).
Lo stesso ragionamento va applicato in relazione all'appello incidentale.
L'email posta alla base della richiesta di rimborso non riscontra un accordo tra i genitori, ma solo un assenso all'effettuazione di tale vacanza all'estero con il padre.
Proprio in considerazione delle notevoli implicazioni economiche a carico della era più che mai necessario uno CP_1
specifico accordo.
15 Anche ai fini degli oneri economici da sostenere la madre avrebbe potuto avere interesse ad un vacanza meno costosa.
La parte appellata ha sollevato censure anche in ordine alle spese che a suo avviso, in relazione all'esito complessivo del giudizio, non potevano essere poste a suo carico anche se nella misura del 50 %.
In realtà conformemente alla sent. Cass.Sez.un. n.32061/2022 le spese non potevano essere poste a carico dell'opponente parzialmente vittorioso.
Va precisato, comunque, che in caso di riforma della sentenza impugnata la Corte può riformare le spese del primo grado anche di ufficio.
A seguito dell'accoglimento parziale dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale in riforma della sentenza del
Tribunale la va condannata a pagare in più 1903,5 E CP_1
detratti i 791,00 E per la crociera e, quindi, in totale 3440,5 E (377,00E
+ 1085,00 E+ 75,00 E + 1903,5 E).
Alla spetterà pagare la differenza rispetto a quanto già CP_1
versato in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
16 Alla luce dell'esito complessivo del giudizio- accoglimento parziale dell'opposizione in primo grado – accoglimento parziale dell'appello principale e accoglimento dell'appello incidentale – la
Corte ritiene equo compensare integralmente le spese dei due gradi.
Spetta all'appellante incidentale la restituzione di quanto versato in relazione alla condanna alle spese in primo grado.
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della Controparte_2
somma di E 3440,5 E come indicato nella parte motiva e compensa le spese del primo grado;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Salerno, 5 giugno 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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