Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 274 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
Gestione Sanitaria IQ di (p.Iva C.F. CP_1 CP_2 P.IVA_1
), in persona del Commissario Straordinario dott.ssa con sede a P.IVA_2 Controparte_3
Cagliari ed elettivamente domiciliata in Sassari Viale Umberto I 42 presso lo studio dell'avv.
Gianmario Dettori, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Careddu e CP_4 C.F._1 dall'Avv. Maria Pintore, come da procura in atti;
APPELLATO
(CF ; Controparte_5 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
*****
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria IQ di CP_2
“Tutto ciò premesso, la IQ , in persona Controparte_6 Controparte_7 del suo legale rappresentante, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte
24/2017 e conseguentemente gli arrt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private;
2) riformare CP_ altresì l'ordinanza impugnata laddove riconosce alla l'invalidità temporanea e, per l'effetto, dichiarare non dovuta tale voce di danno ed escludere dal computo del risarcimento le somme a tale titolo previste ovvero euro 5.940,00 o altro importo che dal nuovo conteggio dovesse scaturire;
3) riformare, altresì, la ordinanza nella parte in cui viene riconosciuta la personalizzazione massima del danno, in quanto non prevista dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private e, in ogni caso non dovuta anche applicando il criterio optato dal Giudice per i motivi sopra esposti;
per l'effetto, dichiarare non dovuta detta personalizzazione escludendo dal computo del risarcimento le somme a tale titolo previste ovvero ulteriori euro 5,961,00 o altro importo che dal nuovo conteggio dovesse scaturire;
4) riformare l'ordinanza impugnata nella parte relativa alla liquidazione dei compensi applicando lo scaglione di riferimento all'esito del presente giudizio ed escludendo in ogni caso da computo la fase istruttoria e decisionale.
1. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio;
”
Nell'interesse di : CP_4
“Voglia la Corte d'Appello di Sassari, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello proposto dalla , in Controparte_8
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza decisoria del 24.05.2022 emessa dal Tribunale di Sassari, e per l'effetto confermare la suddetta ordinanza. Il tutto con vittoria di spese e competenze.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sassari, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., accertata la responsabilità dei
CP_ sanitari del nosocomio di Iglesias per i postumi invalidanti subiti dalla , causalmente riferibili all'intervento chirurgico di riparazione della membrana timpanica, eseguito in anestesia generale con approccio retroauricolare anziché con una mini-ringoplastica per via endoaurale come indicato dalla lex artis e dalle linee guida all'epoca vigenti, condannava la gestione liquidatoria al CP_ pagamento in favore della della somma di € 26.856,11, oltre interessi legali fino al giorno dell'effettivo pagamento, e alle spese di lite in misura € 8.566,50, dichiarando la
[...] Contr tenuta a tenere indenne la e, per essa, la Gestione IQ nei limiti Controparte_5
dei massimali.
Per quanto ancora qui interessa, con riferimento alla quantificazione del danno, il tribunale, recependo le conclusioni della consulenza espletata in via preventiva, accertava postumi invalidanti permanenti causalmente riconducibili alla condotta negligente dei sanitari in misura dell'8%.
Quanto ai parametri di legge per la liquidazione del pregiudizio, sull'assunto che non potesse trovare applicazione la c.d. legge UZ (art. 3 d.l. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito con modificazioni nella l. 8 novembre 2012 n. 189) nella parte in cui prevede l'applicazione alle controversie concernenti la responsabilità - contrattuale od extracontrattuale - per esercizio della professione sanitaria del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le
Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 CAP, applicava le tabelle di Milano e liquidava in
CP_ favore della il danno biologico risarcibile in € 11.922,00 (di cui € 1947,99 per punto danno biologico, € 487,00 per incremento sofferenza soggettiva + 25%, € 2.434,99 per punto danno non patrimoniale), € 14.902,00 per danno non patrimoniale risarcibile (con personalizzazione massima del 50 % danno biologico); € 5.940 per danno biologico temporaneo (pari alla metà del danno da invalidità temporanea totale per 30 gg e ITP al 50 % per180 giorni), ed € 53,11 per altre spese, dunque per complessivi € 26.586,11.
Avverso l'ordinanza ha proposto appello la Gestione liquidatoria limitatamente alla liquidazione del danno: i) nella parte in cui il Tribunale aveva applicato le Tabelle di Milano anziché quelle previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, alle quali rinviava la legge 24/2017, peraltro già vigente al tempo dei fatti di causa (verificatisi nel marzo 2018); ii) per avere il Tribunale riconosciuto in CP_ favore della senza alcuna motivazione un'invalidità temporanea, totale e parziale, che i consulenti tecnici avevano esplicitamente escluso, basandosi sulle sole risultanze della consulenza di parte, peraltro ampiamente contestate dalle controparti, senza indicare le ragioni logiche e scientifiche che lo avevano portato a discostarsi dalle risultanze della ctu;
iii) per aver riconosciuto la personalizzazione del danno, peraltro in misura massima nonostante la natura micropermanente della lesione, pur non essendovi un'esplicita domanda in tal senso e non essendo stati allegati da controparte elementi probatori utili al riconoscimento di un maggior pregiudizio patito;
iv) per la sproporzionata condanna alle spese di lite, quantificate dal giudice di prime cure in € 8.566,11, tra i valori medi e i massimi dell'errato scaglione, peraltro riconoscendo anche la fase istruttoria e quella decisionale, viceversa non contemplate dal rito sommario in concreto applicato.
ha resistito all'appello concludendo per l'integrale conferma della sentenza CP_4
impugnata, mentre è rimasta contumace la Controparte_5 La Corte, con ordinanza in data 22.2.2023, ha sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza per le somme eccedenti € 12.000.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 gennaio 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi d'appello sono trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
Con il primo la Gestione liquidatoria si duole dell'erronea applicazione delle tabelle di Milano anziché di quelle elaborate in base ai criteri indicati dagli artt. 138 e 139 d. lgs. N. 209 del 2005
(Codice delle assicurazioni private), estese anche ai danni alla salute da attività sanitaria in forza del richiamo contenuto nell'art. 3 comma 3 d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) sostanzialmente riprodotto dall'art. 7, comma 4 l. n. 24 del 2017; col secondo contesta il riconoscimento della massima personalizzazione del danno in mancanza di allegazione e prova di conseguenze dannose anomale e peculiari rispetto a quelle ordinariamente collegate a pregiudizi del medesimo grado. Con il terzo contesta il riconoscimento dell'invalidità temporanea.
Le censure sono fondate per le ragioni di seguito indicate.
Ha errato il tribunale nella parte in cui ha applicato per le lesioni di lieve entità le Tabelle di Milano anziché quelle elaborate sulla base del codice delle assicurazioni, già applicabile ratione temporis al fatto dannoso in oggetto, verificatosi nel 2018, dunque dopo l'entrata in vigore anche della legge
24/2017, che peraltro ha riprodotto la norma già contenuta nella l. 189/2012 (Legge UZ).
Danno in ogni caso liquidato dal Tribunale nel 2022.
Al riguardo la Corte di Cassazione, anche da ultimo, ha ribadito che “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del
d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del
2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31868 del 11/12/2024). Il tribunale ha inoltre ingiustamente riconosciuto la massima personalizzazione per una lesione micropermanente nonostante la mancanza di prova, e prima ancora di allegazione, di conseguenze CP_ anomali e peculiari collegate alla percentuale d'invalidità dell'8 % riconosciuta alla a titolo di danno biologico, peraltro espressiva sia della perdita uditiva che del disagio psico sociale attribuibile agli acufeni e al riverbero negativo permanente della patologia sulla vita sociale e la sfera psichica della danneggiata.
Sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è chiaro e univoco nell'affermare che
… il danno alla salute in null'altro consiste che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile … un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da "incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile (Cass.
Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018). Non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass.
7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.
Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. È necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
Principi dai quali si è irragionevolmente allontanato il Tribunale di Sassari nella parte in cui ha CP_ riconosciuto la massima personalizzazione del danno nonostante la avesse lamentato nel ricorso introduttivo esclusivamente un danno neurosensoriale, con coeva perdita uditiva, ovvero sordità totale (cofosi) a sinistra …. una sintomatologia psichiatrica, ovvero un disturbo depressivo ansioso con intensa agitazione psicomotoria, labilità emozionale e pulsionale e disordine del ritmo sonno veglia (insonnia e dissonia) ad andamento ingravescente) e non avesse dimostrato alcuna ulteriore e diversa ricaduta negativa della patologia uditiva e di quella psichica già valutate dal giudice con il riconoscimento della percentuale dell'8 % di danno non patrimoniale standard.
Per tali ragioni il motivo d'appello è fondato e dalla liquidazione del danno, calcolata secondo le tabelle del Codice delle Assicurazioni, deve essere escluso l'ulteriore maggiorazione per la personalizzazione.
È in parte fondata anche la censura sul danno da invalidità temporanea, che il Tribunale ha liquidato in € 2.970,00 per 30 giorni d'invalidità temporanea totale ed € 8.910,00 per invalidità temporanea parziale. Secondo parte appellante si tratterebbe infatti di un risarcimento non dovuto poiché non quantificato neppure dai ctu.
La censura è solo in parte fondata. In realtà il ctu non ha liquidato il danno da invalidità temporanea perché non gli è stato richiesto e non perché non fosse dovuto.
È noto, infatti, che “in tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla rilevando l'identità della loro natura giuridica” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015).
In realtà, dalla documentazione medica prodotta in giudizio, visionata e utilizzata anche dal ctp, si CP_ ricava agevolmente che la è stata ricoverata per i due interventi chirurgici complessivamente per cinque giorni (dal 9 all'11/10/2018 e dal 2 al 3 marzo 2019), periodo che, unitamente ai 7 giorni di riposo prescritti alle dimissioni, hanno comportato 19 giorni di invalidità temporanea totale, tale essendo la condizione di un paziente durante la degenza ospedaliera e durante i giorni di riposo assoluto prescritti alle dimissioni. Tra il primo e il secondo intervento, per un lasso di tempo di 135 giorni (dal 18 ottobre 2018, quando è cessato lo stato d'invalidità temporanea totale per CP_ convalescenza, al 2 marzo 2019, quando la è sarta ricoverata a Piacenza per il secondo intervento), è certificata una condizione patologica continua per crisi vertiginose, acufeni e un disturbo temporaneo ansioso-depressivo particolarmente accentuato, con … intensa agitazione psicomotoria, labilità emozionale e pulsionale e disordine del ritmo sonno veglia (insonnia e dissonnia) ad andamento ingravescente …, trattato farmacologicamente e con sedute di terapie di sostegno, legato alle conseguenze tutt'altro che risolutive derivanti dal primo intervento chirurgico. Dunque, uno stato di malattia temporanea che ne ha ragionevolmente limitato in misura del 50 % la normale capacità di attendere a tutte le funzioni della vita quotidiana. CP_ In sintesi, il danno di lieve entità patito dalla in conseguenza del negligente operato dei sanitari del nosocomio di Iglesias, per postimi invalidanti permanenti e temporanei e spese è così calcolato:
Tabella di riferimento 2022-2023
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto base danno permanente € 870,97
Giorni di invalidità temporanea totale 19
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 135
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Indennità giornaliera € 50,79
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 11.852,16
Invalidità temporanea totale € 965,01
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.428,33
Totale danno biologico temporaneo € 4.393,34
Danno morale (33,33%) € 5.414,63
Spese mediche € 53,11
TOTALE GENERALE: € 21.713,24
CP_ In conclusione, la somma spettante alla per il ristoro di tutte le conseguenze pregiudizievoli causalmente riferibili al cattivo operato dei sanitari del nosocomio di Iglesias deve essere liquidata nel minore importo di € 21.713,24, oltre interessi legali sino al pagamento.
Ne consegue la fondatezza anche del iv) motivo d'appello sulle spese di lite, che devono essere liquidate in complessivi € 5.077,00, secondo i parametri medi dello scaglione inferiore (da € 5.201 a
€ 26.000) rispetto a quello utilizzato dal Tribunale, compresa la fase istruttoria, comunque svolta per l'esame della documentazione sanitaria e della ctu (espletata preventivamente e ritualmente acquisita al giudizio di merito), e quella decisionale, compatibile con il rito sommario e ravvisabile nell'attività di discussione della causa ed esame dell'ordinanza decisoria. Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, come detto liquidate nei valori medi del relativo scaglione per tutte le fasi del giudizio, sono compensate in misura di 1/3 in ragione della fondatezza delle censure formulate sulle tabelle applicabili, sull'assenza di personalizzazione e sull'entità dell'inabilità temporanea, mentre sono poste nella restante parte a carico della Gestione liquidatoria, soccombente sul rapporto sostanziale controverso, che dovrà anche sostenere interamente le spese di ctu.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 24.5.2022 del Tribunale di
Sassari, che si conferma nella restante parte, Co 1) condanna la Regionale liquidatoria (P.Iva CP_6 CP_6 CP_2
– CF ) al pagamento in favore di , per i titoli di cui P.IVA_1 P.IVA_2 CP_4
è causa, del complessivo importo di € 21.713,24, oltre interessi legali sino al saldo;
2) compensa in misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ponendole a carico della Gestione IQ nella restante parte, che liquida (i 2/3) in
€3.385 ed € 3.873 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre spese esenti e spese di ctu.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il consigliere relatore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni