Articolo 3 della Legge 27 novembre 1951, n. 1558
Articolo 2Articolo 4
Versione
30 gennaio 1952
Art. 3.
Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi da stanziare nell'esercizio 1950-51 viene destinata una corrispondente aliquota del ricavato del prestito autorizzato con la legge 30 dicembre 1950, n. 1040 , di cui al terzo provvedimento di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1952