Articolo 8 della Legge 26 novembre 1985, n. 689
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 dicembre 1985
Art. 8.
L' articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed e' sostituito dal seguente:
"Art. 198 - (Provocazione). - Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'".
Entrata in vigore il 18 dicembre 1985
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