Art. 8.
L' articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed e' sostituito dal seguente:
"Art. 198 - (Provocazione). - Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'".
L' articolo 198 del codice penale militare di pace viene collocato nel capo V del titolo III del libro II dello stesso codice ed e' sostituito dal seguente:
"Art. 198 - (Provocazione). - Se alcuno dei reati preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e subito dopo di esso o subito dopo che il colpevole ne ha avuta notizia, alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'".