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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 28 ottobre 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 381/2025 promossa da:
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Piazza Prampolini n. 1 in Reggio Emilia (RE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Per_1
E IA BE del Foro di (pec ) e Berenice Parte_1 Email_1
Stridi del Foro di (pec t) ed elettivamente domiciliato Parte_1 Email_3 presso lo studio dei predetti difensori in Piazza Prampolini n. 1 in Reggio Emilia (RE)
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (pec
, elettivamente domiciliati presso gli Uffici di quest'ultima in via Email_4
Alfredo ST n. 6 in Bologna (BO)
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 13 IN PUNTO A: giudizio di rinvio disposto con ordinanza della Corte di Cassazione n. 30546/2024 emessa in data 22.10.2024 e depositata in data 27.11.2024 sul ricorso iscritto al n. 9047/2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Come da atto di citazione in riassunzione del 25 febbraio 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Accertare il diritto del al rimborso, refusione o come meglio, della somma Parte_1 di € 2.475.246,00 a titolo di contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti nel periodo
2001/2008 (spettanze 2002/2009) ad esso dovuti per l'imposta ICI e conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D e conseguentemente
- condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 2.475.246,00 a titolo di CP_3 contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti nel periodo 2001/2008 (spettanze
2002/2009) ad esso dovuti per l'imposta ICI e conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per e Controparte_1 Controparte_2 come da comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2025
“Accogliere l'appello dei appellanti nei limiti di cui in premessa e in conformità ai principi CP_3 enunciati dalla Suprema Corte;
Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 predetta somma, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 9.650,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della decisione il Tribunale di Bologna, richiamando e ribadendo l'orientamento espresso dall' in analoghi giudizi instaurati dai Comuni nei confronti dei medesimi ha ritenuto CP_4 CP_3 infondata la prospettazione di questi ultimi, affermava che il tenore letterale dell'art. 64 della Legge n.
388 del 2000 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 n. 197, attuativo della norma primaria, era chiaro nel prevedere che, con decorrenza dal 2001, le perdite che i Comuni avrebbero avuto nei loro bilanci, per l'accatastamento dei fabbricati di categoria “D”, sarebbero state compensate attraverso i contributi statali, sempre che fossero stati integrati i parametri di legge. Ha evidenziato che non emergeva, invece, che le valutazioni avrebbero dovuto essere effettuate con riferimento ai soli immobili che di anno in anno passavano ad autodeterminazione della rendita catastale, dovendosi escludere quelli che erano passati ad autodeterminazione negli anni precedenti, posto che le due disposizioni citate non facevano riferimento alcuno all'anno di accatastamento.
Pertanto, il Tribunale ha stabilito che i minori introiti del di da compensare Pt_1 Parte_1 con il trasferimento statale, dovevano essere calcolati, per gli anni dal 2001 al 2008, in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale, quale che fosse l'anno in cui ciò era accaduto.
2 – La Corte di Appello di Bologna, adita dal Controparte_2
e dal , con la sentenza n. 368/2023, ha ritenuto corretta la tesi Controparte_1 propugnata dal circa il criterio di calcolo adottato, condividendo l'interpretazione fornita dal Pt_1
Tribunale, statuendo che i trasferimenti erariali dei minori introiti ICI spettanti ai Comuni, a seguito del passaggio per il calcolo dell'imposta dei fabbricati di tipo “D” dal valore contabile al valore desumibile dalla rendita catastale, dovevano essere determinati ogni anno con riferimento a tutti gli immobili della suddetta categoria presenti sul territorio comunale. Ha, pertanto, respinto il gravame, con condanna dei al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 30.247,00 euro per compenso, oltre spese CP_3 generali, IVA e CPA come per legge.
3 – Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Controparte_2
ed il .
[...] Controparte_1
La Suprema Corte, prendendo le mosse dalle sentenze n 18701/2023 e n. 14824/2024 e ha accolto il ricorso dei con alcune precisazioni, dando continuità al principio secondo il quale, in tema CP_3 di ICI, “i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e del d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria pagina 3 di 13 delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati”.
Per l'effetto, con ordinanza n. 30546/2024 emessa in data 22.10.2024 e depositata in data 27.11.2024ha cassato la decisione impugnata, con rinvio a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
*
4 – Con tempestivo atto di citazione il ha riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte e, attenendosi al principio di diritto enunciato con detta sentenza, ha modificato le conclusioni in precedenza assunte ed ha domandato l'accertamento del diritto al rimborso della somma di euro 2.475.246,00 e la condanna dei all'ammontare delle predette somme, con CP_3 vittoria di spese di lite.
In data 24.7.2025 si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 [...]
, aderendo alla quantificazione del credito elaborata dal Controparte_2
e confermando che, in applicazione dei criteri enunciati dalla Suprema Corte, il Pt_1 Pt_1 vanta un credito nei confronti delle Amministrazioni statali dell'importo di euro 2.475.245,70.
All'udienza del 28 ottobre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza entro 30 giorni.
5 – Corre l'obbligo per questa Corte di adeguarsi ai principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza che ha disposto in rinvio, in linea di continuità con l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 18701 del 3.7.2023, cui hanno fatto seguito numerose decisioni dello stesso segno
(Cass. Sez. I, Sentenza n. 19168 del 6/7/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza del 28/5/2024 n. 14824; Cass. civile sez. I, 28/10/2024, n. 27767; Cass. civile sez. I, 28/10/2024 n. 27769; Cass. civile sez. I,
28/10/2024, n. 27770; Cass. civile sez. I, 4/2/2025 n. 2651), in relazione alla diversa interpretazione sostenuta dalle parti con riguardo al disposto dell'art. 64, comma 1, legge cit. e dell'art. 2 del D.M. n.
97/2002, alla luce del Comunicato datato 23 gennaio 2009 con cui i hanno precisato che i CP_3
pagina 4 di 13 limiti di importo e di percentuale rispetto alla spesa corrente dovevano essere riferiti al numero complessivo dei fabbricati per i quali era stata attribuita la rendita nell'anno di riferimento e che avevano determinato la perdita per la quale si richiedeva il contributo statale.
La questione di diritto dibattuta riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l'imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, preliminarmente descritte entrambe le soluzioni interpretative, si è progressivamente consolidata nel senso di ritenere condivisibile la tesi prospettata dai che esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor CP_3 gettito ICI derivante da autodichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive).
È perciò possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento dell'una o dell'altra delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della legge n. 388/2000 nell'anno di riferimento.
La tesi dei non è stata seguita, invece, con riguardo all'assunto circa la sterilizzazione dei CP_3 minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della L. n. 388/2000 nell'anno in questione.
Al riguardo il Supremo Collegio ha così motivato:
“La disposizione chiave a cui fare riferimento è “l'articolo 64 della legge n.388 del 2000, che in tema di «Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi tre commi: «1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale pagina 5 di 13 eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.» 10. Il decreto del Ministero dell'Interno del 1.7.2002 n. 197, recante il «Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» è stato emesso in dichiarata attuazione delle previsioni di cui al citato art.64 della legge n.388 del 2000. All'articolo 2, relativo al «Contributo statale», il citato decreto ha disposto quanto segue:
1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001. 3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. 4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al , Controparte_1 per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al - Dipartimento per gli affari interni Controparte_1
e territoriali - Direzione centrale della finanza locale». 11. La ratio del contributo statale per cui è pagina 6 di 13 causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» ex art.1, comma 3, del d.m.701 del 1994. La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi € 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l'introduzione dell'euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento (0,5%). Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i comuni italiani, di ogni dimensione. Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini della compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia. O meglio, opera una franchigia vera e propria, per quel che concerne il parametro-soglia espresso in cifra fissa, che mira a neutralizzare variazioni «bagatellari»; il parametro-soglia variabile, agganciandosi invece in percentuale al volume della spesa corrente nel bilancio annuale del mira a penalizzare le finanze locali poco virtuose che non tengano sotto Pt_1 controllo la spesa (vale a dire: se la spesa lievita, si rischia di perdere la compensazione, per la diluizione in percentuale del minor introito). 12. Come si calcola la predetta franchigia? Tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a) o considerando solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell'ultimo anno (tesi b)? A favore della tesi (a), sostenuta dal si è schierata la Corte di appello bolognese e si è espresso Pt_1 con il suo parere il Procuratore generale. L'argomento principale addotto a sostegno della tesi (a) è che la legge, che costituisce il fondamentale punto di riferimento quale norma primaria, non contiene alcun elemento che deponga inequivocabilmente a favore della tesi sostenuta dai ricorrenti, CP_3 nel momento in cui si riferisce ai «minori introiti relativi all'ICI» e chiede di verificare solamente se essi sono superiori alle soglie indicate in cifra fissa e in percentuale;
nella legge non sarebbe dato, cioè, cogliere alcun elemento che possa escludere dal calcolo delle soglie i minori gettiti relativi a fabbricati passati in autodichiarazione già nell'anno precedenti o negli anni precedenti, che rimangono pur sempre minori introiti, almeno sino a quando non viene attribuita la rendita catastale definitiva. Il decreto ministeriale attuativo sarebbe poi fonte sotto-ordinata e non conterrebbe comunque alcun elemento decisivo che suffraghi una diversa interpretazione della fonte primaria. Al contrario, il terzo comma, secondo periodo, dell'art.2 del d.m. 197 del 2002 allorché prevede che «L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701» confermerebbe l'assunto, visto che tale indicazione relativa all'aliquota da prendere in considerazione sarebbe superflua se occorresse riferirsi alle sole autodichiarazioni di rendita provvisoria sopravvenute nell'anno di riferimento. Per i sostenitori della tesi (a) l'argomentazione basata sul consolidamento del trasferimento per gli anni successivi non sarebbe convincente, sia perché vien fatta discendere dal regolamento in deroga alla lettura piana della norma primaria, sia perché la stabilizzazione contabile del minor introito (sin che il parametro di calcolo resta la rendita auto-dichiarata) non esclude che della perdita corrispondente si debba tener conto sia ai fini della determinazione del contributo (il che non è certamente contestato), sia ai fini della verifica del superamento delle soglie per l'anno di riferimento. Il consolidamento previsto dalla norma regolamentare costituirebbe perciò solo una «modalità contabile di riconoscimento del contributo pagina 7 di 13 compensativo», ma non potrebbe elidere l'esistenza oggettiva e la quantificazione del minor introito ICI dell'anno, di cui pure fa parte. La condizione del diritto al rimborso, e cioè il superamento delle soglie compensative, sarebbe pertanto agganciata alla complessiva entità dei minori introiti scaturenti dal diverso metodo di calcolo della base imponibile ai fini ICI, a prescindere dall'anno in cui è stata formulata per la prima volta l'autodichiarazione relativa ai singoli immobili”. Il modulo di attestazione previsto dal d.m. 197 del 2002 nell'Allegato A indica del resto una sola e complessiva voce di minori introiti e la costante “prassi applicativa aveva confermato per molto tempo tale interpretazione. In effetti la circolare n.6 del 2008 è del tutto inequivoca in tal senso, laddove chiarisce che «Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola -eventuale – maggiore perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell'anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per chiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell'anno andrà riportata la stessa somma, se l'importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari a quel alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l'anno precedente». 13. L'opposta tesi (b) sostenuta ai ricorrenti si basa fondamentalmente sulla disposizione contenuta nel comma 3 CP_3
(terzo periodo) del predetto art.2 del decreto ministeriale, secondo cui «Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.» Il consolidamento, così disposto, del contributo del minor introito, lo trasformerebbe da «perdita», nell'anno in cui è verificata, a «entrata», negli anni successivi in cui si va a consolidare, sicché, di conseguenza, il relativo ammontare non dovrebbe essere conteggiato ai fini del calcolo dell'entità dello scostamento. Secondo questa impostazione, l'art. 64, comma 3, della legge n. 388 del 2000 affida al decreto ministeriale «[di stabilire] i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2»; cioè è la stessa legge che, riconosciuta la compensazione dei minori introiti relativi all'ICI, rimanda però a un atto regolamentare successivo di disciplinarla, sicché in tanto potrebbe ravvisarsi un contrasto tra la legge e il decreto (in tesi disapplicabile) in quanto il decreto venisse ad escludere in radice la possibilità di riconoscere l'aumento dei trasferimenti applicando la compensazione annuale, cosa che non si verifica, essendo controversa solo la modalità di calcolo della compensazione negli anni successivi. In altri termini, la legge non è derogabile dove stabilisce il diritto alla compensazione dei «minori introiti» derivanti dall'autodeterminazione provvisoria per i fabbricati di categoria D «per ciascun anno» (art. 1, comma 1), ma rimanda al decreto di stabilire come determinare i «minori introiti», limitandosi solo a stabilire le soglie (perdita di gettito superiore a 3 milioni di lire ovvero € 1549,37 e 0,5 % della spesa corrente) oltre le quali la perdita di gettito è rilevante. Il decreto ministeriale stabilisce che il minor gettito deve «[risultare] dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato» (d.m. art. 2, co 1) e che «il contributo statale… è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati» (co. 2). Non avrebbe senso utilizzare i parametri soglia, esigui, in rapporto a tutto il volume degli immobili passati negli anni a rendita autodichiarata. Sarebbe parimenti inutile la previsione dell'art.3 del d.m. 197/2002 in tema di riduzione dei trasferimenti erariali per l'attribuzione definitiva delle rendite catastali, che riprende l'art.64, comma 2, della legge. La citata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha optato per questa soluzione, basandosi proprio sulla novità sostanziale del consolidamento dei contributi. 14. La Corte pagina 8 di 13 ritiene che debba essere accolta l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti, seppur con un CP_3 significativo temperamento - su cui amplius infra - e che pertanto la sentenza impugnata debba essere cassata. Il punto essenziale, ben fotografato dalle difese erariali, va colto nel passaggio dai sistemi compensatori una tantum a stock in precedenza disposti e ancora ribaditi per l'ultima volta dall'art.53 della legge n.388 del 2000, al regime «differenziale» inaugurato dall'art.64 della stessa legge che, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, ma dall'altro lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando delle soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori. La tesi del Pt_1 permettendo di «trascinare» il minor gettito degli anni precedenti e oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi, purché - s'intende, ma su questo non v'è dissenso fra le parti - la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l'annichilire il sistema delle soglie, che pure è uno dei capisaldi della scelta legislativa. Ciò è di emblematica evidenza per la soglia espressa in cifra fissa, che, una volta superata il primo anno, resterebbe acquisita per tutti gli anni successivi a fronte di minori gettiti annuali derivanti dalle successive autodichiarazioni, che siano per quell'anno inferiori alla somma di
€ 1.549,37, ma capaci di superare la franchigia unitamente alla perdita dell'anno precedente o degli anni precedenti ormai consolidata. 15. Altro punto determinante, secondo la Corte, è che non vi è alcun contrasto fra legge e regolamento che autorizzerebbe a far prevalere la fonte primaria. È vero che l'art.64, comma 1, prevede la compensazione dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, che superino le soglie, senza circoscrivere apparentemente la perdita all'anno in cui è stata presentata la autodichiarazione relativa al fabbricato. Tuttavia il terzo comma dell'art.64 rimette, con espressa delega, agli effetti di cui all'art.17, comma 3, della legge 23.8.1988 n.400, al decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.64. Il principio del consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti (perché superanti le soglie minime) non è stato introdotto dal regolamento, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dalla legge, come annota correttamente la difesa erariale con riferimento al comma 2 dell'art.64, che disciplina la riduzione dei trasferimenti erariali quando per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. La disposizione presuppone il «consolidamento» del trasferimento degli anni precedenti, su cui va incidere solo a fronte di scostamenti di una certa rilevanza e adopera la stessa terminologia per le riduzioni, che appunto si applicano e si intendono consolidate a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile. Il regolamento, quindi, ha proceduto del tutto legittimamente nell'ambito della normativa primaria allorché, nel comma 3 dell'art.2, ha espressamente sancito che il trasferimento «è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati». 16. Correttamente quindi il CP_1 sostiene che non può essere conteggiata nel minor gettito ICI di un anno una perdita che tale non può più essere considerata proprio perché è ormai compensata stabilmente (salvo gli effetti dell'attribuzione delle rendite definitive) dal trasferimento compensativo. 17. L'argomento ritratto pagina 9 di 13 dall'art.2, comma 3, secondo periodo, del d.m. 197/2002, secondo il quale «L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate» non è decisivo. Effettivamente questa disposizione relativa all'aliquota di riferimento sarebbe inutile se si dovesse ritenere che la valutazione deve essere compiuta solo con riferimento a ciascun anno e non potesse mai porsi il problema di un minor gettito relativo ad anni precedenti, soggetti a differenti aliquote ICI. Ma, come si vedrà più oltre, un'ipotesi di residua rilevanza è ravvisabile, senza per questo inficiare la tesi dei 18. Il sostiene e lo ha ribadito in CP_3 Pt_1 sede di discussione orale che la sua interpretazione consente di meglio valorizzare la soglia percentuale dello scostamento rapportata all'entità della spesa corrente di ciascun anno, ma non tiene conto della intrinseca contraddizione ravvisabile nell'affermare la consolidazione e l'intangibilità dei trasferimenti erariali già acquisiti e nel recuperarne gli importi, anno per anno, al fine di integrare il requisito del rispetto delle soglie legali. 19. Secondo la Corte non può essere attribuita alcuna particolare rilevanza, e tantomeno una influenza decisiva, ai fini dell'interpretazione della legge alla prassi e alle circolari interpretative diramate dall'Amministrazione, palesemente e inequivocabilmente orientate per la lettura patrocinata dal Ai fini dell'accertamento del pagamento indebito, Pt_1 poiché di questo si discute, è alla legge e al regolamento che la attua che occorre guardare e non alla interpretazione erronea che a tali fonti è stata, anche per lungo tempo, attribuita, che rileverà semmai ad altro fine, laddove, ad esempio, vengano in rilievo la buona fede del percettore o la responsabilità causale della lite. Non è superfluo ricordare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e che la prassi amministrativa non figura fra le fonti del diritto (art.1, disp. prel.cod.civ.): sarebbe del resto inconciliabile con i principi costituzionali che il potere esecutivo potesse abrogare o modificare una fonte promanante dal potere legislativo legittimato dalla volontà popolare. Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza. L'argomento tratto dal contenuto del modulo costituente l'allegato 1 del decreto ministeriale merita una diversa riflessione, perché in questo caso il documento si colloca al livello della norma sub-primaria. Tuttavia il predetto contenuto non è concludente, ancorché contenga il riferimento ad un solo anno, laddove il dichiarante è chiamato ad attestare di aver Pt_1
«conseguito nell'anno…. minori introiti per …». Formulazione questa, che, se si prescinde dalle interpretazioni ministeriali che indubbiamente la orientavano nel senso propugnato dal non è Pt_1 di per sé incompatibile anche con la tesi dei ricorrenti. 21. Alla luce di quanto esposto, CP_3
l'interpretazione proposta dai Ministeri appare condivisibile laddove esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor gettito ICI derivante da auto-dichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive). È quindi possibile, come sostengono i ricorrenti, che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si CP_3 determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento dell'una o dell'altra pagina 10 di 13 delle soglie di cui all'art.64, comma 1, della legge 388/2000 nell'anno di riferimento. 22. L'esposta tesi non può essere seguita, invece, anche laddove si spinge ad affermare la sterilizzazione dei minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art.64, comma 1, della legge 388/2000 nell'anno in questione, anche con riferimento agli anni successivi, nel caso in cui purtuttavia e con riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito. Per gli anni successivi, infatti occorrerà considerare l'oggettivo minor introito ICI di quell'anno, ferma l'espunzione di quello corrispondente ai trasferimenti già consolidati. Sarà cioè necessario, anno per anno, valutare l'entità del minor gettito ICI provocato da autodichiarazioni e non compensato;
tale minor gettito può essere composto da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell'ultimo anno e da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell'anno o negli anni precedenti all'ultimo anno, che non abbiano generato consolidamento a norma dell'art.64, comma 1, della legge n.388 del 2000. 23...... Non si deve infatti perder di vista che la ragione determinante che giustifica l'accoglimento della tesi erariale è il consolidamento della compensazione, che elide economicamente il minor introito compensato stabilmente, appunto, dall'attribuzione finanziaria. Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, e quindi non consolidate. L'art.2, comma 4, secondo periodo, del d.m. 197 del 2002 conferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al , per il tramite degli uffici territoriali Controparte_1 del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.» Tale disposizione si riferisce all'importo «complessivo» del minore gettito e non contiene alcun riferimento all'anno in cui per la prima volta è stata presentata dai contribuenti l'autodeterminazione della rendita catastale. Se dall'importo complessivo si può detrarre quanto è già stabilmente compensato, perché «consolidato», ut supra, non ci si può spingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a fronte del dato letterale non solo della legge ma anche del regolamento. …”
*
Il nel suo atto di riassunzione, in applicazione di tali principi e dei criteri Parte_1 stabiliti dalla Corte di Cassazione, ha rideterminato l'importo dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti nel periodo 2001/2008 (spettanze 2002/2009) ad esso dovuti per l'imposta ICI
e conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D nella misura di Euro 2.475.246,00, procedendo a conteggi aritmetici sulla base dei dati contenuti nella relazione a firma del Dirigente del
Servizio Entrate del Comune di (allegata quale doc 10), e riportati nella tabella Parte_1
pagina 11 di 13 contenente in particolare gli importi certificati, come da dichiarazioni-attestazioni tempestivamente presentate a suo tempo dal presso la competente Prefettura di (doc.1-2-3-4-5-6- Pt_1 Parte_1
7-8).
L'attore in riassunzione ha inoltre illustrato i criteri adottati nei seguenti termini: il montante da prendere in considerazione è costituito dalla differenza tra importo assoluto certificato dal Comune (colonna B) e l'importo riconosciuto dal e consolidato tra i trasferimenti CP_1
(colonna C); tale montante è riconosciuto a titolo di contributo statale se superiore a euro 1,549,36 e allo 0,5% delle spese correnti (colonna F); stando quindi alla tabella di seguito riportata tale montante supera le citate soglie nell'anno 2006;
l'importo dell'anno 2006 si deve quindi intendere consolidato tra i trasferimenti statali anche per gli anni 2007 e 2008;
2007 e 2008 occorre ricalcolare di nuovo il montante: esso sarà pari al montante della colonna E meno il montante già consolidato dal 2006 (colonna I); per gli anni 2007 e 2008 non si tiene conto del nuovo montante perché non supera la soglia dello 0,5% delle spese correnti.
L'Avvocatura dello Stato, ha condiviso il metodo di calcolo, come ampiamente illustrato nella comparsa di costituzione, nella quale non ha contestato l'importo dei contributi statali dovuti come quantificati dal Comune.
Segnatamente i hanno dedotto che il totale dei contributi spettanti al CP_3 Pt_1 Parte_1
a compensazione delle minori entrate registrate negli anni 2001 – 2008, spettanti al
[...] Pt_1 per gli anni dal 2002 al 2009, risulta essere pari a complessivi euro 7.960.709,86 e, di conseguenza, il risulta creditore nei confronti del , detratta la somma rimasta in assegnazione del Pt_1 CP_1 pari a complessivi euro 5.485.464,16, della somma di euro 2.475.245,70. Pt_1
Pertanto, essendo pacifico tra le parti che, alla luce dei criteri fissati dalla Cassazione, l'ammontare dei contributi statali dovuti al a titolo di compensazione ex art. 64 L. 388/2000, Parte_1 per i minori introiti ICI per gli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale per il periodo dal 2001 al 2008 (spettanze 2002 – 2009) è pari ad euro 2.475.245,70, in riforma della sentenza impugnata, vanno condannati i appellati in riassunzione a pagare il CP_3 predetto importo in luogo di quello di euro 4.182.152,86 riconosciuto nella sentenza impugnata.
6 - La pur parziale riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia. pagina 12 di 13 Questa Corte ritiene che sussistano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per tutti i gradi di giudizio, tenuto conto delle incertezze riscontrabili nella giurisprudenza di merito nel diffuso contenzioso sulla questione per cui è causa, incertezze superate definitivamente dai principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna
n. 1125/2019,
1) accerta il diritto del di ricevere dai convenuti il contributo Parte_1 CP_3 complessivo di euro 2.475.245,70 per il gettito I.C.I. per gli anni 2001-2008 (spettanza 2002-2009);
2) dichiara tenuti e condanna il ed il Controparte_2
al pagamento della somma di euro 2.475.245,70, anziché della somma Controparte_1 di euro 4.182.152, 86;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite in relazione a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Con sentenza n. 1125/2019 emessa in data 2 maggio 2019 e pubblicata in data 16 maggio 2019 il
Tribunale di Bologna ha accertato il diritto del di ricevere la somma di euro Parte_1
4.182.152,86 a titolo di compensazioni, previste dall'art. 64 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dei minori introiti relativi all'imposta I.C.I., conseguiti dal Comune negli anni 2001-2008 (spettanze 2002
– 2009), per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D eseguita dai contribuenti ed ha condannato il
[...] ed il al pagamento in favore dell'Ente della Controparte_2 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere
all'esito di udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. ratione temporis applicabile, del 28 ottobre 2025, riservando il deposito della decisione nel termine di 30 giorni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 381/2025 promossa da:
C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Piazza Prampolini n. 1 in Reggio Emilia (RE), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Per_1
E IA BE del Foro di (pec ) e Berenice Parte_1 Email_1
Stridi del Foro di (pec t) ed elettivamente domiciliato Parte_1 Email_3 presso lo studio dei predetti difensori in Piazza Prampolini n. 1 in Reggio Emilia (RE)
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_3
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna (pec
, elettivamente domiciliati presso gli Uffici di quest'ultima in via Email_4
Alfredo ST n. 6 in Bologna (BO)
APPELLATI IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 13 IN PUNTO A: giudizio di rinvio disposto con ordinanza della Corte di Cassazione n. 30546/2024 emessa in data 22.10.2024 e depositata in data 27.11.2024 sul ricorso iscritto al n. 9047/2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Come da atto di citazione in riassunzione del 25 febbraio 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Accertare il diritto del al rimborso, refusione o come meglio, della somma Parte_1 di € 2.475.246,00 a titolo di contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti nel periodo
2001/2008 (spettanze 2002/2009) ad esso dovuti per l'imposta ICI e conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D e conseguentemente
- condannare i convenuti al pagamento della somma di Euro 2.475.246,00 a titolo di CP_3 contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti nel periodo 2001/2008 (spettanze
2002/2009) ad esso dovuti per l'imposta ICI e conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per e Controparte_1 Controparte_2 come da comparsa di costituzione e risposta del 24 luglio 2025
“Accogliere l'appello dei appellanti nei limiti di cui in premessa e in conformità ai principi CP_3 enunciati dalla Suprema Corte;
Con ogni conseguenza in ordine alle spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 13 predetta somma, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 9.650,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della decisione il Tribunale di Bologna, richiamando e ribadendo l'orientamento espresso dall' in analoghi giudizi instaurati dai Comuni nei confronti dei medesimi ha ritenuto CP_4 CP_3 infondata la prospettazione di questi ultimi, affermava che il tenore letterale dell'art. 64 della Legge n.
388 del 2000 e dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 1 luglio 2002 n. 197, attuativo della norma primaria, era chiaro nel prevedere che, con decorrenza dal 2001, le perdite che i Comuni avrebbero avuto nei loro bilanci, per l'accatastamento dei fabbricati di categoria “D”, sarebbero state compensate attraverso i contributi statali, sempre che fossero stati integrati i parametri di legge. Ha evidenziato che non emergeva, invece, che le valutazioni avrebbero dovuto essere effettuate con riferimento ai soli immobili che di anno in anno passavano ad autodeterminazione della rendita catastale, dovendosi escludere quelli che erano passati ad autodeterminazione negli anni precedenti, posto che le due disposizioni citate non facevano riferimento alcuno all'anno di accatastamento.
Pertanto, il Tribunale ha stabilito che i minori introiti del di da compensare Pt_1 Parte_1 con il trasferimento statale, dovevano essere calcolati, per gli anni dal 2001 al 2008, in relazione al complesso degli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale, quale che fosse l'anno in cui ciò era accaduto.
2 – La Corte di Appello di Bologna, adita dal Controparte_2
e dal , con la sentenza n. 368/2023, ha ritenuto corretta la tesi Controparte_1 propugnata dal circa il criterio di calcolo adottato, condividendo l'interpretazione fornita dal Pt_1
Tribunale, statuendo che i trasferimenti erariali dei minori introiti ICI spettanti ai Comuni, a seguito del passaggio per il calcolo dell'imposta dei fabbricati di tipo “D” dal valore contabile al valore desumibile dalla rendita catastale, dovevano essere determinati ogni anno con riferimento a tutti gli immobili della suddetta categoria presenti sul territorio comunale. Ha, pertanto, respinto il gravame, con condanna dei al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 30.247,00 euro per compenso, oltre spese CP_3 generali, IVA e CPA come per legge.
3 – Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Controparte_2
ed il .
[...] Controparte_1
La Suprema Corte, prendendo le mosse dalle sentenze n 18701/2023 e n. 14824/2024 e ha accolto il ricorso dei con alcune precisazioni, dando continuità al principio secondo il quale, in tema CP_3 di ICI, “i trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall'art.64 della legge 23.12.2000 n.388 e del d.m.
1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria pagina 3 di 13 delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente prevista per ciascun anno;
il superamento delle predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati;
tuttavia, ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati”.
Per l'effetto, con ordinanza n. 30546/2024 emessa in data 22.10.2024 e depositata in data 27.11.2024ha cassato la decisione impugnata, con rinvio a questa Corte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità”.
*
4 – Con tempestivo atto di citazione il ha riassunto il giudizio Parte_1 dinanzi a questa Corte e, attenendosi al principio di diritto enunciato con detta sentenza, ha modificato le conclusioni in precedenza assunte ed ha domandato l'accertamento del diritto al rimborso della somma di euro 2.475.246,00 e la condanna dei all'ammontare delle predette somme, con CP_3 vittoria di spese di lite.
In data 24.7.2025 si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_1 [...]
, aderendo alla quantificazione del credito elaborata dal Controparte_2
e confermando che, in applicazione dei criteri enunciati dalla Suprema Corte, il Pt_1 Pt_1 vanta un credito nei confronti delle Amministrazioni statali dell'importo di euro 2.475.245,70.
All'udienza del 28 ottobre 2025 la Corte ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza entro 30 giorni.
5 – Corre l'obbligo per questa Corte di adeguarsi ai principi di diritto enucleati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza che ha disposto in rinvio, in linea di continuità con l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 18701 del 3.7.2023, cui hanno fatto seguito numerose decisioni dello stesso segno
(Cass. Sez. I, Sentenza n. 19168 del 6/7/2023; Cass. Sez. 1, Ordinanza del 28/5/2024 n. 14824; Cass. civile sez. I, 28/10/2024, n. 27767; Cass. civile sez. I, 28/10/2024 n. 27769; Cass. civile sez. I,
28/10/2024, n. 27770; Cass. civile sez. I, 4/2/2025 n. 2651), in relazione alla diversa interpretazione sostenuta dalle parti con riguardo al disposto dell'art. 64, comma 1, legge cit. e dell'art. 2 del D.M. n.
97/2002, alla luce del Comunicato datato 23 gennaio 2009 con cui i hanno precisato che i CP_3
pagina 4 di 13 limiti di importo e di percentuale rispetto alla spesa corrente dovevano essere riferiti al numero complessivo dei fabbricati per i quali era stata attribuita la rendita nell'anno di riferimento e che avevano determinato la perdita per la quale si richiedeva il contributo statale.
La questione di diritto dibattuta riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l'imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, preliminarmente descritte entrambe le soluzioni interpretative, si è progressivamente consolidata nel senso di ritenere condivisibile la tesi prospettata dai che esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor CP_3 gettito ICI derivante da autodichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive).
È perciò possibile che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento dell'una o dell'altra delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della legge n. 388/2000 nell'anno di riferimento.
La tesi dei non è stata seguita, invece, con riguardo all'assunto circa la sterilizzazione dei CP_3 minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 64, comma 1, della L. n. 388/2000 nell'anno in questione.
Al riguardo il Supremo Collegio ha così motivato:
“La disposizione chiave a cui fare riferimento è “l'articolo 64 della legge n.388 del 2000, che in tema di «Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni» ha disposto nei primi tre commi: «1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale pagina 5 di 13 eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.» 10. Il decreto del Ministero dell'Interno del 1.7.2002 n. 197, recante il «Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni» è stato emesso in dichiarata attuazione delle previsioni di cui al citato art.64 della legge n.388 del 2000. All'articolo 2, relativo al «Contributo statale», il citato decreto ha disposto quanto segue:
1. A decorrere dall'anno 2001 i trasferimenti erariali dei comuni che subiscono un minore gettito dell'I.C.I. a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D eseguita dai contribuenti secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono aumentati in misura pari alla predetta perdita di gettito ove quest'ultima sia di un importo superiore a Euro 1.549,37 ed allo 0,5 per cento della spesa corrente risultante dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato.
2. Il contributo statale è riconosciuto per le minori entrate verificatesi dall'anno 2001. 3. Il contributo statale è pari alla differenza tra il gettito dell'I.C.I. che sarebbe derivato dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D considerando la base imponibile risultante prima dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali effettuata secondo le procedure previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, ed il gettito dell'I.C.I. derivante dagli stessi fabbricati a seguito della predetta autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali. L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati. Ove il minore gettito dell'I.C.I. derivante dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali si sia verificato in esercizi precedenti l'anno 2001, il calcolo della perdita del gettito dell'I.C.I. è effettuato applicando l'aliquota d'imposta vigente nell'anno 2001. Per il solo anno 2001 il contributo, come sopra determinato, è riconosciuto al netto degli eventuali contributi a tale titolo attribuiti in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 dicembre 2000, n. 392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26. 4. La perdita del gettito dell'I.C.I. è calcolata in riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo catastale D oggetto della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al , Controparte_1 per il tramite degli uffici territoriali del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Gli uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti dalla scadenza del predetto termine, trasmettono i certificati al - Dipartimento per gli affari interni Controparte_1
e territoriali - Direzione centrale della finanza locale». 11. La ratio del contributo statale per cui è pagina 6 di 13 causa è evidentemente quella di neutralizzare le conseguenze sfavorevoli in termini di gettito ICI per i Comuni derivante dall'introduzione del meccanismo provvisorio di determinazione della rendita catastale per autodichiarazione che conferisce rilievo provvisorio ai fini fiscali alla «rendita proposta» ex art.1, comma 3, del d.m.701 del 1994. La legge ha fissato delle soglie minime per la rilevanza dello scostamento, sotto le quali non vi è titolo per i trasferimenti compensativi, che sono state indicate sia in cifra fissa (lire 3 milioni nella legge del 2000 e poi € 1.549,37 nel decreto del 2002, dopo l'introduzione dell'euro), sia in importo percentuale rispetto alla spesa corrente del bilancio di previsione dell'anno di riferimento (0,5%). Tali soglie, pacificamente concorrenti, sono valide per tutti i comuni italiani, di ogni dimensione. Il minor gettito inferiore a questi parametri non rileva ai fini della compensazione erariale: in sostanza, per volumi di minor gettito inferiori ai parametri opera una sorta di franchigia. O meglio, opera una franchigia vera e propria, per quel che concerne il parametro-soglia espresso in cifra fissa, che mira a neutralizzare variazioni «bagatellari»; il parametro-soglia variabile, agganciandosi invece in percentuale al volume della spesa corrente nel bilancio annuale del mira a penalizzare le finanze locali poco virtuose che non tengano sotto Pt_1 controllo la spesa (vale a dire: se la spesa lievita, si rischia di perdere la compensazione, per la diluizione in percentuale del minor introito). 12. Come si calcola la predetta franchigia? Tenendo conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti (tesi a) o considerando solo gli importi di minor gettito scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell'ultimo anno (tesi b)? A favore della tesi (a), sostenuta dal si è schierata la Corte di appello bolognese e si è espresso Pt_1 con il suo parere il Procuratore generale. L'argomento principale addotto a sostegno della tesi (a) è che la legge, che costituisce il fondamentale punto di riferimento quale norma primaria, non contiene alcun elemento che deponga inequivocabilmente a favore della tesi sostenuta dai ricorrenti, CP_3 nel momento in cui si riferisce ai «minori introiti relativi all'ICI» e chiede di verificare solamente se essi sono superiori alle soglie indicate in cifra fissa e in percentuale;
nella legge non sarebbe dato, cioè, cogliere alcun elemento che possa escludere dal calcolo delle soglie i minori gettiti relativi a fabbricati passati in autodichiarazione già nell'anno precedenti o negli anni precedenti, che rimangono pur sempre minori introiti, almeno sino a quando non viene attribuita la rendita catastale definitiva. Il decreto ministeriale attuativo sarebbe poi fonte sotto-ordinata e non conterrebbe comunque alcun elemento decisivo che suffraghi una diversa interpretazione della fonte primaria. Al contrario, il terzo comma, secondo periodo, dell'art.2 del d.m. 197 del 2002 allorché prevede che «L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701» confermerebbe l'assunto, visto che tale indicazione relativa all'aliquota da prendere in considerazione sarebbe superflua se occorresse riferirsi alle sole autodichiarazioni di rendita provvisoria sopravvenute nell'anno di riferimento. Per i sostenitori della tesi (a) l'argomentazione basata sul consolidamento del trasferimento per gli anni successivi non sarebbe convincente, sia perché vien fatta discendere dal regolamento in deroga alla lettura piana della norma primaria, sia perché la stabilizzazione contabile del minor introito (sin che il parametro di calcolo resta la rendita auto-dichiarata) non esclude che della perdita corrispondente si debba tener conto sia ai fini della determinazione del contributo (il che non è certamente contestato), sia ai fini della verifica del superamento delle soglie per l'anno di riferimento. Il consolidamento previsto dalla norma regolamentare costituirebbe perciò solo una «modalità contabile di riconoscimento del contributo pagina 7 di 13 compensativo», ma non potrebbe elidere l'esistenza oggettiva e la quantificazione del minor introito ICI dell'anno, di cui pure fa parte. La condizione del diritto al rimborso, e cioè il superamento delle soglie compensative, sarebbe pertanto agganciata alla complessiva entità dei minori introiti scaturenti dal diverso metodo di calcolo della base imponibile ai fini ICI, a prescindere dall'anno in cui è stata formulata per la prima volta l'autodichiarazione relativa ai singoli immobili”. Il modulo di attestazione previsto dal d.m. 197 del 2002 nell'Allegato A indica del resto una sola e complessiva voce di minori introiti e la costante “prassi applicativa aveva confermato per molto tempo tale interpretazione. In effetti la circolare n.6 del 2008 è del tutto inequivoca in tal senso, laddove chiarisce che «Per ogni anno certificato, l'importo richiesto a rimborso deve essere comprensivo di tutta la perdita accertata, cioè non deve essere indicata la sola -eventuale – maggiore perdita rispetto a quella in precedenza dichiarata, ma il complessivo importo che si chiede a rimborso per quell'anno. In altri termini, nel caso in cui venga compilata una dichiarazione per chiedere il rimborso di una minore entrata registrata in un anno, nell'anno andrà riportata la stessa somma, se l'importo è rimasto lo stesso, oppure, nel caso di ulteriori perdite registrate, andrà certificato un valore pari a quel alla somma di queste ultime e di quella già certificata per l'anno precedente». 13. L'opposta tesi (b) sostenuta ai ricorrenti si basa fondamentalmente sulla disposizione contenuta nel comma 3 CP_3
(terzo periodo) del predetto art.2 del decreto ministeriale, secondo cui «Il contributo statale determinato in corrispondenza di tale perdita è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati.» Il consolidamento, così disposto, del contributo del minor introito, lo trasformerebbe da «perdita», nell'anno in cui è verificata, a «entrata», negli anni successivi in cui si va a consolidare, sicché, di conseguenza, il relativo ammontare non dovrebbe essere conteggiato ai fini del calcolo dell'entità dello scostamento. Secondo questa impostazione, l'art. 64, comma 3, della legge n. 388 del 2000 affida al decreto ministeriale «[di stabilire] i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2»; cioè è la stessa legge che, riconosciuta la compensazione dei minori introiti relativi all'ICI, rimanda però a un atto regolamentare successivo di disciplinarla, sicché in tanto potrebbe ravvisarsi un contrasto tra la legge e il decreto (in tesi disapplicabile) in quanto il decreto venisse ad escludere in radice la possibilità di riconoscere l'aumento dei trasferimenti applicando la compensazione annuale, cosa che non si verifica, essendo controversa solo la modalità di calcolo della compensazione negli anni successivi. In altri termini, la legge non è derogabile dove stabilisce il diritto alla compensazione dei «minori introiti» derivanti dall'autodeterminazione provvisoria per i fabbricati di categoria D «per ciascun anno» (art. 1, comma 1), ma rimanda al decreto di stabilire come determinare i «minori introiti», limitandosi solo a stabilire le soglie (perdita di gettito superiore a 3 milioni di lire ovvero € 1549,37 e 0,5 % della spesa corrente) oltre le quali la perdita di gettito è rilevante. Il decreto ministeriale stabilisce che il minor gettito deve «[risultare] dal bilancio di previsione dello stesso anno in cui si è verificata la perdita, definitivamente assestato» (d.m. art. 2, co 1) e che «il contributo statale… è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'ICI ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati» (co. 2). Non avrebbe senso utilizzare i parametri soglia, esigui, in rapporto a tutto il volume degli immobili passati negli anni a rendita autodichiarata. Sarebbe parimenti inutile la previsione dell'art.3 del d.m. 197/2002 in tema di riduzione dei trasferimenti erariali per l'attribuzione definitiva delle rendite catastali, che riprende l'art.64, comma 2, della legge. La citata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha optato per questa soluzione, basandosi proprio sulla novità sostanziale del consolidamento dei contributi. 14. La Corte pagina 8 di 13 ritiene che debba essere accolta l'interpretazione sostenuta dai ricorrenti, seppur con un CP_3 significativo temperamento - su cui amplius infra - e che pertanto la sentenza impugnata debba essere cassata. Il punto essenziale, ben fotografato dalle difese erariali, va colto nel passaggio dai sistemi compensatori una tantum a stock in precedenza disposti e ancora ribaditi per l'ultima volta dall'art.53 della legge n.388 del 2000, al regime «differenziale» inaugurato dall'art.64 della stessa legge che, da un lato, stabilizza e consolida il diritto dei Comuni ai trasferimenti compensativi, ma dall'altro lo assoggetta a uno scrutinio di rilevanza quantitativa e percentuale, determinando delle soglie al di sotto dei quali il minor gettito viene considerato improduttivo agli effetti compensatori. La tesi del Pt_1 permettendo di «trascinare» il minor gettito degli anni precedenti e oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi, purché - s'intende, ma su questo non v'è dissenso fra le parti - la rendita catastale non sia stata nel frattempo attribuita, finisce con l'annichilire il sistema delle soglie, che pure è uno dei capisaldi della scelta legislativa. Ciò è di emblematica evidenza per la soglia espressa in cifra fissa, che, una volta superata il primo anno, resterebbe acquisita per tutti gli anni successivi a fronte di minori gettiti annuali derivanti dalle successive autodichiarazioni, che siano per quell'anno inferiori alla somma di
€ 1.549,37, ma capaci di superare la franchigia unitamente alla perdita dell'anno precedente o degli anni precedenti ormai consolidata. 15. Altro punto determinante, secondo la Corte, è che non vi è alcun contrasto fra legge e regolamento che autorizzerebbe a far prevalere la fonte primaria. È vero che l'art.64, comma 1, prevede la compensazione dei minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, che superino le soglie, senza circoscrivere apparentemente la perdita all'anno in cui è stata presentata la autodichiarazione relativa al fabbricato. Tuttavia il terzo comma dell'art.64 rimette, con espressa delega, agli effetti di cui all'art.17, comma 3, della legge 23.8.1988 n.400, al decreto ministeriale la determinazione di criteri e modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.64. Il principio del consolidamento a regime dei trasferimenti acquisiti negli anni precedenti (perché superanti le soglie minime) non è stato introdotto dal regolamento, che pur ne aveva ricevuto mandato, ma era già presupposto dalla legge, come annota correttamente la difesa erariale con riferimento al comma 2 dell'art.64, che disciplina la riduzione dei trasferimenti erariali quando per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. La disposizione presuppone il «consolidamento» del trasferimento degli anni precedenti, su cui va incidere solo a fronte di scostamenti di una certa rilevanza e adopera la stessa terminologia per le riduzioni, che appunto si applicano e si intendono consolidate a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile. Il regolamento, quindi, ha proceduto del tutto legittimamente nell'ambito della normativa primaria allorché, nel comma 3 dell'art.2, ha espressamente sancito che il trasferimento «è attribuito nell'anno successivo a quello in cui si è verificata la perdita del gettito dell'I.C.I. ed è consolidato nei trasferimenti erariali dei comuni interessati». 16. Correttamente quindi il CP_1 sostiene che non può essere conteggiata nel minor gettito ICI di un anno una perdita che tale non può più essere considerata proprio perché è ormai compensata stabilmente (salvo gli effetti dell'attribuzione delle rendite definitive) dal trasferimento compensativo. 17. L'argomento ritratto pagina 9 di 13 dall'art.2, comma 3, secondo periodo, del d.m. 197/2002, secondo il quale «L'entità del minor gettito dell'I.C.I. è calcolata applicando l'aliquota dell'imposta vigente nell'esercizio finanziario in cui i contribuenti, per la prima volta, effettuano i pagamenti in base alle rendite catastali provvisoriamente autodeterminate» non è decisivo. Effettivamente questa disposizione relativa all'aliquota di riferimento sarebbe inutile se si dovesse ritenere che la valutazione deve essere compiuta solo con riferimento a ciascun anno e non potesse mai porsi il problema di un minor gettito relativo ad anni precedenti, soggetti a differenti aliquote ICI. Ma, come si vedrà più oltre, un'ipotesi di residua rilevanza è ravvisabile, senza per questo inficiare la tesi dei 18. Il sostiene e lo ha ribadito in CP_3 Pt_1 sede di discussione orale che la sua interpretazione consente di meglio valorizzare la soglia percentuale dello scostamento rapportata all'entità della spesa corrente di ciascun anno, ma non tiene conto della intrinseca contraddizione ravvisabile nell'affermare la consolidazione e l'intangibilità dei trasferimenti erariali già acquisiti e nel recuperarne gli importi, anno per anno, al fine di integrare il requisito del rispetto delle soglie legali. 19. Secondo la Corte non può essere attribuita alcuna particolare rilevanza, e tantomeno una influenza decisiva, ai fini dell'interpretazione della legge alla prassi e alle circolari interpretative diramate dall'Amministrazione, palesemente e inequivocabilmente orientate per la lettura patrocinata dal Ai fini dell'accertamento del pagamento indebito, Pt_1 poiché di questo si discute, è alla legge e al regolamento che la attua che occorre guardare e non alla interpretazione erronea che a tali fonti è stata, anche per lungo tempo, attribuita, che rileverà semmai ad altro fine, laddove, ad esempio, vengano in rilievo la buona fede del percettore o la responsabilità causale della lite. Non è superfluo ricordare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e che la prassi amministrativa non figura fra le fonti del diritto (art.1, disp. prel.cod.civ.): sarebbe del resto inconciliabile con i principi costituzionali che il potere esecutivo potesse abrogare o modificare una fonte promanante dal potere legislativo legittimato dalla volontà popolare. Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della P.A., non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell'interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l'esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni della giurisprudenza. L'argomento tratto dal contenuto del modulo costituente l'allegato 1 del decreto ministeriale merita una diversa riflessione, perché in questo caso il documento si colloca al livello della norma sub-primaria. Tuttavia il predetto contenuto non è concludente, ancorché contenga il riferimento ad un solo anno, laddove il dichiarante è chiamato ad attestare di aver Pt_1
«conseguito nell'anno…. minori introiti per …». Formulazione questa, che, se si prescinde dalle interpretazioni ministeriali che indubbiamente la orientavano nel senso propugnato dal non è Pt_1 di per sé incompatibile anche con la tesi dei ricorrenti. 21. Alla luce di quanto esposto, CP_3
l'interpretazione proposta dai Ministeri appare condivisibile laddove esclude dalla base di calcolo per la valutazione del superamento delle soglie il minor gettito ICI derivante da auto-dichiarazioni dei contribuenti relativi a fabbricati formulate negli anni precedenti, quando questo sia stato oggetto di trasferimenti compensativi e sia perciò consolidato nei trasferimenti erariali a favore di quel Comune (salvi gli effetti previsti per l'attribuzione delle rendite definitive). È quindi possibile, come sostengono i ricorrenti, che, per effetto del consolidamento dei trasferimenti erariali acquisiti, si CP_3 determini la sterilizzazione dei minori gettiti ICI maturati con riferimento alle autodichiarazioni relative a fabbricati presentate in un certo anno a causa del mancato superamento dell'una o dell'altra pagina 10 di 13 delle soglie di cui all'art.64, comma 1, della legge 388/2000 nell'anno di riferimento. 22. L'esposta tesi non può essere seguita, invece, anche laddove si spinge ad affermare la sterilizzazione dei minori gettiti ICI provocati da autodichiarazioni presentate in un certo anno e neutralizzati a causa del mancato superamento delle soglie di cui all'art.64, comma 1, della legge 388/2000 nell'anno in questione, anche con riferimento agli anni successivi, nel caso in cui purtuttavia e con riferimento agli stessi immobili si produca un ulteriore mancato introito. Per gli anni successivi, infatti occorrerà considerare l'oggettivo minor introito ICI di quell'anno, ferma l'espunzione di quello corrispondente ai trasferimenti già consolidati. Sarà cioè necessario, anno per anno, valutare l'entità del minor gettito ICI provocato da autodichiarazioni e non compensato;
tale minor gettito può essere composto da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell'ultimo anno e da una parte determinata da autodichiarazioni relative a fabbricati presentate nell'anno o negli anni precedenti all'ultimo anno, che non abbiano generato consolidamento a norma dell'art.64, comma 1, della legge n.388 del 2000. 23...... Non si deve infatti perder di vista che la ragione determinante che giustifica l'accoglimento della tesi erariale è il consolidamento della compensazione, che elide economicamente il minor introito compensato stabilmente, appunto, dall'attribuzione finanziaria. Non vi è tuttavia alcun elemento testuale, né nella legge, né nel regolamento, che permetta di espungere dal minor gettito ICI di un certo anno anche quello maturato, in quell'anno, per effetto di autodichiarazioni presentate nell'anno precedente, o negli anni precedenti, e non compensate, negli anni precedenti, per la loro modestia sotto-soglia, e quindi non consolidate. L'art.2, comma 4, secondo periodo, del d.m. 197 del 2002 conferma la correttezza di tale conclusione laddove afferma che «al fine di ottenere il contributo statale di cui al comma 1, i comuni interessati, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata, inviano al , per il tramite degli uffici territoriali Controparte_1 del Governo, apposita dichiarazione, secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, in cui attestano l'importo complessivo del minore gettito dell'I.C.I. derivante dai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D a causa della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.» Tale disposizione si riferisce all'importo «complessivo» del minore gettito e non contiene alcun riferimento all'anno in cui per la prima volta è stata presentata dai contribuenti l'autodeterminazione della rendita catastale. Se dall'importo complessivo si può detrarre quanto è già stabilmente compensato, perché «consolidato», ut supra, non ci si può spingere oltre sulla strada di una interpretazione riduttiva a fronte del dato letterale non solo della legge ma anche del regolamento. …”
*
Il nel suo atto di riassunzione, in applicazione di tali principi e dei criteri Parte_1 stabiliti dalla Corte di Cassazione, ha rideterminato l'importo dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti nel periodo 2001/2008 (spettanze 2002/2009) ad esso dovuti per l'imposta ICI
e conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D nella misura di Euro 2.475.246,00, procedendo a conteggi aritmetici sulla base dei dati contenuti nella relazione a firma del Dirigente del
Servizio Entrate del Comune di (allegata quale doc 10), e riportati nella tabella Parte_1
pagina 11 di 13 contenente in particolare gli importi certificati, come da dichiarazioni-attestazioni tempestivamente presentate a suo tempo dal presso la competente Prefettura di (doc.1-2-3-4-5-6- Pt_1 Parte_1
7-8).
L'attore in riassunzione ha inoltre illustrato i criteri adottati nei seguenti termini: il montante da prendere in considerazione è costituito dalla differenza tra importo assoluto certificato dal Comune (colonna B) e l'importo riconosciuto dal e consolidato tra i trasferimenti CP_1
(colonna C); tale montante è riconosciuto a titolo di contributo statale se superiore a euro 1,549,36 e allo 0,5% delle spese correnti (colonna F); stando quindi alla tabella di seguito riportata tale montante supera le citate soglie nell'anno 2006;
l'importo dell'anno 2006 si deve quindi intendere consolidato tra i trasferimenti statali anche per gli anni 2007 e 2008;
2007 e 2008 occorre ricalcolare di nuovo il montante: esso sarà pari al montante della colonna E meno il montante già consolidato dal 2006 (colonna I); per gli anni 2007 e 2008 non si tiene conto del nuovo montante perché non supera la soglia dello 0,5% delle spese correnti.
L'Avvocatura dello Stato, ha condiviso il metodo di calcolo, come ampiamente illustrato nella comparsa di costituzione, nella quale non ha contestato l'importo dei contributi statali dovuti come quantificati dal Comune.
Segnatamente i hanno dedotto che il totale dei contributi spettanti al CP_3 Pt_1 Parte_1
a compensazione delle minori entrate registrate negli anni 2001 – 2008, spettanti al
[...] Pt_1 per gli anni dal 2002 al 2009, risulta essere pari a complessivi euro 7.960.709,86 e, di conseguenza, il risulta creditore nei confronti del , detratta la somma rimasta in assegnazione del Pt_1 CP_1 pari a complessivi euro 5.485.464,16, della somma di euro 2.475.245,70. Pt_1
Pertanto, essendo pacifico tra le parti che, alla luce dei criteri fissati dalla Cassazione, l'ammontare dei contributi statali dovuti al a titolo di compensazione ex art. 64 L. 388/2000, Parte_1 per i minori introiti ICI per gli immobili di categoria D passati ad autodeterminazione della rendita catastale per il periodo dal 2001 al 2008 (spettanze 2002 – 2009) è pari ad euro 2.475.245,70, in riforma della sentenza impugnata, vanno condannati i appellati in riassunzione a pagare il CP_3 predetto importo in luogo di quello di euro 4.182.152,86 riconosciuto nella sentenza impugnata.
6 - La pur parziale riforma della sentenza impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della controversia. pagina 12 di 13 Questa Corte ritiene che sussistano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per tutti i gradi di giudizio, tenuto conto delle incertezze riscontrabili nella giurisprudenza di merito nel diffuso contenzioso sulla questione per cui è causa, incertezze superate definitivamente dai principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle more del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna
n. 1125/2019,
1) accerta il diritto del di ricevere dai convenuti il contributo Parte_1 CP_3 complessivo di euro 2.475.245,70 per il gettito I.C.I. per gli anni 2001-2008 (spettanza 2002-2009);
2) dichiara tenuti e condanna il ed il Controparte_2
al pagamento della somma di euro 2.475.245,70, anziché della somma Controparte_1 di euro 4.182.152, 86;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite in relazione a tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe de Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 – Con sentenza n. 1125/2019 emessa in data 2 maggio 2019 e pubblicata in data 16 maggio 2019 il
Tribunale di Bologna ha accertato il diritto del di ricevere la somma di euro Parte_1
4.182.152,86 a titolo di compensazioni, previste dall'art. 64 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dei minori introiti relativi all'imposta I.C.I., conseguiti dal Comune negli anni 2001-2008 (spettanze 2002
– 2009), per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D eseguita dai contribuenti ed ha condannato il
[...] ed il al pagamento in favore dell'Ente della Controparte_2 Controparte_1