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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1671/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6762/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 722/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 3 e pubblicata il 08/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301S504166 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301S504194 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302S504123 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302S504123 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria civile n. 07124/21 emessa nel proc.
R.G. n. 19250 il 21.01.21 e depositata il 12 marzo 2021 veniva cassata con rinvio a diversa sezione di questa
Corte, la sentenza n. 722/03/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione III^ pronunciata il 5 giugno 2017 e depositata l'8 febbraio 2019.
Con istanza depositata telematicamente l'11.11.2021 gli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 riassumevano il presente giudizio di Appello.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo con controdeduzioni del 10.12.2021 prot.
2021/284868 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di riassunzione perché proposto fuori termine.
Veniva fissata la trattazione del procedimento per l'udienza dell'1.12.2025. L'avv.to Difensore_2 chiedeva un rinvio riferendo che la società ed il socio Ricorrente_1 si erano avvalsi della definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 1, commi 186-205, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e che non era riuscito a mettersi in contatto con il legale rappresentante della società per documentare l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio dell'istanza e di tutti i relativi pagamenti.
All'udienza odierna svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato poiché l'atto in riassunzione risulta notificato tardivamente.
Il difensore nonostante sia stata accolta l'istanza di rinvio avanzata all'udienza dell'1 dicembre 2025 per consentire la produzione della documentazione relativa alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 1, commi 186-205, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022,nulla ha prodotto.
L'atto di riassunzione è inammissibile perché proposto fuori termine.
Come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Palermo con nota del 10.12.2021 prot. 2021/284868, quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, la riassunzione del giudizio deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado, in quanto applicabili
(articolo 63, comma 1, D. Lgs 546/1992).
Il termine de quo (che in precedenza risultava fissato in un anno) è stato ridotto dall'articolo 9, del D.Lgs
156/2015 e si applica per le sentenze depositate a partire dall'1 gennaio 2016 rispondendo all'obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo (circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015, paragrafo 1.13).
Con riguardo alla fattispecie in esame si rileva che il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio disposta dalla Suprema Corte di Cassazione reca la data del 12 marzo 2021 quindi il procedimento di riassunzione dinanzi alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, doveva avvenire entro e non oltre la data (appunto di sei mesi) del 12 ottobre 2021.
Nel nostro caso il ricorso in riassunzione presentato da “Ricorrente_3 S.n.c.” e dai sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 risulta proposto fuori termine poiché spedito tramite PEC all'Agenzia delle Entrate D.P. di Palermo alle ore 23 e 55 del 13 ottobre 2021 (cfr. documentazione in atti ).
Per quanto sopra detto, l'atto di appello in riassunzione proposto dai contribuenti è tardivo ed essendo inammissibile l'atto di riassunzione l'appello deve essere rigettato.
La parte soccombente va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in euro 1500,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello perché inammissibile l'atto di riassunzione notificato tardivamente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo in euro 1.500,00 oltre oneri di legge. Così deciso in data 23 febbraio 2026
Firmato digitalmente Il Presidente
NI SA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SABATINO ANTONINA, Presidente e Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6762/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 722/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 3 e pubblicata il 08/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301S504166 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301S504194 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302S504123 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302S504123 IRAP 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria civile n. 07124/21 emessa nel proc.
R.G. n. 19250 il 21.01.21 e depositata il 12 marzo 2021 veniva cassata con rinvio a diversa sezione di questa
Corte, la sentenza n. 722/03/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sezione III^ pronunciata il 5 giugno 2017 e depositata l'8 febbraio 2019.
Con istanza depositata telematicamente l'11.11.2021 gli avvocati Difensore_2 e Difensore_1 riassumevano il presente giudizio di Appello.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo con controdeduzioni del 10.12.2021 prot.
2021/284868 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di riassunzione perché proposto fuori termine.
Veniva fissata la trattazione del procedimento per l'udienza dell'1.12.2025. L'avv.to Difensore_2 chiedeva un rinvio riferendo che la società ed il socio Ricorrente_1 si erano avvalsi della definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 1, commi 186-205, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 e che non era riuscito a mettersi in contatto con il legale rappresentante della società per documentare l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio dell'istanza e di tutti i relativi pagamenti.
All'udienza odierna svoltasi in camera di consiglio, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere rigettato poiché l'atto in riassunzione risulta notificato tardivamente.
Il difensore nonostante sia stata accolta l'istanza di rinvio avanzata all'udienza dell'1 dicembre 2025 per consentire la produzione della documentazione relativa alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 1, commi 186-205, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022,nulla ha prodotto.
L'atto di riassunzione è inammissibile perché proposto fuori termine.
Come correttamente evidenziato nelle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Palermo con nota del 10.12.2021 prot. 2021/284868, quando la Corte di Cassazione rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale, la riassunzione del giudizio deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado, in quanto applicabili
(articolo 63, comma 1, D. Lgs 546/1992).
Il termine de quo (che in precedenza risultava fissato in un anno) è stato ridotto dall'articolo 9, del D.Lgs
156/2015 e si applica per le sentenze depositate a partire dall'1 gennaio 2016 rispondendo all'obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo (circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015, paragrafo 1.13).
Con riguardo alla fattispecie in esame si rileva che il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio disposta dalla Suprema Corte di Cassazione reca la data del 12 marzo 2021 quindi il procedimento di riassunzione dinanzi alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, doveva avvenire entro e non oltre la data (appunto di sei mesi) del 12 ottobre 2021.
Nel nostro caso il ricorso in riassunzione presentato da “Ricorrente_3 S.n.c.” e dai sigg.ri Ricorrente_1 e Ricorrente_2 risulta proposto fuori termine poiché spedito tramite PEC all'Agenzia delle Entrate D.P. di Palermo alle ore 23 e 55 del 13 ottobre 2021 (cfr. documentazione in atti ).
Per quanto sopra detto, l'atto di appello in riassunzione proposto dai contribuenti è tardivo ed essendo inammissibile l'atto di riassunzione l'appello deve essere rigettato.
La parte soccombente va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo in euro 1500,00 oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello perché inammissibile l'atto di riassunzione notificato tardivamente. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Palermo in euro 1.500,00 oltre oneri di legge. Così deciso in data 23 febbraio 2026
Firmato digitalmente Il Presidente
NI SA