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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/12/2024, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1624 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GALLI ALICE Parte_1
ricorrente contro contumace _1
resistente
Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente:
come da ricorso
(A) in via principale, disporre l'affidamento della figlia minore in via super esclusiva alla madre, con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla sola Sig.ra anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore quali a titolo Pt_1 esemplificativo salute, educazione e istruzione e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
B) in via subordinata, disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile preso l'abitazione materna;
C) in ogni caso: - la Sig.ra provvederà al mantenimento diretto della figlia e il Sig. Pt_1 _1 vi contribuirà mediante assegno di mantenimento di € 450,00 da versarsi a cadenza mensile;
- per quanto attiene alle spese straordinarie, nelle quali sono da ritenersi comprese anche tutte le spese scolastiche, inclusa la mensa, verranno suddivise nella misura del 50% ed in applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Ferrara;
- per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. La ricorrente si impegna a mantenere con il Sig. un contegno di rispetto e di serena comunicazione, al fine _1 di consentire un eventuale recupero dei rapporti padre-figlia, si impegna, inoltre, a tutelare la figura paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza della bambina).
Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 dal rapporto sentimentale con il sig. era nata la figlia _1 [...]
(Ferrara, 18.11.2023) riconosciuta da entrambi i genitori;
la convivenza Persona_1 era cessata nel gennaio 2024 e non era stato possibile raggiungere un accordo sulla regolamentazione dei rapporti relativi alla prole anche perché il resistente si era sostanzialmente disinteressato del rapporto con la famiglia, limitando il proprio apporto a sporadici versamenti di denaro. Chiedeva dunque che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo “rafforzato” della minore in capo alla madre e ponesse a carico del padre un contributo al mantenimento nella misura di € 450 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 26.11.2024 compariva il resistente, non assistito da legale, e dichiarava
”di essere in grado di versare 200 euro mensili avendo sostenuto spese di varia natura e percependo circa 1100 euro mensili quale dipendente di una società di pulizie. Vive in casa di un amico e paga 450 euro mensili;
si dichiara disponibile a pagare 250 euro mensili.
Il difensore della ricorrente, preso atto dell'offerta del resistente, non si opponeva al versamento di 250 euro ma chiedeva che il contributo fosse elevato a 300 euro a partire dal mese di giugno 2025.
Sull'affidamento. Il padre si è allontanato dall'abitazione familiare e solo dopo qualche mese ha iniziato a contribuire alle sorti della famiglia;
all'udienza di comparizione nulla ha eccepito in merito al regime di affidamento e si è limitato a contestare esclusivamente la richieste di carattere economico.
Pur dovendosi dare atto del versamento da parte del resistente di circa 200 euro mensili a partire dall'aprile 2024, si ritiene che il completo disinteresse affettivo dimostrato dal padre giustifichi la previsione di un affidamento esclusivo rafforzato in favore della madre.
A carico del resistente va posto un contributo al mantenimento in favore della figlia di
€ 250,00 mensili, rivalutabili;
a partire dalla rata del mese di giugno 2025 l'importo sarà elevato ad € 300,00 mensili. A carico del resistente viene inoltre posto il rimborso del 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria . 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. In merito alla frequentazione, si ritiene inopportuno consentire al padre di vedere liberamente una figlia che ha abbandonato all'età di appena due mesi. Si dispone quindi che le eventuali visite siano effettuate in presenza della madre e previa richiesta da formulare con preavviso non inferiore a giorni sette.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo della minore Persona_1
(Ferrara, 18.11.2023) alla madre , con facoltà per Parte_1 quest'ultima di adottare ogni decisione riguardante la figlia, ivi compresa la facoltà di richiedere il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione .
Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della _1 figlia minore:
a) di euro 250,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, fino al mese di maggio 2025; b) di euro 300,00 mensili , da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, a partire da mese di giugno 2025. Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50%.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.225,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Ferrara, 12.12.2024
L' estensore Il Presidente Paolo Sangiuolo Stefano Scati
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. GALLI ALICE Parte_1
ricorrente contro contumace _1
resistente
Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente:
come da ricorso
(A) in via principale, disporre l'affidamento della figlia minore in via super esclusiva alla madre, con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla sola Sig.ra anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore quali a titolo Pt_1 esemplificativo salute, educazione e istruzione e con residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
B) in via subordinata, disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione stabile preso l'abitazione materna;
C) in ogni caso: - la Sig.ra provvederà al mantenimento diretto della figlia e il Sig. Pt_1 _1 vi contribuirà mediante assegno di mantenimento di € 450,00 da versarsi a cadenza mensile;
- per quanto attiene alle spese straordinarie, nelle quali sono da ritenersi comprese anche tutte le spese scolastiche, inclusa la mensa, verranno suddivise nella misura del 50% ed in applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare adottato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Ferrara;
- per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte esclusivamente dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. La ricorrente si impegna a mantenere con il Sig. un contegno di rispetto e di serena comunicazione, al fine _1 di consentire un eventuale recupero dei rapporti padre-figlia, si impegna, inoltre, a tutelare la figura paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro alla presenza della bambina).
Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 dal rapporto sentimentale con il sig. era nata la figlia _1 [...]
(Ferrara, 18.11.2023) riconosciuta da entrambi i genitori;
la convivenza Persona_1 era cessata nel gennaio 2024 e non era stato possibile raggiungere un accordo sulla regolamentazione dei rapporti relativi alla prole anche perché il resistente si era sostanzialmente disinteressato del rapporto con la famiglia, limitando il proprio apporto a sporadici versamenti di denaro. Chiedeva dunque che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo “rafforzato” della minore in capo alla madre e ponesse a carico del padre un contributo al mantenimento nella misura di € 450 mensili , oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 26.11.2024 compariva il resistente, non assistito da legale, e dichiarava
”di essere in grado di versare 200 euro mensili avendo sostenuto spese di varia natura e percependo circa 1100 euro mensili quale dipendente di una società di pulizie. Vive in casa di un amico e paga 450 euro mensili;
si dichiara disponibile a pagare 250 euro mensili.
Il difensore della ricorrente, preso atto dell'offerta del resistente, non si opponeva al versamento di 250 euro ma chiedeva che il contributo fosse elevato a 300 euro a partire dal mese di giugno 2025.
Sull'affidamento. Il padre si è allontanato dall'abitazione familiare e solo dopo qualche mese ha iniziato a contribuire alle sorti della famiglia;
all'udienza di comparizione nulla ha eccepito in merito al regime di affidamento e si è limitato a contestare esclusivamente la richieste di carattere economico.
Pur dovendosi dare atto del versamento da parte del resistente di circa 200 euro mensili a partire dall'aprile 2024, si ritiene che il completo disinteresse affettivo dimostrato dal padre giustifichi la previsione di un affidamento esclusivo rafforzato in favore della madre.
A carico del resistente va posto un contributo al mantenimento in favore della figlia di
€ 250,00 mensili, rivalutabili;
a partire dalla rata del mese di giugno 2025 l'importo sarà elevato ad € 300,00 mensili. A carico del resistente viene inoltre posto il rimborso del 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private. 3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. 4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria . 5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a) Campi estivi b) Baby- sitter
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. In merito alla frequentazione, si ritiene inopportuno consentire al padre di vedere liberamente una figlia che ha abbandonato all'età di appena due mesi. Si dispone quindi che le eventuali visite siano effettuate in presenza della madre e previa richiesta da formulare con preavviso non inferiore a giorni sette.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo della minore Persona_1
(Ferrara, 18.11.2023) alla madre , con facoltà per Parte_1 quest'ultima di adottare ogni decisione riguardante la figlia, ivi compresa la facoltà di richiedere il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione .
Pone a carico del resistente un contributo al mantenimento della _1 figlia minore:
a) di euro 250,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, fino al mese di maggio 2025; b) di euro 300,00 mensili , da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, a partire da mese di giugno 2025. Pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie in misura del 50%.
Condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.225,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
Ferrara, 12.12.2024
L' estensore Il Presidente Paolo Sangiuolo Stefano Scati