Ordinanza cautelare 29 marzo 2022
Ordinanza presidenziale 8 novembre 2024
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/06/2025, n. 11509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11509 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11509/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13386/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 13386 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso in giudizio dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3 e domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Consorzio Interuniversitario Cineca, Selexi s.r.l., Mast s.r.l., non costituiti in giudizio;
- Ministero della salute, Presidenza del consiglio dei ministri, Ministero dell'istruzione, Università degli studi Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
- SS CC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
con riguardo al ricorso introduttivo
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2021/2022, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 28 settembre 2021, nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- della schermata personale, pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it in data 24 settembre 2021, attraverso la quale i partecipanti alla prova hanno potuto prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e della propria scheda anagrafica; - dell'elenco del 17 settembre 2021, pubblicato sul sito www.accessoprogrammato.miur.it attraverso il portale www.universitaly.it, riportante il punteggio dei candidati (con il solo codice etichetta) in elenchi suddivisi per singoli Atenei di svolgimento della prova, prima della graduatoria definitiva;
- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» e dei relativi allegati;
- dell'Allegato A del menzionato D.M. n. 730/2021, riportante i «Programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria e Protesi Dentaria e in Medicina Veterinaria»;
- ove occorra, di tutti gli allegati, ancorché di estremi non conosciuti, relativi ai programmi relativi ai quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea suddetti;
- dell'Allegato n. 1 al menzionato D.M., in tema di segretezza e anonimato della prova;
- del Decreto adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, del 25 giugno 2021, n. 740, e i relativi Allegati, avente ad oggetto la «Definizione dei posti provvisori disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, (lingua italiana e lingua inglese)»;
- del Decreto Ministeriale n.1071, adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca in data 01 settembre 2021, di concerto con il Ministero della Salute, recante la «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE»;
- delle deliberazioni ex art. 3, comma 2, lett. a), b) e c), l. 2 agosto 1999, n. 264, adottate dagli Atenei e recanti la potenziale offerta formativa per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2021/2022, di contenuto allo stato non conosciuto;
- dei bandi di concorso delle Università per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022;
- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrato ai candidati in data 3 settembre 2021, con particolare riferimento alle domande n. 2, 21, della matrice ministeriale, corrispondenti alle domande n. 5, 2 del compito di parte ricorrente;
- della prova unica di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2021/2022 nella parte in cui il MUR non ha annullato al pari della domanda n. 56 della matrice ministeriale, anche le domande n. 2, 21,in quanto irrimediabilmente errate, corrispondenti alle domande n. 5, 2 del compito di parte ricorrente;
- degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al D.M. 730/2021; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/21;
- degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione delle prove redatti dal CINECA;
- della scheda di valutazione della prova d'accesso espletata da parte ricorrente e pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.cineca.it attraverso il portale www.universitaly.it;
- dell'atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- ove occorra, dell'Accordo assunto in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 04 agosto 2021, Rep. atti n. 148/CSR, in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e delle allegate Tabelle, in particolare delle stime riportate nella Tabella 1, riportante il fabbisogno formativo di medici chirurghi e odontoiatri; - di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;
- per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
con riguardo ai motivi aggiunti
- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui all'art. 11, comma
1, lettera d, Allegato 2° al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2021/2022, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale www.universitaly.it in data 9 dicembre 2021;
- del decreto del Ministero dell'università e della ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022», nella parte in cui dispone, all'art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2, che non è prevista alcuna motivazione giustificativa per la mancata conferma d'interesse a permanere in graduatoria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente;
- nonché di tutti gli atti già impugnati con ricorso principale;
- nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di laurea di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2021/2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute, della Presidenza del consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione e dell’Università degli studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod. proc. amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, con ricorso notificato il 24 novembre 2021 e depositato il successivo 20 di dicembre, è insorto avverso gli atti indicati in epigrafe, concernenti la sua mancata ammissione al “corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria” per l’anno accademico 2021/2022.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- il deducente ha partecipato in data 3 settembre 2021 al test di ammissione ai corsi di laurea in questione presso la sede dell’Ateneo di Palermo;
- in data 28 settembre 2021 è stata pubblicata la graduatoria unica nazionale del concorso, nella quale lo stesso ha conseguito un punteggio non immediatamente utile per l’immatricolazione ad alcuno degli Atenei all’uopo indicati;
- nello specifico, parte ricorrente ha totalizzato 34.10 punti, collocandosi per l’effetto alla posizione n. 17.234 in graduatoria mentre, a seguito dell’ultimo scorrimento di graduatoria, il punteggio minimo di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia è pari a 36,10 (posizione n. 14552).
1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi specifici di seguito sintetizzati:
- I. Erroneità della formulazione dei quesiti e della conseguente attribuzione del punteggio a parte ricorrente – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, Cost. – violazione degli artt. 3, 97 Cost – violazione del principio di parità di trattamento – difetto di motivazione della rettifica dei quesiti considerati errati - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, nonché per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Contesta il ricorrente che la matrice ministeriale avrebbe presentato diverse domande errate (nn. 2, 21, 23, 28 e 56), prive di risposta esatta o con risposte fuorvianti, tali da averle comportato l’indebita detrazione di un punteggio che, ove attribuito, le avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile nella graduatoria. Sostiene in particolare la ricorrente che il MUR, attesa l’assenza di alcuna risposta esatta tra le varie opzioni disponibili, avrebbe dovuto procedere all’annullamento non solo del quesito n. 56, rispetto al quale è intervenuto in autotutela, ma anche rispetto ai quesiti nn. 2, 21 e 23, con conseguente rettifica del punteggio assegnatole;
- II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264 - violazione dell’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dell’art. 2, comma 2, del d.m. 730 del 25 giugno 2021 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, Cost. – violazione dell’art. 97 Cost – eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza nella quantificazione del numero di domande previste a titolo di cultura generale – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, nonché per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Lamenta il ricorrente l’illegittimità della composizione delle domande oggetto del test d’accesso in ragione della violazione dell’art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264 e del D.M. 25 giugno 2021, n. 730, recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2021/2022” laddove, in fase di predisposizione del test, sarebbe stato inserito tra le domande di cultura generale e di logica, rispettivamente, un quesito di chimica e uno di matematica. Le domande n. 2 e n. d21 della matrice ministeriale (corrispondenti alle domande n. 14 e 10 del compito di parte ricorrente), pertanto, andavano neutralizzate ed espunte dal calcolo oltre che in quanto errate, anche in quanto non rientranti nel numero di quesiti ammessi in base alla ripartizione degli argomenti prevista dal D.M. n. 730/2021;
- III. In via subordinata e sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264 - violazione dell’art. 1, l. 7 agosto 1990, n. 241 - violazione dell’art. 2, comma 2, del d.m. 730 del 25 giugno 2021 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, Cost. – violazione dell’art. 97 Cost – eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza nella quantificazione del numero di domande previste a titolo di cultura generale – eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, nonché per difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Sostiene il ricorrente che l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 4, comma 1, l. 2 agosto 1999, n. 264 e del D.M. 25 giugno 2021, n. 730, anche a cagione dell’affermato mancato rispetto dei principi e delle statuizioni recati dalla predetta normativa che imponevano la coerenza dei quesiti somministrati con i programmi della scuola secondaria superiore; ciò anche alla luce della presenza di un significativo numero di domande afferenti al ragionamento logico non corrispondenti ai programmi svolti nella scuola secondaria, né al grado di formazione raggiunto da chi termina il percorso scolastico in questione;
- IV. Ancora in via subordinata, violazione del dm 6/2019 così come modificato dal dm 8/2021 in ordine alla programmazione dei posti - violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264 – eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione per travisamento dei fatti. Il ricorrente lamenta che la procedura di predisposizione dei quesiti sarebbe illegittima sia sotto il profilo dell’affermata illegittimità dell’esternalizzazione al Consorzio CINECA delle attività correlate alla predisposizione della prova, sia in ragione della mancata nomina di una Commissione di esperti e dell’omessa validazione dei quesiti. Come si legge dalla determina del 4 agosto 2020, infatti, per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 il servizio di predisposizione del test di accesso è stato affidato alle società esterne -OMISSIS- s.r.l. e -OMISSIS- S.r.l. La mancata validazione da parte del MUR avrebbe quindi comportato la previsione di domande errate o fuorvianti, che hanno tra l’altro sottratto tempo ai candidati nella compilazione del questionario.
- V. Violazione del dm 6/2019 così come modificato dal dm 8/2021 in ordine alla programmazione dei posti - violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264 – eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione per travisamento dei fatti. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 264/1999, il MUR deve decretare annualmente il numero dei posti a livello nazionale per l’accesso ai detti corsi “sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (lett. a). Tali posti sono, poi, ripartiti tra le Università “tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio” (lett. b). Nel caso di specie, il MUR avrebbe omesso la necessaria istruttoria propedeutica all’individuazione della reale offerta formativa per i medici e gli odontoiatri, con conseguente illogica determinazione dei posti disponibili e della relativa ripartizione tra le Università e sottostima delle capacità formative degli Atenei;
- VI. Violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 2 agosto 1999, n. 264 e dell’art. 6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 – violazione della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. La procedura sarebbe affetta da una violazione degli artt. 32, 33, 34 e 97 Cost., dell’art. 3, L. 2.8.1999, n. 264, dell’art. 6 ter D. Lgs 502/1992 e della L. 241/1990 con riguardo ai modelli previsionali (stock attuale di professionisti attivi, stima dello stock futuro in base a previsioni di flussi in uscita dal mercato del lavoro -per decesso, per pensionamento o per emigrazione - e in entrata nel mercato del lavoro -dalla formazione universitaria e dall’estero-) impiegati per calcolare il fabbisogno formativo, ritenuti non completi, attendibili e attuali. Da ciò sarebbe, pertanto, scaturito un calcolo finale del fabbisogno formativo nazionale di gran lunga inferiore rispetto a quello effettivo e, pertanto, pregiudizievole non solo per il diritto allo studio degli studenti interessati a frequentare i corsi di laurea in questione, ma anche dello stesso sistema sanitario, il quale, in futuro, si troverebbe di fronte una macroscopica carenza di personale qualificato;
- VII. Violazione e falsa applicazione del principio di anonimato delle prove di cui all’art. 14, comma 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 – violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza nonché dell’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. – eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa. A detta dell’esponente, il principio di anonimato e segretezza delle prove sarebbe stato violato in ragione del fatto che sul modulo risposte del candidato era stato apposto un codice identificativo del plico prestampato (alfanumerico composto da 9 elementi fra numeri e cifre) ed un codice alfanumerico (c.d. codice “etichetta”) che doveva essere applicato dal candidato prima della consegna dell’elaborato. L’apposizione dei due codici alfanumerici sui moduli forniti ai candidati per lo svolgimento del concorso consentirebbero l’abbinamento delle generalità di ogni candidato alla rispettiva prova, in quanto il codice plico era visualizzabile e, pertanto, memorizzabile fin dall’inizio della prova. Peraltro, una volta terminata la prova i concorrenti hanno riposto i fogli controllo e i fogli risposte in un’urna e la scheda anagrafica in un’altra urna, senza, tuttavia, che i fogli risposte e i fogli controllo, ossia il materiale utilizzato dal candidato per lo svolgimento della prova preselettiva e per la scelta della risposta esatta da dare alle domande somministrate, venissero chiusi in apposita busta sigillata priva di generalità all’esterno e intuitivamente munita di un semplice identificativo numerico. In tal modo, il candidato avrebbe posto nel c.d. foglio di controllo (utilizzato dai candidati per prendere appunti o eseguire operazioni utili per lo svolgimento del test) il proprio nome e cognome, rendendo abbinabile il compito, individuato dal codice plico, alla propria identità.
2. Sono ritualmente comparsi in lite, con atto di stile, il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute, la Presidenza del consiglio dei ministri, l’Università degli studi di Palermo.
3. All’esito della camera di consiglio del 23 febbraio 2022, con ordinanza n. 2142 del 2022, l’incidentale istanza di sospensione degli atti avversati è stata rigettata.
3.1. Il Consiglio di Stato, sez. VII, con ordinanza n. 3890/2022 «rilevato che - dalla relazione emerge che i quesiti riconosciuti “ambigui” sono il n.10 e il n.21; - la parte appellante ha espressamente contestato il quesito n. 21 ed ha totalizzato nella graduatoria unica nazionale un punteggio di 34,1 nel test d’accesso al quale va aggiunto il punteggio di 1,5 per l’inesattezza del suddetto quesito, che le permette di iscriversi alla facoltà di odontoiatria (dove la soglia di accesso si è attestata al 34,6), ma non di raggiungere la soglia minima di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, allo stato pari a 35,70», ha accolto l’appello cautelare, ordinando per l’effetto «alle amministrazioni intimate di procedere all’iscrizione presso la Facoltà di Odontoiatria indicata in via principale o, in subordine, in quelle successivamente indicate in ordine di preferenza dall’appellante».
4. Il 15 febbraio 2022 il ricorrente ha impugnato con atto di motivi aggiunti il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito comunicatole, attraverso l’area riservata del portale www.universitaly.it in data 9 dicembre 2021, per non aver confermato l’interesse a permanervi, come disposto dall’art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021. Avverso detto atto la ricorrente ha dedotto i seguenti vizi di legittimità: violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – violazione del giusto procedimento – violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa dalla causa tipica, in quanto il meccanismo di decadenza automatica non sarebbe sorretto da valida ragione giustificativa e determinerebbe conseguenze sproporzionate.
5. Con ordinanza presidenziale n. 5054/2024 dell’8 novembre 2024 si è disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei soggetti in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente.
5.1. Il ricorrente ha quindi depositato documentazione relativa a tale incombente in data 20 dicembre 2024.
6. Il 2 aprile 2025 l’Avvocatura erariale ha versato in atti di causa una relazione amministrativa sulla vicenda del Ministero della salute e sulle doglianze di parte ricorrente, unitamente a taluni documenti.
7. All’udienza di smaltimento del 16 maggio 2025 l’affare è transitato in decisione.
8. Il Collegio richiama anche ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., dando qui a esso continuità, quanto statuito in speculare questione delibata nell’odierna udienza smaltimento, nel senso che: «1. Il ricorso principale è in parte fondato, come già emerso in fase cautelare, mentre il ricorso per motivi aggiunti è in parte improcedibile, in parte infondato.
1.1. Infatti, come già esposto, con il primo motivo parte ricorrente contesta l’ambiguità di taluni quesiti (21 e 28) somministrati nella prova selettiva, l’erroneità delle risposte individuate come corrette dall’Amministrazione o comunque l’inesistenza di una risposta esatta, e rivendica, per l’effetto, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
In merito allo scrutinio del motivo occorre anzitutto dare atto che, in contenziosi analoghi, in cui erano state formulate censure identiche in ordine ai quesiti in discussione, il Tribunale ha disposto una verificazione, incaricando di ciò l’Istituto superiore di sanità, il quale, all’esito dell’espletamento delle operazioni di verificazione, ha riconosciuto l’ambiguità, per quanto di interesse, del solo quesito n. 21.
Il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi dagli esiti del giudizio di verificazione esperito nei richiamati giudizi. Ne deriva che, analogamente a quanto affermato nella citata ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, la ricorrente (per effetto della riassegnazione del punteggio di 1,90 da aggiungersi ai 33 punti riportati nella selezione) ha superato la soglia di 34,60 che le avrebbe permesso, sin dall’origine, di iscriversi alla Facoltà di Odontoiatria, con la conseguente fondatezza della sua domanda.
Conseguentemente, dall’accoglimento del ricorso principale sotto tale profilo, deriva l’improcedibilità parziale del ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha contestato la sua decadenza dalla permanenza nella graduatoria, considerato che la stessa, fin dalla definizione della procedura, avrebbe dovuto accedere alla Facoltà di Odontoiatria e non già essere collocata in posizione utile in graduatoria.
Ciò posto, il Collegio ritiene di dover esaminare, preliminarmente, il ricorso per motivi aggiunti con cui la ricorrente ha impugnato il provvedimento che l’ha dichiarata decaduta dalla posizione nella graduatoria per l’accesso alla Facoltà di Medicina.
Sul punto, il Collegio ritiene di dover richiamare, ai fini della decisione e ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., le precedenti decisioni già assunte da questo T.A.R. in fattispecie analoghe. In particolare, con la sentenza n. 8626/2025 questo T.A.R., in ordine alla decadenza disposta per mancata conferma di interesse nei termini stabiliti dall’art. 11, comma 1, lettera d, Allegato 2 al D.M. n. 730 del 25 giugno 2021, ha osservato che “[…] 14. Sul piano normativo, la disposizione ministeriale prevede che “1. Il funzionamento e lo scorrimento delle graduatorie di ciascuno dei corsi di laurea, di cui al presente decreto, ai fini dell’immatricolazione avviene secondo le seguenti fasi e regole:
a) il giorno 28 settembre 2021 sono pubblicate nel sito riservato le graduatorie nominative di ciascun corso di laurea con l’indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto, della posizione in graduatoria e della sede universitaria in cui lo stesso è collocato come “assegnato” ovvero, tenendo conto della posizione in graduatoria di tutti i candidati che lo precedono e delle relative preferenze di sede, come “prenotato” ovvero come “in attesa”; (…)
d) entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato e i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “ posti esauriti”, devono manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito Universitaly. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell’arco dei cinque giorni concessi per eseguire l’operazione di conferma. […] Con riferimento al contestato meccanismo, la giurisprudenza, da cui questo Tribunale non ritiene di doversi discostare, ha ripetutamente affermato che “Il meccanismo della conferma dell’interesse all’immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando […], cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall’omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all’immatricolazione, dall’altro risponde all’esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307) La giurisprudenza cautelare ha inoltre precisato che ‘non può ritenersi equipollente dell’adempimento richiesto la presentazione di ricorso giurisdizionale’ (C.d.S., Sez. VI, ord. n. 3672/2018)” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, n. 6928/2024, 3981/2023, n. 3979/2023; n. 5788/2024; Tar Lazio, sez. III, n. 7772/2024; n. 713/2025, richiamate anche da Tar Lazio, sez. III, n. 7931/2025).
17. Trattasi, quindi, di un meccanismo funzionale alla gestione della graduatoria in occasione dei successivi scorrimenti e rispondente a ragionevoli e imprescindibili ragioni organizzative, anche nell’interesse dei soggetti inseriti in graduatoria ad essere celermente immatricolati e poter utilmente frequentare le lezioni a seguito di eventuali rinunce e della presenza di posti non coperti presso singoli atenei, a fronte di adempimenti minimi e di semplice esecuzione da parte dei soggetti inseriti in graduatoria, da effettuarsi in via informatica, e peraltro delegabili a soggetti terzi”.
Discende da quanto illustrato che, in ragione del mancato adempimento a quanto previsto dalla lex specialis della procedura selettiva pubblica per cui è causa, la ricorrente risulta legittimamente decaduta dalla graduatoria e, dunque, non risulta più in condizione di iscriversi al corso di laurea di interesse.
Una volta chiarito che la ricorrente è decaduta dalla graduatoria, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il primo motivo ed il secondo motivo di censura di cui al ricorso principale, con cui la predetta, nel contestare i quesiti sottoposti, rivendica una differente attribuzione del punteggio, in quanto la definitiva decadenza dalla graduatoria impugnata preclude all’odierna istante la possibilità di conseguire l’utilità fatta valere in via principale, ovvero l’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia quale effetto dell’inserimento della graduatoria in discussione.
2. Le censure, in disparte il presente profilo, non sono comunque suscettibili di favorevole considerazione In particolare, prescindendo anche da ogni valutazione in merito alla corretta esecuzione dell’ordinanza di integrazione del contraddittorio da parte della ricorrente, il Collegio fa espresso rinvio, ai fini della decisione e ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa, alle plurime sentenze con le quali questo T.A.R. ha ripetutamente definito fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio. In particolare questo T.A.R. (sentenza n. 5558/2025), sugli stessi motivi di impugnazione formulati dalla ricorrente, ha ritenuto che:
“[…] Il primo motivo è infondato. La Sezione si è già pronunciata in ordine alla legittima formulazione del quesito n. 28 della matrice ministeriale, aderendo alle risultanze della verificazione dell’Istituto Superiore di Sanità disposta in omologhi giudizi (cfr., ex multis, sentenza n. 7810/2024, alla cui motivazione si rinvia ex art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.). Quanto al quesito n. 2, risulta dalla stessa narrativa del ricorso che il Ministero, che aveva inizialmente indicato come esatta la risposta A), ha successivamente emendato il proprio operato assegnando il punteggio corretto alla risposta E), corrispondente alla soluzione indicata anche dall’esperto interpellato dalla parte ricorrente. Dal medesimo parere si ricava che il quesito non presenta alcuna ambiguità, essendo solo una la risposta corretta, sicché l’affermata equivocità della domanda è del tutto destituita di fondamento”. Con riferimento alle ulteriori contestazioni formulate dalla ricorrente con riferimento ai quesiti 2,21,23 il Collegio dà atto che, in contenziosi analoghi, in cui erano state formulate censure identiche in ordine ai quesiti in discussione, il Tribunale ha disposto una verificazione, incaricando di ciò l’Istituto superiore di sanità, il quale, all’esito dell’espletamento delle operazioni di verificazione, ha riconosciuto l’ambiguità, per quanto di interesse, del solo quesito n. 21. Sul punto, il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi dagli esiti del giudizio di verificazione esperito nei richiamati giudizi. Nondimeno, anche riconoscendo alla ricorrente il punteggio di 1,5 per l’inesattezza del suddetto quesito, e 0,40 punto che le era stato originariamente sottratto per l’erroneità nella risposta alla domanda n. 21, la stessa non raggiungerebbe comunque la soglia di 36,10, necessaria per l’iscrizione alla Facoltà di Medicina.
2.1. Il secondo e il terzo motivo non sono fondati. Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare, in relazione a doglianze analoghe, che esse sconfinano “in valutazioni di merito, tenuto conto che la scelta delle domande da somministrare nelle procedure concorsuali è tipica espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della congruità (C.D.S., Sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6159; Sez. IV, 29 novembre 2018, n. 6775; Sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432; id., 9 novembre 2010, n. 7984). Al riguardo, questo Tribunale ha, peraltro, già affermato che la discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione comporta che essa non debba attenersi rigidamente ai programmi di studio dei licei, ma adattare le prove al grado di “cultura generale”, che la formazione della scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare, non senza previlegiare le materie più idonee, per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte impronta tecnico-scientifica, come quello di cui si discute; in base a quanto prescritto a livello normativo primario, pertanto, appare razionale e coerente con le finalità perseguite l’inserimento di prove di ragionamento logico, realmente trasversali a qualsiasi ramo del sapere, nonché la scelta di privilegiare le materie più idonee per valutare la predisposizione dei concorrenti ad un corso di studi a forte connotazione tecnico-scientifica quale il corso di laurea di cui trattasi (sul punto, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 7 aprile 2021, n. 4080)” (TAR Lazio – Roma, III stralcio, 18.3.2024, n. 5388).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’utilizzo distorto, illogico o contraddittorio della discrezionalità tecnica esercitata dall’Amministrazione, considerato che “anche il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la scelta di sottoporre ai candidati alle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria anche domande di logica, in quanto le stesse “costituiscono un indice particolarmente probante delle effettive conoscenze acquisite nel corso degli studi frequentati dal candidato e che la finalità del test è quella di premiare coloro i quali manifestano maggiore propensione all’apprendimento (per testare la quale i quiz di logica appaiono più che idonei” (v. T.A.R. Roma, sentenza n. 8626/2025).
2.2. Il quarto motivo, oltre che infondato, è anche in parte inammissibile.
Sul punto, questo T.A.R. ha già osservato che i candidati non rivestono alcuna posizione giuridica differenziata e qualificata che la legittimi a contestare l’asserita violazione delle norme che presiedono agli affidamenti diretti, trattandosi di previsioni poste a tutela della concorrenza che potrebbero, semmai, essere fatte valere dagli operatori che lamentino per tale via la lesione delle proprie legittime aspettative quanto alla partecipazione alle gare pubbliche. In ogni caso, “[…] nel merito, va rilevato in primo luogo che, come si ricava dall’all. 1, punto 1, al d.m. n. 730/2021, “Il Ministero dell’università e della ricerca si avvale del CINECA Consorzio interuniversitario, per le procedure di iscrizione online al test del presente anno accademico. Il CINECA è, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun ateneo, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti risultante dalle iscrizioni, aumentata almeno del 5%, contenenti il materiale relativo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Il CINECA provvede anche alla stampa dei “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte” in numero pari ai plichi predisposti per ciascun ateneo, nonché alla pubblicazione di un filmato che viene caricato sul sito del Ministero dell’università e della ricerca al fine di consentire alle Commissioni d’aula ed ai candidati adeguata conoscibilità delle modalità e delle fasi della prova di ammissione”. Dal medesimo allegato 1 si ricava altresì che il CINECA provvede:
- al confezionamento “delle scatole sigillate in cui sono contenuti i plichi destinati ai candidati che partecipano alle prove, nonché della scatola (ovvero delle scatole) contenente i “fogli di istruzione alla compilazione del modulo risposte” (punto 2);
- alla “rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio” (punto 10);
- alla pubblicazione dei risultati della procedura (punto 13).
21. Nessuna disposizione della lex specialis affida al CINECA anche l’attività di predisposizione del test che, invece, è affidata all’apposita commissione nominata dal Ministero. A questo riguardo, peraltro, la Sezione si è già pronunciata (cfr. sentenza n. 2208/2024), rilevando “che i componenti della predetta Commissione, che poi hanno per gruppi formato le sottocommissioni sulle singole materie interessate dalla elaborazione dei quesiti, sono stati nominati dal Ministero dell’Università e della Ricerca con il d.m. 7 maggio 2021, n. 570. In particolare, come emerge da tale decreto ministeriale, la scelta di nominare una Commissione di esperti si fonda sul carattere altamente tecnico e di alta specializzazione dell’attività di formulazione dei quesiti e sull’assenza, all’interno della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di profili professionali adeguati a tale scopo. Pertanto, il Ministero resistente ha ritenuto di dover individuare docenti e professori in possesso di “specifici requisiti di affidabilità, riservatezza e comprovata competenza in ordine alle materie oggetto di esame”. Ancora più in dettaglio, vale evidenziare che il Ministero resistente ha ritenuto adeguato il grado di professionalità dei soggetti nominati quali componenti della Commissione in parola sulla scorta della appartenenza ai ruoli delle rispettive Istituzioni, nonché in virtù delle cattedre ricoperte e degli insegnamenti impartiti nei settori scientifico-disciplinari rilevanti ai fini della compilazione dei quesiti”. Sulla base di tali rilievi, la Sezione ha disatteso i motivi di censura con i quali “è stata prospettata l’illegittimità dell’operato della Commissione in ragione della impossibilità di stabilire quali siano i soggetti che, in concreto, hanno scelto i quesiti confluiti nel test di ammissione”, evidenziando che “i verbali dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni in cui la stessa si è disarticolata, recano la firma dei rispettivi membri, tutti coincidenti con gli esperti nominati dal Ministero resistente con il citato d.m. n. 570/2021. In tali verbali, inoltre, si dà conto della stesura dei quesiti (cfr. verbali di chiusura dei lavori delle singole sottocommissioni) e della consegna delle batterie complete al Ministero tramite strumenti informatici sicuri. Risulta, quindi, dimostrato che la contestata attività di formulazione dei quesiti sia stata svolta dagli esperti nominati dal Ministero resistente, ossia da soggetti sicuramente dotati della professionalità richiesta per svolgere questa peculiare tipologia di attività”.
22. Sotto altro profilo, e come pure già rilevato dalla Sezione, “la mancata validazione dei quesiti non integra gli estremi di una violazione suscettibile di inficiare la legittimità della procedura selettiva per cui è causa posto che, allo stato, non vi sono specifiche prescrizioni normative o regolamentari che impongono l’assolvimento di un tale obbligo” (cfr. sentenza n. 16058/2022). Ne deriva l’infondatezza, anche sotto tale profilo, delle censure formulate da parte ricorrente” (v. sentenza n. 5505/2025).
2.3. Il quinto, il sesto e il settimo motivo vanno esaminati congiuntamente e sono infondati secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione. Come anche recentemente ribadito (cfr. sentenza n. 2208/24 cit.), è stato “rammentato che il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello sovranazionale (cfr. Corte europea dei Diritti dell’Uomo, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente alla tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera e indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne l’adeguata formazione professionale”. Inoltre, è stato sottolineato che “la legge 2 agosto 1999, n. 264 contempla un’indefettibile correlazione tra l’entità del fabbisogno professionale e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei poiché, in difetto, anche in ragione delle risorse stanziate per ciascun anno finanziario, si configurerebbe una programmazione di posti sostanzialmente inutile e illogica, in quanto non gestibili da parte dei singoli Atenei. In tal senso si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato che, in proposito, ha affermato che “c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le Università possono offrire” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2302 del 29 marzo 2022)”. Si è aggiunto, altresì, che “per l’anno accademico in questione si è registrato un forte incremento, rispetto agli anni precedenti, dei posti disponibili per le immatricolazioni al primo anno. Anche alla luce di tale aspetto le doglianze articolate dalla ricorrente risultano infondate, posto che in relazione alle singole annualità accademiche si registra, costantemente, un progressivo aumento dei posti disponibili, la cui misura deve essere unicamente funzionale alla soddisfazione delle esigenze pubblicistiche sottese all’attività di programmazione e non anche alle istanze privatistiche dei candidati che non riescono a superare la prova di ammissione al corso di laurea per cui è causa. Invero, la giurisprudenza amministrativa ha più volte, sul punto, affermato che le eventuali istanze di ampliamento della platea degli immatricolati devono ricevere soddisfazione nella più appropriata sede “politica” afferente alle scelte di pianificazione e programmazione – che si caratterizzano per la spendita di ampi poteri discrezionali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4266 del 2 luglio 2020) – e non possono, in ossequio ai noti principi costituzionali sulla separazione dei poteri e la riserva di amministrazione, consentire al giudice amministrativo di sostituirsi all’amministrazione nell’individuare i limiti delle risorse assegnabili e l’apprestamento dei modelli organizzativi e procedimentali più idonei ad assicurare il superamento delle criticità lamentate dalla parte ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 7358 del 7 giugno 2022, passata in giudicato)”.
La parte ricorrente, d’altra parte, non ha fornito alcun elemento tale da dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità, in punto di fatto, della operata determinazione dei posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea di interesse in relazione all’annualità per cui è causa. Né essa potrebbe dolersi del diniego di accesso agli atti istruttori (che peraltro non ha impugnato con rituale ricorso ex art. 116 c.p.a.), in quanto il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3557 del 5 maggio 2022), facendo leva sulla natura programmatoria dei documenti richiesti, ha confermato la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione alla istanza di disclosure inerente agli atti di programmazione per la determinazione dei posti disponibili.
2.4. Anche l’ottavo motivo è infondato, mancando agli atti qualsiasi sufficiente principio di prova su intervenute manipolazioni (nei limiti delle verifiche affidate a questo giudice in tema di legittimità delle procedure amministrative), non potendosi trascurare, secondo la giurisprudenza della Sezione, “la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, rispetto alle quali l’esito, essendo oggettivamente verificabile anche ex post, potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, delle quali nel caso di specie, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro o evidenza […] il principio dell’anonimato non richiede una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico e in una sede diversa da quella in cui si sono svolte le prove – diverso sarebbe, invece, il caso in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o di altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non viene in rilievo nel presente giudizio” (cfr. sentenza n. 16058/2022).
Peraltro, come già evidenziato in casi analoghi, neppure risulta fornita la prova relativa alla presunta violazione del principio di segretezza e di paternità della prova in quanto non emerge dagli atti, alla luce della prospettazione della parte ricorrente, alcuna circostanza che indichi che siano effettivamente occorse manipolazioni o sostituzioni degli elaborati, né che siano stati forniti indebiti aiuti esterni ad altri candidati » (in termini, T.A.R. Lazio, sez. III, 4 giugno 2025, n. 10840).
9. Dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso principale debba essere accolto nei limiti indicati in motivazione, mentre il ricorso per motivi aggiunti sia in parte improcedibile, in parte infondato.
10. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della parziale fondatezza del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso introduttivo nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto annulla la graduatoria impugnata limitatamente al punteggio assegnato alla ricorrente per l’accesso alla facoltà di odontoiatria, ordinando alle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere all’iscrizione del ricorrente alla facoltà di odontoiatria;
- dichiara in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso per motivi aggiunti;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, coll'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Benedetto Nappi, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetto Nappi | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.