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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 148 dell'anno 2020 posta in decisione con ordinanza del 15/11/2024 comunicata il 18/11/2024, vertente
TRA
(cod. fisc. nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
in proprio e nella qualità di coerede di , Persona_1 Parte_2
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...] e C.F._2 Pt_3
(cod. fisc. nata a [...] il [...] quali eredi
[...] C.F._3
di , con domicilio eletto in Messina Via Camiciotti n. 102 presso lo Persona_1
studio dell'avv. Antonino Arizia che le rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTI
E
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
; e , nata a [...] il C.F._4 Parte_4
20/01/1977 (cod. fisc. , rappresentate e difese dagli avv.ti Pietro C.F._5
Carrozza, Francesco Carrozza e Carlo Carrozza per procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Messina, Via C. Battisti n. 167 APPELLATE
Avverso la sentenza n. 142/2020 del 21/01/2020 del Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 1680/2006.
OGGETTO: azione a tutela di diritti reali.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 09/03/2006 conveniva in giudizio Persona_1 CP_1
e innanzi al Tribunale di Messina.
[...] Controparte_2
L'attore esponeva di essere proprietario di un immobile sito in Messina c.da Marmora
Km 29.770 S.S. 13 contrada Rodia confinante con altro immobile di proprietà dei convenuti e che nel periodo di tempo da novembre 2004 ad agosto del 2005, i convenuti avevano trasformato ed ampliato il terrazzino della villetta di loro proprietà innalzando il piano di calpestio del terrazzo come conseguenza della copertura della rampa di accesso al sottostante garage, violando le norme in materia di costruzioni nonché quelle del codice civile relative alle servitù di veduta. Tutto ciò premesso chiedeva al
Tribunale adito di ordinare ai convenuti di innalzare il parapetto a metri due dal calpestio del terrazzino di loro proprietà per eliminare la servitù diretta, o in alternativa di consentire a lui stesso di innalzare il muro divisorio a metri tre dal calpestio del proprio fondo condannando i convenuti al pagamento a suo favore della metà delle spese occorrenti per la costruzione, ed infine di ordinare ai convenuti di costruire un muro per la lunghezza di cm 75 per eliminare la servitù di veduta obliqua.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1680/2006 si costituivano i convenuti eccependo l'infondatezza delle domande attoree e chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento della natura abusiva delle opere realizzate dagli attori al confine con la proprietà dei convenuti medesimi e la relativa demolizione.
In ragione della domanda riconvenzionale veniva autorizzata la chiamata in causa della sig.ra litisconsorte necessaria e quest'ultima, costituitasi, aderiva alle Parte_1
domande del sig. e proponeva a sua volta domanda riconvenzionale chiedendo Per_1
pag. 2/10 la rimozione di alcune opere abusive costruite a loro volta dai convenuti a confine con le proprietà, in particolare una cantinola con terrazzo ed una zona cottura esterna.
Veniva quindi disposta CTU affidata all'Arch. che depositava il Persona_2
proprio elaborato e successiva relazione integrativa.
Nelle more del giudizio decedeva e si costituivano quali eredi la Persona_1
stessa convenuta nonché e decedeva Parte_1 Parte_2 Parte_3
anche e si costituiva quale sua erede Controparte_2 Parte_4
[...]
La causa veniva poi rinviata all'udienza del 21/01/2020 e con sentenza in pari data il
Tribunale ha così deciso: “Rigetta le domande proposte da , dai suoi Persona_1
eredi costituiti e da . In accoglimento della domanda riconvenzionale Parte_1
condanna gli attori e alla demolizione della cantinola seminterrata e Parte_1
della soprastante terrazza e della zona cottura esterna realizzata nel giardino posteriore come indicato nella perizia del 2010 e in quella depositata in data
10.11.2008. Condanna e a rifondere a Persona_1 Parte_1 CP_1
e n.q. di erede di le spese
[...] Parte_4 Controparte_2
processuali che liquida in Euro euro 4.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario delle spese Iva e CPA come per legge. Pone definitivamente a carico Persona_1
e le spese di CTU”. Parte_1
Il giudice di prime cure sulla scorta del risultato della consulenza tecnica ha quindi ritenuto infondata la domanda attorea mentre ha accolto la domanda riconvenzionale disponendo di conseguenza.
Avverso la suddetta sentenza e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
proposto impugnazione;
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituite e chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1 Parte_4
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
15/11/2024 comunicata il 18/11/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di impugnazione le appellanti si dolgono della decisione del Tribunale che ha ordinato la demolizione della cantinola perché difforme alle norme sismiche;
in proposito deducono che tale ordine non andava pronunciato considerato che sul manufatto era stata pag. 3/10 rilasciata concessione edilizia in sanatoria dal Comune di Messina ed inoltre era stata sospesa dal Genio Civile l'istruttoria avviata avverso detta sanatoria in attesa della definizione del procedimento penale instaurato contro l'ingegnere progettista. Deducono inoltre che gli odierni appellati nella loro domanda riconvenzionale avevano sostenuto che la cantinola era stata costruita in aderenza al muro comune mentre invece successivamente alla CTU ne è conseguita declaratoria di demolizione del manufatto perché costruito non a distanza legale, ponendosi in contraddizione le fattispecie degli art. 873 ed 877 cod. civ.. Continuano le appellanti contestando che sul punto il Tribunale si è basato esclusivamente sulla relazione di
CTU e sulla successiva integrazione dalle quali sarebbe emersa l'inesistenza di giunto di congiunzione fra le costruzioni, mentre invece le strutture afferenti ai corpi di fabbrica in ditta e sarebbero perfettamente solidali ed appartenenti ad una unica struttura Per_1 CP_1
intelaiata in cemento armato, prive di alcun giunto tecnico in quanto non necessario stante che, così come si presentano realizzate le strutture nell'unico corpo di fabbrica strutturale, la quota afferente la cantinola rappresenta il prolungamento di una struttura in cemento armato apparentemente all'insieme delle strutture principali.
Osserva la Corte che nella prima relazione depositata in data 10/11/2008 il CTU Arch.
[...]
ha affermato che “le opere eseguite dai coniugi per la realizzazione della Per_2 Parte_5
cantinola seminterrata e della soprastante terrazza risultano illegittime ed abusive poiché violano le norme sulle distanze fra fabbricati e sono sprovviste comunque delle necessarie autorizzazioni di legge”; nella successiva relazione integrativa, a seguito di saggio effettuato in contraddittorio fra le parti, il CTU non ha evidenziato la presenza di alcun giunto fra i due fabbricati ma piuttosto “ha rilevato una muratura in conglomerato di cemento [che si intravede, ripeto, anche dalle foto realizzate all'epoca della costruzione e presenti in atti], privo di armature metalliche, e l'assenza di contro pareti a contatto con il confine con la proprietà
” e non ha pertanto evidenziato la presenza di alcuna distanza, seppur Controparte_3
minima, tra le due fabbriche e quindi in violazione del decreto ministeriale 16 gennaio 1996 avente ad oggetto le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. La norma in questione prevede in particolare che due edifici non possono essere costruiti a contatto, a meno che essi non costituiscano un unico organismo statico realizzando la completa solidarietà strutturale;
nel caso in cui due edifici formino organismi distaccati, essi devono essere forniti di giunto pag. 4/10 tecnico di dimensione non minore di: d (h) = h / 100 ove d (h) è la distanza fra due punti affacciati, posti alla quota h a partire dallo spiccato delle strutture in elevazione.
Afferma il CTU che “L'ammorsamento delle strutture (di fondazione e di elevazione) della
“cantinola” seminterrata (evidenziato anche nella documentazione foto grafica in atti processuali) al muro di confine fra le ditte e non è Controparte_3 Parte_5
consentito dalla legislazione sismica vigente se non con l'espresso preventivo volere della ditta confinante manifestato con atto scritto di convenzione e con il rilascio di regolare Concessione
Edilizia ottenuta mediante progetto architettonico approvato dall'Ufficio Urbanistico Comunale
e con il contestuale deposito dello stesso, munito delle calcolazioni statiche utili alle verifiche sismiche, all'Ufficio del genio Civile di Messina;
ove occorra, infine, anche il contestuale nulla- osta della Soprintendenza BBCCAA. Ciò anche perché la costruzione rappresenta una sostanziale difformità ed un ampliamento rispetto al progetto ed alla Concessione Edilizia originaria con sostanziale modifica della sagoma dell'edificio, delle superfici utili e delle cubature assentite oltre ad essere in contrasto palese con le norme sismiche”.
Il Tribunale aveva chiesto al CTU di chiarire se sussistevano le violazioni accertate nella relazione originaria come pure di accertare se fosse mutato lo stato dei luoghi rispetto alla data degli accertamenti effettuati nel 2008: sul punto il CTU ha affermato che “Le opere eseguite dai coniugi per la realizzazione della cantinola seminterrata e della Parte_5
soprastante terrazza risultano, ancora oggi, illegittime ed abusive poiché violano le norme sulle distanze fra fabbricati e sono sprovviste comunque delle necessarie autorizzazioni di legge”, ed ancora che “La concessione in sanatoria è stata rilasciata in virtù del CIS prot. n.
2752 del 09.03.1995 viziato dalla dichiarazione non veritiera di esistenza di un giunto fra fabbricati;
- l'efficacia del CIS prot. n. 2752 del 09.03.1995, che ha determinato il rilascio della
Concessione della sanatoria n.1079 del 14.04.2012, è stata sospesa dell'Ing. Capo del Genio civile di Messina con nota prot. 122463 del 23/12/2015 già depositata agli atti;
- con i saggi effettuati in sede di supplemento di perizia del 2010 lo scrivente CTU ha ampiamente accertato
l'inesistenza del giunto tecnico;
- la stessa sanatoria n.1079 del 16.04.2012 rilasciata dal
Comune di Messina per la cantinola non incide in alcun modo sulla sussistenza delle violazioni della normativa civilistica ed in materia di distanze, già accertate nei sopralluoghi effettuati e non sana in alcun modo le accertate violazioni”.
pag. 5/10 La questione, per quanto tale ulteriore particolare potesse avere attinenza in ordine ai rapporti civilistici fra le parti, è stata esaminata anche sotto l'aspetto della possibilità di avviare la richiesta di applicazione onerosa dell'art. 13 L. 47/85, ipotesi esclusa dal CTU per le evidenti violazioni di legge e la evidente mancanza dei requisiti richiesti dallo stesso art. 13 L. 47/85.
Esaminata la CTU, questa Corte, così come fatto dal giudice di prime cure, ritiene di approvare senza riserva alcuna le conclusioni ivi contenute in quanto formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata;
il prudente apprezzamento del giudice di prime cure, come pure di questa Corte, porta a ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
La situazione dei luoghi porta infatti a ritenere che la costruzione in questione sia stata realizzata in violazione degli obblighi di distanza ex art. 873 cod. civ. atteso che la cantinola in questione non può ritenersi un manufatto in aderenza, per il quale poteva applicarsi il disposto dell'art. 877 cod. civ., ma semmai una struttura confinante ma separata e distaccata, non incidendo in alcun modo la rilasciata concessione in sanatoria che, a parte la sua sospensione e gli aspetti di irregolarità presenti, non rileva nei rapporti fra le parti e quindi la decisione assunta dal Tribunale è da ritenere condivisibile e va pertanto confermata.
Con il secondo motivo di impugnazione le appellanti contestano l'ordine di demolizione disposto dal Giudice per la zona cottura esterna realizzata nel giardino posteriore;
sul punto deducono che il giudice di primo grado si è limitato a riferirsi ad una pagina della relazione di
CTU che ha attinenza alla costruzione della cantinola mentre invece, con riferimento alla zona cottura e per come esposto nei rilievi del consulente di parte, la suddetta zona è costituita da una tettoia in legno facilmente amovibile e realizzata per riparare un forno ed un lavello.
Anche tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
Dalla stessa CTU, come pure dalla documentazione fotografica in atti, appare invece evidente che la suddetta zona cottura poggia su un basamento in cemento armato, è realizzata in muratura coperta da una tettoia con tegole e priva di pareti laterali ed è raggiungibile da una rampa a gradini realizzata a ridosso del muro di confine con la proprietà Parte_6
tale struttura va considerata costruzione ad ogni effetto di legge, non certo precaria o facilmente amovibile, realizzata anch'essa non a distanza legale dal confine con l'immobile delle appellate e quindi in violazione di legge ex art. 873 cod. civ..
pag. 6/10 Anche per tale fattispecie la decisione assunta dal Tribunale è da ritenere condivisibile e va pertanto confermata.
Con il terzo motivo di impugnazione le appellanti si soffermano sulla loro originaria domanda di eliminazione della servitù di veduta diretta ed obliqua creatasi a seguito della trasformazione ed ampliamento del terrazzino della villetta degli appellati con l'innalzamento del piano di calpestio del terrazzo come conseguenza della copertura della rampa di accesso al sottostante garage.
Sul punto deducono nuovamente che la realizzazione da parte degli odierni appellati di una ringhiera a ml 1,50 dal parapetto del terrazzo non è sufficiente ad eliminare la possibilità di affaccio e che, lo stesso Giudice, riferendosi al supplemento di perizia di ufficio, ha ritenuto che la servitù non è più esercitabile grazie alla autonoma iniziativa delle odierne appellanti di innalzare il muro di confine con palificazione e rete metallica e fitta di vegetazione, tale da impedire sia la veduta diretta che quella obliqua;
sul punto contestano però l'affermazione del
Giudice di prime cure secondo la quale, proprio per la presenza di tale accorgimento, sarebbe ormai inutile e superfluo il permanere della ringhiera lignea apposta dai coniugi CP_3
[...]
Deducono le appellanti che in tal modo il Tribunale avrebbe riconosciuto implicitamente che era stata costituita una servitù sia diretta che obliqua, ritenendo pertanto legittime le modifiche apportate da esse appellanti, tanto da non esservi necessità che gli appellati innalzino più il muro comune, e quindi in buona sostanza che se esse appellanti hanno impedito legittimamente la veduta diretta ed obliqua con rete metallica e rampicanti ed il giudice ne ha preso atto per statuire che l'affaccio da parte degli appellati non è più possibile, ne consegue che tutto ciò si risolve in un riconoscimento di legittimità della domanda di eliminazione della servitù: sul punto, però, le appellanti si limitano poi a formulare la seguente domanda e cioè “dire e dichiarare che la servitù di veduta ed obliqua del fondo degli appellati sul fondo degli appellanti non può esser esercitata per l'innalzamento di una rete metallica con pianta rampicante, ad opera degli appellanti dichiarandone la legittimità con declaratoria di cessazione della materia del contendere”.
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la ringhiera in legno posta dagli appellati a distanza di mt. 1,50 dl muro non è affatto idonea ad eliminare la pag. 7/10 possibile servitù di veduta, trattandosi di manufatto precario e ed amovibile, considerando peraltro che lo stesso è facilmente scavalcabile, potendosi quindi arrivare ad immediato ridosso del muro, ed inoltre che anche rimanendo a distanza di mt 1.50 dal muro, una persona di altezza medio alta è certamente nelle condizioni di esercitare egualmente la veduta verso la proprietà delle appellanti.
Ad ogni buon conto le appellanti non hanno ribadito le loro originarie richieste per come formulate in primo grado, e cioè l'innalzamento in alternativa di uno dei rispettivi muri, limitandosi, come detto, a chiedere la declaratoria di legittimità della realizzazione della rete metallica ad innalzamento del muro di confine e di cessata materia del contendere, domanda che può essere accolta.
Con il quarto motivo le appellanti si dolgono che il Tribunale non avrebbe esaminato le domande n. 7, 8, 9, 10 proposte da , aventi ad oggetto la richiesta di rimozione di Parte_1
alcune opere eseguite dagli odierni appellati e ritenute abusive, e segnatamente quelle sul retro della appoggiate sul muro in comune di confine e consistenti in una Parte_7
copertura fissa a tegole ed una cucina causa di emissioni di fumo, odori e calore che vanno oltre il normale tasso di tollerabilità, in un pergolato a travi di legno infissi nel muro comune posto sul confine, in un manufatto che collega stabilmente il locale abusivo esistente nel giardino con la veranda e in alcune aperture realizzate negli anni 2005 e 2006; le appellanti contestano che nel supplemento di perizia il CTU non ha riferito nulla su tali opere e pertanto il giudice di primo grado non solo ha omesso di decidere del tutto su tale domanda riconvenzionale ma addirittura riferisce che si è uniformata alle conclusioni del CTU quando invece quest'ultimo, sul punto, non ha riferito alcunché, omettendo anch'egli di rispondere ai quesiti che il giudice istruttore aveva posto nella ordinanza ammissiva della consulenza tecnica di ufficio.
Osserva la Corte che tale domanda rimane ancora oggi alquanto generica e senza alcuna precisa indicazione e peraltro il CTU nella relazione del 09/12/2016, come pure nella successiva relazione integrativa, ha comunque risposto che non esistono nella proprietà aperture e manufatti realizzati in difformità delle prescrizioni di legge o di Parte_6 progetto.
pag. 8/10 Sul punto, peraltro, gli appellati controdeducono in maniera dettagliata evidenziando che sul retro della loro abitazione non vi è alcuna cucina, che la copertura senza alcuna muratura, realizzata in concomitanza con la costruzione della casa, non si appoggia sul muro comune ma ha struttura autonoma, che il muro di “gelosia” tra le proprietà, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, è inferiore a mt 2 di altezza e che ai tempi della realizzazione di tale piccola copertura il terreno confinante di proprietà era libero;
rilevano inoltre che il Persona_3
pergolato è risalente anch'esso ai tempi della costruzione della casa e si tratta di struttura precaria e amovibile, autonoma poiché infissa con pali di legno nel terreno, e non già nel muro comune come sostiene controparte, non coperta da alcun elemento pesante o leggero ma solo da una pergola a vite stagionale. Aggiungono infine che non esiste alcun manufatto che collega stabilmente il locale esistente nel loro giardino con la veranda di proprietà dei Sig.ri Per_3
e che non esiste alcuna servitù né alcuna apertura realizzata negli anni 2005-2006 in
[...]
danno della casa e del fondo delle appellanti.
In mancanza di precisa indicazione da parte delle appellanti e stante il contenuto della CTU, anche tale motivo di appello è infondato e va rigettato.
In conclusione l'impugnata sentenza va pertanto confermata con la sola declaratoria di legittimità della realizzazione della rete metallica ad innalzamento del muro di confine e di cessata materia del contendere in ordine alla domanda di eliminazione della servitù di veduta dal fondo . Controparte_4
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e avverso la sentenza n.142/2020 Parte_1 Parte_2 Parte_3
del 21/01/2020 del Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 1680/2006, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello, dichiara la legittimità della realizzazione della rete metallica realizzata dagli appellanti ad innalzamento del muro di confine e dichiara la cessazione della pag. 9/10 materia del contendere in ordine alla domanda di eliminazione della servitù di veduta dal fondo . Controparte_4
2) Rigetta le ulteriori domande di appello;
2) Condanna le appellanti in solido fra esse al rimborso in favore degli appellati di spese e compensi del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A..
Messina, camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 10/10