Articolo 3 della Legge 8 ottobre 1957, n. 970
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 ottobre 1957
Art. 3.
A detto personale e' attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento.
Al personale medesimo verra' corrisposta, da parte degli enti di provenienza, la liquidazione eventualmente spettante, in base alle disposizioni vigenti, per la cessazione del precedente rapporto di impiego.
Tale liquidazione e' riferita, per ogni singola unita', al giorno precedente a quello dal quale decorre, ai sensi del precedente art. 1, l'inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo statale ed e' calcolata sulla base delle competenze in godimento al predetto giorno, computabili ai fini della liquidazione stessa.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1957