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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 15/12/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGI
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2580 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arianna Cappelloni (C.F. C.F._1
, fax 0755006019, indirizzo di posta elettronica certificata . C.F._2 Emai_1 [...]
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Conversano (C.F. Email_2
, fax 0755006019, ed elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale estesa in C.F._3 calce al detto atto presso lo studio legale dei suddetti sito in Perugia (PG), via Martiri dei Lager n. 65,
-ATTORE-
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in [...] CodiceFiscale_4
27,AS BR (PG), elettivamente domiciliata in Via Colomba Antonietti, 33 AS BR (Pg) presso e nello studio dell'Avv. IS SS ( che la rappresenta e difende in virtù di procura C.F._5 apposta a margine del presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente Ema_ indirizzo: . , Controparte_2
-CONVENUTA-
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
GE. nato a [...] il [...] con Studio in OD (PG)Via Maestà dei Controparte_3
Lombardi,15 - C.F. P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso C.F._6 P.IVA_1
RD IO del Foro di Perugia (Tel. 075- 8943064 – Codice Fiscale – Pec: al- CodiceFiscale_7
mail: ) ed elettivamente domiciliato presso il Email_5 Email_6 suo Studio in OD (PG) (06059) Via Tiberina, 62/A, giusta Procura Speciale in calce alla comparsa di costuzione., difensore che dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla Legge al seguente indirizzo di Pec: Email_7
-TERZO HI
OGGETTO: Risoluzione contratto preliminare
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 10.12.2025 con termini per memorie e repliche ex art.189 c.p.c. antecedenti detta udienza FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 2.2.2025 il SI, nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Massa Martana (PG), Via Roma 31, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arianna C.F._1
Cappelloni (C.F. , fax 0755006019, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Conversano Email_8
(C.F. , fax 0755006019, ed elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale C.F._3 estesa in calce al detto atto presso lo studio legale dei suddetti sito in Perugia (PG), via Martiri dei Lager n. 65, conveniva in giudizio la SI.ra nata a [...] in data [...], CF. Controparte_1
, residente in [...] al fine di sentir :accertare e dichia- C.F._8 rare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di compravendita del 17.05.2023, e/o legittimo il recesso per giusta causa e, per l'effetto,condannare la SI.ra a versare l'importo di euro Controparte_1
10.000,00 e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia al SI. a titolo di risarcimento Parte_1 del danno subito con vittoria di spese e compensi professionali.
Asseriva l'attore di aver sottoscritto il contratto preliminare di compravendita con il quale si impegnava ad acquistare dalla SI.ra , nata a [...] in data [...], C.F. , Controparte_1 C.F._8 residente in [...] che, a sua volta, si impegnava a vendere, i diritti di piena proprietà sull' immobile censito al catasto urbano del Comune di AS Umbria al Foglio 4, mappale 195, sub.
13, Categoria A2, classe 3, vani 2.al prezzo concordato dalle parti di € 55.000,00, da corrispondersi come segue: € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, all' accettazione del mutuo ed € 50.000,00 all'atto definitivo e considerato che l'immobile, al momento della stipula, presentava rilevanti ed insuperabili difformità urbani- stico – amministrative, all' art. 1 lett. a) “dichiarazioni della parte venditrice” si leggeva : “il VENDITORE ha dichiarato che: con riguardo alla conformità dell' immobile alle norme edilizie ed urbanistiche: sarà con- forme entro il 30 giugno 2023 salvo proroga” e che l'atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato entro il
31.07.2023.
Proseguiva parte attrice asserendo che, dovendo istruire la pratica relativa alla domanda per la concessione del finanziamento in forma di mutuo ipotecario, poco dopo la sottoscrizione provvedeva a contattare la SI.ra per conoscere le tempistiche previste ed accelerare quindi l'avvio dell'istruttori in quanto, Controparte_1 come noto ad entrambi, aveva necessità di acquisire la proprietà con tempistiche rapide, come evincibile dai termini “stretti” previsti dal contratto preliminare: conformità entro il 30.6.2023, stipula dell'atto definitivo entro il 30.7 2023.
Sosteneva l'attore che la promissaria venditrice rimaneva silente, il termine del 30 giugno 2023 non veniva rispettato e alla data del 26 luglio 2023 egli non aveva ricevuto riscontro alcuno dalla SI.ra e così CP_1 provvedeva a formalizzare la richiesta della indispensabile documentazione con mail del 27 luglio 2023 e poi ancora con successiva del 2 agosto 2023 ed ancorai in data 23 agosto 2023 e dato l'allarme per il silenzio, intimava l'adempimento alla venditrice con raccomandata a.r. in pari data del legale nella quale si rappresentavano, oltre all'urgenza di ottenere la documentazione come contrattualmente previsto, anche i di- sagi e i danni già subiti per il ritardo.
Per la prima volta, la SI.ra faceva pervenire notizie per il tramite del suo legale con missiva a data CP_1
4 settembre 2023; in questa, dopo la sostanziale ammissione della fondatezza delle lamentale del Pt_1 indicava il GE. incaricato di predisporre la documentazione utile alla messa a norma Controparte_3 dell'immobile di cui al preliminare intercorso con l'attpre, quale sostanziale responsabile;
la missiva infatti veniva indirizzata anche al tecnico, respingeva, sempre con la suddetta del 4.9.2023, qualsivoglia richiesta a suo carico, invitando a rivolgere le richieste economiche verso il tecnico, il tutto, peraltro, ancora Pt_1 senza indicazioni circa lo stato della pratica e i tempi di attesa ulteriori;
con mail del 7 settembre 2023, invece delle indicazioni attese, inviava una richiesta di slittamento sine die della stipula dell' atto definitivo e l'at- tore,sempre per il tramite del legale, ricordava che in mancanza della documentazione di conformità nessuna pratica di mutuo poteva essere avviata e che, anche a volerlo, nessun atto definitivo avrebbe mai potuto essere stipulato per la esistenza delle suddette irregolarità.
Proseguiva l'attore riferendo che in data 12.9.2023 perveniva ,per conoscenza, una ulteriore comunicazione del legale della promissaria venditrice, apparentemente indirizzata al GE. , di revoca Controparte_3 del mandato conferitogli, in data 28.9.2023, l'attore chiedeva di conoscere ,quantomeno, il nome del nuovo tecnico incaricato della regolarizzazione e ricordava i danni in corso di maturazione, anche questa volta senza ricevere alcun riscontro.
Il 16 ottobre 2023 il sollecitato anche dalla sua banca presso la quale giaceva incompleta la pratica Pt_1 di concessione del mutuo, non potendo più attendere, provvedeva a formalizzare l'ultima richiesta per ottenere la documentazione di regolarizzazione urbanistica, chiariva, che in mancanza di ricezione entro la settimana, avrebbe provveduto ad adottare le opportune iniziative giudiziarie, fermo in ogni caso il diritto ad essere risar- cito per l'enorme ritardo già accumulato, cosa ribadita in data 23 ottobre 2023 quando veniva indicata la data del 25.10.2023 come ultima utile per formalizzare una proposta risarcitoria, accettabile anche in forma di ri- duzione del prezzo previsto per la compravendita.
In data 26 ottobre 2023 ,oltre l'ultimo dei tanti temini concessi, pervenivano dei documenti tecnici, dai quali risultava l'evasione della pratica a cura del GE. con ciò confermandosi il Controparte_3 dubbio circa l'inesistenza della revoca comunicata in data 12 settembre 2023, dunque utilizzata strumental- mente dalla promissaria venditrice.
Il chiedeva a quel punto alla di indicare la disponibilità a risarcire il ritardo e i rilevanti Pt_1 CP_1 disagi subiti come analiticamente elencati e giustificati di circa quattro mesi e il giorno stesso l' Avv. IS
SS, formalizzava l'assoluta indisponibilità della SI.ra a risarcire e/o farsi carico in alcun CP_1 modo e misura delle conseguenze dei fatti descritti. In data 21.11.2023, alla luce di quanto sopra, l'esponente formalizzava la volontà di recedere per giusta causa e/o ritenere risolto il contratto preliminare intervenuto tra le parti, riservandosi ogni diritto di agire nei confronti di . Controparte_1
Con comparsa del 25.10.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_1
nata a [...] il [...] e residente in [...],AS BR (PG), CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata in Via Colomba Antonietti, 33 AS BR (Pg) presso e nello studio dell'Avv.
IS SS ( che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine del C.F._5 Em_ presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente indirizzo: .
[...]
.it, che riassumeva la vicenda come segue: a) in data 17.5.2023, la comparente pro- Email_10 metteva di vendere al SI. l'immobile sito in Via Fulvio Sbarretti, 5 ASBR (PG) Parte_1 fgl. 4 map. 195, sub. 13, cat. A2, cl. 3, vani 2 rend. 149,77. b) Le condizioni del contratto preliminare:
1. la venditrice dichiarava per iscritto: l'immobile “sarà conforme entro il 30.6.2023, salvo proroga”, punto 1, lett. A);
2. il prezzo di acquisto dell'immobile € 55.000,00; 3. dalla accettazione del mutuo, il promissario acquirente versa alla venditrice la somma di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
4. al momento del rogito l'acquirente versa alla venditrice la residua somma di € 50.000,00; 5. la data fissata per il rogito notarile
è il 31.7.2023;6. l'offerta condizionata al buon esito del finanziamento con termine 30.7.2023; c) controparte non aveva mai corrisposto la somma a titolo di caparra confirmatoria alla convenuta;
d) l'agenzia Famosa
Immobiliare srl corrente in AS BR Via delle Querce 15/17 ha curato la trattativa della comparente con il e) in data 4.11.2022 la SI.ra incaricava il GE. di effettuare Pt_1 CP_1 Controparte_3 gli adempimenti tecnici necessari per poter procedere alla vendita dell'immobile;f) in data 23.8.2023/1.9.2023 il SI. ha chiesto alla convenuta la consegna dei documenti urbanistici;
g) in data 26.10.2023 la sig.ra Pt_1
tramite il proprio legale faceva pervenire al legale di controparte la documentazione richiesta e CP_1 chiedeva di conoscere la data ed il professionista scelto per il rogito notarile;
h) in data 21.11.2023, il SI. tramiteil proprio legale Avv. Conversano, si dichiarava non più disponibile ad acquistare l'immo- Parte_1 bile;
i) in data 15.12.2023 la sig.ra tramite il proprio legale, invitava all'adempimento il CP_1 Pt_1 il quale rifiutava;
j) seguiva corrispondenza atta a trovare una soluzione bonaria, senza esito k) da qui l'azione.
La convenuta quindi, ,preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento negoziazione assistita;
altresì eccepiva l' incompetenza per valore del Giudice adito in quanto l'oggetto del giudizio era il risarcimento del danno e la domanda introdotta aveva il valore di €10.000,00.e ai sensi del codice di procedura civile vigente competente, per valore, era il Giudice di Pace di Perugia per una domanda dell'importo richiesto.
Parte convenuta sosteneva altresì l'.inammissibilità della domanda. in quanti controparte aveva formulato ri- chiesta di adempimento e risoluzione in quanto, in data 23.8.2023, aveva chiesto alla odierna convenuta, me- diante lettera raccomandata, l'adempimento: “devo intimare e diffidarel'immediata consegna della documen- tazione relativa alla conformità urbanistica” e a dire di parte convenuta ,con tale contegno l'attore aveva dimostrato e confermato l'accettazione del superamento del termine, non essenziale, stabilito nel contratto preliminare per la stipula del definitivo e la volontà di procedere alla stipula dello stesso mentre in data
26.10.2023, la convenuta consegnava all'attore la documentazione de qua, chiedendo contestualmente di co- noscere la data ed il professionista incaricato per il rogito definitivo. ma l'attore poneva la condizione di risar- cimento del danno da ritardo cagionato dalla convenuta per addivenire alla compravendita dell'immobile. Dal contratto preliminare di compravendita del 17.5.2023,sosteneva la convenuta, risultava che la promissaria ven- ditrice aveva dichiarato al punto “1)a” : “l'immobile sarà conforme entro il 30.6.2023, salvo proroga 2 e pertanto, asseriva, l'acquirente era a conoscenza della non conformità dell'immobile, l'aveva accettata ed aveva anche accettato, con la sottoscrizione del contratto, la successiva proroga del termine necessario per l'adempimento, contegno dell'attore confermato anche nella raccomandata del 23.8.2023 sopra richiamata e quando la convenuta ha consegnato la documentazione richiesta tramite il proprio legale in data 26.10.2023,
a mezzo email, controparte rifiutava di acquistare l'immobile ed agiva per la declaratoria di risoluzione con- trattuale e, asseriva ancora la convenuta , il termine indicato dalle parti nel contratto preliminare per la stipula del definitivo rogito notarile era, per natura, non essenziale come dimostrava il fatto che nella missiva di con- troparte del 23.8.2023, il legale di parte attrice nemmeno menzionava il termine per la stipula del definitivo.
Proseguiva la convenuta riferendo che en data 4.11.2022, previo accordo, la stessa conferiva incarico al geo- metra a mezzo email, in data 19.1.2023 sottoscriveva procura al GE. per Controparte_3 CP_3 la presentazione della dichiarazione inizio attività (S.C.I.A.); in data 24.4.2023, sottoscriveva procura al GE. per la presentazione della agibilità dell'immobile di cui era causa e che sia gli impiegati della CP_3
Agenzia Immobiliare sia la convenuta ed un amico comune SI. di OD (PG), sollecitavano in Persona_1 maniera scritta ed orale il GE. senza esito, così che la convenuta si rivolgeva al proprio legale CP_3
,che invia una o formale diffida in data 1.9.2023 al geom. e in data 12.9.2023 inviava al professio- CP_3 nista la formale revoca del mandato, asseritamente senza esito .
Asseriva ancora la convenuta che ,in data 26.10.2023, il GE. le inviava la documentazione che CP_3 veniva trasmessa all'attore così che,asosteneva la convenuta,.l'eventuale responsabilità del danno da ritardo qualora riconosciuti come dovuto e qualsivoglia altra responsabilità in ordine alla causazione del danno era da imputare alla negligente condotta professionale del GEetra che la convenuta chiedeva di essere CP_3 autrizzata a chiamare in causa
La convenuta contestava la richiesta e l'entità del risarcimento del danno preteso dall'attore e quindi conclu- deva come segue: “ in via preliminare: dichiarare la improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, come previsto dalla legge in materia;
2) in via ulterior- mente preliminare: dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di
Perugia, competente per valore, in base a quanto indicato dall'attore nella domanda introduttiva del giudizio;
3) in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per le motivazioni indicate in narrativa;
4) in via principale: autorizzare la chiamata in causa del terzo GE.
[...] con domicilio professionale in Via dei Cappuccini, 16 OD (Pg) e concedere lo spostamento Controparte_4 della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. per accertare la responsabilità del medesimo nell'adempimento della prestazione professionale affidata e per l'effetto manlevare la SI.ra dal pagamento del risarcimento del danno da ritardo, Controparte_1 eventualmente disposto dal Tribunale adito e, per l'effetto, condannare il GE. al pa- Controparte_3 gamento delle spese processuali in favore della convenuta. 5) nel merito: accertata e dichiarata l'inammissibi- lità della domanda di risoluzione contrattuale, rigettare la domanda attorea, per le motivazioni di cui in narra- tiva;
per l'effetto condannare l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio” Con ordinanza del 6.11.2024 il Giudice autorizzava la chiamata in causa del GE. CP_5
cura di parte convenuta nel rispetto dei termini a comparire disposti dal codice di rito,, differiva allo
[...] scopo l'udienza di prima comparizione al 7.5.2025 concedendo alle parti i termini di cui all'art.171 ter c.p.c.per il deposito dele memorie integrative.
Con comparsa del 21.2.2025 si costituiva in giudizio il chiamato in causa GE. Controparte_3 nato a [...] il [...] con Studio in OD (PG)Via Maestà dei Lombardi,15 - C.F.
P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso RD IO del C.F._6 P.IVA_1
Foro di Perugia (Tel. 075- 8943064 – Codice Fiscale – Pec: CodiceFiscale_7 Emai_11 [...]
mail: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Email_12 Email_6
OD (PG) (06059) Via Tiberina, 62/A, giusta Procura Speciale in calce al detto atto., difensore che dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla Legge al seguente indirizzo di Pec: Emai_11 [...]
e che,in via preliminare e pregiudiziale, eccepiva la nullità e/o inefficacia della Email_13 notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, svolto da parte convenuta verso il GE.
[...]
in quanto mancante di attestazione di conformità degli atti notificati, il che determinava la Controparte_4 nullità della citazione, non potendo, la presente costituzione in giudizio del terzo chiamato, avere effetto sa- nante e ciò in quanto le nuove specifiche tecniche per il processo civile telematico, entrate in vigore il
30/09/2024, prevedevano che l'attestazione di conformità degli atti notificati fosse fornita in un documento
PDF separato, firmato digitalmente, e allegata alla PEC di notifica .Di quanto sopra, affermava il terzo chia- mato, non vi era alcuna traccia nella notifica effettuata dal difensore della convenuta al terzo chiamato GE.
con ogni conseguente effetto invalidante non sanabile. Controparte_3
In subordine, proseguiva il chiamato in causa, in via preliminare appariva fondata l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito, in quanto la domanda introdotta con il presente giudizio aveva per oggetto la richiesta del risarcimento del danno per il valore di Euro 10.000,00, essendo perciò competente a decidere, ai sensi del codice di procedura civile, il Giudice di Pace di Perugia e non il Tribunale di Perugia.che doveva dichiarare la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Perugia, con ogni conseguente statuizione. Ancora ,in via preliminare, in subordine,il terzo chiamato asseriva che appariva fondata l'ecce- zione sollevata da parte convenuta circa l'improcedibilità della domanda attorea per non aver l'attore esperito la procedura di negoziazione assistita come prevista dalla normativa vigente e che,in relazione alla domanda dell'attore principale, asserva che il termine indicato dalle parti nel contratto preliminare di compravendita in contestazione era palesemente un termine non essenziale, in quanto non vi era espressa dichiarazione in tal senso delle parti né poteva considerarsi tale per natura;
che alcun caparra confirmatoria fosse stata versata dalla parte promittente acquirente e che alcuna prova di danno concreto e diretto era stata fornito dall'attore, con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dallo stesso..
In merito ai rapporti tra convenuta e terzo chiamato, questo contestava la fondatezza della chiamata in garan- zia in quanto al suddetto non era ascrivibile alcun inadempimento anche in termini di mero ritardo così che la domanda spiegata nei confronti del terzo era infondata oltreché improbata. Preliminarmente ,il terzo chiamato contestava la documentazione depositata da controparte, evidenziando, quanto al documento del 2022 depositato, che si trattava di una e-mail con cui si inviava un mero elenco in allegato di documentazione richiesta dalla agenzia immobiliare;
quanto all'asserito conferimento di un man- dato professionale nel gennaio 2023, come dedotto dalla convenuta-attrice, il terzo chiamato eccepiva che la mera sottoscrizione di un modulo per la presentazione di una SCIA non era equiparabile ad un mandato pro- fessionale e ad un conferimento di un incarico, essendo lo stesso soltanto una mera autorizzazione per accedere agli atti presso il Comune di competenza ed alcun documento veniva prodotto ex adverso volto a provare, al fine di adempiere all'onere probatorio sulla stessa gravante, di un mandato professionale, in specie con previ- sione temporale dell'adempimento, al terzo con il quale, asseriva, vi erano state delle mere interlocuzioni verbali con la convenuta, circa la non commerciabilità dell'immobile per condotte proprie della proprietaria contestandosi, in particolare, quanto asserito da controparte, che accusava il terzo chiamato di avere svolto con “negligenza” la propria attività, considerando che la sig.ra era da tempo,e come dalla medesima CP_1 dichiarato nel preliminare consapevole della non conformità dell'immobile promesso in vendita.
In particolare prima del preliminare sottoscritto in data 17 maggio 2023, anche con accesso in loco da parte del GE. risultava evidente che l'immobile in questione presentava difformità sia urba- CP_3 nistiche che edilizie e che la planimetria catastale non era conforme allo stato di fatto, con la necessità, in luogo di richiedere una concessione in sanatoria, di effettuare dei lavori di ripristino previo deposito di SCIA, a cui allegare, tra l'altro:-documentazione fotografica dello stato di fatto;
elaborati grafici comparativi;
elaborati stato di progetto, elaborati grafici stati di fatto;
relazione tecnica illustrativa, soggetti coinvolti con indicazione di impresa e D.L.. pratica strutturale, pagamento diritti da parte della proprietà.
Asseriva il terzo chiamato di aver celermente predisposto tale documentazione, per il cui deposito occorreva non solo la specifica sottoscrizione della proprietaria, ma la individuazione di una Ditta a cui affidare i lavori necessari, ovviamente scelta dalla proprietaria e che, nelle more, senza che il GE. ne fosse stato CP_3 messo a conoscenza o fosse stato reso partecipe, la sig.ra aveva di sottoscritto il preliminare per CP_1 cui era causa, circostanza di cui il comparente aveva preso contezza a seguito della diffida ad adempiere del 1 settembre 2023,dove si reiterava quanto richiesto in pregresso dalla medesima e cioè la richiesta al geometra di certificare la conformità urbanistica dell'immobile, certificazione impossibile da rendere in CP_3 quanto immobile non conforme sia dal punto di vista sia urbanistico che edilizio.
Dunque, asseriva il terzo chiamato, malgrado le gravi difformità esistenti, la sig. , all'insaputa dello CP_1 stesso, sottoscriveva il preliminare impegnandosi, verso il promissario acquirente e dichiarando che“l'immo- bile sarà conforme entro il 30 giugno 2023”, quando invece l'immobile aveva necessità di interventi edilizi di ripristino, con la seguente scansione procedurale burocratica, tanto è vero che a seguito di colloquio telefonico con il Legale della sig.ra il GE. spiegava che l'unica strada percorribile era quella di CP_1 CP_3 presentare una SCIA per lavori di ripristino ,essendo impossibile presentare la richiesta di concessione in sa- natoria,, individuare una ditta esecutrice a cura della proprietà e seguire poi tutto l'iter, con i relativi tempi tecnici, per addivenire infine al rilascio della agibilità e .solo successivamente al preliminare il terzo chiamato riceveva espresso incarico di depositare la SCIA in questione, previa indicazione, da parte della proprietà, dell'impresa esecutrice e quindi,. ricevuto il via libera dalla proprietà, nel mese di settembre, con apposizione di firma della sig.ra , veniva depositata la SCIA con i relativi dati, con: determinazione dei lavori CP_1 di ripristino da eseguire;
presentazione di SCIA, con rilascio per silente scadenza del il termine di legge per il silenzio assenso;
conferma impresa edile da parte della proprietaria;
presentazione della dichiarazione di inizio lavori con attestazione di regolarità contributiva (durc) da parte dell'impresa; esecuzione dei lavori;
presenta- zione della dichiarazione di fine lavori e successivamente, dopo tutti questi adempimenti, si rendeva necessa- rio: presentare la pratica per il nuovo accatastamento dell'immobile e, dopo, chiedere il certificato di agibilità ottenuto con il meccanismo del silenzio assenso.
Quindi , asseriva il terzo chiamato, lo stesso, aveva prestato la propria attività professionale per gli aspetti di propria esclusiva competenza e a condizione delle indicazioni e delle scelte della proprietaria, con diligenza e tempestività e come risultava dagli atti, quando la proprietà aveva assunto le proprie esclusive determinazioni, provvedeva con solerzia e tempestività a svolgere tutti gli adempimenti burocratici, tanto è vero che conse- gnava tutta la documentazione richiesta come riconosciuto da parte convenut) in data 26/10/2023, ma non certo per sua colpa e/o negligenza e/o imperizia, tanto che non riteneva di dover chiamare in causa la propria compagna assicurativa per la responsabilità professionale.
Tutto ciò premesso, nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto nei suoi confronti,il GE
[...]
terzo chiamato in causa, concludeva come segue:” IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare la Controparte_4 nullità della notifica dell'atto di citazione di chiamata del terzo, stante la mancanza di qualsiasi attestazione di conformità degli atti notificati”. “In via subordinata dichiarare la propria incompetenza in favore del Giudice di Pace di Perugia, competente per valore in base alle norme del codice di procedura civile”. “In ulteriore subordine, se si ritenesse competente, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non aver l'attore espletato il procedimento di negoziazione assistita. NEL MERITO Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Perugia, rigettare ogni domanda svolta nei confronti del terzo chiamato, odierno concludente, dichiarando infondata la domanda di cui alla citazione in causa del terzo, per le motivazioni di cui in narrativa, avendo il terzo chiamato adempiuto correttamente e senza ritardo a quanto lui commissionato, con condanna della convenuta, attrice verso il terzo, al pagamento delle competenze e spese del presente giudizio in favore del terzo chiamato in causa ”.
All'udienza del 7.5.2025 il Giudice disponeva espletarsi la proceduta di negoziazione assistita onerando dell'incombente parte attrice da avviarsi nel termine di quindici giorni e rinviando all'uopo all'udienza del
9.7.2025 dove il Giudice, preso atto dell'esito negativo della detta procedura come da verbale allegato, riser- vava la decisione sulle rispettive richieste delle parti, assunta con ordinanza in pari data con la quale, ritento che la causa fosse esaurientemente istruita con la documentazione versata in atti, fissava per discussione l'udienza del 10.12.2025, con concessione dei termini antecedenti tale data ex art.189 c.p.c. per il deposito delle memorie previste da detta norma.
L'art.1453 c.c. stabilisce che, nei contatti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro, a sua scelta,può chiedere l'adempimento o la risoluzione del contrato, “salvo in ogni caso il risarcimento del danno” e sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza del 10 giugno 2025 n.
15446, rileva che: “Sebbene la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale possa essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto, non essendo la causa di risarcimento danni per inadempimento con- trattuale accessoria rispetto alla causa di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento, perché la decisione dell'una non presuppone, per correlazione logico- giuridica, la decisione dell'altra, né vi è subordi- nazione, essendo invece autonome tra loro (Cass. 25/07/2023, n. 22277; Cass. 23/05/2023, n.14172; Cass.
19/04/2023, n.10429; Cass. 31/03/2021, n. 8993; Cass. 12/06/2020, n. 11348) e tantomeno la domanda di ri- soluzione è da ritenere implicitamente compresa in quella risarcitoria (Cass. 10/07/2018, n. 18086)”.,precisa che: : “il presupposto di entrambe è l'accertamento dell'inadempimento, benché esse consentano a chi se ne avvalga di conseguire utilità diverse (Cass. 12/10/2000, n. 13598; Cass. 11/05/2005, n. 9926; Cass.
09/09/2008, n. 22883); per stabilire quali utilità l'agente intenda trarre dall'azione esperita occorre tener conto di due dati: è vero che, secondo l'orientamento prevalente di dottrina e giurisprudenza, in caso di risoluzione del contratto, le prestazioni eseguite risultano prive di causa e quindi devono essere restituite, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (Cass. 30/11/2022, n.35280), ma lo è altrettanto che l'inadempimento come fatto illecito può provocare concrete perdite di utilità da riattribuire al contraente fedele tendenzialmente nella loro integralità
(Cass. 04/08/2000, n. 10263; Cass. 15/11/2013, n. 25775); l'art. 1223 cod. civ. individua il danno nella perdita subita e nel mancato guadagno e “riflette una prospettiva differenzialista”, alla stregua della quale, il danno è
“l'effettiva diminuzione del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore-danneggiato ed il valore che presenterebbe” se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato realizzato ( Cass. 20/10/2021, n. 29251; Cass.
18/07/1989, n. 3352.) Va da sé, poi, che il patrimonio che costituisce la grandezza che deve essere reintegrata con l'obbligazione risarcitoria è l'insieme di beni, di valori, di utilità tra loro collegati mediante un criterio funzionale (Cass. 05/07/2002, n.9740); per cui anche la teoria differenziale dianzi evocata va applicata consi- derando la diminuzione di utilità subita dal danneggiato proiettata sull'id quod interest e non già (e non più) sull'aestimatio rei “ e quindi ancora la Giurisorudenza precisa che in tema di inadempimento contrattuale, la tutela ex art. 1454 e, subordinatamente, ex art. 1453 cc. prevede, rispettivamente che: alla parte inadempiente l' altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s' intenderà senz' altro risoluto.e che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l' altro può a sua scelta chiedere l' adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Ai fini dell'accoglimento d' una domanda di risoluzione d' un contratto a prestazioni corrispettive, il Giudice, accertata l' esistenza del contratto e del relativo inadempimento, deve valutare se esso sia " grave avuto riguardo all' interesse della controparte"
,così come è stato ritenuto che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte ,negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell' onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall' avvenuto adempimento. (Tribunale - Ascoli
Piceno, 23/05/2025, n. 260).
Fatta questa preemessa,si rileva che,ai sensi dell'art.10 c.p.c. “Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti .A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro , e gli interessi scaduti, le spese e i danni [1223, 1282, 2043 c.c.] anteriori alla proposizione si sommano col capitale [31, 104] “ , a tal fine, ven- gono sommate le domande proposte fin dall'origine in un unico processo, e non anche quelle proposte in pro- cessi separati e poi riuniti, ovvero separatamente proposte da attori diversi contro il medesimo soggetto in processi distinti e autonomi. Si parla poi di cumulo semplice delle domande quando il proponente non deve aver condizionato l'accoglimento dell'una all'esito dell'altra; diverso è il caso del cumulo alternativo (l'una o l'altra domanda) o eventuale (una domanda in via principale e l'altra in via subordinata) perché in questi casi il valore della causa si determina in base alla domanda di maggior valore..
Alla luce di quanto sopra e di quanto sancito dalla Suprema Corte e dalla Giurisprudenza di merito nelle recenti sentenze riportate, non ha pregio la richiesta di declaratoria di incompetenza per valore a conoscere della pre- sente controversia da parte di questo Giudice sollevata da parte convenuta in quanto, come chiaramente evin- cibile dalle conclusioni rassegnate da parte attrice sia nell'atto introduttivo che nelle prima memoria ex art.171 ter c.p.c. la domanda è volta , “ in via principale” sia a far “Accertare e dichiarare la risoluzione per inadem- pimento del contratto preliminare di compravendita del 17.05.2023, e/o legittimo il recesso per giusta causa e, per l'effetto,” sia a far “ Condannare la SI.ra a versare l'importo di euro 10.000,00 e/o la Controparte_1 diversa somma che verrà ritenuta di giustizia al SI. a titolo di risarcimento del danno Parte_1 subito.”con la conseguenza che,alla domanda di declaratoria di risoluzione del preliminare di compravendita intercorso tra le parti in data 17.5.2023 avente ad oggetto l'acquisto,da parte di esso attore,di un immobile,di proprietà della convenuta per il prezzo di €.55.000,00 è stata cumulata ,senza alcuna condizione o alternatività, la domanda di risarcimento del danno il che, sommando il valore del prezzo della compravendita di cui al preliminare del quale l'attore chiede dichiararsi la risoluzione per inadempimento della convenuta alla richiesta di pagamento del risarcimento del danno indicato nell'“ l'importo di euro 10.000,00 e/o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia….”,comporta che le due domande vanno sommate e la competenza per valore resta radicata innanzi questo Giudice.
In merito alla responsabilità della convenuta per inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico nel pre- liminare intercorso con parte attrice, in detto atto, che porta la data del 17.5.2023 al punto a) con titolo “Di- chiarazioni della parte venditrice” si legge: “Il VENDITORE ha dichiarato che con riguardo alla conformità dell'immobile alle norme edilizie ed urbanistiche sarà conforme entro il 30 Giugno 2023 salvo proroga” se- guiva la sottoscrizione della promittente venditrice.
Ai sensi dell'art.1457 c,c se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essen- ziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione e come sancito da plurime pronunce, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al Giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivoca- bilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata. (Cassazione civile sez. II - 11/04/2025, n. 9529) ,puntualizzando ulteriormente che la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo.(Cassazione civile sez. II - 02/01/2024, n. 28).
Nel presente caso, il termine del 30.6.2023 fissato per ottenere la conformità edilizia ed urbanistica dell'im- mobile oggetto del preliminare è stato disposto “salvo proroga”, il che indica ,a parere di chi scrive, che sia la parte venditrice che la parte acquirente erano a conoscenza che le pratiche utili ad ottenere detta conformità potevano non essere eseguite entro la data indicata ed ancora, quale clausola aggiuntiva, le parti stabilivano che “la presente offerta è condizionata al buon esito del finanziamento con termine del 30.7.2023” e comunque che “L'atto notarile verrà stipulato entro il 31.7.2023…”con la conseguenza che né il termine del 30.6.2023 per la regolarità urbanistica disposto “salvo proroga” né il termine del 31.72023 per la stipula dell'atto defini- tivo,a condizione del buon esito del finanziamento, erano termini essenziali come sopra evidenziato.
Considerato tuttavia che la parte promissaria acquirente ed attuale parte attrice, come da documenti versati in atti, sia in data 25.7.2023 sia in data 2.8.2023 sollecitava la promittente venditrice ,attuale convenuta, a fornire la documentazione utile alla pratica di richiesta di finanziamento avviata e alla stipula del Rogito definitivo di acquisto, diffidava la convenuta a dare riscontro alla richiesta entro quindici giorni dall'ultima comunica- zione, avvertendo che, in caso contrario, lo stesso avrebbe ritenuto risolto il contratto, che seguiva altro solle- cito in data 23.8.2023 a firma del legale di parte attrice, che rappresentava che il mancato riscontro ai precedenti solleciti stava arrecando notevoli disagi al proprio assistito “che non è in grado di perfezionare la richiesta d mutuo necessario per procedere al pagamento del corrispettivo”,che “…l'incertezza e l'impossibilità di orga- nizzare le attività necessarie a rendere fruibile l'immobile da acquistare produce rilevanti danni economici che sono in corso di quantificazione…” e veniva reiterata, quindi, la diffida all'immediata consegna della docu- mentazione utile alla messa norma edilizio urbanistica dell'immobile oggetto di preliminare di vendita,stante che ,come risulta dalla comunicazione del legale di parte convenuta al legale di parte attrice del 26.10.2023, la documentazione di cui sopra veniva trasmessa in tale data data, cui seguiva comunicazione del 25.10.2024 del legale di parte attrice che ne accusava ricevuta ma evidenziava la presenza di danni subiti dal proprio assistito a causa del ritardo e chiedeva che l'importo degli stessi fosse defalcato dal prezzo finale di acquisto occorre ritenere la fondatezza della domanda di risoluzione del preliminare intercorso con la convenuta pro- posta da parte attrice per inadempimento della prima Dalle produzioni di parte convenuta emerge che il tecnico dalla stessa incaricato, GE. terzo CP_3 chiamato in causa, inviava la documentazione per la richiesta della c.d. SCIA in data 9.10.2023 riservando in seguito l'invio di quella relativa alla richiesta di agibilità, ; che l'inizio dei lavori di cui al detto documento veniva comunicato al Comune di AS BR per il giorno 19.10.2023,la fine lavori veniva comunicata con dichiarazione sottoscritta dalla convenuta in data 25.10.2023 in cui veniva protocollata la pratica di agibilità mediante la SUAPE dal GE. ed è stata depositata in atti la la trascrizione dell'atto di vendita CP_3 dell'immobile di cui si tratta a terzi soggetti effettuata dalla convenuta in data 30.9.2024.
Quindi: seppure i termini indicati nel preliminari non sono da considerarsi essenziali sia per come posti, salvo proroga e condizionati, sia per il comportamento dell'attuale attore che ha mostrato di voler comunque addi- venie alla stipula dell'atto anche oltre la scadenza degli stessi, va considerato che, come evincibile dalle co- municazioni del suddetto e del proprio legale, una volta scaduti i quindici giorni concessi alla convenuta promittente venditrice dal promissario acquirente per adempiere a quanto previsto nel preliminare e dopo l'es- sere trascorsi quasi due mesi dall'intimazione del legale dello stesso ad adempiere all'invio della documenta- zione di messa a norma edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare stesso, dal 23.8.2023 al
26.10.2023,in data 2.5.2024 il promissario acquirente attuale parte attrice instaurava il presente giudizio chie- dendo dichiararsi la risoluzione del preliminare intercorso con la convenuta e mostrando che il medesimo non aveva più interesse alla conclusione dell'acquisto per l'infruttuoso decorso dei termini posti sia in contrato che nelle diffide ad adempiere inviate alla convenuta.
Riguardo i rapporti tra la convenuta ed il terzo chiamato, la seconda non ha fornito prova di aver conferito allo stesso l'incarico di compiere le pratiche per ottenere l'agibilità dell'immobile prima della stipula del prelimi- nare intercorso con parte attrice né una tale circostanza mai è stata comunicata alla stessa nel corso del rap- porto, risultando la mail del 4.11.2022 una generica richiesta di documentazione dell'Agenzia Immobiliare
Re/Max alla convenuta a seguito dell'incarico di mediazione immobiliare dalla stessa conferito in data
3.11.2022, ma non risulta il conferimento di incarico formale al professionista terzo chiamato in causa prima della stipula del preliminare con l'attuale attore, si ripete, mai comunicato allo stesso ai fini di chiedere la proroga del termine del 30.6.2023 per la sanatoria edilizia e la c.d.”messa a norma” dell'immobile, tanto che dai messaggi whatsApp prodotti da parte convenuta, risulta essere stato conferito, detto incarico, quantomeno dal 19.1.2023.,tanto che si legge, da quello datato 3.2.2023 inviato dalla convenuta al terzo chiamato “ Ciao
, volevo avere notizie sulla pratica, l'Agenzia mi sta facemdo pressioni, Grazie” cui segue la risposta
CP_3 del GE. Ciao, ,ho presentato la pratica che ti dicevo, entro mercoledì dovrebbe essere
CP_3 CP_1 approvata. Comunque ti chiamo pomeriggio..”ed ancora in data 13.2.2023 “Ciao ho in corso una
CP_3 trattativa importante posso avere notizie in merito alla pratica?” ,sempre nella stessa data “Ciao ,ho CP_1 presentat la pratica che ti dicevo entro mercoledì dovrebbe essere approvata. Comunque ti chiamo pomeriggio” ed infine, in data 23.2.2023 “ Ciao in vista dell'appuntamento di sabato per essere più tranquilli e
CP_3 aver il fascicolo completo, potresti mandarmi i documenti?”
Ricordando che i messaggi WhatsApp depositati possono assumere la veste di prova in quanto, con l'avvento delle nuove tecnologie, sempre più persone si affidano, anche per le pratiche commerciali, a Short Messages o ad altro tipo di messaggeria e che, a tal proposito, l'art. 2712 c.c. dispone che "...ogni rappresentazione mec- canica di fatti e cose forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentante, se colui contro il quale sono state prodotte non ne disconosce la conformità…', ed ancora l'art. 2719 c.c. sancisce 'le copie fotografiche di scrit- ture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta'. I messaggi WhatsApp hanno valore di prova purché vi siano i supporti informatici (gli smartphone o il pc) nei quali sono presenti le conversazioni. (Tribu- nale - Urbino, 07/06/2024), a questo punto e in base a quanto emerso dal giudizio, va accolta la declaratoria di risoluzione contratto preliminare intercorso tra l'attuale attore e l'attuale convenuta per inadempimento di quest'ultima stante l'ingiustificato e mai comunicato alla controparte ritardo con il quale è stata ottemperato, da parte di quest'ultima ,alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica dell'immobile che ne era oggetto, oltre il termine ad adempiere di cui alle diffide ricevute, stante che, come sancito dalla Cassazione ,l'obbligo di con- segna del certificato di agibilità ricade sul venditore ai sensi dell'art. 1477, ultimo comma, c.c., in quanto tale documento rientra tra i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta che devono essere consegnati ex lege e solo quando il difetto del rilascio del certificato di agibilità è riconducibile ad una carenza meramente formale, consistente nella mancata attivazione della pratica amministrativa diretta ad ottenerne il rilascio, e non già a carenze di natura sostanziale, strutturali e funzionali, sanabili o insanabili, relative alla mancanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza o inerenti al risparmio energetico, l'inadempimento im- putabile al venditore non incide sulla commerciabilità della res in senso proprio, bensì sulla sola necessità di doverne curare la pratica amministrativa con l'esborso dei relativi oneri e la quantificazione del danno risar- cibile non può essere determinata attraverso una generica valutazione percentuale del valore commerciale dell'immobile, ma deve essere commisurata al pregiudizio effettivamente subito dall'acquirente, tenendo conto che l'inadempimento non ha compromesso la sostanziale utilizzabilità del bene né la sua effettiva commercia- bilità, limitandosi agli oneri necessari per l'ottenimento della certificazione mancante . (Cassazione civile sez.
II - 22/04/2025, n. 10449).
Nel presente caso,l'immobile promesso in vendita presentava carenze di natura sostanziale essendo stato ne- cessario presentare una SCIA per l'esecuzione di opere strutturali necessarie ad ottenere l'agibilità indicate quali ”Ristrutturazione edilizia apertura finestra”, con Direzione dei Lavori affidata al GE. CP_5
impresa esecutrice degli stessi indicata nella Costruzioni Edili e TS NA UR,
[...] inizio lavori il 19.10.2023, fine lavori comunicata il 25.10.2023 ed agibilità protocollata in data 25.10.2023,no- nostante solleciti e diffide inviate sia dall'attuale attore sia dal Legale dello stesso.
Va altresì rilevato che l'attuale attore non ha corrisposto alla convenuta la somma di €.5.000,00 stabilita a titolo di caparra confirmatoria attendendo l'approvazione del finanziamento e in merito alla richiesta di risar- cimento del danno asseritamente sbito, ha prodotto una generica richiesta di denaro da parte di del Parte_2
20.9.2023 a titolo di penale per lavori commissionati e non eseguiti,,la richiesta di pagamento da parte del Per_ Notaio del giorno 11.1.2024 per la relazione notarile ventennale per mutuo BCC, somme pagate a titolo di penale al e al GE. ma non ha dimostrato l'effettivo ed avvenuto pagamento di tali somme Pt_2 CP_6 nè la natura degli asseriti danni subiti con la conseguenza che la domanda dallo stesso formulata in tal senso deve essere rigettata.
Quanto alla domanda della convenuta nei confronti del chiamato in causa, risulta per tabulas che il medesimo ha effettuato le pratiche di sanatoria dell'immobile promesso in vendita risultando Direttore dei lavori per l'esecuzione delle opere a tal uopo necessarie, con incarico allo stesso conferito oltre il termine indicato nel preliminare ,seppur non essenziale, incarico svolto regolarmente tanto che l'attuale convenuta ha venduto l'im- mobile di che trattasi a terzi con atto del 20.9.2024 e trascritto alla Conservatoria in data 30.9.2024.con ciò dimostrando che il preliminare intercorso con parte attrice non era più in essere e quindi era risolto, a nulla rilevando la comunicazione di revoca dell'incarico professionale comunicata con PEC del legale di parte con- venuta a parte terza chiamata in data 1.9.2023 stante la presentazione della SCIA da parte del GE. CP_3 in data 9.10.2023,sottoscritta anche da e protocollo dell'agibilità con comunicazione al Controparte_1
GE dallo sportello SUAPE in data 25.10.2023.,incompatibile con qualsiasi revoca di incarico CP_3 professionale in favore dello stesso da parte dell'attuale convenuta.
In conclusone: va dichiarata la risoluzione del preliminare di compravendita immobiliare intercorso in data
17.5.2023 tra parte attrice e parte convenuta per inadempimento della seconda alle obbligazioni poste a carico della stessa quale promittente venditrice;
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta i quanto la prima non ha dimostrato la natura ed entità degli asseriti danni né ha dato prova del pagamento delle somme di cui alle ricevute prodotte,
Va rigettata anche la domanda proposta da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato essendo risul- tato,agli atti,il conferimento dell'incarico professionale allo stesso di provvedere alla messa a norma edilizia e urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di cui si parla in epoca successiva al termine del 30.6.2023 posto nel contratto preliminare per l'espletamento delle relative formalità come impegno del promittente ven- ditore, salvo proroga, non comunicata al promissario acquirente e non imputabile a negligenza del professio- nista rispetto l'incaico conferito;
Compensa le spese legali tra parte attrice e parte convenuta in ragione del 50% e condanna, pertanto,
[...]
alla refusione del restante 50% delle stesse in favore di , determinato come in CP_1 Parte_1 dispositivo.
Compensa integralmente le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal SI.
nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Arianna Cappelloni (C.F. C.F._1
, fax 0755006019, indirizzo di posta elettronica certificata . C.F._2 Emai_1 [...]
) congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Conversano (C.F. Email_2
, fax 0755006019, ed elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale estesa in C.F._3 calce al detto atto presso lo studio legale dei suddetti sito in Perugia (PG), via Martiri dei Lager n. 65 contro la SI.ra nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 CodiceFiscale_4
Via Piave, 27,AS BR (PG), elettivamente domiciliata in Via Colomba Antonietti, 33 AS BR (Pg) presso e nello studio dell'Avv. IS SS ( che la rappresenta e difende in virtù di C.F._5 procura apposta a margine del presente atto, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al Ema_ E seguente indirizzo: , ,con la chiamata in causa di GE. Controparte_2 CP_3
nato a [...] il [...] con Studio in OD (PG)Via Maestà dei Lombardi,15 - C.F.
[...]
P. IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso RD IO del C.F._6 P.IVA_1
Foro di Perugia (Tel. 075- 8943064 – Codice Fiscale – Pec: CodiceFiscale_7 Emai_11 [...]
mail: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Email_12 Email_6
OD (PG) (06059) Via Tiberina, 62/A, giusta Procura Speciale in calce alla comparsa di costuzione., difensore che dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla Legge al seguente indirizzo di Pec:
Email_7
Disattesa ogni altra richiesta:
Dichiara la risoluzione del preliminare di compravendita immobiliare intercorso in data 17.5.2023 tra parte attrice e parte convenuta per inadempimento della seconda alle obbligazioni poste a carico della stessa quale promittente venditrice;
Rigetta la richiesta di risarcimento del danno proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta in quanto la prima non ha dimostrato la natura degli asseriti danni subiti né ha dato prova del pagamento delle somme di cui alle ricevute prodotte;
Rigetta la domanda proposta da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato essendo risultato il conferi- mento dell'incarico professionale allo stesso, da parte della convenuta, di provvedere alla messa a norma edi- lizia e urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di cui si parla in epoca successiva al termine del
30.6.2023 posto nel contratto preliminare quale termine, seppur non essenziale, per l'espletamento delle rela- tive formalità e come impegno del promittente venditore, salvo proroga, non comunicata al promissario acqui- rente e non imputabile a negligenza del professionista rispetto l'incaico conferito;
Compensa le spese legali tra parte attrice e parte convenuta in ragione del 50% e condanna, pertanto,
[...]
alla refusione del restante 50% delle stesse in favore di , determinato come CP_1 Parte_1 segue:.:€.7.051,00 per compenso professionale, oltre IVA,CAP e Rimborso Forfetario come per legge:
Compensa integralmente le spese di lite tra parte convenuta e parte terza chiamata.
Perugia 15.12.2025 Il Giudice Onorario Dr.Alberta Balloni