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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale conIGliere rel.
dr. Fabio Magistro conIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4613/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 3085/2021 del 31 marzo 2021
tra il Condominio di Napoli, Via Girolamo Santacroce, n. 7, Parco Nuovo, Scala
A (C.F. ), in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avvocato NT FU (con studio in Napoli alla Via Girolamo
Santacroce, n. 7, e domicilio digitale Email_1 1
e
(nata a [...] il [...]; , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Incoronato (con studio in Portici
alla Via Armando Diaz, 7, e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per il Condominio di Napoli, Via Girolamo Santacroce, n. 7, Parco Nuovo, Scala
A:
1)= Ritenere ingiusta, infondata e contraddittoria l'impugnata sentenza n. 3085/2021,
R.G. 7074/2017, resa in data 24.3.2021 dal Tribunale Di Napoli, Sesta Sezione Civile
– G.U. dott. Mauro Impresa – pubblicata in data 31.03.2021, non notificata, relativa
alla causa tra la IG.ra , quale parte attrice contro il Controparte_1 CP_2
alla via G. Santacroce n. 7, Parco Nuovo, Scala A, quale convenuto, per i motivi
[...]
di cui al formulato appello;
2)= Per l'effetto, riformarsi la stessa, e, quindi rigettare ogni domanda come formulata
dalla IG.ra nei confronti del alla via G. Controparte_1 Controparte_2
Santacroce n. 7, Parco Nuovo, Scala A, in persona del suo amministratore p.t., Avv.
Claudia Resciniti, in quanto inammissibile ed improponibile, in fatto ed in diritto,
nonché infondata nel merito in quanto sfornita di ogni serio ed idoneo elemento di
prova, con conseguente conferma di validità della impugnata delibera del 14.11.2016;
3)= Condannare per l'effetto l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di spese
e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.,
con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
4)= In via subordinata ammettere se del caso i mezzi istruttori come richiesti in atto di
appello.
Per : Controparte_1
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal
in persona Parte_1
dell'Amm.re p.t. Avv. Claudia Resciniti, confermando integralmente la sentenza n. 2
3085/2021, R.G. 7074/2017, resa in data 24.3.2021 dal Tribunale Di Napoli, Sesta
Sezione Civile – G.U. dott. Mauro Impresa – pubblicata in data 31.03.2021, non
notificata;
- respingere, con la miglior formula, tutte le domande formulate dall'appellante contro
la IG.ra per i motivi esposti e le eccezioni formulate nella comparsa di Controparte_1
costituzione da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti.
- disporre in ogni caso la condanna del Parte_1
in persona dell'Amm.re p.t. Avv. Claudia Resciniti, in
[...]
persona dell'Amm.re p.t., al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico deIGnato, con sentenza del 31 marzo 2021, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta il 14 novembre CP_1 2016 dall'assemblea del condominio di Napoli, Via Girolamo Santacroce, n. 7,
Parco Nuovo, Scala A, poiché, nel decidere per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi, senza il consenso unanime di tutti i condomini, avrebbe violato l'articolo 4, comma 9, del D.P.R.
n. 59 del 2009, per il quale tale trasformazione potrebbe essere decisa solo in presenza di ragioni tecniche risultanti da un'apposita relazione predisposta da un tecnico, nonché gli articoli 1118 e 1120 c.c., per il divieto di innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento comune, se non deliberate all'unanimità.
§ II. Il , in persona dell'amministratore in carica, ha proposto CP_2
appello, con citazione notificata il 2 novembre 2021, per chiedere il rigetto della domanda di , se del caso previa ammissione delle prove (per Controparte_1
interrogatorio formale e per testimoni) articolate in primo grado e nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, deducendo Controparte_1 3
l'inammissibilità dell'appello (anche per il difetto di ius postulandi del difensore del , nominato dall'amministratore senza l'autorizzazione CP_2
dell'assemblea) e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
§ III. Va esclusa l'inammissibilità dell'appello, poiché autorizzato dall'assemblea dei condomini (come da verbale del 28 ottobre 2021) e in grado di censurare la ratio decidendi nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 342 del codice di rito.
§ IV. L'appellante deduce, in primo luogo, che il tribunale non avrebbe tenuto conto della modifica della domanda da parte dell'attrice, che avrebbe abbandonato l'originaria richiesta di ripristino dell'impianto centralizzato e proposto tardivamente domanda di risarcimento dei danni.
La doglianza è infondata, poiché il giudice di primo grado non ha preso in considerazione né il capo di domanda abbandonato né l'ulteriore capo che l'appellante assume introdotto tardivamente, onde, sotto tale profilo, non si vede di che il debba dolersi. Né, come sostenuto in comparsa CP_2
conclusionale, dalle scelte processuali dell'attrice è derivato il venir meno del suo interesse ad agire: pur in assenza di alcuna decisione in questa sede sui capi di domanda anzidetti, la dichiarazione di nullità della deliberazione impugnata conserva la sua utilità per la parte attrice, anche in vista della riproposizione in altra sede delle domande abbandonate e di quelle non esaminate dal tribunale, eventualmente in violazione dell'articolo 112 c.p.c.,
posto il principio per il quale ove il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda (senza che ricorrano gli estremi di una reiezione implicita né risulti l'assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda), la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, avendo la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 11356/2006; Cass. 7917/2002).
§ V. L'appellante, inoltre, sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto in debita 4 considerazione né l'articolo 26 della legge n. 10 del 1991, né alcuna delle altre norme codicistiche e speciali che regolano la materia, sul presupposto che: i)
nel corso degli anni ben tredici su quattordici condomini si sarebbero distaccati dall'impianto centralizzato (senza alcuna opposizione da parte della
), onde tale impianto (ormai obsoleto e bisognoso di manutenzione e CP_1
di verifiche anche ex lege) sarebbe rimasto al servizio della sola e la CP_1
sua conservazione sarebbe antieconomica, sia per la manutenzione che per i consumi di gas;
ii) l'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991 consente di deliberare con la maggioranza degli intervenuti e di almeno un terzo del valore degli edifici in merito agli interventi volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia, e, se non contiene più alcun riferimento agli interventi di cui all'articolo 8 (tra cui la trasformazione di impianti di riscaldamento centralizzato in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria), va letto anche alla luce delle definizioni contenute nel D. Lgs. 192/2005 (che, nell'allegato A, numero
43, considera quale ristrutturazione di un impianto termico anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali), onde tale trasformazione sarebbe consentita, purché sia supportata
da una diagnosi energetica o da un attestato di prestazione energetica ai sensi del più
volte richiamato articolo 26 comma 2 legge 10/1991; iii) l'articolo 4, comma 9, del
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, pur esprimendo la preferenza per il mantenimento di impianti termici centralizzati, laddove esistenti, non vieta la trasformazione,
che subordina alla produzione di una perizia tecnica che attesti l'impossibilità
della conservazione;
iv) la normativa anzidetta va posta in correlazione con l'articolo 1120, secondo comma, c.c., che, per gli interventi volti al contenimento energetico dispone che l'assemblea deliberi con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c.; v) per costante giurisprudenza la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari è valida anche se non accompagnata dal 5 progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo
art. 28, comma 1, attenendo tale progetto alla fase di esecuzione della delibera, dovendo distinguersi una fase deliberativa “interna” (attinente ai rapporti tra i condomini,
disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 cod. civ.) da una fase esecutiva “esterna”
(relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima considerarsi necessari gli adempimenti in argomento (Cass.
862/2015, Cass. 4216/2009), senza che, pertanto, siano necessarie verifiche
preventive circa l'assoluta convenienza della trasformazione quanto al risparmio dei
consumi di ogni singolo impianto, né richiedendosi che l'impianto centralizzato da
sostituire sia alimentato da fonte diversa dal gas, occorrendo soltanto che siano
alimentati a gas quelli autonomi da realizzare, irrilevante essendo, altresì, la
circostanza che, nella fase di attuazione della deliberazione emerga l'impossibilità di
realizzare l'impianto autonomo in uno degli appartamenti (Cass. 10860/2014, Cass.
22276/2013), onde non sarebbe più consentito alla minoranza dissenziente di mantenere in esercizio il vecchio impianto (Cass. 27822/2008); vi) in ottemperanza al disposto di cui al novellato articolo 26 della legge n. 10 del 1991, il condominio aveva fatto redigere, da tecnico abilitato (l'Ing. ), Persona_1
una diagnosi energetica che attestava l'inadeguatezza e l'antieconomicità
dell'impianto di riscaldamento centralizzato rispetto a quelli autonomi, per cui la delibera era stata assunta nel pieno rispetto delle norme sull'efficienza energetica
ed in conformità alle maggioranze di legge (e, oltretutto, in presenza di tredici distacchi su quattordici condomini, il costo sia della riaccensione dell'impianto per
un solo condomino che dell'adeguamento della centrale termica sarebbe assolutamente
antieconomico in primis per la stessa IG.ra ; vii) la NO , pur CP_1 CP_1
affetta da tempo da varie patologie, fa vita sociale, anche grazie all'aiuto delle figlie (che abitano tutte nella zona) e, per effetto delle modifiche dell'impianto di riscaldamento interno, ha in casa solo tre elementi radianti che non coprono tutti gli ambienti, senza aver provveduto a dotarsi d'impianto autonomo;
viii)
la perizia dell'Ing. di cui la non ha contrastato il contenuto, Per_1 CP_1 6 serve quale diagnosi energetica ex art. 26 della legge n. 10 del 1991 e poteva essere
realizzata in qualsiasi momento non essendo previsto alcun termine di legge di
decadenza.
§ VI. Ciò premesso, la decisione del tribunale va confermata.
Occorre riferirsi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, prima della quale la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi richiedeva l'approvazione all'unanimità (ex art. 1120 c.c.). Se, infatti,
l'articolo 1120, secondo comma, n. 2), c.c. (nel testo inserito dall'articolo 5 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio), consente ora di deliberare con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136
c.c. l'esecuzione delle opere e degli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, tale deroga al criterio dell'unanimità (stante il divieto delle innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio – qual è, ex art. 1117 c.c., il sistema centralizzato di riscaldamento - inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino) eIGe che ciò avvenga nel rispetto della
normativa di settore.
Nella sua formulazione originaria, l'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (in G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991) non sottoponeva ad alcuna condizione il criterio della maggioranza, per gli interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, comprendendovi espressamente, mediante il richiamo all'articolo 8, la trasformazione di impianti
centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della
temperatura; scelta evidentemente dettata dalla convinzione dell'epoca che,
anche grazie alla responsabilizzazione dei singoli condomini nell'uso individuale del riscaldamento (al fine di ridurne la spesa), la dismissione degli impianti centralizzati avrebbe favorito il contenimento dei consumi energetici.
Quanto alla relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni, da depositare in 7 comune insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 (a norma dell'articolo 28 della stessa legge, abrogato dall'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48), la giurisprudenza di legittimità (negli arresti menzionati dall'appellante) ne ha chiarito la rilevanza solo in sede esecutiva, relativa ai provvedimenti successivi di competenza della pubblica amministrazione.
Tuttavia, tale scelta di fondo è stata in seguito rivista, anche alla luce della normativa europea (a partire dalla direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), talché, per effetto di interventi modificativi successivi,
il legislatore ha eliminato il riferimento all'articolo 8 e subordinato l'adozione del criterio della maggioranza all'individuazione degli interventi volti al contenimento del consumo energetico attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato (così, per l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, correttivo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva UE 2018/844, di modifica delle direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
E, infatti, l'originario favore legislativo verso la dismissione degli impianti di riscaldamento centralizzati e la creazione di impianti unifamiliari è venuta meno, tant'è che l'articolo 4, comma 9, del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59,
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, ha statuito espressamente la preferenza per il mantenimento degli impianti termici centralizzati, ove esistenti, in tutti gli edifici esistenti con più di quattro unità abitative (e, in ogni caso, per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come 8 classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), e subordinato la loro trasformazione ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa alla sussistenza di cause tecniche o di forza maggiore da dichiarare nella relazione di cui al comma 25.
E, tuttavia, per completezza va aggiunto che l'articolo 16, comma 4-bis, del d.lgs. 19.8.2005, n. 192 (comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, D.L. 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), ha stabilito che dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.
59. E, in attuazione di quanto disposto dal detto comma, sono stati emanati il
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e il D.M. 26 giugno
2015 (si vedano anche il comma 10 dell'art. 14, D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, il
D.M. 26 giugno 2015 e il D.M. 26 giugno 2015). Nel presente giudizio, però, rileva quanto previsto nel testo vigente dell'articolo 26 della legge n. 10 del 1991, come modificato.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante, la quale esclude che si debba dimostrare la riduzione dei consumi di combustibile, per legittimare la trasformazione, e, pertanto, che nella fase deliberativa occorrano acquisizioni tecniche a dimostrazione dell'assoluta convenienza della trasformazione, si è
pronunciata (anche nelle decisioni più recenti) rispetto a deliberazioni condominiali adottate nel vigore del testo originario dell'articolo 26,
espressione, all'epoca, del favore legislativo verso la trasformazione degli impianti da centralizzati ad autonomi, prima, quindi, che il legislatore imponesse espressamente l'acquisizione di un attestato di certificazione energetica
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato.
Il riferimento, nella giurisprudenza esaminata, alla relazione tecnica di conformità
di cui al successivo art. 28, comma 1, ossia a documentazione da presentare all'autorità amministrativa, concerneva, quindi, una documentazione 9 differente da quella alla quale fa espresso riferimento il rinnovato art. 26
(attestazione energetica o diagnosi di risparmio energetico).
Questo vale anche per la più recente pronuncia (Cass. 24976/2022), invocata da entrambe le parti a sostegno delle rispettive tesi e riguardante una delibera assembleare risalente al 31 gennaio 1994, la quale, tuttavia, ha ritenuto invalida la deliberazione perché avrebbe dovuto prevedersi «che fosse il condominio, che
ne aveva titolo perché proprietario di tutte le parti comuni dell'intero edificio, compreso
l'impianto di riscaldamento centralizzato, a dover eseguire e depositare in Comune il
progetto di trasformazione dello stesso, con indicazione di tutte le opere necessarie al
contenimento del consumo energetico dell'intero edificio, corredate dalla richiesta
relazione tecnica attestante la rispondenza della trasformazione alle prescrizioni di
legge, sia pure con modalità semplificate, ove tanto fosse stato previsto dalle autorità
locali, sino a restringerne il contenuto ai soli elementi identificativi dell'impianto e del
generatore installato (come suggerisce la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio del 13 dicembre 1993, n. 231/F in Gazzetta Ufficiale n. Controparte_3
297, serie generale, parte prima, del 20 dicembre 1993)». E ciò, si è aggiunto, «sebbene
a tale previsione nella delibera non dovesse associarsi la previa progettazione, rimessa
invece alla successiva fase esecutiva».
La validità della deliberazione a maggioranza, è ancora il pensiero della suprema Corte, eIGe che la stessa abbia «un contenuto prescrittivo positivo,
dovendo guidare il transito, per lo scopo emarginato, dall'impianto centralizzato agli
impianti autonomi per tutti i condomini, pur attenendo la predisposizione della relativa
progettazione alla fase esecutiva e, dunque, non inficiando la fase deliberativa». Al
contrario, una delibera di mero contenuto dismissivo, priva di alcuna garanzia,
neanche in chiave programmatoria, del passaggio agli impianti autonomi,
«avrebbe richiesto l'unanimità dei consensi, appunto perché si traduce nella mera
abdicazione ad un servizio comune e non nella trasformazione o quanto meno nella
predisposizione di tale trasformazione – in sostitutivi impianti autonomi, atti a
soddisfare il medesimo bene della vita in forme diverse». 10
Né assumerebbe rilievo «il mero piano dell'essere - ossia l'effettiva conformazione
degli impianti autonomi installati dai singoli condomini nelle proprie unità abitative e
la loro eventuale corrispondenza ai criteri che governano il passaggio dall'impianto
centralizzato ai dispositivi autonomi -, poiché le prescrizioni sui requisiti minimi per
la validità della delibera, ai sensi della L. n. 10 del 1991, attengono al piano del dover
essere, dettandone le condizioni affinché l'assemblea possa provvedere, in deroga ai
principi generali, a maggioranza (secondo la locuzione vigente ratione temporis, a
maggioranza delle quote millesimali)».
Il richiamo di tali principi conferma, nella specie, il giudizio di nullità già
espresso in primo grado.
Quanto alle abitudini di vita dell'appellata, all'aiuto che riceve dalle figlie e al numero degli elementi radianti di cui dispone nella propria abitazione, si tratta,
ictu oculi, di questioni del tutto estranee al thema decidendum, così come è
irrilevante, ai fini della validità della delibera in contestazione, che l'attrice non si sia opposta alla facoltà degli altri condomini di distaccarsi dall'impianto centralizzato, tanto più che occorre tenere ben distinto il tema relativo alla disposizione assembleare della dismissione generalizzata dell'impianto centralizzato (di cui si controverte in questa sede) da quello inerente al diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall'uso dell'impianto comune,
al fine di dotarsi di un impianto autonomo.
È, perciò, evidentemente superflua la prova orale (per interrogatorio formale e per testimoni) chiesta dal appellante sui seguenti capi: CP_2
a)= Vero è che LL IG.ra da molto prima della delibera impugnata del Controparte_1
14.11.2016 ha sempre sofferto di patologie respiratorie per le quali viene consegnato a
casa osIGeno dalla OXY LIVE s.r.l. mensilmente, e cardiache (fibrillazioni atriali
persistenti – ricorrenti), che non le hanno mai impedito di fare vita sociale e di uscire
regolarmente;
b)= Vero è che dette abitudini sono state mantenute anche dopo l'adozione della delibera
Pt_ del 14.11.2016 che non ha alterato nulla delle indicate abitudini di vita di IG.ra 11
; CP_1
c)= Vero che LL IG.ra è sempre stata abituata ed è ancora abituata quasi CP_1
giornalmente a fare grandi pulizie in casa per le quali le finestre ed i balconi che danno
dalla strada sugli ambienti di casa sono sempre e regolarmente aperte ed il bucato in
gran quantità viene steso su due prospetti, quello sui garage e quello sulla strada
interna del parco;
d)= Vero è che l'immobile in cui vive LL IG.ra ha in casa solo tre elementi CP_1
radianti che non coprono tutte le stanze e/o gli ambienti della casa, e tale fatto è presente
in casa da tempo immemorabile;
e)= Vero è che LL IG.ra non si è mai opposta ad alcuno dei distacchi CP_1
unilaterali dall'impianto di riscaldamento che vi sono stati nel fabbricato;
f)= Vero è che ante delibera del 14.11.2016 gli appartamenti contigui ad LL IG.ra
(FU NT e erano distaccati dal riscaldamento CP_1 Persona_2
centralizzato sin dal 2013; g)= Vero è che LL IG.ra dalla delibera del 14.11.2016 non ha in alcun modo CP_1
provveduto a dotarsi di riscaldamento autonomo in alternativa a quello centralizzato e
non si sa come e quanto provvede a riscaldare gli ambienti di casa nel periodo invernale.
In conclusione, la deliberazione impugnata dalla non è stata CP_1
preceduta dagli adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata, sì da doversene confermare l'invalidità, così come deciso dal giudice di primo grado.
La relazione tecnica invocata dal è di data successiva (5 giugno CP_2
2017), sì da poter eventualmente giustificare, ove risponda ai requisiti di legge,
una nuova deliberazione sulla materia in questione.
L'appello va, di conseguenza, respinto, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite, da liquidare (con attribuzione all'avvocato
Bruno Incoronato, ex art. 93 c.p.c.) secondo i criteri dettati dall'articolo 5 del
D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile.
È dovuto all'erario, da parte dell'appellante, un ulteriore importo pari a quello 12 versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il Condominio di Napoli, Via Girolamo Santacroce, 7, Parco Nuovo,
Scala A, in persona dell'amministratore in carica, al pagamento, in favore di
(con attribuzione all'avvocato Bruno Incoronato), delle spese Controparte_1
di appello, liquidate in € 5.750,00 (di cui € 5.000,00 per compensi ed € 750,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_2
pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 Così deciso il 26 marzo 2025.
Il conIGliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
13
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale conIGliere rel.
dr. Fabio Magistro conIGliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4613/2021 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli n. 3085/2021 del 31 marzo 2021
tra il Condominio di Napoli, Via Girolamo Santacroce, n. 7, Parco Nuovo, Scala
A (C.F. ), in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avvocato NT FU (con studio in Napoli alla Via Girolamo
Santacroce, n. 7, e domicilio digitale Email_1 1
e
(nata a [...] il [...]; , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Incoronato (con studio in Portici
alla Via Armando Diaz, 7, e domicilio digitale Email_2
Conclusioni
Per il Condominio di Napoli, Via Girolamo Santacroce, n. 7, Parco Nuovo, Scala
A:
1)= Ritenere ingiusta, infondata e contraddittoria l'impugnata sentenza n. 3085/2021,
R.G. 7074/2017, resa in data 24.3.2021 dal Tribunale Di Napoli, Sesta Sezione Civile
– G.U. dott. Mauro Impresa – pubblicata in data 31.03.2021, non notificata, relativa
alla causa tra la IG.ra , quale parte attrice contro il Controparte_1 CP_2
alla via G. Santacroce n. 7, Parco Nuovo, Scala A, quale convenuto, per i motivi
[...]
di cui al formulato appello;
2)= Per l'effetto, riformarsi la stessa, e, quindi rigettare ogni domanda come formulata
dalla IG.ra nei confronti del alla via G. Controparte_1 Controparte_2
Santacroce n. 7, Parco Nuovo, Scala A, in persona del suo amministratore p.t., Avv.
Claudia Resciniti, in quanto inammissibile ed improponibile, in fatto ed in diritto,
nonché infondata nel merito in quanto sfornita di ogni serio ed idoneo elemento di
prova, con conseguente conferma di validità della impugnata delibera del 14.11.2016;
3)= Condannare per l'effetto l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di spese
e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A.,
con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
4)= In via subordinata ammettere se del caso i mezzi istruttori come richiesti in atto di
appello.
Per : Controparte_1
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal
in persona Parte_1
dell'Amm.re p.t. Avv. Claudia Resciniti, confermando integralmente la sentenza n. 2
3085/2021, R.G. 7074/2017, resa in data 24.3.2021 dal Tribunale Di Napoli, Sesta
Sezione Civile – G.U. dott. Mauro Impresa – pubblicata in data 31.03.2021, non
notificata;
- respingere, con la miglior formula, tutte le domande formulate dall'appellante contro
la IG.ra per i motivi esposti e le eccezioni formulate nella comparsa di Controparte_1
costituzione da intendersi qui per integralmente riportati e trascritti.
- disporre in ogni caso la condanna del Parte_1
in persona dell'Amm.re p.t. Avv. Claudia Resciniti, in
[...]
persona dell'Amm.re p.t., al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di
giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico deIGnato, con sentenza del 31 marzo 2021, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta il 14 novembre CP_1 2016 dall'assemblea del condominio di Napoli, Via Girolamo Santacroce, n. 7,
Parco Nuovo, Scala A, poiché, nel decidere per la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi, senza il consenso unanime di tutti i condomini, avrebbe violato l'articolo 4, comma 9, del D.P.R.
n. 59 del 2009, per il quale tale trasformazione potrebbe essere decisa solo in presenza di ragioni tecniche risultanti da un'apposita relazione predisposta da un tecnico, nonché gli articoli 1118 e 1120 c.c., per il divieto di innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento comune, se non deliberate all'unanimità.
§ II. Il , in persona dell'amministratore in carica, ha proposto CP_2
appello, con citazione notificata il 2 novembre 2021, per chiedere il rigetto della domanda di , se del caso previa ammissione delle prove (per Controparte_1
interrogatorio formale e per testimoni) articolate in primo grado e nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, deducendo Controparte_1 3
l'inammissibilità dell'appello (anche per il difetto di ius postulandi del difensore del , nominato dall'amministratore senza l'autorizzazione CP_2
dell'assemblea) e, comunque, la sua infondatezza nel merito.
§ III. Va esclusa l'inammissibilità dell'appello, poiché autorizzato dall'assemblea dei condomini (come da verbale del 28 ottobre 2021) e in grado di censurare la ratio decidendi nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 342 del codice di rito.
§ IV. L'appellante deduce, in primo luogo, che il tribunale non avrebbe tenuto conto della modifica della domanda da parte dell'attrice, che avrebbe abbandonato l'originaria richiesta di ripristino dell'impianto centralizzato e proposto tardivamente domanda di risarcimento dei danni.
La doglianza è infondata, poiché il giudice di primo grado non ha preso in considerazione né il capo di domanda abbandonato né l'ulteriore capo che l'appellante assume introdotto tardivamente, onde, sotto tale profilo, non si vede di che il debba dolersi. Né, come sostenuto in comparsa CP_2
conclusionale, dalle scelte processuali dell'attrice è derivato il venir meno del suo interesse ad agire: pur in assenza di alcuna decisione in questa sede sui capi di domanda anzidetti, la dichiarazione di nullità della deliberazione impugnata conserva la sua utilità per la parte attrice, anche in vista della riproposizione in altra sede delle domande abbandonate e di quelle non esaminate dal tribunale, eventualmente in violazione dell'articolo 112 c.p.c.,
posto il principio per il quale ove il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda (senza che ricorrano gli estremi di una reiezione implicita né risulti l'assorbimento della questione pretermessa nella decisione di altra domanda), la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, avendo la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. valore meramente processuale e non anche sostanziale (Cass. 11356/2006; Cass. 7917/2002).
§ V. L'appellante, inoltre, sostiene che il tribunale non avrebbe tenuto in debita 4 considerazione né l'articolo 26 della legge n. 10 del 1991, né alcuna delle altre norme codicistiche e speciali che regolano la materia, sul presupposto che: i)
nel corso degli anni ben tredici su quattordici condomini si sarebbero distaccati dall'impianto centralizzato (senza alcuna opposizione da parte della
), onde tale impianto (ormai obsoleto e bisognoso di manutenzione e CP_1
di verifiche anche ex lege) sarebbe rimasto al servizio della sola e la CP_1
sua conservazione sarebbe antieconomica, sia per la manutenzione che per i consumi di gas;
ii) l'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991 consente di deliberare con la maggioranza degli intervenuti e di almeno un terzo del valore degli edifici in merito agli interventi volti al contenimento del consumo energetico e all'utilizzazione delle fonti di energia, e, se non contiene più alcun riferimento agli interventi di cui all'articolo 8 (tra cui la trasformazione di impianti di riscaldamento centralizzato in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria), va letto anche alla luce delle definizioni contenute nel D. Lgs. 192/2005 (che, nell'allegato A, numero
43, considera quale ristrutturazione di un impianto termico anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali), onde tale trasformazione sarebbe consentita, purché sia supportata
da una diagnosi energetica o da un attestato di prestazione energetica ai sensi del più
volte richiamato articolo 26 comma 2 legge 10/1991; iii) l'articolo 4, comma 9, del
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, pur esprimendo la preferenza per il mantenimento di impianti termici centralizzati, laddove esistenti, non vieta la trasformazione,
che subordina alla produzione di una perizia tecnica che attesti l'impossibilità
della conservazione;
iv) la normativa anzidetta va posta in correlazione con l'articolo 1120, secondo comma, c.c., che, per gli interventi volti al contenimento energetico dispone che l'assemblea deliberi con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1136 c.c.; v) per costante giurisprudenza la delibera condominiale di trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari è valida anche se non accompagnata dal 5 progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui al successivo
art. 28, comma 1, attenendo tale progetto alla fase di esecuzione della delibera, dovendo distinguersi una fase deliberativa “interna” (attinente ai rapporti tra i condomini,
disciplinati in deroga al disposto dell'art. 1120 cod. civ.) da una fase esecutiva “esterna”
(relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest'ultima considerarsi necessari gli adempimenti in argomento (Cass.
862/2015, Cass. 4216/2009), senza che, pertanto, siano necessarie verifiche
preventive circa l'assoluta convenienza della trasformazione quanto al risparmio dei
consumi di ogni singolo impianto, né richiedendosi che l'impianto centralizzato da
sostituire sia alimentato da fonte diversa dal gas, occorrendo soltanto che siano
alimentati a gas quelli autonomi da realizzare, irrilevante essendo, altresì, la
circostanza che, nella fase di attuazione della deliberazione emerga l'impossibilità di
realizzare l'impianto autonomo in uno degli appartamenti (Cass. 10860/2014, Cass.
22276/2013), onde non sarebbe più consentito alla minoranza dissenziente di mantenere in esercizio il vecchio impianto (Cass. 27822/2008); vi) in ottemperanza al disposto di cui al novellato articolo 26 della legge n. 10 del 1991, il condominio aveva fatto redigere, da tecnico abilitato (l'Ing. ), Persona_1
una diagnosi energetica che attestava l'inadeguatezza e l'antieconomicità
dell'impianto di riscaldamento centralizzato rispetto a quelli autonomi, per cui la delibera era stata assunta nel pieno rispetto delle norme sull'efficienza energetica
ed in conformità alle maggioranze di legge (e, oltretutto, in presenza di tredici distacchi su quattordici condomini, il costo sia della riaccensione dell'impianto per
un solo condomino che dell'adeguamento della centrale termica sarebbe assolutamente
antieconomico in primis per la stessa IG.ra ; vii) la NO , pur CP_1 CP_1
affetta da tempo da varie patologie, fa vita sociale, anche grazie all'aiuto delle figlie (che abitano tutte nella zona) e, per effetto delle modifiche dell'impianto di riscaldamento interno, ha in casa solo tre elementi radianti che non coprono tutti gli ambienti, senza aver provveduto a dotarsi d'impianto autonomo;
viii)
la perizia dell'Ing. di cui la non ha contrastato il contenuto, Per_1 CP_1 6 serve quale diagnosi energetica ex art. 26 della legge n. 10 del 1991 e poteva essere
realizzata in qualsiasi momento non essendo previsto alcun termine di legge di
decadenza.
§ VI. Ciò premesso, la decisione del tribunale va confermata.
Occorre riferirsi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10, prima della quale la trasformazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi richiedeva l'approvazione all'unanimità (ex art. 1120 c.c.). Se, infatti,
l'articolo 1120, secondo comma, n. 2), c.c. (nel testo inserito dall'articolo 5 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio), consente ora di deliberare con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136
c.c. l'esecuzione delle opere e degli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, tale deroga al criterio dell'unanimità (stante il divieto delle innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio – qual è, ex art. 1117 c.c., il sistema centralizzato di riscaldamento - inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino) eIGe che ciò avvenga nel rispetto della
normativa di settore.
Nella sua formulazione originaria, l'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (in G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991) non sottoponeva ad alcuna condizione il criterio della maggioranza, per gli interventi in parti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1, comprendendovi espressamente, mediante il richiamo all'articolo 8, la trasformazione di impianti
centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della
temperatura; scelta evidentemente dettata dalla convinzione dell'epoca che,
anche grazie alla responsabilizzazione dei singoli condomini nell'uso individuale del riscaldamento (al fine di ridurne la spesa), la dismissione degli impianti centralizzati avrebbe favorito il contenimento dei consumi energetici.
Quanto alla relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni, da depositare in 7 comune insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 (a norma dell'articolo 28 della stessa legge, abrogato dall'articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48), la giurisprudenza di legittimità (negli arresti menzionati dall'appellante) ne ha chiarito la rilevanza solo in sede esecutiva, relativa ai provvedimenti successivi di competenza della pubblica amministrazione.
Tuttavia, tale scelta di fondo è stata in seguito rivista, anche alla luce della normativa europea (a partire dalla direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), talché, per effetto di interventi modificativi successivi,
il legislatore ha eliminato il riferimento all'articolo 8 e subordinato l'adozione del criterio della maggioranza all'individuazione degli interventi volti al contenimento del consumo energetico attraverso un attestato di certificazione
energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato (così, per l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, correttivo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione della direttiva UE 2018/844, di modifica delle direttive 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, 2012/27/UE sull'efficienza energetica, 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
E, infatti, l'originario favore legislativo verso la dismissione degli impianti di riscaldamento centralizzati e la creazione di impianti unifamiliari è venuta meno, tant'è che l'articolo 4, comma 9, del D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59,
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, ha statuito espressamente la preferenza per il mantenimento degli impianti termici centralizzati, ove esistenti, in tutti gli edifici esistenti con più di quattro unità abitative (e, in ogni caso, per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come 8 classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412), e subordinato la loro trasformazione ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa alla sussistenza di cause tecniche o di forza maggiore da dichiarare nella relazione di cui al comma 25.
E, tuttavia, per completezza va aggiunto che l'articolo 16, comma 4-bis, del d.lgs. 19.8.2005, n. 192 (comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, D.L. 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90), ha stabilito che dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4,
comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.
59. E, in attuazione di quanto disposto dal detto comma, sono stati emanati il
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 e il D.M. 26 giugno
2015 (si vedano anche il comma 10 dell'art. 14, D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, il
D.M. 26 giugno 2015 e il D.M. 26 giugno 2015). Nel presente giudizio, però, rileva quanto previsto nel testo vigente dell'articolo 26 della legge n. 10 del 1991, come modificato.
La giurisprudenza richiamata dall'appellante, la quale esclude che si debba dimostrare la riduzione dei consumi di combustibile, per legittimare la trasformazione, e, pertanto, che nella fase deliberativa occorrano acquisizioni tecniche a dimostrazione dell'assoluta convenienza della trasformazione, si è
pronunciata (anche nelle decisioni più recenti) rispetto a deliberazioni condominiali adottate nel vigore del testo originario dell'articolo 26,
espressione, all'epoca, del favore legislativo verso la trasformazione degli impianti da centralizzati ad autonomi, prima, quindi, che il legislatore imponesse espressamente l'acquisizione di un attestato di certificazione energetica
o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato.
Il riferimento, nella giurisprudenza esaminata, alla relazione tecnica di conformità
di cui al successivo art. 28, comma 1, ossia a documentazione da presentare all'autorità amministrativa, concerneva, quindi, una documentazione 9 differente da quella alla quale fa espresso riferimento il rinnovato art. 26
(attestazione energetica o diagnosi di risparmio energetico).
Questo vale anche per la più recente pronuncia (Cass. 24976/2022), invocata da entrambe le parti a sostegno delle rispettive tesi e riguardante una delibera assembleare risalente al 31 gennaio 1994, la quale, tuttavia, ha ritenuto invalida la deliberazione perché avrebbe dovuto prevedersi «che fosse il condominio, che
ne aveva titolo perché proprietario di tutte le parti comuni dell'intero edificio, compreso
l'impianto di riscaldamento centralizzato, a dover eseguire e depositare in Comune il
progetto di trasformazione dello stesso, con indicazione di tutte le opere necessarie al
contenimento del consumo energetico dell'intero edificio, corredate dalla richiesta
relazione tecnica attestante la rispondenza della trasformazione alle prescrizioni di
legge, sia pure con modalità semplificate, ove tanto fosse stato previsto dalle autorità
locali, sino a restringerne il contenuto ai soli elementi identificativi dell'impianto e del
generatore installato (come suggerisce la circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio del 13 dicembre 1993, n. 231/F in Gazzetta Ufficiale n. Controparte_3
297, serie generale, parte prima, del 20 dicembre 1993)». E ciò, si è aggiunto, «sebbene
a tale previsione nella delibera non dovesse associarsi la previa progettazione, rimessa
invece alla successiva fase esecutiva».
La validità della deliberazione a maggioranza, è ancora il pensiero della suprema Corte, eIGe che la stessa abbia «un contenuto prescrittivo positivo,
dovendo guidare il transito, per lo scopo emarginato, dall'impianto centralizzato agli
impianti autonomi per tutti i condomini, pur attenendo la predisposizione della relativa
progettazione alla fase esecutiva e, dunque, non inficiando la fase deliberativa». Al
contrario, una delibera di mero contenuto dismissivo, priva di alcuna garanzia,
neanche in chiave programmatoria, del passaggio agli impianti autonomi,
«avrebbe richiesto l'unanimità dei consensi, appunto perché si traduce nella mera
abdicazione ad un servizio comune e non nella trasformazione o quanto meno nella
predisposizione di tale trasformazione – in sostitutivi impianti autonomi, atti a
soddisfare il medesimo bene della vita in forme diverse». 10
Né assumerebbe rilievo «il mero piano dell'essere - ossia l'effettiva conformazione
degli impianti autonomi installati dai singoli condomini nelle proprie unità abitative e
la loro eventuale corrispondenza ai criteri che governano il passaggio dall'impianto
centralizzato ai dispositivi autonomi -, poiché le prescrizioni sui requisiti minimi per
la validità della delibera, ai sensi della L. n. 10 del 1991, attengono al piano del dover
essere, dettandone le condizioni affinché l'assemblea possa provvedere, in deroga ai
principi generali, a maggioranza (secondo la locuzione vigente ratione temporis, a
maggioranza delle quote millesimali)».
Il richiamo di tali principi conferma, nella specie, il giudizio di nullità già
espresso in primo grado.
Quanto alle abitudini di vita dell'appellata, all'aiuto che riceve dalle figlie e al numero degli elementi radianti di cui dispone nella propria abitazione, si tratta,
ictu oculi, di questioni del tutto estranee al thema decidendum, così come è
irrilevante, ai fini della validità della delibera in contestazione, che l'attrice non si sia opposta alla facoltà degli altri condomini di distaccarsi dall'impianto centralizzato, tanto più che occorre tenere ben distinto il tema relativo alla disposizione assembleare della dismissione generalizzata dell'impianto centralizzato (di cui si controverte in questa sede) da quello inerente al diritto potestativo di ciascun condomino di abdicare dall'uso dell'impianto comune,
al fine di dotarsi di un impianto autonomo.
È, perciò, evidentemente superflua la prova orale (per interrogatorio formale e per testimoni) chiesta dal appellante sui seguenti capi: CP_2
a)= Vero è che LL IG.ra da molto prima della delibera impugnata del Controparte_1
14.11.2016 ha sempre sofferto di patologie respiratorie per le quali viene consegnato a
casa osIGeno dalla OXY LIVE s.r.l. mensilmente, e cardiache (fibrillazioni atriali
persistenti – ricorrenti), che non le hanno mai impedito di fare vita sociale e di uscire
regolarmente;
b)= Vero è che dette abitudini sono state mantenute anche dopo l'adozione della delibera
Pt_ del 14.11.2016 che non ha alterato nulla delle indicate abitudini di vita di IG.ra 11
; CP_1
c)= Vero che LL IG.ra è sempre stata abituata ed è ancora abituata quasi CP_1
giornalmente a fare grandi pulizie in casa per le quali le finestre ed i balconi che danno
dalla strada sugli ambienti di casa sono sempre e regolarmente aperte ed il bucato in
gran quantità viene steso su due prospetti, quello sui garage e quello sulla strada
interna del parco;
d)= Vero è che l'immobile in cui vive LL IG.ra ha in casa solo tre elementi CP_1
radianti che non coprono tutte le stanze e/o gli ambienti della casa, e tale fatto è presente
in casa da tempo immemorabile;
e)= Vero è che LL IG.ra non si è mai opposta ad alcuno dei distacchi CP_1
unilaterali dall'impianto di riscaldamento che vi sono stati nel fabbricato;
f)= Vero è che ante delibera del 14.11.2016 gli appartamenti contigui ad LL IG.ra
(FU NT e erano distaccati dal riscaldamento CP_1 Persona_2
centralizzato sin dal 2013; g)= Vero è che LL IG.ra dalla delibera del 14.11.2016 non ha in alcun modo CP_1
provveduto a dotarsi di riscaldamento autonomo in alternativa a quello centralizzato e
non si sa come e quanto provvede a riscaldare gli ambienti di casa nel periodo invernale.
In conclusione, la deliberazione impugnata dalla non è stata CP_1
preceduta dagli adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata, sì da doversene confermare l'invalidità, così come deciso dal giudice di primo grado.
La relazione tecnica invocata dal è di data successiva (5 giugno CP_2
2017), sì da poter eventualmente giustificare, ove risponda ai requisiti di legge,
una nuova deliberazione sulla materia in questione.
L'appello va, di conseguenza, respinto, con la condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite, da liquidare (con attribuzione all'avvocato
Bruno Incoronato, ex art. 93 c.p.c.) secondo i criteri dettati dall'articolo 5 del
D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore indeterminabile.
È dovuto all'erario, da parte dell'appellante, un ulteriore importo pari a quello 12 versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il Condominio di Napoli, Via Girolamo Santacroce, 7, Parco Nuovo,
Scala A, in persona dell'amministratore in carica, al pagamento, in favore di
(con attribuzione all'avvocato Bruno Incoronato), delle spese Controparte_1
di appello, liquidate in € 5.750,00 (di cui € 5.000,00 per compensi ed € 750,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, CP_2
pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del
D.P.R. 30 maggio 2002, n°115 Così deciso il 26 marzo 2025.
Il conIGliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
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