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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/08/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 253/2022
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. Annalisa Gianfelice Presidente est.
Dr. Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 253/2022 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Iachini (c.f. , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato ad Ascoli Piceno, Piazza Matteotti n.12, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_1
- appellante-
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Cella (c.f.
e Maria Gabriella Mercuri (c.f. ) CodiceFiscale_3 C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 137, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi pec: – Email_2 Email_3
-appellata-
(P. IV , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (P. IV Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Antonio Christian Faggella P.IVA_2
Pellegrino (c.f. , giusta procura del 4/11/2022 per atto a rogito C.F._5 del Notaio di Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Persona_1
C Venezia il giorno 8/11/2022 al nr. 28565 di serie , il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_4
-appellata-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 624/2021 Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il
13/9/2021, Repert. n. 1028/2021, nel giudizio R.G. n. 2158/2017, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte: - in via preliminare: richiamati gli atti, i documenti e l'istanza dell'appellante depositati il 31-7-2024, disporre la regolarizzazione ex art. 195 cpc 3° comma ( .. il Consulente deve depositare in cancelleria .. le osservazioni delle parti..) del deposito della CTU completa delle
Osservazioni di parte appellante di cui ai docc. C e D depositati il 31-7-2024 :
Osservazioni alla Bozza CTU da aversi qui per integralmente confermate anche ad impugnazione e contestazione delle risposte al riguardo della CTU depositata, perché i costi delle polizze assicurative di causa pagate a rate NON sono da computare nel capitale finanziato ma nei costi del finanziamento;
essi sono costi esistenti in ogni caso
(non controverso tra le parti) sia se pagati in unica soluzione all'inizio (Risposta CTU all'Osservazione n.1) sia se pagati a rate mensili (la rateizzazione di un costo rimane un costo Osservazioni 1, 2,3,4,5,6,7 alla CTU ), ciò che è controverso in causa è la
pag. 2/15 obbligatorietà o la facoltatività dei costi in questione nella fattispecie di causa
(Osservazioni pagg. 1 e 2 paragrafo Premessa ragionevole); disporre che (come esposto e richiesto anche a pag. 5 Osservazione n. 6 della Memoria con Osservazioni alla CTU, e anche nel paragrafo "Sul quanto dovuto " a pag. 1 e 2 dell'Accettazione
(Doc. M ) depositata il 18-9-2024) , nella formula riportata a pag. 10 della Bozza e della CTU definitiva, nel primo membro dell'equazione in luogo dell'importo di €
13.185,3 la CTU inserisca l'importo di € 11.130 nel primo membro della formula da sviluppare con il linguaggio Python, ottenendo così il TAN e il TAEG del contratto , anche qualora il CTU non condividesse l'osservazione , affinché la Corte possa decidere ex T.U.B. art. 121 comma 1 e) , comma 2 quale sia l' opzione da applicare alla fattispecie di causa. E di conseguenza per il capitale del credito da rimborsare di €
11.130 ("Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese" : comma 7 a) art.125 bis TUB) per le medesime ragioni chiediamo che il CTU proceda alla rideterminazione del credito residuo applicando
l'art.125 bis commi 6 e 7 TUB, per l'ipotesi di non coincidenza del TAEG, come da quesito della Corte. - Richiamata l'accettazione (Doc. M) e la documentazione depositate il 18-9-24, disporre che la CTU indichi specificamente gli importi con riferimento alle carte processuali utilizzate di modo che si possa capire analiticamente quali importi ha sommato per determinare la somma di € 9.898,62, per le ragioni spiegate anche nel paragrafo "Su quanto pagato" pag. 2 e 3 dell'Accettazione (Doc. M)
e nelle Osservazioni alla CTU (Osservazione n. 8), contestata ed impugnata la risposta della CTU all'Osservazione n. 8, perché come si rileva alle carte processuali specificate nell'Osservazione n. 8 e nel paragrafo "Su quanto pagato" (Doc. M suddetto), le somme rimborsate al finanziatore sono € 11.551,42 e non del minor importo di € 9.898,62 .
***
In considerazione anche della proposta conciliativa formulata dalla Corte con ordinanza 12-3-24 accettata (Doc.M) dall'appellante il 18-9-24 e tenuto conto altresì che l'appellante ha ulteriormente già pagato nell'esecuzione provvisoria in corso €
5310 e rate mensili successive di € 90 da ottobre 2024, come esposto e documentato nel
pag. 3/15 paragrafo "Su quanto già pagato nell'esecuzione provvisoria in corso" (a pag. 3 e 4 dell'Accettazione Doc. M depositata il 18-9-2024):
- se necessario, rimettere la causa in istruttoria e disporre che la CTU renda integrazioni e chiarimenti come sopra richiesto anche in via preliminare.
- Accogliere le conclusioni precisate nell'atto di appello, riportate da pag. 25 a pag.28
della citazione in appello, da aversi qui per integralmente trascritte;
- Respingere le avversarie richieste”
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Controparte_1
Ancona:
1. respingere l'appello, previa correzione della motivazione come indicato supra;
2. con il favore delle spese.”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, Controparte_2 contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli artt. 342, 348bis e 345 c.p.c., Nel merito, in via principale: - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, condannare comunque il sig.
[...]
al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 7.859,71 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente previsto, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di argomentare e dedurre. Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile ex adverso avanzata. Il tutto, con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, così come previsto dal D.M. 55/2014 e ss mm. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio” pag. 4/15 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 559/2017 del Parte_1
21/8/2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_5 della somma di € 7.859,71, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del rapporto di finanziamento n. 10931169, intervenuto in data 09/05/2012 fra l'opponente e la e ceduto da quest'ultima alla CP_1 CP_2
In particolare, il Tribunale ha rilevato che:
- era da rigettarsi l'eccezione svolta dalla in ordine al suo difetto di Controparte_5 legittimazione passiva. L'opposizione, infatti, non poteva che svolgersi nei confronti della ingiungente;
- il conferimento di ramo di azienda del 29/6/2018, intervenuto medio tempore in favore della società “ , era sussumibile nella disciplina dell'art.111 c.p.c. e Controparte_2 non comportava pertanto l'obbligo di chiamata in causa della cessionaria;
- nel merito, alla luce dei documenti in atti, era da ritenersi che effettivamente la non aveva adeguatamente valutato il cd. “merito creditizio” del CP_1 in riferimento al finanziamento oggetto di causa. Parte attrice aveva infatti Pt_1 dimostrato che al momento della redazione del contratto di finanziamento n.10931169
(9 maggio 2012), poi ceduto alla era in corso un contratto di mutuo stipulato CP_2 dal con la BNL il 18/2/2010, prestito che prevedeva un ammortamento con rate Pt_1 mensili di oltre euro 500,00 a fronte di un reddito mensile del di euro 1.250,00 Pt_1 ca.
Considerato che
il finanziamento concesso dalla comportava, a CP_1 carico del il pagamento di rate mensili di euro 259,49, per il soddisfacimento Pt_1 delle semplici necessità quotidiane rimaneva all'opponente una somma di appena euro
500,00 mensili, addirittura inferiore alla pensione sociale minima. La verifica dell'esistenza del mutuo era, per la finanziatrice, agevole tramite la Centrale Rischi;
- il dovere da parte del finanziatore di valutare l'affidabilità creditizia del cliente è chiaramente sancito dall'art.124 TUB e dalla Direttiva 2008/48/CE. Tuttavia, dette pag. 5/15 norme, nell'imporre al finanziatore un'attenta valutazione del merito creditizio, non disciplinano gli effetti della sua inosservanza. Il cliente consumatore ha, virtualmente, il diritto di vedersi risarcire il danno dal finanziatore che non abbia osservato i detti doveri di diligenza, ma è evidente che tale danno non sia in re ipsa e che vada rigorosamente provato in applicazione della regola generale dell'art. 2697 c.c.;
- nel caso di specie, l'opponente non aveva adempiuto l'onere probatorio gravante a suo carico, non avendo dato prova di quale materiale incidenza abbia avuto la violazione della valutazione del merito creditizio sulla validità ed efficacia delle clausole contrattuali. Il fatto, poi, che il aveva comunque restituito, nel tempo, una parte Pt_1 rilevante della somma finanziata contraddiceva apertamente il presupposto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, e cioè la materiale impossibilità di restituire il finanziamento. L'opponente non aveva neppure dedotto di aver dovuto ricorrere ad ulteriori prestiti per poter pagare quelli contratti con la . CP_1
Quanto alla ludopatia, il non aveva dedotto la conoscenza della patologia da Pt_1 parte della finanziatrice, ciò senza dimenticare l'insufficienza del certificato medico prodotto dall'opponente ai fini della prova della esistenza di una patologia conclamata.
Oltre alla carenza di allegazione della domanda, parte opponente non aveva mai neppure quantificato il danno subito né ha fornito elementi per una sua quantificazione;
- quanto alla eccezione relativa alla mancata inclusione nel TAEG dei costi delle polizze assicurative e delle commissioni, le Istruzioni della Banca d'Italia, ai fini della inclusione, prescrivono che il servizio assicurativo deve essere contestuale alla concessione del finanziamento ma anche “obbligatorio”; deve, cioè, costituire una condizione essenziale ed inderogabile ai fini della concessione del finanziamento. Nella specie, la polizza era sì contestuale al finanziamento, ma senza dubbio l'art.3 delle
Condizioni Generali del Contratto di finanziamento definiva il servizio “facoltativo” e non risultava in alcun modo che la aveva subordinato il finanziamento alla CP_1 stipula del contratto di assicurazione. La terza chiamata aveva inoltre dimostrato, producendoli in giudizio, di aver stipulato altri contratti di finanziamento senza alcuna spesa assicurativa, con ciò confermando la facoltatività di quella riguardante il contratto oggetto di causa. Infine, il contratto di assicurazione non era stato prodotto e, pertanto,
pag. 6/15 gli elementi indiziari dai quali desumere la sua obbligatorietà non potevano essere valutati dal giudicante.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 14/03/2022,
, articolando quattro motivi di gravame: 1) Errata Parte_1 ricostruzione e/o interpretazione del fatto e del diritto riguardo alla ritenuta mancata spiegazione affinché la violazione del merito creditizio incida su contratto di finanziamento, inapplicabilità della revoca del beneficio del termine e inesigibilità temporanea della restituzione;
2) Errata pronuncia sulla domanda di applicare il Tasso
Annuo Effettivo Globale secondo il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto
- Omessa pronuncia sulla domanda di applicare il Tasso Annuo Effettivo Globale dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto;
3) Fondatezza della domanda;
4) La condanna alle spese.
CP e hanno resistito al gravame, proponendo, la prima, domanda, da CP_1 qualificarsi come appello incidentale, volta ad ottenere la correzione del provvedimento impugnato là dove ha ritenuto che la non ha adeguatamente valutato il CP_1 cd. “merito creditizio” del ed eccependo, la seconda, l'inammissibilità Pt_1 dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Con ordinanza del 12/03/2024 questa Corte territoriale, ritenuta l'opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio, ha disposto consulenza tecnica contabile e nominato all'uopo CTU il dott. al fine di procedere sul seguente Persona_2 quesito: "In relazione al rapporto di prestito al consumo oggetto di causa, esaminati gli atti, - Accerti il CTU il tasso annuo effettivo globale (TAEG) concretamente applicato, che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo di commissioni, remunerazioni e spese di assicurazione e verifichi se esso coincide o meno con il TAEG indicato nel contratto nella misura del 13,57%; in particolare includa il premio di assicurazione pagato;
- Nell'ipotesi di non coincidenza proceda alla rideterminazione del credito residuo applicando l'art. 125 bis commi 6 e 7 TUB”.
pag. 7/15 Con il medesimo provvedimento è stata formulata altresì proposta conciliativa, non accettata dalle appellate.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
In ossequio al “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto
pag. 8/15 che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15), saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute in appello, partendo dall'esame dell'appello incidentale proposto dalla che, ritiene, questa Corte, CP_1 sia meritevole di accoglimento.
Come noto, la direttiva UE (Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori), e la relativa disciplina italiana di recepimento (art. 124-bis TUB), impongono al finanziatore di valutare preventivamente la capacità del cliente di adempiere agli obblighi contrattuali prima di concedere un prestito o un mutuo. La verifica sul merito creditizio del consumatore, cioè sulla sua solvibilità e sulla sua capacità di adempiere gli oneri economici derivanti dal contratto di credito, può essere effettuata mediante l'acquisizione di informazioni, che possono essere fornite anche dal consumatore stesso,
o tramite la consultazione di apposite banche dati.
Nel caso di specie, sostiene il Tribunale che il aveva dimostrato che, al Pt_1 momento della redazione del contratto di finanziamento n.10931169 (9 maggio 2012), poi ceduto alla era in corso un contratto di mutuo stipulato con la BNL il CP_2
18/2/2010, che prevedeva un ammortamento con rate mensili di quasi € 450,00, a fronte di un reddito mensile del di euro 1.250,00 ca. Se la banca avesse correttamente Pt_1 valutato la documentazione a sua disposizione e quanto risultante dalla Centrale Rischi, avrebbe potuto rilevare che la capacità di credito del risultava tale da non Pt_1 garantire l'adempimento da parte dello stesso dell'obbligazione di pagamento conseguente alla concessione del prestito.
Tali elementi non possono ritenersi sufficienti ai fini della sussistenza della violazione, da parte del soggetto finanziatore, della valutazione del merito creditizio.
pag. 9/15 Difetta, infatti, la prova del ricorrere, al momento della concessione del credito, di una situazione di difficoltà economico-finanziaria del tale da escludere che lo Pt_1 stesso potesse far fronte al pagamento delle rate del prestito.
Sulla questione la Suprema Corte si è più volte espresse, stabilendo che: “In punto di diritto, occorre premettere che l'erogazione di credito ad un'impresa [ndr. ad un soggetto] che si trovi in una condizione di crisi conclamata “integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa” (cfr.
Cass. n. 18610/2021; Cass. n. 29840/2023).
In particolare, la mancata o erronea valutazione del merito creditizio può cagionare, da un lato, una diminuzione della consistenza del patrimonio e, dall'altro, l'aggravamento della situazione di dissesto, con conseguente pregiudizio sia per la società che per i creditori della stessa e, più in generale, per i terzi sui quali si riverberano gli effetti della predetta condotta illecita dell'istituto di credito.
Ciò posto, la fattispecie può essere ritenuta astrattamente applicabile al caso in esame, atteso che parte appellante principale lamenta la concessione del prestito, nonostante “il reddito di pensione dell'opponente di € 1250 per tredici mensilità (v. pag. 2 All. D di copia fascicolo monitorio doc. Prestito Personale, alla quinta pagina e doc. 2 CP_5 di , e con moglie e figlio a carico (v. pag. 2 CUD 2012 doc. 2 all. alla CP_5 costituzione dell'opponente; e ns doc. 7), e già gravato da rata di mutuo di circa € 500 per mutuo erogato di € 80.000 dalla BNL” (cfr comparsa conclusionale in primo grado), con conseguente aggravamento della posizione debitoria del Pt_1
Impedisce, tuttavia, l'accoglimento della domanda la mancata prova della “insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento [della] crisi” (cfr. Cass. n. 18610/2021.
La documentazione in atti non consente di ritenere che l'appellante versasse, al momento della erogazione del credito, in una condizione tale da escludere la capacità di rimborso del finanziamento concesso, per di più anche dall'esame dell'estratto della pag. 10/15 centrale rischi (cfr. doc. 2 all. all'atto di citazione in opposizione) emerge che non vi erano al tempo della concessione del prestito eventuali segnalazioni, elementi dai quali poter desumere un'analisi non adeguata da parte dell'istituto di credito. Posto, peraltro, che risulta pacifico e documentalmente provato che il ha comunque restituito, Pt_1 nel tempo, una parte rilevante della somma finanziata, ciò conduce a ritenere che egli disponesse di eventuali ulteriori liquidità o rendite.
Né si comprende, da ultimo, come possa venire in rilevo la presunta ludopatia del
Pt_1
Non è, pertanto, possibile ritenere che vi sia stata imprudente erogazione del credito.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata
CP_1
Passando all'esame dell'appello principale, le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto del primo motivo di gravame, con il quale il si duole della violazione Pt_1 degli artt. 116 c.p.c. e 2697 in relazione alla erronea valutazione del merito creditizio da parte della che avrebbe dovuto indurre il Giudice a condannare le opposte, CP_1 odierne appellate, al risarcimento del danno. In particolare, a dire dell'appellante, il
Giudice di prime cure avrebbe: i) errato laddove non ha ritenuto provato il danno derivante dalla non corretta valutazione del merito creditizio;
ii) errato laddove non ha proceduto a dichiarare l'inapplicabilità degli interessi di mora e della dichiarazione di decadenza al caso di specie, ammettendo controparte – quale risarcimento in forma specifica – a rimborsare le restanti rate del contratto di finanziamento a partire dal 2030, data in cui scadrà il contratto di mutuo in essere con BNL;
iii) errato nel non considerare adeguatamente l'ulteriore linea di credito concessa da all'appellante nel 2013 CP_1
e la ludopatia da cui lo stesso è affetto.
L'assenza della violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario esclude la sussistenza di un qualsivoglia danno risarcibile a favore del ogni altra eccezione assorbita. Pt_1
pag. 11/15 Fondato è il secondo motivo di impugnazione con cui il si duole della Pt_1 mancata inclusione del costo della polizza nel calcolo del TAEG e della conseguente omessa pronuncia in punto di applicazione degli artt. 124 e 125 bis TUB da parte del
Giudice di prime cure che, sul punto, ha disatteso le risultanze della CTU contabile.
Nel caso di specie, emerge che le polizze, collocate contestualmente al finanziamento, sono indicate in contratto come facoltative. Le società appellate sostengono che il costo di dette polizze, in quanto facoltative, non va considerato ai fini del calcolo del TAEG.
La poi, al fine di superare la presunzione di obbligatorietà ha versato agli CP_1 atti, copie di n. 4 contratti simili (cfr. doc. 2a allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), concessi ad altrettanti clienti e senza alcuna polizza a garanzia del credito, ed ha sostenuto che dall'esame dei contratti presentati da esso intermediario per la comparazione, si può ritenere come fornita la prova del carattere facoltativo della polizza di assicurazione in questione.
Osserva questa Corte territoriale che secondo la Prima Sezione della Corte di Cassazione, sentenza n. 15114 del 29 maggio 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Caprioli),
Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza.
Nella citata pronuncia la Cassazione ricorda che, per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644/4 C.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
che tale collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e viene presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
pag. 12/15 Nel caso oggetto della pronuncia citata era stata accertata la contestualità fra la spese di assicurazione e l'erogazione del credito, ancorché si trattasse di polizza non obbligatoria ma facoltativa, sicché doveva presumersi che il predetto costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.
Orbene, detta pronuncia, in tema di usurarietà, orienta la decisione anche con riguardo al credito al consumo, ove occorre verificare che il TAEG indicato nel contratto corrisponda a quello effettivo includendo anche i costi che siano collegati all'erogazione del credito.
Sicchè questa Corte territoriale ritiene che sia irrilevante la qualificazione data dal contratto alla polizza come obbligatoria o come facoltativa (il contratto qualifica le coperture assicurative come “costi connessi”, anche se poi specifica “coperture assicurative facoltative”), dovendosi guardare ai dati fattuali per stabilire se sussiste una connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e le suddette polizze di assicurazione.
Nel caso di specie, sussistono forti elementi presuntivi che depongono in tal senso, stante in primo luogo la contestualità delle polizze assicurative rispetto l'erogazione del credito, essendo esse menzionate nel contratto di finanziamento.
Oltre alla contestualità, deve considerarsi che la ha finanziato, alle CP_1 medesime condizioni del prestito, anche il pagamento delle dette polizze assicurative, come risulta chiaramente dal fatto che il credito erogato risulta pari ad €. 11.130,00 a fronte di un importo da restituire in conto capitale pari a €. 13.185,30, circostanza che costituisce ulteriore prova del collegamento funzionale fra il finanziamento e le polizze assicurative.
Va quindi verificato se il TAEG esposto sia corrispondente a quello effettivo, includendo il costo sostenuto dal consumatore per le polizze assicurative, onde pag. 13/15 verificare la fondatezza o meno della eccepita nullità per errata indicazione dell' ; detta nullità è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_2 consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB, il quale prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124.”
Ciò posto, questa Corte territoriale ha conferito incarico peritale, ad esito del quale il perito ha riscontrato che il TAEG effettivo è pari a 12,80945% - calcolato secondo la formula indicata da Banca d'Italia – e quindi inferiore, e comunque difforme, rispetto a quello contrattualmente indicato in 13,57%.
Sussiste pertanto la nullità riconducibile a quelle previste dall'art. 125-bis, commi 6 e 7
e dell'art. 117, comma 7, TUB.
Il perito ha altresì ricalcolato il prestito erogato secondo i tassi sostitutivi e la durata di
36 mesi previsti dal comma 7, e nel determinare il debito residuo, ha accertato che il mutuatario ha versato euro 410,96 in eccedenza.
L'opposizione al decreto ingiuntivo va quindi accolta, in totale riforma della sentenza gravata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in considerazione dell'esito finale della lite, e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 624/2021 Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 13/9/2021,
Repert. n. 1028/2021, nel giudizio R.G. n. 2158/2017, così decide: pag. 14/15 accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo . 559/2017 del 21/8/2017, e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accoglie altresì l'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, dichiara non esservi stata alcuna violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte dell'appellata Controparte_1
condanna e al rimborso in Controparte_2 Controparte_1 favore delle spese di lite del doppio grado che si liquidano, quanto Parte_1 al primo grado in €. 875+740+1.600+1.620 per le fasi di studio, introduzione trattazione e decisione, e quanto al secondo grado in € 1.134+921+1843+1911 per le fasi di studio, introduzione trattazione e decisione oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone a carico di e il Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di CTU del presente grado, liquidate come da separato provvedimento;
Dispone che a cura della Cancelleria sia apposta, sull'originale della sentenza, una annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi della società “
[...]
riportata sul provvedimento. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 03/07/2025
Il Presidente Est.
dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 253/2022
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. Annalisa Gianfelice Presidente est.
Dr. Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 253/2022 del ruolo generale e promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giacomo Iachini (c.f. , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato ad Ascoli Piceno, Piazza Matteotti n.12, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_1
- appellante-
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Cella (c.f.
e Maria Gabriella Mercuri (c.f. ) CodiceFiscale_3 C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Corso Mazzini n. 137, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi pec: – Email_2 Email_3
-appellata-
(P. IV , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (P. IV Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avv. Antonio Christian Faggella P.IVA_2
Pellegrino (c.f. , giusta procura del 4/11/2022 per atto a rogito C.F._5 del Notaio di Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Persona_1
C Venezia il giorno 8/11/2022 al nr. 28565 di serie , il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_4
-appellata-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 624/2021 Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il
13/9/2021, Repert. n. 1028/2021, nel giudizio R.G. n. 2158/2017, non notificata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte: - in via preliminare: richiamati gli atti, i documenti e l'istanza dell'appellante depositati il 31-7-2024, disporre la regolarizzazione ex art. 195 cpc 3° comma ( .. il Consulente deve depositare in cancelleria .. le osservazioni delle parti..) del deposito della CTU completa delle
Osservazioni di parte appellante di cui ai docc. C e D depositati il 31-7-2024 :
Osservazioni alla Bozza CTU da aversi qui per integralmente confermate anche ad impugnazione e contestazione delle risposte al riguardo della CTU depositata, perché i costi delle polizze assicurative di causa pagate a rate NON sono da computare nel capitale finanziato ma nei costi del finanziamento;
essi sono costi esistenti in ogni caso
(non controverso tra le parti) sia se pagati in unica soluzione all'inizio (Risposta CTU all'Osservazione n.1) sia se pagati a rate mensili (la rateizzazione di un costo rimane un costo Osservazioni 1, 2,3,4,5,6,7 alla CTU ), ciò che è controverso in causa è la
pag. 2/15 obbligatorietà o la facoltatività dei costi in questione nella fattispecie di causa
(Osservazioni pagg. 1 e 2 paragrafo Premessa ragionevole); disporre che (come esposto e richiesto anche a pag. 5 Osservazione n. 6 della Memoria con Osservazioni alla CTU, e anche nel paragrafo "Sul quanto dovuto " a pag. 1 e 2 dell'Accettazione
(Doc. M ) depositata il 18-9-2024) , nella formula riportata a pag. 10 della Bozza e della CTU definitiva, nel primo membro dell'equazione in luogo dell'importo di €
13.185,3 la CTU inserisca l'importo di € 11.130 nel primo membro della formula da sviluppare con il linguaggio Python, ottenendo così il TAN e il TAEG del contratto , anche qualora il CTU non condividesse l'osservazione , affinché la Corte possa decidere ex T.U.B. art. 121 comma 1 e) , comma 2 quale sia l' opzione da applicare alla fattispecie di causa. E di conseguenza per il capitale del credito da rimborsare di €
11.130 ("Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese" : comma 7 a) art.125 bis TUB) per le medesime ragioni chiediamo che il CTU proceda alla rideterminazione del credito residuo applicando
l'art.125 bis commi 6 e 7 TUB, per l'ipotesi di non coincidenza del TAEG, come da quesito della Corte. - Richiamata l'accettazione (Doc. M) e la documentazione depositate il 18-9-24, disporre che la CTU indichi specificamente gli importi con riferimento alle carte processuali utilizzate di modo che si possa capire analiticamente quali importi ha sommato per determinare la somma di € 9.898,62, per le ragioni spiegate anche nel paragrafo "Su quanto pagato" pag. 2 e 3 dell'Accettazione (Doc. M)
e nelle Osservazioni alla CTU (Osservazione n. 8), contestata ed impugnata la risposta della CTU all'Osservazione n. 8, perché come si rileva alle carte processuali specificate nell'Osservazione n. 8 e nel paragrafo "Su quanto pagato" (Doc. M suddetto), le somme rimborsate al finanziatore sono € 11.551,42 e non del minor importo di € 9.898,62 .
***
In considerazione anche della proposta conciliativa formulata dalla Corte con ordinanza 12-3-24 accettata (Doc.M) dall'appellante il 18-9-24 e tenuto conto altresì che l'appellante ha ulteriormente già pagato nell'esecuzione provvisoria in corso €
5310 e rate mensili successive di € 90 da ottobre 2024, come esposto e documentato nel
pag. 3/15 paragrafo "Su quanto già pagato nell'esecuzione provvisoria in corso" (a pag. 3 e 4 dell'Accettazione Doc. M depositata il 18-9-2024):
- se necessario, rimettere la causa in istruttoria e disporre che la CTU renda integrazioni e chiarimenti come sopra richiesto anche in via preliminare.
- Accogliere le conclusioni precisate nell'atto di appello, riportate da pag. 25 a pag.28
della citazione in appello, da aversi qui per integralmente trascritte;
- Respingere le avversarie richieste”
Per l'appellata “Voglia l'Ill.ma Corte di appello di Controparte_1
Ancona:
1. respingere l'appello, previa correzione della motivazione come indicato supra;
2. con il favore delle spese.”.
Per l'appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, Controparte_2 contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli artt. 342, 348bis e 345 c.p.c., Nel merito, in via principale: - respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avverso appello, condannare comunque il sig.
[...]
al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_2
€ 7.859,71 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente previsto, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di argomentare e dedurre. Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU contabile ex adverso avanzata. Il tutto, con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio e della fase monitoria, così come previsto dal D.M. 55/2014 e ss mm. Si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del precedente grado di giudizio” pag. 4/15 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 559/2017 del Parte_1
21/8/2017, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di Controparte_5 della somma di € 7.859,71, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del rapporto di finanziamento n. 10931169, intervenuto in data 09/05/2012 fra l'opponente e la e ceduto da quest'ultima alla CP_1 CP_2
In particolare, il Tribunale ha rilevato che:
- era da rigettarsi l'eccezione svolta dalla in ordine al suo difetto di Controparte_5 legittimazione passiva. L'opposizione, infatti, non poteva che svolgersi nei confronti della ingiungente;
- il conferimento di ramo di azienda del 29/6/2018, intervenuto medio tempore in favore della società “ , era sussumibile nella disciplina dell'art.111 c.p.c. e Controparte_2 non comportava pertanto l'obbligo di chiamata in causa della cessionaria;
- nel merito, alla luce dei documenti in atti, era da ritenersi che effettivamente la non aveva adeguatamente valutato il cd. “merito creditizio” del CP_1 in riferimento al finanziamento oggetto di causa. Parte attrice aveva infatti Pt_1 dimostrato che al momento della redazione del contratto di finanziamento n.10931169
(9 maggio 2012), poi ceduto alla era in corso un contratto di mutuo stipulato CP_2 dal con la BNL il 18/2/2010, prestito che prevedeva un ammortamento con rate Pt_1 mensili di oltre euro 500,00 a fronte di un reddito mensile del di euro 1.250,00 Pt_1 ca.
Considerato che
il finanziamento concesso dalla comportava, a CP_1 carico del il pagamento di rate mensili di euro 259,49, per il soddisfacimento Pt_1 delle semplici necessità quotidiane rimaneva all'opponente una somma di appena euro
500,00 mensili, addirittura inferiore alla pensione sociale minima. La verifica dell'esistenza del mutuo era, per la finanziatrice, agevole tramite la Centrale Rischi;
- il dovere da parte del finanziatore di valutare l'affidabilità creditizia del cliente è chiaramente sancito dall'art.124 TUB e dalla Direttiva 2008/48/CE. Tuttavia, dette pag. 5/15 norme, nell'imporre al finanziatore un'attenta valutazione del merito creditizio, non disciplinano gli effetti della sua inosservanza. Il cliente consumatore ha, virtualmente, il diritto di vedersi risarcire il danno dal finanziatore che non abbia osservato i detti doveri di diligenza, ma è evidente che tale danno non sia in re ipsa e che vada rigorosamente provato in applicazione della regola generale dell'art. 2697 c.c.;
- nel caso di specie, l'opponente non aveva adempiuto l'onere probatorio gravante a suo carico, non avendo dato prova di quale materiale incidenza abbia avuto la violazione della valutazione del merito creditizio sulla validità ed efficacia delle clausole contrattuali. Il fatto, poi, che il aveva comunque restituito, nel tempo, una parte Pt_1 rilevante della somma finanziata contraddiceva apertamente il presupposto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, e cioè la materiale impossibilità di restituire il finanziamento. L'opponente non aveva neppure dedotto di aver dovuto ricorrere ad ulteriori prestiti per poter pagare quelli contratti con la . CP_1
Quanto alla ludopatia, il non aveva dedotto la conoscenza della patologia da Pt_1 parte della finanziatrice, ciò senza dimenticare l'insufficienza del certificato medico prodotto dall'opponente ai fini della prova della esistenza di una patologia conclamata.
Oltre alla carenza di allegazione della domanda, parte opponente non aveva mai neppure quantificato il danno subito né ha fornito elementi per una sua quantificazione;
- quanto alla eccezione relativa alla mancata inclusione nel TAEG dei costi delle polizze assicurative e delle commissioni, le Istruzioni della Banca d'Italia, ai fini della inclusione, prescrivono che il servizio assicurativo deve essere contestuale alla concessione del finanziamento ma anche “obbligatorio”; deve, cioè, costituire una condizione essenziale ed inderogabile ai fini della concessione del finanziamento. Nella specie, la polizza era sì contestuale al finanziamento, ma senza dubbio l'art.3 delle
Condizioni Generali del Contratto di finanziamento definiva il servizio “facoltativo” e non risultava in alcun modo che la aveva subordinato il finanziamento alla CP_1 stipula del contratto di assicurazione. La terza chiamata aveva inoltre dimostrato, producendoli in giudizio, di aver stipulato altri contratti di finanziamento senza alcuna spesa assicurativa, con ciò confermando la facoltatività di quella riguardante il contratto oggetto di causa. Infine, il contratto di assicurazione non era stato prodotto e, pertanto,
pag. 6/15 gli elementi indiziari dai quali desumere la sua obbligatorietà non potevano essere valutati dal giudicante.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 14/03/2022,
, articolando quattro motivi di gravame: 1) Errata Parte_1 ricostruzione e/o interpretazione del fatto e del diritto riguardo alla ritenuta mancata spiegazione affinché la violazione del merito creditizio incida su contratto di finanziamento, inapplicabilità della revoca del beneficio del termine e inesigibilità temporanea della restituzione;
2) Errata pronuncia sulla domanda di applicare il Tasso
Annuo Effettivo Globale secondo il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto
- Omessa pronuncia sulla domanda di applicare il Tasso Annuo Effettivo Globale dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto;
3) Fondatezza della domanda;
4) La condanna alle spese.
CP e hanno resistito al gravame, proponendo, la prima, domanda, da CP_1 qualificarsi come appello incidentale, volta ad ottenere la correzione del provvedimento impugnato là dove ha ritenuto che la non ha adeguatamente valutato il CP_1 cd. “merito creditizio” del ed eccependo, la seconda, l'inammissibilità Pt_1 dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Con ordinanza del 12/03/2024 questa Corte territoriale, ritenuta l'opportunità di procedere ad un approfondimento istruttorio, ha disposto consulenza tecnica contabile e nominato all'uopo CTU il dott. al fine di procedere sul seguente Persona_2 quesito: "In relazione al rapporto di prestito al consumo oggetto di causa, esaminati gli atti, - Accerti il CTU il tasso annuo effettivo globale (TAEG) concretamente applicato, che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo di commissioni, remunerazioni e spese di assicurazione e verifichi se esso coincide o meno con il TAEG indicato nel contratto nella misura del 13,57%; in particolare includa il premio di assicurazione pagato;
- Nell'ipotesi di non coincidenza proceda alla rideterminazione del credito residuo applicando l'art. 125 bis commi 6 e 7 TUB”.
pag. 7/15 Con il medesimo provvedimento è stata formulata altresì proposta conciliativa, non accettata dalle appellate.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
In ossequio al “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto
pag. 8/15 che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
(Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15), saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute in appello, partendo dall'esame dell'appello incidentale proposto dalla che, ritiene, questa Corte, CP_1 sia meritevole di accoglimento.
Come noto, la direttiva UE (Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori), e la relativa disciplina italiana di recepimento (art. 124-bis TUB), impongono al finanziatore di valutare preventivamente la capacità del cliente di adempiere agli obblighi contrattuali prima di concedere un prestito o un mutuo. La verifica sul merito creditizio del consumatore, cioè sulla sua solvibilità e sulla sua capacità di adempiere gli oneri economici derivanti dal contratto di credito, può essere effettuata mediante l'acquisizione di informazioni, che possono essere fornite anche dal consumatore stesso,
o tramite la consultazione di apposite banche dati.
Nel caso di specie, sostiene il Tribunale che il aveva dimostrato che, al Pt_1 momento della redazione del contratto di finanziamento n.10931169 (9 maggio 2012), poi ceduto alla era in corso un contratto di mutuo stipulato con la BNL il CP_2
18/2/2010, che prevedeva un ammortamento con rate mensili di quasi € 450,00, a fronte di un reddito mensile del di euro 1.250,00 ca. Se la banca avesse correttamente Pt_1 valutato la documentazione a sua disposizione e quanto risultante dalla Centrale Rischi, avrebbe potuto rilevare che la capacità di credito del risultava tale da non Pt_1 garantire l'adempimento da parte dello stesso dell'obbligazione di pagamento conseguente alla concessione del prestito.
Tali elementi non possono ritenersi sufficienti ai fini della sussistenza della violazione, da parte del soggetto finanziatore, della valutazione del merito creditizio.
pag. 9/15 Difetta, infatti, la prova del ricorrere, al momento della concessione del credito, di una situazione di difficoltà economico-finanziaria del tale da escludere che lo Pt_1 stesso potesse far fronte al pagamento delle rate del prestito.
Sulla questione la Suprema Corte si è più volte espresse, stabilendo che: “In punto di diritto, occorre premettere che l'erogazione di credito ad un'impresa [ndr. ad un soggetto] che si trovi in una condizione di crisi conclamata “integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione, ed obbliga il medesimo soggetto al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa” (cfr.
Cass. n. 18610/2021; Cass. n. 29840/2023).
In particolare, la mancata o erronea valutazione del merito creditizio può cagionare, da un lato, una diminuzione della consistenza del patrimonio e, dall'altro, l'aggravamento della situazione di dissesto, con conseguente pregiudizio sia per la società che per i creditori della stessa e, più in generale, per i terzi sui quali si riverberano gli effetti della predetta condotta illecita dell'istituto di credito.
Ciò posto, la fattispecie può essere ritenuta astrattamente applicabile al caso in esame, atteso che parte appellante principale lamenta la concessione del prestito, nonostante “il reddito di pensione dell'opponente di € 1250 per tredici mensilità (v. pag. 2 All. D di copia fascicolo monitorio doc. Prestito Personale, alla quinta pagina e doc. 2 CP_5 di , e con moglie e figlio a carico (v. pag. 2 CUD 2012 doc. 2 all. alla CP_5 costituzione dell'opponente; e ns doc. 7), e già gravato da rata di mutuo di circa € 500 per mutuo erogato di € 80.000 dalla BNL” (cfr comparsa conclusionale in primo grado), con conseguente aggravamento della posizione debitoria del Pt_1
Impedisce, tuttavia, l'accoglimento della domanda la mancata prova della “insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento [della] crisi” (cfr. Cass. n. 18610/2021.
La documentazione in atti non consente di ritenere che l'appellante versasse, al momento della erogazione del credito, in una condizione tale da escludere la capacità di rimborso del finanziamento concesso, per di più anche dall'esame dell'estratto della pag. 10/15 centrale rischi (cfr. doc. 2 all. all'atto di citazione in opposizione) emerge che non vi erano al tempo della concessione del prestito eventuali segnalazioni, elementi dai quali poter desumere un'analisi non adeguata da parte dell'istituto di credito. Posto, peraltro, che risulta pacifico e documentalmente provato che il ha comunque restituito, Pt_1 nel tempo, una parte rilevante della somma finanziata, ciò conduce a ritenere che egli disponesse di eventuali ulteriori liquidità o rendite.
Né si comprende, da ultimo, come possa venire in rilevo la presunta ludopatia del
Pt_1
Non è, pertanto, possibile ritenere che vi sia stata imprudente erogazione del credito.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata
CP_1
Passando all'esame dell'appello principale, le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto del primo motivo di gravame, con il quale il si duole della violazione Pt_1 degli artt. 116 c.p.c. e 2697 in relazione alla erronea valutazione del merito creditizio da parte della che avrebbe dovuto indurre il Giudice a condannare le opposte, CP_1 odierne appellate, al risarcimento del danno. In particolare, a dire dell'appellante, il
Giudice di prime cure avrebbe: i) errato laddove non ha ritenuto provato il danno derivante dalla non corretta valutazione del merito creditizio;
ii) errato laddove non ha proceduto a dichiarare l'inapplicabilità degli interessi di mora e della dichiarazione di decadenza al caso di specie, ammettendo controparte – quale risarcimento in forma specifica – a rimborsare le restanti rate del contratto di finanziamento a partire dal 2030, data in cui scadrà il contratto di mutuo in essere con BNL;
iii) errato nel non considerare adeguatamente l'ulteriore linea di credito concessa da all'appellante nel 2013 CP_1
e la ludopatia da cui lo stesso è affetto.
L'assenza della violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario esclude la sussistenza di un qualsivoglia danno risarcibile a favore del ogni altra eccezione assorbita. Pt_1
pag. 11/15 Fondato è il secondo motivo di impugnazione con cui il si duole della Pt_1 mancata inclusione del costo della polizza nel calcolo del TAEG e della conseguente omessa pronuncia in punto di applicazione degli artt. 124 e 125 bis TUB da parte del
Giudice di prime cure che, sul punto, ha disatteso le risultanze della CTU contabile.
Nel caso di specie, emerge che le polizze, collocate contestualmente al finanziamento, sono indicate in contratto come facoltative. Le società appellate sostengono che il costo di dette polizze, in quanto facoltative, non va considerato ai fini del calcolo del TAEG.
La poi, al fine di superare la presunzione di obbligatorietà ha versato agli CP_1 atti, copie di n. 4 contratti simili (cfr. doc. 2a allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), concessi ad altrettanti clienti e senza alcuna polizza a garanzia del credito, ed ha sostenuto che dall'esame dei contratti presentati da esso intermediario per la comparazione, si può ritenere come fornita la prova del carattere facoltativo della polizza di assicurazione in questione.
Osserva questa Corte territoriale che secondo la Prima Sezione della Corte di Cassazione, sentenza n. 15114 del 29 maggio 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Caprioli),
Ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare l'incidenza di tutti i costi, nessuno escluso (ivi compresi quelli relativi all'assicurazione) collegati all'erogazione del credito (ad eccezione delle sole imposte e tasse già non incluse nel calcolo del TAEG) ed il TAEG è l'indice che esprime la detta incidenza.
Nella citata pronuncia la Cassazione ricorda che, per la giurisprudenza di legittimità maggioritaria, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644/4 C.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
che tale collegamento è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, e viene presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.
pag. 12/15 Nel caso oggetto della pronuncia citata era stata accertata la contestualità fra la spese di assicurazione e l'erogazione del credito, ancorché si trattasse di polizza non obbligatoria ma facoltativa, sicché doveva presumersi che il predetto costo fosse collegato alla concessione del credito e remunerativo della complessa operazione di credito assicurato.
Orbene, detta pronuncia, in tema di usurarietà, orienta la decisione anche con riguardo al credito al consumo, ove occorre verificare che il TAEG indicato nel contratto corrisponda a quello effettivo includendo anche i costi che siano collegati all'erogazione del credito.
Sicchè questa Corte territoriale ritiene che sia irrilevante la qualificazione data dal contratto alla polizza come obbligatoria o come facoltativa (il contratto qualifica le coperture assicurative come “costi connessi”, anche se poi specifica “coperture assicurative facoltative”), dovendosi guardare ai dati fattuali per stabilire se sussiste una connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e le suddette polizze di assicurazione.
Nel caso di specie, sussistono forti elementi presuntivi che depongono in tal senso, stante in primo luogo la contestualità delle polizze assicurative rispetto l'erogazione del credito, essendo esse menzionate nel contratto di finanziamento.
Oltre alla contestualità, deve considerarsi che la ha finanziato, alle CP_1 medesime condizioni del prestito, anche il pagamento delle dette polizze assicurative, come risulta chiaramente dal fatto che il credito erogato risulta pari ad €. 11.130,00 a fronte di un importo da restituire in conto capitale pari a €. 13.185,30, circostanza che costituisce ulteriore prova del collegamento funzionale fra il finanziamento e le polizze assicurative.
Va quindi verificato se il TAEG esposto sia corrispondente a quello effettivo, includendo il costo sostenuto dal consumatore per le polizze assicurative, onde pag. 13/15 verificare la fondatezza o meno della eccepita nullità per errata indicazione dell' ; detta nullità è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_2 consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6, TUB, il quale prevede che “sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124.”
Ciò posto, questa Corte territoriale ha conferito incarico peritale, ad esito del quale il perito ha riscontrato che il TAEG effettivo è pari a 12,80945% - calcolato secondo la formula indicata da Banca d'Italia – e quindi inferiore, e comunque difforme, rispetto a quello contrattualmente indicato in 13,57%.
Sussiste pertanto la nullità riconducibile a quelle previste dall'art. 125-bis, commi 6 e 7
e dell'art. 117, comma 7, TUB.
Il perito ha altresì ricalcolato il prestito erogato secondo i tassi sostitutivi e la durata di
36 mesi previsti dal comma 7, e nel determinare il debito residuo, ha accertato che il mutuatario ha versato euro 410,96 in eccedenza.
L'opposizione al decreto ingiuntivo va quindi accolta, in totale riforma della sentenza gravata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza in considerazione dell'esito finale della lite, e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 624/2021 Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 13/9/2021,
Repert. n. 1028/2021, nel giudizio R.G. n. 2158/2017, così decide: pag. 14/15 accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo . 559/2017 del 21/8/2017, e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
accoglie altresì l'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, dichiara non esservi stata alcuna violazione dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte dell'appellata Controparte_1
condanna e al rimborso in Controparte_2 Controparte_1 favore delle spese di lite del doppio grado che si liquidano, quanto Parte_1 al primo grado in €. 875+740+1.600+1.620 per le fasi di studio, introduzione trattazione e decisione, e quanto al secondo grado in € 1.134+921+1843+1911 per le fasi di studio, introduzione trattazione e decisione oltre per entrambi i gradi spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pone a carico di e il Controparte_2 Controparte_1 pagamento delle spese di CTU del presente grado, liquidate come da separato provvedimento;
Dispone che a cura della Cancelleria sia apposta, sull'originale della sentenza, una annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità o di altri dati identificativi della società “
[...]
riportata sul provvedimento. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio in data 03/07/2025
Il Presidente Est.
dr.ssa Annalisa Gianfelice
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