Sentenza 12 maggio 2023
Ordinanza collegiale 20 settembre 2023
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 10 aprile 2024
Ordinanza presidenziale 14 maggio 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IN Futura S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Santamaria e Tommaso Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Monza e Brianza e Varese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Comune di Valdidentro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'OTTEMPERANZA e/o l'ESECUZIONE:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
della sentenza emessa dal TAR Milano, Sezione Seconda, n. 2383/2022, depositata in data 28.10.2022 (doc.1), resa nel giudizio rubricato con il n.r.g. 1224/2021, impugnata con ricorso in appello rubricato con il n.r.g. 538/2023, non sospesa dal Consiglio di Stato (doc.2) e, quindi, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato annullato: a) il parere preventivo negativo rilasciato dalla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE del 23.2.2021, n. 3902 prot., Class. 34.43.04/7983/2021, effettivamente conosciuto in data 3.5.2021, relativo al programmato intervento in Valdidentro, loc. Isolaccia, sull'Ambito di Trasformazione AT13; nonché: b) la Deliberazione della Giunta Comunale del COMUNE DI VALDIDENTRO del 2.12.2012, n. 115, avente ad oggetto “AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT13 IN LOCALITÁ “ISOLACCIA” DEL COMUNE DI VALDIDENTRO (SO) – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI AL PARERE CONTRARIO DELLA SOPRINTENDENZA SUI CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO PRESENTATO”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IN Futura S.r.l. il 23/5/2024:
IN VIA DI PRINCIPALITA’, NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, proposto per l'OTTEMPERANZA e/o l'ESECUZIONE: della sentenza emessa dal TAR Milano, Sezione Seconda, n. 2383/2022, depositata in data 28.10.2022 (doc.1), non sospesa dal Consiglio di Stato (doc.2) e, quindi, esecutiva ai sensi di legge: PER LA DECLARATORIA DI NULLITA', con tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, per violazione o in elusione del giudicato, previa sospensiva e/o provvedimento cautelare: a) della Delibera G.C. del Comune di Valdidentro n.43 del 29/4/2024 di non adozione del P.A. AT13 adeguato da IN Futura Srl al nuovo parere di Soprintendenza del 5/5/2023; b) nonché del parere contrario della Commissione Paesaggio del Comune di Valdidentro del 9/1/2024, previa prescrizione del contenuto del provvedimento amministrativo da emanare in luogo all'Amministrazione Comunale, mediante la nomina del Commissario ad acta e ciò a valere anche nel caso il presente ricorso venisse ritenuto come nuovo giudizio autonomo di ottemperanza; in entrambi i casi con richiesta di risarcimento del danno connesso alla esclusione e/o mancata esecuzione del giudicato, da liquidarsi in via equitativa e salva l'autonoma richiesta risarcitoria per i danni causati dall''intera pregressa vicenda, che verrà svolta all'esito dei giudizi amministrativi;
PER L'ANNULLAMENTO, con tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, ivi compreso il parere negativo della Commissione Paesaggio del Comune di Valdidentro del 9/1/2024, della delibera G.C. del Comune di Valdidentro, n.43 del 29/4/2024, nonché, se e per quanto occorra e in parte qua, della prescrizione normativa di cui alla scheda di PGT ambito AT13 del Documento di Piano nella parte in cui, tra i “criteri progettuali” è prescritto: “Il piano attuativo dovrà obbligatoriamente essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Paesaggistica, come pure la pratica edilizia per la realizzazione degli edifici”; nonché di eventuali regolamenti aventi contenuto simile, allo stato non noti.
Con espressa riserva all'esito dei giudizi amministrativi, di svolgere azione risarcitoria per i danni subiti e subendi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Comune di Valdidentro e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Monza e Brianza e Varese;
Vista la sentenza della Sezione II n. 2222 del 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 2383 del 2022 la scrivente Sezione accoglieva il ricorso proposto dalla società IN Futura Srl e di conseguenza annullava il parere preventivo negativo del 23.2.2021, rilasciato dalla competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 16 della legge n. 1150 del 1942 e relativo ad un piano attuativo in località Isolaccia del Comune di Valdidentro (SO).
Con la stessa pronuncia era annullata la deliberazione della Giunta Comunale di Valdidentro n. 115 del 2012 di presa d’atto del succitato parere negativo.
La sentenza n. 2383 del 2022, ancorché appellata, è allo stato esecutiva.
Con il ricorso in epigrafe era chiesta l’ottemperanza e comunque la corretta esecuzione della succitata sentenza di primo grado.
Con sentenza non definitiva n. 1118 del 2023 il ricorso per ottemperanza era in parte accolto dalla scrivente Sezione.
La sentenza di accoglimento cui sopra era però appellata e sospesa dal Consiglio di Stato.
Quest’ultimo poi, con sentenza della Sezione IV n. 2541 del 2024, accoglieva l’impugnazione contro la sentenza non definitiva e, in riforma della stessa sentenza n. 1118 del 2023, dichiarava in parte improcedibile il ricorso per ottemperanza e lo respingeva per la restante parte; contestualmente era assegnato al Comune di Valdidentro il termine di 45 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo, a fronte dell’istanza di piano attuativo presentata dalla società esponente.
L’Amministrazione Comunale, di conseguenza, con deliberazione della Giunta n. 43 del 2024, respingeva in via definitiva la proposta di piano attuativo da ultimo presentata dalla società IN Futura.
Contro tale deliberazione di Giunta ed altri atti connessi era proposto il ricorso per motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza, da valere anche quale ricorso autonomo di impugnazione contro i medesimi provvedimenti.
Si costituivano in giudizio sia il Ministero sia il Comune, concludendo per la reiezione dell’impugnativa.
Il Comune depositava altresì una dettagliata relazione istruttoria del 21.6.2024 con numerosi allegati.
All’udienza camerale del 9.7.2024 la causa era discussa e spedita in decisione.
All’esito di tale udienza, con sentenza n. 2222 del 2024 la scrivente Sezione dichiarava improcedibile il ricorso principale in epigrafe, evidenziando che la sentenza n. 2383 del 2022 era stata ritualmente eseguita e che la deliberazione di Giunta n. 43 del 2024 non aveva carattere elusivo della sentenza.
Di conseguenza, sempre secondo la citata pronuncia n. 2222 del 2024, il ricorso per motivi aggiunti doveva reputarsi un autonomo ricorso di impugnazione, da trattarsi con rito ordinario previa conversione del rito speciale ai sensi dell’art. 32 del c.p.a.
Era disposta, di conseguenza, la conversione del rito ed era fissata l’udienza di discussione per il 3.6.2025.
Alla citata udienza pubblica del 3.6.2025 la causa introdotta coi motivi aggiunti era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
1. Si conferma in via preliminare l’improcedibilità del ricorso principale in epigrafe, come già statuito dalla Sezione con la menzionata sentenza n. 2222 del 2024.
In questa sede processuale saranno trattati i soli motivi aggiunti, da valere quale autonoma azione di annullamento soggetta al rito amministrativo ordinario.
2.1 Il primo motivo aggiunto (contraddistinto con la lettera “A”), nel quale si lamenta l’asserita violazione del giudicato che si sarebbe formato sulla sentenza del TAR Lombardia n. 2383 del 2022, deve reputarsi manifestamente infondato alla luce di quanto statuito nella sentenza della Sezione II n. 2222 del 2024, che ha escluso ogni ipotesi di violazione o di elusione del giudicato.
2.2 Nel secondo motivo aggiunto (lettera “B”) la società IN sostiene che il Comune avrebbe fondato la propria determinazione negativa sul parere della propria Commissione per il Paesaggio, mentre la disciplina legislativa applicabile impone il rispetto del solo parere vincolante della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 1150 del 1942 (c.d. legge urbanistica generale), norma per la quale i piani particolareggiati nelle zone soggette a vincolo storico-artistico o paesaggistico sono sottoposti alla “competente Soprintendenza”.
Al contrario, si continua nel gravame, il parere della Commissione non può violare quello della Soprintendenza, oltre a non avere un chiaro fondamento normativo.
La censura, per quanto suggestiva e ben argomentata, non convince il Collegio.
La deliberazione di Giunta n. 43 del 2024 (cfr. il doc. 1 allegato alla relazione istruttoria del Comune del 21.6.2024, doc. 13 del resistente ed il doc. 1 della ricorrente allegato ai motivi aggiunti), non è affatto motivata con esclusivo o prevalente riferimento al parere della Commissione comunale, ma al contrario richiama diffusamente il parere rilasciato dalla Soprintendenza il 4.5.2023 (cfr. per quest’ultimo il doc. 4 della ricorrente allegato ai motivi aggiunti ed il doc. 6 allegato alla relazione istruttoria del Comune), come del resto risulta da una piana e serena lettura del testo integrale della deliberazione stessa.
Quanto al parere negativo della Commissione comunale per il paesaggio del 9.1.2024 (cfr. il doc. 2 della ricorrente allegato ai motivi aggiunti), lo stesso è certo richiamato dalla deliberazione di Giunta ma non costituisce né il solo né il prevalente argomento per la decisione negativa sulla proposta di piano attuativo.
Il parere della Commissione non è poi privo di un proprio fondamento normativo, posto che la scheda d’ambito riferita all’area oggetto di piano (Ambito AT 13) prevede espressamente il rilascio di un parere vincolante da parte della Commissione (cfr. il doc. 3 della ricorrente allegato ai motivi aggiunti, pag. 4 di 7).
La scheda d’ambito è parte integrante dello strumento urbanistico generale comunale (Piano di Governo del Territorio o PGT, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005), per cui l’obbligo del parere trova il proprio fondamento nel medesimo strumento urbanistico.
Appare quindi rispettato l’art. 81, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 12 del 2005, secondo cui la Commissione per il Paesaggio si esprime « in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali ».
Si conferma, di conseguenza, il rigetto del secondo motivo aggiunto.
2.3 Nel terzo motivo aggiunto (lettera “C”) viene denunciato il presunto eccesso di potere in cui sarebbe incorso il Comune nella valutazione dell’ultimo parere del 5.5.2023 della Soprintendenza, che ha il carattere di un parere condizionato, nel senso che l’Amministrazione statale subordina la propria approvazione del progetto ad una serie di condizioni, indicate dal n. 1 al n. 5 nella parte finale del proprio parere (cfr. ancora il doc. 4 della ricorrente allegato ai motivi aggiunti).
In particolare, al punto 1 la Soprintendenza ha chiesto una riduzione delle volumetrie proponendo volumi e ingombri simili all’edilizia consolidata circostante oppure in alternativa la riduzione della superficie territoriale prevista in cessione del 52% e questo per meglio distribuire i volumi e distanziare i fabbricati.
La scheda dell’ambito di cui è causa, infatti, prevede una superficie minima da cedersi al Comune per realizzare le urbanizzazioni pari al 52% della superficie territoriale (“St”, cfr. ancora il doc. 3 della ricorrente allegato ai motivi aggiunti, pagina 6 di 7).
Per la Soprintendenza la riduzione delle volumetrie è quindi espressamente alternativa alla riduzione della superficie oggetto di cessione e sul punto l’Amministrazione comunale, nella propria deliberazione, ha escluso di potere rinunciare alla cessione dell’intera dotazione di standard pari alla citata misura del 52%, atteso il carattere strategico dell’area d’ambito.
Quest’ultima, infatti, è sita nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita (il Comune di Valdidentro è una stazione sciistica) e di altre infrastrutture sportive e da ciò si giustifica la necessità dell’acquisizione totale dello standard per realizzare spazi per servizi pubblici o di interesse pubblico, quali ad esempio parcheggi anche interrati.
Con riguardo poi all’eventuale monetizzazione degli standard, nella deliberazione la Giunta osserva come tale monetizzazione finirebbe per ridurre le superfici da acquisire reputate strategiche per il Comune e che la monetizzazione viene di regola utilizzata allorché non vi siano in zona aree da reperire ma nel caso di specie tali aree esistono e possono essere utilizzate dall’Amministrazione.
Non si dimentichi poi che la scelta della monetizzazione è di regola una scelta discrezionale degli Enti pubblici, da esercitarsi avendo riguardo a tutte le caratteristiche della pianificazione.
In conclusione, le considerazioni svolte dal Comune circa la necessità dell’acquisizione degli standard nella misura del 52% prevista dalla pianificazione urbanistica non appaiono al Tribunale manifestamente erronee o irragionevoli, considerata anche la discrezionalità da riconoscersi alle Amministrazioni nelle scelte di piano.
Quanto poi alla ulteriore condizione – alternativa alla riduzione della cessione – della riduzione delle volumetrie, risulta dall’istruttoria condotta dagli uffici tecnici comunali che il progetto da ultimo presentato nel maggio 2023 dalla società istante determina un incremento dei volumi e della superficie lorda rispetto alla precedente soluzione del febbraio 2021.
In particolare, nella Tabella “B” contenuta nella relazione istruttoria comunale del 21.6.2024 e redatta sulla base dei dati di progetto, è indicato un complessivo aumento della volumetria di circa 3.000 metri cubi, visti sia la riduzione volumetrica dei fabbricati ad uso turistico sia il contestuale incremento di quelli ad uso residenziale.
Parimenti è stato accertato anche un aumento anche della superficie lorda (SL) per oltre 3.800 metri quadrati (cfr. il punto B.4 della relazione del Comune del 21.6.2024).
A fronte dei conteggi effettuati dagli uffici comunali, questi ultimi con nota del 14.7.2023 (cfr. l’allegato n. 10 alla relazione istruttoria del Comune), chiedevano alla società IN Futura la trasmissione di un calcolo analitico del volume geometrico delle due proposte progettuali ma tale richiesta, ancorché reiterata con nota del 24.8.2023 (cfr. l’allegato 11 alla relazione istruttoria del Comune), restava senza riscontro.
Sul tema del calcolo della volumetria e della superficie lorda, il difensore della società esponente evidenzia che la SL dovrà essere calcolata tenendo conto che i progetti futuri prevederanno, nei singoli edifici aventi forma di parallelepipedo, delle logge che non hanno rilievo da un punto di vista volumetrico, al pari degli spazi per le scale.
Allo stesso tempo, continua la ricorrente, saranno abbassate le altezze di alcuni fabbricati per creare differenze di altezze degli edifici.
Sul punto occorre però considerare che sia nel progetto originario del 2021 sia in quello successivo del 2023, la SL coincide con la superficie geometrica totale, comprensiva delle logge e delle scale (cfr. l’allegato 2 alla relazione istruttoria del Comune) ed è tale SL che deve essere presa in considerazione per valutare l’impatto percettivo sul paesaggio delle edificazioni da realizzarsi e ciò indipendentemente dalla circostanza che ai sensi del regolamento edilizio comunale le scale ed i loggiati non concorrono al calcolo della SL.
Del resto l’Amministrazione statale è chiamata a verificare l’eventuale compromissione dei valori paesaggistici derivante dall’edificazione, per cui non appare illogico tenere conto del volume geometrico complessivo dei fabbricati da realizzarsi.
Ne consegue che - in mancanza di analitiche contestazioni dei conteggi posti in essere dagli uffici, cosi come esposti nella relazione istruttoria e richiamati nella deliberazione di Giunta impugnata - non appare erronea l’affermazione comunale circa l’avvenuto incremento della volumetria, incremento che si pone in contrasto con il punto 1 del parere della Soprintendenza, che chiede invece una “riduzione delle volumetrie costruite”.
In conclusione, devono respingersi l’ultima censura dei motivi aggiunti e di conseguenza anche questi ultimi interamente.
3. Il particolare andamento della presente controversia e la complessità delle questioni dedotte inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO