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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17517 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FIORITO BARBARA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DI VEZZA GIUSEPPE per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la sua Parte_1 separazione dal marito , con cui aveva contratto matrimonio in Narayangonj CP_1
(BNG), il 02/11/2018 e da cui aveva avuto il figlio nato a [...] il [...]. Per_1
Il resistente, costituendosi, ha chiesto di pronunciare la separazione alle diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza in data 4.1.2023, a cui si rimanda, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza in data 13.12.2024, disattese le istanze di prove orali, il GI ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione sul solo status, con termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto e la domanda di addebito della ricorrente convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Narayangony (Bangladesh) il 02/11/2018;
[...]
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00224, Serie C57, Anno 2019);
− spese alla sentenza definitiva.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27203 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FIORITO BARBARA per procura in atti
RICORRENTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DI VEZZA GIUSEPPE per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto all'adito Tribunale di pronunciare, alle condizioni di cui in atti, la sua Parte_1 separazione dal marito , con cui aveva contratto matrimonio in Narayangonj CP_1
(BNG), il 02/11/2018 e da cui aveva avuto il figlio nato a [...] il [...]. Per_1
Il resistente, costituendosi, ha chiesto di pronunciare la separazione alle diverse condizioni indicate in atti.
All'udienza presidenziale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f., con ordinanza in data 4.1.2023, a cui si rimanda, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha assunto i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con ordinanza in data 13.12.2024, disattese le istanze di prove orali, il GI ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione sul solo status, con termine di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, le rispettive allegazioni delle parti, il tempo decorso dalla separazione di fatto e la domanda di addebito della ricorrente convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
La regolamentazione delle spese di lite è rinviata alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, coniugati in Narayangony (Bangladesh) il 02/11/2018;
[...]
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di di procedere all'annotazione della presente sentenza (atto n. 00224, Serie C57, Anno 2019);
− spese alla sentenza definitiva.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi