Articolo 7 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 agosto 1977
Art. 7.
In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizione i fondi residui della gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 sono versati nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge.
Al fabbisogno occorrente all'ufficio liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , si provvede con prelevamenti a favore dello stesso ufficio di liquidazione da disporsi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale - sentito il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente