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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2237 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con l'avv.ta Controparte_1
-parte attrice in opposizione-
e
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Controparte_2 C.F._1
Leonardo Viglione e Massimo Micaletti
-parte convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127- ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ” (di seguito anche solo il Parte_1
“ ”) ha convenuto in giudizio l'arch. , opponendo il decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 378/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.03.2017 per la sorte capitale di euro 88.496,07, al fine di ottenerne la declaratoria di annullamento e/o la sua revoca, in ragione dell'assoluta infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla professionista con ricorso per ingiunzione, con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c.
1 I.1.1. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attore in opposizione ha allegato e dedotto:
- la carenza dei requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c., non avendo la fornito alcuna prova scritta idonea a sostenere il credito azionato;
CP_2
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata dalla opposta, atteso che l' non avrebbe mai svolto, su incarico del Condominio, le attività professionali di CP_2 cui alle parcelle azionate, da ritenersi, in parte, riferibili ad attività svolte da altri professionisti e, in altra parte, a prestazione rese in favore di singoli condomini;
- di aver formulato plurime contestazioni in ordine all'an delle richieste di pagamento avanzate dalla in sede stragiudiziale;
CP_2
- che la professionista, pertanto, avrebbe formulato una domanda di ingiunzione manifestamente insostenibile, con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c..
I-2. Con comparsa del 22.12.2017 si è costituita in giudizio l'arch. Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c., nonché avanzando richiesta di cancellazione di espressioni contenute nell'avverso atto introduttivo, ritenute gravemente offensive.
I-2.1. In particolare, a sostegno della propria posizione, l'opposta ha dedotto e allegato:
- l'inesistenza, la nullità e/o l'inammissibilità dell'avversa opposizione, per la mancata sottoscrizione della stessa da parte del difensore;
- l'inammissibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria azionata, avendo la svolto attività CP_2 professionale su incarico del sin dal 15.05.1991, come da copiosa Parte_1 documentazione in atti, da ritenersi idonea a comprovare il conferimento di un incarico complesso e pluriannuale, giunto a termine solo in data 22.08.2015 per volontà di parte opposta e avente ad oggetto: a) direzione dei lavori edilizi afferenti alle parti già progettate dall'ing. prima del fallimento del costruttore e della conseguente interruzione dei CP_3 lavori;
b) ricostruzione del fascicolo tecnico ed amministrativo dell'edificio, ai fini del collaudo e successivamente dell'accatastamento dello stabile ed alla sua agibilità; c) progettazione e direzione dei lavori necessari alla realizzazione di tutto quanto non previsto nel progetto ma comunque indispensabile al completamento dell'edificio, pur non CP_3 richiedendosi, per ciò, autorizzazioni comunali o depositi negli uffici, trattandosi di opere formalmente facenti parte di un progetto già autorizzato ed essendosi interrotti, a causa del
2 fallimento, i termini di decadenza delle dette autorizzazioni e di esecuzione di dette opere;
d) compimento dell'iter necessario all'esecuzione delle prove tecniche sui materiali con assistenza al collaudo, in veste di D.L. anche delle opere dirette a suo tempo dall'ing.
e) progettazione e direzione dell'allaccio alla rete fognaria comunale e gli impianti CP_3 idrici;
f) progettazione e sistemazione dell'area e della recinzione dell'edificio benché il progetto non fu poi realizzato;
g) progettazione e direzione dei lavori di adeguamento per la messa a norma dell'edificio (parapetti, corrimani, ringhiere del vano scala, finestre ed aperture, gronde, setti separatori dei balconi); h) revisione completa dell'edificio, evidenziandone lo stato delle strutture e delle singole parti e gli interventi necessari per ovviare ad eventuali situazioni di degrado;
i) quantificazione del valore delle opere costruite e da costruire;
l) progettazione di due differenti ipotesi di messa a norma del vano garage.
- di non essere stata retribuita, nonostante i plurimi solleciti di pagamento rivolti al
Condominio, fatta eccezione per l'importo di euro 600,00, accettato a titolo di acconto.
I-3. La causa, documentalmente istruita, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
II-5. Occorre premettere che le allegazioni delle parti sono assai numerose (a tratti sovrabbondanti)
e che non tutte risultano conferenti ai fini della decisione. Sicché, la selezione delle allegazioni scrutinate e degli elementi utili emergenti dall'istruttoria è effettuata con riferimento al materiale strettamente utile ai fini del decidere, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità immanenti al sistema processuale e oggi positivizzati all'art. 121 c.p.c. Quanto non espressamente esaminato in questa sede, dunque, deve ritenersi disatteso in quanto irrilevante, non pertinente o comunque non provato.
II-6. Tanto premesso, in via pregiudiziale, giova evidenziare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte opposta, di inesistenza, nullità e/o l'inammissibilità dell'avversa opposizione per omessa sottoscrizione dell'atto di citazione notificato via PEC dal difensore dell'opponente, avv.ta
[...]
CP_1
Com'è noto, infatti, il disposto di cui all'art. 125 c.p.c., sulla sottoscrizione da parte dell'autore dell'atto anche della copia notificata della citazione e degli altri atti introduttivi di un procedimento ivi elencati, può ritenersi osservato quando gli elementi indicati nell'atto notificato rendono
3 possibile desumere la provenienza del medesimo da un difensore provvisto di mandato, cosicché deve ritenersi che non determini nullità la notificazione di una copia dell'atto introduttivo in cui, pur mancando la sottoscrizione del procuratore della parte, l'avvenuta notifica a mezzo PEC dell'atto da parte del legale, con relata di notificazione contenente l'espresso riferimento al legale che vi provvede è certamente idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notificazione (cfr. Trib. Bologna, Sez. II, 25/09/2024, n. 2507; Trib.
Roma, Sez. IV, 12/07/2019, n. 14768).
II-6.1. Ciò premesso in termini generali, deve ritenersi che, nel caso di specie, la pacifica e documentale assenza di sottoscrizione dell'atto introduttivo non abbia determinato alcuna invalidità dello stesso, poiché la sua provenienza da un difensore provvisto di procura può ritenersi certamente desumibile dalla relata di notifica a mezzo PEC, munita di attestazione di conformità della copia informatica all'originale, nonché da altri elementi allegati allo stesso, quale la procura alle liti sottoscritta dal difensore per autentica (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. I, 06/04/2006, n.
8042).
A ciò si aggiunga, inoltre, che l'omissione riscontrata non ha concretamente arrecato alcun nocumento alla controparte in termini di diritto di difesa, stante la tempestiva costituzione in giudizio, con ampie difese nel merito della lite.
II-7. Sotto altro profilo, quanto alla asserita improcedibilità dell'azione per omessa esperimento del tentativo di mediazione, giova evidenziare che: i) la presente controversia, avente ad oggetto l'adempimento di un rapporto negoziale tra le parti, seppur intercorso tra un Condominio e un architetto, non rientra tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, atteso che, ai sensi del disposto di cui all'art. 71 quater disp. att. c.c., “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”; ii) le parti hanno comunque dedotto di aver esperito un tentativo di mediazione, conclusosi negativamente.
II-8. Entrando nel merito della controversia, va anzitutto rilevato che “l'opposizione prevista dall'art.
645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre
2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n. 19596).
4 Ne consegue l'irrilevanza delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alle condizioni di concedibilità dell'emesso decreto, atteso che, a prescindere dai presupposti dell'ingiunzione, la fondatezza del diritto di credito azionato in via monitoria costituisce oggetto del presente giudizio, ove l'opposta assume la veste di attrice in senso sostanziale.
II-9. Pertanto, giova evidenziare che, a fronte di un solido corredo documentale versato in atti dalla sin dalla fase dell'ingiunzione, il opponente ha tentato di paralizzare la CP_2 Parte_1 pretesa creditoria azionata dalla professionista eccependo, in parte, l'assenza di un vincolo negoziale che potesse giustificare il credito vantato e, in altra parte, l'effettiva esecuzione delle opere commissionate dal alla Parte_1 CP_2
Pur in presenza di simili contestazioni, tuttavia, il Tribunale ritiene che, dalla copiosa documentazione in atti, possa ritenersi dimostrata, con probabilità superiore a quella opposta,
l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti, sub specie di conferimento di incarico da parte del
Condominio in favore della avente ad oggetto tutte le prestazioni sopra specificate e di CP_2 cui la professionista reclama il compenso.
Infatti, fermo il principio della libertà delle forme (ex artt. 1325-1350 c.c.), il titolo alla base delle prestazioni rese dalla professionista in favore dell'opponente può ritenersi dimostrato sulla scorta dei seguenti documenti:
1. Missiva del 02.05.1991 (doc. 1 fasc. monitorio) nella quale il sig. – Parte_2 nominato amministratore del Condominio come da verbale di riunione condominiale del
7.4.1990 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) - conferisce alla incarico di “direzione dei lavori CP_2 edilizi concernenti ultimazione e completamento dell'edificio denominato Alfa 3”;
2. Accettazione dell'incarico a firma dell'opposta con sottoscrizione per ricevuta del sig.
, in data 15.5.1991 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio); Parte_2
3. Riproduzione fotografica della cartellonistica di cantiere con qualificazione della CP_2 come direttore dei lavori/progettista (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta);
4. Relazione sullo stato dell'iter per l'ottenimento dell'agibilità del Parte_1 richiesta dall'Amministratore di condominio e dallo stesso sottoscritta per ricevuta in data
03.07.2003 (“facendo seguito alla sua telefonata della settimana scorsa e al colloquio avuto con Lei presso il suo ufficio, come da Lei richiesto allego una relazione sullo stato dell'iter per l'ottenimento dell'agibilità per l'edificio in oggetto”, cfr. doc. 14 fasc. monitorio);
5. Verbale di assemblea condominiale del 18.4.2005 ove “L'assemblea da incarico all'Ach.
Adorante affinché proceda a quanto sopra descritto e comunque necessario a conseguire l'abitabilità dell'edificio e riferirà in prossime assemblee sulle circostanze da osservare e sul costo da sostenere” (cfr. doc.
15, pag. 3, fasc. monitorio);
5 6. Verbale di assemblea del 27.08.2005 in cui “L'architetto facendo seguito alla relazione CP_2 scritta inviata dall'amm.re riferisce sulla sua attività di cui al mandato assembleare (…)” (cfr. doc. 18 fasc. monitorio);
7. Ricevuta di pagamento del 30.09.2005, sottoscritta per ricevuta dall'Amministratore p.t. del
Condominio, avente ad oggetto la somma di euro 600,00, corrisposta in favore della a titolo di acconto sulle spettanze dovute per le prestazioni svolte dalla CP_2 professionista e ivi specificatamente individuate (doc. 4 e 19 fasc. monitorio);
8. Verbale di assemblea condominiale del 25.08.2006 in cui “(…) in tale contesto si da anche mandato alla medesima di eseguire lo spostamento del sistema autoclave dal box ad altro (…). I condomini entro 30 gg. dovranno fornire i documenti di accatastamento e di propria abitabilità e degli estremi della proprietà all'Arch. (cfr. doc. 20 fasc. monitorio); CP_2
9. Raccomandata del 02.08.2011 a firma del sig. , il quale rivolge istanza di intervento Parte_2 immediato alla espressamente qualificata, sin dall'intestazione dell'atto, quale CP_2
“Direttore Lavori Cantiere edile Alfa3” (doc. 26 fasc. monitorio).
Pertanto, deve ritenersi acclarata l'esistenza di un titolo negoziale alla base della pretesa creditoria azionata, né può accogliersi la ricostruzione offerta da parte opponente, secondo la quale gli incarichi sarebbero stati conferiti alla professionista dall'avv. in proprio e non in qualità Parte_2 di legale rappresentante p.t. del . Parte_1
Depongono in senso opposto, infatti, la qualifica del quale amministratore del Parte_2
Condominio all'epoca degli incarichi (circostanza pacifica tra le parti con i noti effetti ex art. 115
c.p.c., nonché adeguatamente documentata, cfr. doc. 1 fasc. monitorio) e il tenore letterale del contenuto dei documenti supra richiamati, afferente a prestazioni richieste alla rispetto CP_2 all'intero edificio condominiale e non a singole proprietà individuali.
II-10. Tanto rilevato, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, l'opponente, dal canto suo, non ha comprovato né di avere adempiuto integralmente al pagamento del corrispettivo dovuto alla professionista, né di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, nulla avendo allegato/dimostrato in merito.
Egli, invero, rispetto alle prestazioni – in tesi – mai commissionate alla ha formulato CP_2 contestazioni generiche e, in parte, contraddittorie: più nel dettaglio, prima ha negato di aver commissionato e ricevuto prestazioni dalla (in quanto asseritamente rese da altro Pt_3 professionista), per poi affermare che “I professionisti incaricati per le attività sopra elencate furono regolarmente pagati (come dimostra il fatto che la stessa per anni non ha richiesto al condominio alcun CP_2 pagamento per le prestazioni professionali svolte e per le quali è maturato il termine di prescrizione)” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
6 Orbene, delle due l'una: o la non ha svolto alcuna delle predette attività su incarico e in CP_2 favore del Condominio o ha reso delle prestazioni professionali il cui credito, evidentemente non soddisfatto, dovrebbe ritenersi, secondo l'opponente, prescritto.
Senza contare che l'eccezione di prescrizione sollevata dal – nell'atto introduttivo, in Parte_1 un mero inciso tra parentesi (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione) – deve ritenersi priva di quel contenuto allegatorio minimo idoneo a consentirne il vaglio, specie a fronte dell'attività complessa e pluriennale comprovata dalla professionista e protrattasi fino al 2015 (cfr. doc. 34 fasc. monitorio).
Ancora, anche a voler qualificare tale inciso come eccezione di prescrizione presuntiva, e non ordinaria del credito, tale deduzione risulterebbe comunque incompatibile con l'allegazione di non debenza delle somme oggetto di domanda, il che implica l'ammissione del mancato pagamento.
Quanto, infine, alle prestazioni pacificamente commissionate dal come Controparte_4 CP_2 da verbale del 27.08.2005, l'opponente si è limitato a contestare genericamente l'esatto adempimento della prestazione, senza meglio specificare i termini dell'eccezione – neppure reiterata negli scritti conclusivi – con conseguente impossibilità per il giudicante di accertarne la fondatezza.
Né assume alcun rilievo, sul punto, la circostanza di aver conferimento incarico ad altro tecnico – geometra (cfr. pag. 13 atto di citazione in opposizione) – per le medesime prestazioni, Per_1 trattandosi di professionista avente altra qualifica e altro ruolo rispetto a quelli dell'architetto, odierno opposto.
II-11. Tanto chiarito in ordine all'an del credito azionato, giova rammentare, in punto di diritto, che per le contestazioni sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, vale il principio - in forza del combinato disposto ex artt. 2697 c.c. e 115, co. 1, c.p.c. - secondo il quale il debitore ha l'onere di contestare specificatamente la richiesta di compenso avanzata dal professionista qualora essa muova da un conteggio preciso e dettagliato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/12/2021, n.
37788).
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente, costituendosi nel giudizio, non ha specificamente contestato il dettagliato conteggio contenuto nella parcella prodotta in atti dall'opposta sin dal ricorso monitorio (cfr. doc. 35 fasc. monitorio), limitandosi a dissertare – in termini puramente teorici – sulla valenza probatoria del parere di congruità del competente ordine professionale.
II-12. Pertanto, la ricca e specifica documentazione prodotta dall'opposta sin dal ricorso monitorio, unitamente alla genericità delle contestazioni svolte dall'opponente, consente di ritenere raggiunta la piena prova del diritto di credito azionato nella misura richiesta dalla professionista.
III- STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione proposta dal Parte_4
7
[...] nei confronti di , con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
III-14. Da ultimo, il complessivo tenore delle difese svolte da ambo le parti, in un clima di acceso contrasto, non evidenziando profili di dolo o colpa grave e comunque un abuso del processo, giustificano il rigetto delle domande risarcitorie formulate vicendevolmente da ambo le parti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'opponente.
Quanto alla richiesta di epurazione degli scritti difensivi, deve rilevarsi che ambo le parti hanno articolato il contraddittorio processuale con terminologia sicuramente accesa e al limite della violazione del reciproco dovere di rispetto. Ma la reciprocità del contegno e il suo collocarsi, comunque, entro il limite massimo della continenza verbale, consentono di rigettare le richieste di epurazione, pur richiamando i difensori delle parti all'osservanza dei doveri di lealtà e probità, oltre che quelli deontologici derivanti dallo spirito di colleganza.
III-15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 2237/2017, proposta dal nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto,
8 2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 378/2017 emesso in data 28.03.2017 da questo
Tribunale nel procedimento monitorio n. R.G. 287/2017 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) CONDANNA il al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Massimo
Micaletti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, 11 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 2237 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore, in Parte_1 P.IVA_1 giudizio con l'avv.ta Controparte_1
-parte attrice in opposizione-
e
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Controparte_2 C.F._1
Leonardo Viglione e Massimo Micaletti
-parte convenuta in opposizione-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note ex art. 127- ter c.p.c., sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2024.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il ” (di seguito anche solo il Parte_1
“ ”) ha convenuto in giudizio l'arch. , opponendo il decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 378/2017 emesso dall'intestato Tribunale in data 28.03.2017 per la sorte capitale di euro 88.496,07, al fine di ottenerne la declaratoria di annullamento e/o la sua revoca, in ragione dell'assoluta infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla professionista con ricorso per ingiunzione, con vittoria di spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c.
1 I.1.1. Più nel dettaglio, a sostegno della domanda, l'attore in opposizione ha allegato e dedotto:
- la carenza dei requisiti di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto ex art. 633 c.p.c., non avendo la fornito alcuna prova scritta idonea a sostenere il credito azionato;
CP_2
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione;
- l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata dalla opposta, atteso che l' non avrebbe mai svolto, su incarico del Condominio, le attività professionali di CP_2 cui alle parcelle azionate, da ritenersi, in parte, riferibili ad attività svolte da altri professionisti e, in altra parte, a prestazione rese in favore di singoli condomini;
- di aver formulato plurime contestazioni in ordine all'an delle richieste di pagamento avanzate dalla in sede stragiudiziale;
CP_2
- che la professionista, pertanto, avrebbe formulato una domanda di ingiunzione manifestamente insostenibile, con conseguente responsabilità ex art. 96 c.p.c..
I-2. Con comparsa del 22.12.2017 si è costituita in giudizio l'arch. Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, anche ex art. 96 c.p.c., nonché avanzando richiesta di cancellazione di espressioni contenute nell'avverso atto introduttivo, ritenute gravemente offensive.
I-2.1. In particolare, a sostegno della propria posizione, l'opposta ha dedotto e allegato:
- l'inesistenza, la nullità e/o l'inammissibilità dell'avversa opposizione, per la mancata sottoscrizione della stessa da parte del difensore;
- l'inammissibilità dell'opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria azionata, avendo la svolto attività CP_2 professionale su incarico del sin dal 15.05.1991, come da copiosa Parte_1 documentazione in atti, da ritenersi idonea a comprovare il conferimento di un incarico complesso e pluriannuale, giunto a termine solo in data 22.08.2015 per volontà di parte opposta e avente ad oggetto: a) direzione dei lavori edilizi afferenti alle parti già progettate dall'ing. prima del fallimento del costruttore e della conseguente interruzione dei CP_3 lavori;
b) ricostruzione del fascicolo tecnico ed amministrativo dell'edificio, ai fini del collaudo e successivamente dell'accatastamento dello stabile ed alla sua agibilità; c) progettazione e direzione dei lavori necessari alla realizzazione di tutto quanto non previsto nel progetto ma comunque indispensabile al completamento dell'edificio, pur non CP_3 richiedendosi, per ciò, autorizzazioni comunali o depositi negli uffici, trattandosi di opere formalmente facenti parte di un progetto già autorizzato ed essendosi interrotti, a causa del
2 fallimento, i termini di decadenza delle dette autorizzazioni e di esecuzione di dette opere;
d) compimento dell'iter necessario all'esecuzione delle prove tecniche sui materiali con assistenza al collaudo, in veste di D.L. anche delle opere dirette a suo tempo dall'ing.
e) progettazione e direzione dell'allaccio alla rete fognaria comunale e gli impianti CP_3 idrici;
f) progettazione e sistemazione dell'area e della recinzione dell'edificio benché il progetto non fu poi realizzato;
g) progettazione e direzione dei lavori di adeguamento per la messa a norma dell'edificio (parapetti, corrimani, ringhiere del vano scala, finestre ed aperture, gronde, setti separatori dei balconi); h) revisione completa dell'edificio, evidenziandone lo stato delle strutture e delle singole parti e gli interventi necessari per ovviare ad eventuali situazioni di degrado;
i) quantificazione del valore delle opere costruite e da costruire;
l) progettazione di due differenti ipotesi di messa a norma del vano garage.
- di non essere stata retribuita, nonostante i plurimi solleciti di pagamento rivolti al
Condominio, fatta eccezione per l'importo di euro 600,00, accettato a titolo di acconto.
I-3. La causa, documentalmente istruita, dopo numerosi differimenti d'ufficio, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 al cui esito, con ordinanza del 25.10.2024, comunicata in pari data, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 13.01.2025.
II. ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
II-4. L'opposizione risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
II-5. Occorre premettere che le allegazioni delle parti sono assai numerose (a tratti sovrabbondanti)
e che non tutte risultano conferenti ai fini della decisione. Sicché, la selezione delle allegazioni scrutinate e degli elementi utili emergenti dall'istruttoria è effettuata con riferimento al materiale strettamente utile ai fini del decidere, nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità immanenti al sistema processuale e oggi positivizzati all'art. 121 c.p.c. Quanto non espressamente esaminato in questa sede, dunque, deve ritenersi disatteso in quanto irrilevante, non pertinente o comunque non provato.
II-6. Tanto premesso, in via pregiudiziale, giova evidenziare l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte opposta, di inesistenza, nullità e/o l'inammissibilità dell'avversa opposizione per omessa sottoscrizione dell'atto di citazione notificato via PEC dal difensore dell'opponente, avv.ta
[...]
CP_1
Com'è noto, infatti, il disposto di cui all'art. 125 c.p.c., sulla sottoscrizione da parte dell'autore dell'atto anche della copia notificata della citazione e degli altri atti introduttivi di un procedimento ivi elencati, può ritenersi osservato quando gli elementi indicati nell'atto notificato rendono
3 possibile desumere la provenienza del medesimo da un difensore provvisto di mandato, cosicché deve ritenersi che non determini nullità la notificazione di una copia dell'atto introduttivo in cui, pur mancando la sottoscrizione del procuratore della parte, l'avvenuta notifica a mezzo PEC dell'atto da parte del legale, con relata di notificazione contenente l'espresso riferimento al legale che vi provvede è certamente idonea ad attestare la provenienza dell'atto da parte di un procuratore legittimato a richiederne la notifica, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notificazione (cfr. Trib. Bologna, Sez. II, 25/09/2024, n. 2507; Trib.
Roma, Sez. IV, 12/07/2019, n. 14768).
II-6.1. Ciò premesso in termini generali, deve ritenersi che, nel caso di specie, la pacifica e documentale assenza di sottoscrizione dell'atto introduttivo non abbia determinato alcuna invalidità dello stesso, poiché la sua provenienza da un difensore provvisto di procura può ritenersi certamente desumibile dalla relata di notifica a mezzo PEC, munita di attestazione di conformità della copia informatica all'originale, nonché da altri elementi allegati allo stesso, quale la procura alle liti sottoscritta dal difensore per autentica (cfr. sul punto, Cass. civ., Sez. I, 06/04/2006, n.
8042).
A ciò si aggiunga, inoltre, che l'omissione riscontrata non ha concretamente arrecato alcun nocumento alla controparte in termini di diritto di difesa, stante la tempestiva costituzione in giudizio, con ampie difese nel merito della lite.
II-7. Sotto altro profilo, quanto alla asserita improcedibilità dell'azione per omessa esperimento del tentativo di mediazione, giova evidenziare che: i) la presente controversia, avente ad oggetto l'adempimento di un rapporto negoziale tra le parti, seppur intercorso tra un Condominio e un architetto, non rientra tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, atteso che, ai sensi del disposto di cui all'art. 71 quater disp. att. c.c., “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”; ii) le parti hanno comunque dedotto di aver esperito un tentativo di mediazione, conclusosi negativamente.
II-8. Entrando nel merito della controversia, va anzitutto rilevato che “l'opposizione prevista dall'art.
645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo” (Cass. civ., Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre
2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n. 19596).
4 Ne consegue l'irrilevanza delle contestazioni mosse dall'opponente in ordine alle condizioni di concedibilità dell'emesso decreto, atteso che, a prescindere dai presupposti dell'ingiunzione, la fondatezza del diritto di credito azionato in via monitoria costituisce oggetto del presente giudizio, ove l'opposta assume la veste di attrice in senso sostanziale.
II-9. Pertanto, giova evidenziare che, a fronte di un solido corredo documentale versato in atti dalla sin dalla fase dell'ingiunzione, il opponente ha tentato di paralizzare la CP_2 Parte_1 pretesa creditoria azionata dalla professionista eccependo, in parte, l'assenza di un vincolo negoziale che potesse giustificare il credito vantato e, in altra parte, l'effettiva esecuzione delle opere commissionate dal alla Parte_1 CP_2
Pur in presenza di simili contestazioni, tuttavia, il Tribunale ritiene che, dalla copiosa documentazione in atti, possa ritenersi dimostrata, con probabilità superiore a quella opposta,
l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti, sub specie di conferimento di incarico da parte del
Condominio in favore della avente ad oggetto tutte le prestazioni sopra specificate e di CP_2 cui la professionista reclama il compenso.
Infatti, fermo il principio della libertà delle forme (ex artt. 1325-1350 c.c.), il titolo alla base delle prestazioni rese dalla professionista in favore dell'opponente può ritenersi dimostrato sulla scorta dei seguenti documenti:
1. Missiva del 02.05.1991 (doc. 1 fasc. monitorio) nella quale il sig. – Parte_2 nominato amministratore del Condominio come da verbale di riunione condominiale del
7.4.1990 (cfr. doc. 1 fasc. monitorio) - conferisce alla incarico di “direzione dei lavori CP_2 edilizi concernenti ultimazione e completamento dell'edificio denominato Alfa 3”;
2. Accettazione dell'incarico a firma dell'opposta con sottoscrizione per ricevuta del sig.
, in data 15.5.1991 (cfr. doc. 2 fasc. monitorio); Parte_2
3. Riproduzione fotografica della cartellonistica di cantiere con qualificazione della CP_2 come direttore dei lavori/progettista (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta);
4. Relazione sullo stato dell'iter per l'ottenimento dell'agibilità del Parte_1 richiesta dall'Amministratore di condominio e dallo stesso sottoscritta per ricevuta in data
03.07.2003 (“facendo seguito alla sua telefonata della settimana scorsa e al colloquio avuto con Lei presso il suo ufficio, come da Lei richiesto allego una relazione sullo stato dell'iter per l'ottenimento dell'agibilità per l'edificio in oggetto”, cfr. doc. 14 fasc. monitorio);
5. Verbale di assemblea condominiale del 18.4.2005 ove “L'assemblea da incarico all'Ach.
Adorante affinché proceda a quanto sopra descritto e comunque necessario a conseguire l'abitabilità dell'edificio e riferirà in prossime assemblee sulle circostanze da osservare e sul costo da sostenere” (cfr. doc.
15, pag. 3, fasc. monitorio);
5 6. Verbale di assemblea del 27.08.2005 in cui “L'architetto facendo seguito alla relazione CP_2 scritta inviata dall'amm.re riferisce sulla sua attività di cui al mandato assembleare (…)” (cfr. doc. 18 fasc. monitorio);
7. Ricevuta di pagamento del 30.09.2005, sottoscritta per ricevuta dall'Amministratore p.t. del
Condominio, avente ad oggetto la somma di euro 600,00, corrisposta in favore della a titolo di acconto sulle spettanze dovute per le prestazioni svolte dalla CP_2 professionista e ivi specificatamente individuate (doc. 4 e 19 fasc. monitorio);
8. Verbale di assemblea condominiale del 25.08.2006 in cui “(…) in tale contesto si da anche mandato alla medesima di eseguire lo spostamento del sistema autoclave dal box ad altro (…). I condomini entro 30 gg. dovranno fornire i documenti di accatastamento e di propria abitabilità e degli estremi della proprietà all'Arch. (cfr. doc. 20 fasc. monitorio); CP_2
9. Raccomandata del 02.08.2011 a firma del sig. , il quale rivolge istanza di intervento Parte_2 immediato alla espressamente qualificata, sin dall'intestazione dell'atto, quale CP_2
“Direttore Lavori Cantiere edile Alfa3” (doc. 26 fasc. monitorio).
Pertanto, deve ritenersi acclarata l'esistenza di un titolo negoziale alla base della pretesa creditoria azionata, né può accogliersi la ricostruzione offerta da parte opponente, secondo la quale gli incarichi sarebbero stati conferiti alla professionista dall'avv. in proprio e non in qualità Parte_2 di legale rappresentante p.t. del . Parte_1
Depongono in senso opposto, infatti, la qualifica del quale amministratore del Parte_2
Condominio all'epoca degli incarichi (circostanza pacifica tra le parti con i noti effetti ex art. 115
c.p.c., nonché adeguatamente documentata, cfr. doc. 1 fasc. monitorio) e il tenore letterale del contenuto dei documenti supra richiamati, afferente a prestazioni richieste alla rispetto CP_2 all'intero edificio condominiale e non a singole proprietà individuali.
II-10. Tanto rilevato, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, l'opponente, dal canto suo, non ha comprovato né di avere adempiuto integralmente al pagamento del corrispettivo dovuto alla professionista, né di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, nulla avendo allegato/dimostrato in merito.
Egli, invero, rispetto alle prestazioni – in tesi – mai commissionate alla ha formulato CP_2 contestazioni generiche e, in parte, contraddittorie: più nel dettaglio, prima ha negato di aver commissionato e ricevuto prestazioni dalla (in quanto asseritamente rese da altro Pt_3 professionista), per poi affermare che “I professionisti incaricati per le attività sopra elencate furono regolarmente pagati (come dimostra il fatto che la stessa per anni non ha richiesto al condominio alcun CP_2 pagamento per le prestazioni professionali svolte e per le quali è maturato il termine di prescrizione)” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
6 Orbene, delle due l'una: o la non ha svolto alcuna delle predette attività su incarico e in CP_2 favore del Condominio o ha reso delle prestazioni professionali il cui credito, evidentemente non soddisfatto, dovrebbe ritenersi, secondo l'opponente, prescritto.
Senza contare che l'eccezione di prescrizione sollevata dal – nell'atto introduttivo, in Parte_1 un mero inciso tra parentesi (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione) – deve ritenersi priva di quel contenuto allegatorio minimo idoneo a consentirne il vaglio, specie a fronte dell'attività complessa e pluriennale comprovata dalla professionista e protrattasi fino al 2015 (cfr. doc. 34 fasc. monitorio).
Ancora, anche a voler qualificare tale inciso come eccezione di prescrizione presuntiva, e non ordinaria del credito, tale deduzione risulterebbe comunque incompatibile con l'allegazione di non debenza delle somme oggetto di domanda, il che implica l'ammissione del mancato pagamento.
Quanto, infine, alle prestazioni pacificamente commissionate dal come Controparte_4 CP_2 da verbale del 27.08.2005, l'opponente si è limitato a contestare genericamente l'esatto adempimento della prestazione, senza meglio specificare i termini dell'eccezione – neppure reiterata negli scritti conclusivi – con conseguente impossibilità per il giudicante di accertarne la fondatezza.
Né assume alcun rilievo, sul punto, la circostanza di aver conferimento incarico ad altro tecnico – geometra (cfr. pag. 13 atto di citazione in opposizione) – per le medesime prestazioni, Per_1 trattandosi di professionista avente altra qualifica e altro ruolo rispetto a quelli dell'architetto, odierno opposto.
II-11. Tanto chiarito in ordine all'an del credito azionato, giova rammentare, in punto di diritto, che per le contestazioni sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, vale il principio - in forza del combinato disposto ex artt. 2697 c.c. e 115, co. 1, c.p.c. - secondo il quale il debitore ha l'onere di contestare specificatamente la richiesta di compenso avanzata dal professionista qualora essa muova da un conteggio preciso e dettagliato (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01/12/2021, n.
37788).
Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente, costituendosi nel giudizio, non ha specificamente contestato il dettagliato conteggio contenuto nella parcella prodotta in atti dall'opposta sin dal ricorso monitorio (cfr. doc. 35 fasc. monitorio), limitandosi a dissertare – in termini puramente teorici – sulla valenza probatoria del parere di congruità del competente ordine professionale.
II-12. Pertanto, la ricca e specifica documentazione prodotta dall'opposta sin dal ricorso monitorio, unitamente alla genericità delle contestazioni svolte dall'opponente, consente di ritenere raggiunta la piena prova del diritto di credito azionato nella misura richiesta dalla professionista.
III- STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-13. Da quanto precede consegue il rigetto dell'opposizione proposta dal Parte_4
7
[...] nei confronti di , con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
III-14. Da ultimo, il complessivo tenore delle difese svolte da ambo le parti, in un clima di acceso contrasto, non evidenziando profili di dolo o colpa grave e comunque un abuso del processo, giustificano il rigetto delle domande risarcitorie formulate vicendevolmente da ambo le parti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96
c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n.
26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale dell'opponente.
Quanto alla richiesta di epurazione degli scritti difensivi, deve rilevarsi che ambo le parti hanno articolato il contraddittorio processuale con terminologia sicuramente accesa e al limite della violazione del reciproco dovere di rispetto. Ma la reciprocità del contegno e il suo collocarsi, comunque, entro il limite massimo della continenza verbale, consentono di rigettare le richieste di epurazione, pur richiamando i difensori delle parti all'osservanza dei doveri di lealtà e probità, oltre che quelli deontologici derivanti dallo spirito di colleganza.
III-15. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per tutte le fasi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo avente n. R.G. 2237/2017, proposta dal nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
1) RIGETTA l'opposizione proposta e, per l'effetto,
8 2) CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 378/2017 emesso in data 28.03.2017 da questo
Tribunale nel procedimento monitorio n. R.G. 287/2017 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) CONDANNA il al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore Massimo
Micaletti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Teramo, 11 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
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