CA
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
24 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1951 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Cicero e Aurelio Ciciarelli, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante/Appellato
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata come in atti
Appellato/Appellante incidentale
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Soscia, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7179/2023 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 10/07/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver ricevuto in data 9/3/2023 l'intimazione di pagamento n. Parte_1
09720239019792146000 riferita, tra le altre, a cinque cartelle di pagamento relative a crediti previdenziali e precisamente la n. 097 20070330931733000, notificata in data 5.10.2007, la n.
09720070370023168000, notificata il 07.12.2007, la n. 0972008008768370000, notificata il
16.04.2008, la n. 09720080290257051000, notificata il 14.2.2009 e la n. 09720100192578208000, notificata il 19.10.2010; di non essere mai state notificate le cartelle, diversamente da quanto riportato nell'intimazione di pagamento;
di essere i relativi crediti contributivi prescritti e, limitatamente alla cartella n. 09720100192578208000, il ruolo illegittimo perchè formato in capo all' CP_2
CP_
, ha chiamato in giudizio l' l e l'
[...] Controparte_2 Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni “ Annullare, dichiarare illegittimo e comunque inefficace l'avviso di intimazione n. 09720239019792146000 notificato il 09.03.2023, nella parte di competenza delle cartelle esattoriali nn. 097 2007 0330931733000, 097 2007 0370023168000, 097 2008
008768370000, 097 20080290257051000 e 097 20100192578208000, per difetto di notificazione delle cartelle esattoriali ovvero degli atti alle stesse presupposti- Annullare, dichiarare illegittimo e comunque inefficace l'avviso di intimazione n. 09720239019792146000 notificato il 09.03.2023, nella parte di competenza delle cartelle esattoriali nn. 097 2007 0330931733000, 097 2007
0370023168000, 097 2008 008768370000, 097 20080290257051000 e 097 20100192578208000 per prescrizione quinquennale sopravvenuta alla notificazione delle cartelle esattoriali;
- In subordine, annullare, dichiarare illegittimo e comunque inefficace l'avviso di intimazione n.
09720239019792146000 notificato il 09.03.2023, nella parte di competenza della cartella esattoriale n. 097201001925788208000 per difetto di titolarità del ruolo in capo ad ”, con Controparte_2
vittoria delle spese di lite da distrarsi. CP_
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell' dell' e dell' Controparte_2 [...]
, ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite sostenute dalle Controparte_3
parti resistenti.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) gli atti presupposti dell'intimazione impugnata erano stati regolarmente notificati tra il 2007 e il 2010, come documentato dall' ; ii) la prescrizione quinquennale era stata Controparte_4
interrotta da precedenti cinque atti di intimazione di pagamento regolarmente notificati alla società opponente tra il 2012 e il 2017 ( all.
8-12 fascicolo ); iii) tra la notifica dell'intimazione di CP_5
pagamento avvenuta il 01.03.2017 e quella opposta in giudizio avvenuta il 09.03.2023 nessuna prescrizione era intervenuta considerando la sospensione dei termini di notifica degli atti impositivi prevista ex lege a causa della pandemia da OV ( art. 68 D.L. 18/20 e ss mm), dall' 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 pari a 541 giorni;
iv) il ricorrente aveva parzialmente adempiuto a due cartelle esattoriali dimostrando così di avere contezza della notifica delle cartelle;
v) quanto alla cartella esattoriale notificata dall' il ruolo sotteso a tale cartella non era illegittimo Controparte_2
essendo stata formata a seguito del controllo e liquidazione della dichiarazione fiscale modello unico anno 2007, trattavasi quindi di somme autoliquidate e dichiarate come dovute nella dichiarazione modello unico presentata regolarmente, e non versate dal ricorrente alle scadenze.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello lamentando, in sintesi, Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure ritenuto applicabile la sospensione dei termini di notifica degli atti impositivi pari a 541 giorni ex art. 68 D.L. 18/2020, mentre in materia di crediti contributivi e previdenziali i periodi di sospensione nell'ambito della normativa OV sono solo quelli di 129 giorni previsti dall'art. 37 D.L. n. 18/2020 e di 182 giorni previsti dall'art.11 D.L. n.183/2020, pari a complessivi 311 giorni;
per avere ritenuto il termine prescrizionale quinquennale validamente interrotto dalle intimazioni di pagamento depositate dall' e non ancora decorso alla data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento, avvenuta CP_5
il 9.3.2023. Ha, inoltre, censurato la decisione del Tribunale per avere ritenuto infondata la doglianza relativa all'illegittimità della cartella esattoriale n. 09720100192578208000 per essere stato il ruolo CP_ formato dall' invece che dall' Controparte_2
CP_
Si sono costituite in giudizio l' e l' resistendo al gravame e Controparte_4
chiedendone il rigetto.
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello in via Controparte_2 incidentale e subordinatamente all'accoglimento, in tutto o in parte dell'appello principale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata in ordine alla mancata dichiarazione d'inammissibilità delle contestazioni inerenti alla cartella di pagamento n 09720100192578208000 di spettanza dell'
[...]
. CP_2
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Rileva il Collegio che l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile non avendo l' provveduto alla notifica dell'impugnazione incidentale alla controparte. Controparte_2
L'appello principale è fondato.
Nel caso di specie sono in discussione cartelle esattoriali per contributi previdenziali relativi agli anni
2007, 2008 e 2010, titoli sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 9.3.2023, preceduta da altre intimazioni di cui l'ultima notificata in data 01.03.2017, per come eccepito e documentato da CP_5
Fatte tali necessarie premesse, è qui in discussione l'applicabilità o meno alla fattispecie della sospensione della prescrizione di cui al combinato disposto dell'art. 68 d.l. n. 18/2020, che rinvia all'art. 12 d.lgs n. 159/2015.
Contrariamente a quanto affermato nella gravata sentenza, il Collegio ritiene di escludere l'applicabilità delle disposizioni in questione, dovendosi condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di altre Corti di merito, compresa quella romana (ex plurimis C.d.A. Torino n.
319/2023, C.d.A. Genova. N. 45/2024, C.d.A. Roma n. 3157/2024). L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020. Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del CP_1
decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative OV sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere
129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021). Vi è poi l'art. 68 dello stesso
DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone che “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. L'art. 12 del D.Lgs. n.
159/2015, espressamente richiamato nella gravata sentenza, recita: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
In sostanza le prime due norme (art 37 d.l. n. 18/2020 e 11 comma 9 d.l. 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni, mentre l'articolo 68 dello stesso DL n. 18/2020, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale (8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, poi prorogato fino al 31 agosto 2021).
In altre parole, l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID.
Detta ipotesi non ricorre nel caso in esame, atteso che per i crediti in questione i termini di versamento erano già scaduti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 18/2020, sicché possono trovare applicazione solo le sospensioni di 129 giorni e di 182 giorni previste rispettivamente dall'art. 37, comma 2, D.L. 18/20 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/20.
Nella specie considerata la notifica dell'ultima intimazione di pagamento, avvenuta in data
01.03.2017, deve rilevarsi che la notifica dell'atto impugnato, in data 9.3.2023, è stata effettuata quando era ormai decorso il termine quinquennale di prescrizione, maturata a gennaio 2023, computata anche la sospensione di 311 giorni. Per quanto esposto il gravame deve essere sul punto accolto e la gravata sentenza riformata, non risultando dovuti, perché estinti per prescrizioni, i crediti contributivi di cui alle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione di pagamento n.
09720239019792146000 impugnata in questa sede.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza dichiara non dovuta da Parte_1 la somma di euro 23.733,38 di cui all'intimazione di pagamento n. 09720239019792146000 relativa alle cartelle esattoriali n. 097 20070330931733000, n. 09720070370023168000, n.
09720080087686370000, n. 09720080290257051000 e n. 097201000192578208000. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall' . Condanna l , l' Controparte_2 CP_1 [...]
e l' al pagamento in solido in favore della parte CP_2 Controparte_3
appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in € 2.000,00, e per il presente grado in € 2.500,00, oltre, per entrambi, al rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi.
Roma, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa