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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1371/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. QUARTA FRANCESCO e dell'avv. PIFANI MASSIMO
OPPONENTE contro
Controparte_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI GIORGIO
[...] P.IVA_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, previa riunione con il procedimento di opposizione R.G. n. 1607/2023 per interconnessione soggettiva e oggettiva: - Accertare e dichiarare la nullità ex art. 633 c.p.c. dell'atto di precetto datato 19/4/2023, notificato agli opponenti in data 24/4/2023, e di ogni altro atto consequenziale, per obiettiva incertezza dell'ammontare del credito azionato derivante dalla manifesta contraddittorietà delle annotazioni a titolo di “rate di mutuo pagate” nei diversi documenti posti a fondamento delle dichiarazioni ex art. 50 T.U.B. sottoscritte dalla rappresentante della banca dott.ssa nel presente procedimento e nel procedimento R.G. n. 1607/2023, per i motivi esplicitati Parte_2 da questa difesa nelle prime quattro pagine dell'«Atto di costituzione di nuovo difensore con contestuale istanza di modifica/revoca dell'ordinanza del 1/12/2023» depositato il 6/8/2024;
pagina 1 di 10 - Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del recesso dal contratto di mutuo operato dalla banca in data 2/1/2023 in violazione dell'art. 40, comma 2, TUB (norma imperativa), con contestuale declaratoria di nullità/inefficacia, per insussistenza di almeno sette ritardi imputabili al debitore, della coeva disposizione di decadenza della società mutuataria dal beneficio del termine. Per l'effetto, condannare la banca opposta a rispristinare il regolare ammortamento del mutuo a far data dalla dichiarazione di recesso, con salvezza della parte mutuataria da qualsiasi mora, spesa o sanzione unilateralmente applicata dalla banca, nei termini e per i motivi esplicitati da questa difesa a pag. 4 ss. dell'«Atto di costituzione di nuovo difensore con contestuale istanza di modifica/revoca dell'ordinanza del 1/12/2023» depositato il 6/8/2024;
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo ex art. 117, commi 4 e 6, TUB per omessa indicazione (o per implicito rinvio agli usi ai fini dell'individuazione) dei criteri logico-matematici di determinazione delle rate (quindi, del corrispettivo), con conseguente condanna della banca alla rideterminazione del piano di ammortamento in regime semplice e in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B. (tasso nominale minimo dei Bot 12M per l'anno 2016 pari a meno0,238%, come comprovato a pag. 27 del doc.
7.f all. alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.) o, in subordine, in applicazione del tasso legale, comunque al netto di qualsiasi capitalizzazione. In subordine, previo accertamento di un tasso effettivo superiore a quello dichiarato, condannare la banca alla rideterminazione del piano di ammortamento in applicazione del tasso effettivo preannunciato in contratto. In ogni caso, con imputazione dei pagamenti indebiti a deconto del capitale residuo.
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo per usura originaria/pattizia, anche in ragione dell'effetto anatocistico derivato dall'applicazione degli interessi corrispettivi propri del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 24/01/0050822 sulle rate di mutuo scadute (Tasso Soglia vigente all'epoca della stipulazione pari al 7,1250%, come da rilevazioni Banca d'Italia riportate nel doc. n.
7.c all. alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.), con conseguente condanna di controparte alla rideterminazione del piano di ammortamento in applicazione della sanzione civilistica di cui all'art.
1815, comma 2, c.c. (o, in subordine, al netto dell'anatocismo), con imputazione dei pagamenti indebiti
a deconto del capitale residuo.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni negative in LE RI (evidenziate nella visura all. n.
8.x alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.) per insussistenza del necessario presupposto oggettivo e, per l'effetto, condannare la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato agli opponenti cautelativamente stimato in € 112.113,19 dalla CTP dott.ssa
a pag. 50 ss. della perizia sulla LE RI (all. n. 8 alla memoria ex art. 171-ter n. 1 Per_1
pagina 2 di 10 c.p.c.), o altra minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno.
In via istruttoria:
Si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale, possibilmente previa riunione dei procedimenti R.G. n. 1607/2023
e R.G. n. 1371/2023, voglia disporre CTU contabile al fine di confermare le risultanze peritali di parte, fonti di prova della pretesa attorea nei due procedimenti di opposizione attualmente pendenti tra le stesse parti davanti al medesimo Giudice.
Al nominando CTU dovrà essere affidata la piena cognizione sulla documentazione relativa ai due rapporti di finanziamento per cui è causa (mutuo fondiario e conto-corrente assistito da apertura di credito) onde poter effettuare i seguenti accertamenti, in tema di:
- nullità del precetto e del decreto ingiuntivo per contraddittorietà delle singole annotazioni a titolo di
“rate di mutuo pagate” per come riportate ora nel “piano di ammortamento aggiornato” (allegato alla dichiarazione ex art. 50 TUB a firma nel presente procedimento – all. 7 banca) ora nei Pt_2
pertinenti estratti conto (allegati alla dichiarazione ex art. 50 TUB a firma alla base del connesso Pt_2
procedimento R.G. n. 1607/2023).
- numero di ritardi nel pagamento delle rate superiori a trenta giorni eventualmente imputabili alla parte mutuataria per appurare se il recesso operato dalla banca (in data 2/1/2023) non abbia rispettato il requisito dei “sette ritardi anche non consecutivi” stabilito dall'art. 40, comma 2, T.U.B., con particolare attenzione alla rata n. 57 (scaduta da soli quattro giorni al momento del recesso), alla rata n. 38 (pagata con soli 17 giorni di ritardo per operatività della “moratoria covid”, cui aveva avuto accesso la società mutuataria), alla rata n. 48 (il cui tempestivo pagamento da parte del debitore
è stato illegittimamente imputato ad “altro” dalla banca, in violazione dell'art. 10 del contratto), alla rata n. 49 (in occasione del cui pagamento in contanti la banca ha preteso e ottenuto che fosse nuovamente pagata la rata n. 48), alla rata 50 (apparentemente pagata oltre 30 giorni, ma da reputarsi o in termini dal debitore, in ragione del “doppio” pagamento della rata n. 48), alla rata n.
52 (idem).
- mancata previsione in contratto dei criteri necessari alla determinazione della quota-capitale e della quota-interessi all'interno di ciascuna rata;
mancanza di un accordo su tempi e modalità di abbattimento del capitale e impossibilità di determinarli aliunde;
inesistenza di un patto sui diversi momenti di maturazione, scadenza, acquisto e pagamento degli interessi, necessario per poter derogare alla regola di default dell'infecondità dei crediti non liquidi e non esigibili in base al combinato disposto dell'art. 1282, comma 1, e dell'art. 1284, comma 1, c.c.; inservibilità a tal fine della tabella di ammortamento allegata dalla banca soltanto a titolo “indicativo”;
pagina 3 di 10 - difformità tra il TAEG/ISC concretamente applicato e quello dichiarato, con definizione dei conseguenti ricalcoli;
- applicazione di tassi usurari al momento della stipulazione di entrambi i contratti di finanziamento, per effetto del collegamento negoziale spiegato in narrativa, e definizione dei conseguenti ricalcoli;
- violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. per applicazione di nuovi interessi convenzionali sulle rate scadute, con conseguenti ricalcoli;
Per l'effetto, il CTU dovrà constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (per entrambi i procedimenti, R.G. n. 1607/2023 e R.G. n. 1371/2023), l'esatto debito residuo del mutuo alla data del recesso illegittimamente operato dalla banca, giusta rideterminazione del piano di ammortamento in regime semplice e facendo applicazione, secondo il criterio ermeneutico dell'art. 1367 c.c., in via di gradato subordine: (1) del tasso minimo dei nell'anno 2016 (- Parte_3
0,238%); (2) di nessun corrispettivo ex art. 1815, comma 2, c.c.; (3) del tasso legale.
I pagamenti reputati indebiti, previa aggiunta degli interessi legali sugli importi rivalutati di anno in anno, saranno imputati dal CTU a deconto del capitale residuo.
Inoltre, alla luce dei ricalcoli anzidetti, il CTU dovrà verificare la correttezza delle contestate segnalazioni negative/a sofferenza in LE RI (perizie doc. 8 e 8.x), coadiuvando l'Ill.mo
Giudice nella liquidazione dell'indennizzo/risarcimento spettante agli opponenti. Con vittoria di spese
e di onorari (legali e peritali), oltre il rimborso del C.U. versato (€ 759,00)”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì rigettare l'opposizione in quanto palesemente infondata per i motivi esposti negli atti di causa. Con vittoria delle spese di lite”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Il interponeva Parte_4
opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 – 617 c.p.c., a ministero dell'avv. Andrea
Bertuzzo, avverso l'esecuzione promossa da e Controparte_1 [...]
Controparte_1
Sinteticamente, l'opponente si doleva dell'avvenuta notifica, da parte dell'istituto di credito, dell'atto di precetto contenente intimazione di pagamento dell'importo di Euro 185.680,43 (doc. 1).
Infatti, alla base dell'esecuzione stava contratto di mutuo fondiario agrario, a Ministero del Notaio
rispetto al quale l'opponente deduceva la presenza di numerosi aspetti di Persona_2
nullità/illegittimità/invalidità (doc. 2).
A supporto delle proprie allegazioni depositava “pre – perizia” redatta dalla dott.ssa Persona_3
pagina 4 di 10 (doc. 3) e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Veniva dunque radicato il sub- procedimento portante R.G. 1371-1/2023, nell'ambito del quale si costituiva l'istituto di credito e veniva fissata l'udienza del 18 settembre 2023 per la discussione della sola istanza di sospensione. All'esito dell'udienza, con ordinanza in pari data, veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
Al contempo proseguiva il presente procedimento principale, nell'ambito del quale in data 25 luglio
2023 veniva emesso decreto ex art. 171 bis c.p.c.; le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
e, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione (con contestuale rigetto della richiesta di CTU formulata dall'opponente) e rinviata per i relativi incombenti all'udienza del 13 gennaio 2025.
Mette tuttavia conto rilevare che, con comparsa del 27 febbraio 2024 (dunque all'esito della fase introduttiva e di trattazione, allorquando la causa era già stata fissata per il trattenimento in decisione) si costituiva per l'opponente nuovo difensore, Avv. Lina Vignola, e che con successiva comparsa del 7 agosto 2024 si costituivano ulteriori nuovi difensori, Avv. Quarta e Pifani.
In sede di udienza già fissata del 13 gennaio 2025, prima della quale i difensori di entrambe le parti avevano depositato fogli di pc, comparsa conclusionale e memoria di replica (come disposto dal nuovo art. 189 c.p.c.) e la causa veniva trattenuta in decisione.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale che occupa, mette conto fin da subito chiarire che le domande dell'opponente non possono trovare accoglimento.
In via preliminare, tuttavia, è opportuno segnalare che la difesa dell'opponente (mutata tre volte in corso di causa) ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la riunione del presente procedimento con quello portante R.G. 1607/23, pendente innanzi al medesimo giudice.
La richiesta non può trovare accoglimento, attesa l'assenza di connessione sia soggettiva
(parzialmente), sia, soprattutto oggettiva.
Il procedimento portante R.G. 1607/23, infatti, è relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo n.
453/23 emesso nei confronti di vari soggetti (tra cui l'odierna attrice) e relativo ad un contratto di apertura di credito in conto corrente fondiario. Il presente giudizio, viceversa, si sostanzia in un giudizio di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi.
La differenza ontologica tra i due procedimenti, unitamente alla differenza ed autonomia dei rapporti contrattuali posti a base degli stessi (mutuo e apertura di credito in conto corrente) escludono la possibilità di ritenere operante quanto previsto dall'art. 274 c.p.c.
Ciò posto, per completezza, si rileva altresì che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione è
pagina 5 di 10 stata oggetto di reclamo al Collegio che, con provvedimento del 5dicembre 2023 ha rigettato il reclamo
(deposito telematico parte opposta del 25.12.2024).
A ciò si aggiunge una doverosa riflessione sulla comparsa di costituzione degli Avvocati Quarta e
Pifani, depositata telematicamente in data 7 agosto 2024.
Essa è intervenuta dopo che la causa era già stata ritenuta di natura documentale ed era già stata rinviata per il trattenimento in decisione: dunque essa è stata depositata ben dopo la maturazione delle preclusioni assertive e probatorie;
questo aspetto assume rilevanza nella misura in cui la comparsa introduce numerosi aspetti non allegati né eccepiti nelle precedenti fasi del giudizio e rispetto ai quali, dunque, è intervenuta decadenza, con conseguente inammissibilità delle relative doglianze.
Ciò posto, si procede all'esame delle allegazioni tempestivamente o validamente prospettate da parte attrice, precisando fin da ora che le restanti devono considerarsi tardive e dunque inammissibili, anche perché contenenti domande nuove, come rilevato dalla difesa di parte convenuta.
Anzitutto, il rapporto contrattuale su cui si basa l'esecuzione proposta dall'istituto di credito è rappresentato dal contratto di finanziamento fondiario agrario concluso in data 29 dicembre 2016 a
Ministero del Notaio (doc. 2 parte attrice). Persona_2
Pacificamente si tratta di un contratto di mutuo, atteso che l'importo di Euro 200.000,00 è stato erogato dall'istituto di credito contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico, come da quietanza regolarmente accettata dall'odierna opponente.
Il contratto è corredato da documento di sintesi, condizioni generali e piano di ammortamento;
documenti, tutti, sottoscritti da tutte le parti.
L'opposta ha notificato atto di precetto con il quale ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 185.680,34, oltre ad interessi (doc. 1 opponente), di cui Euro 169.642,20 per capitale, Euro
15.418,01 per interessi al 27.3.2023, oltre a spese, IVA, CPA e compensi.
Prima della notifica del suddetto atto, l'istituto di credito ha sollecitato il pagamento (doc. 5) ed ha revocato l'affidamento (doc. 6).
Ciò posto, parte convenuta ha correttamente fornito prova della fonte negoziale del proprio credito ed ha altrettanto correttamente allegato l'inadempimento della parte mutuataria, producendo unitamente alla comparsa l'estratto ex art. 50 TUB (doc. 7).
Parte opponente non contesta il proprio mancato adempimento agli obblighi restitutori derivanti dal contratto di mutuo.
Viceversa spiega varie doglianze relative a presunti aspetti di illegittimità, sulle quali in seguito si argomenta:
- Indeterminatezza del contratto: la doglianza attiene a presunti vizi del piano di ammortamento e pagina 6 di 10 alla presenza della clausola floor, pattuita nella misura del 4% a far data dal quinto anno successivo alla conclusione del contratto.
Quanto al piano di ammortamento si ribadisce, anzitutto, che lo stesso è parte integrante dell'atto pubblico, è stato espressamente sottoscritto ed accettato dalle parti e reca precisa indicazione delle singole rate e della loro composizione.
Non è accoglibile la doglianza relativa alla presunta indeterminatezza collegata all'ammortamento “alla francese” in quanto, come noto, in detta modalità di ammortamento gli interessi che vanno a comporre la rata sono calcolati sulla sola quota di capitale.
Sostanzialmente essi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, pertanto non vi è alcuna discordanza tra quanto pattuito e quanto applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi sugli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato delle rate precedenti,
(così, tra molte, Tribunale di Roma sent. n. 21528/2018, est. . Semplicemente, gli Per_4
interessi inclusi in ogni rata vengono calcolati solo ed esclusivamente sulla residua parte di capitale, con conseguente azzeramento di tutti gli interessi maturati a carico del mutuatario all'atto del pagamento di ogni singola rata. Va da sé che non si versi in alcuna ipotesi di anatocismo, tantomeno illegittimo.
Né detto sistema può essere “tacciato” di indeterminatezza;
d'altra parte, proprio con riferimento al mutuo per cui è causa, è sufficiente, come detto, dare lettura del documento di sintesi allegato al contratto per comprendere chiaramente i tassi, costi ed oneri applicati al finanziamento.
In ogni caso, ogni eventuale residuo dubbio, è stato definitivamente chiarito dalla Suprema
Corte, che ha ritenuto “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, (SS.UU. sent. n. 15130/2024).
Stessa sorte riguarda l'eccezione relativa alla clausola floor che, come noto, non introduce alcuno strumento finanziario derivato. Secondo l'orientamento prevalente (tra molte, Trib.
Bologna, 12 dicembre 2016 e Trib. Forlì 23 giugno 2016), l'inserimento in un contratto di pagina 7 di 10 mutuo di una clausola floor non vale a trasformare automaticamente il contratto in uno strumento finanziario derivato e a far ritenere applicabile la relativa disciplina stabilita dal d.lgs.
n. 58/1998. Ciò in quanto detto inserimento non permette di ritenere sussistenti “... gli stessi elementi strutturali che connotano la tipicità dello strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del conguaglio a debito”, (Trib.
Treviso 5 dicembre 2017 n. 2511).
Il contratto di mutuo sottoscritto dall'attore è e resta un contratto reale, la cui causa è quella tipica dei contratti di finanziamento;
essa non muta in virtù dell'apposizione della clausola floor, che ha l'unico scopo di tutelare il mutuante da eventuali oscillazioni del mercato finanziario, che potrebbero rendere l'operazione per lui anti - economica.
Ciò posto, alla luce degli elementi forniti dall'opponente, non vi è alcuna discrasia tra i tassi pattuiti e quelli applicati.
- Difformità tra quanto erogato effettivamente e quanto dichiarato: il mutuo aveva ad oggetto la consegna della somma di Euro 200.000,00. Dell'erogazione di detta somma vi è prova documentale rappresentata dalla dichiarazione di parte attrice di avere sottoscritto regolare quietanza. La doglianza, dunque, si mostra contraddetta dalla stessa dichiarazione operata dal debitore in sede di conclusione del contratto;
- Errata quantificazione di interessi ed IVA di cui al precetto: la doglianza poggia, essenzialmente, su quelle sopra esaminate e relative al presunto addebito di interessi non dovuti.
Si ribadisce che dall'esame della documentazione in atti non emerge l'applicazione di interessi illegittimi o maggiori di quanto convenuto, conseguentemente, atteso che l'opponente è inadempiente al pagamento delle rate a far data dal giugno 2022 e che la documentazione di parte convenuta risulta completa e coerente, la doglianza deve essere rigettata.
- Danni sofferti dalla società opponente: la difesa attorea, muovendo dalla sussistenza di tutti gli aspetti illegittimi ed invalidi sopra esaminati, lamenta la sussistenza di responsabilità risarcitoria in capo all'istituto di credito per danno all'immagine, danno da perdita di chance e danno scaturente dai maggiori costi sostenuti per ripianare la pregressa passività.
Si tratta di doglianze meramente generiche richieste in sede di citazione, rispetto alle quali alcun riscontro probatorio è fornito ed, ancor prima, che non sono nemmeno correttamente inquadrate giuridicamente. L'opponente infatti neppure “si sforza” di indicare gli elementi – propri rispettivamente della responsabilità contrattuale o extracontrattuale – sulla base dei quali dovrebbe ritenersi sussistente una qualche responsabilità.
pagina 8 di 10 Ciò è necessario e sufficiente per ritenere la doglianza totalmente destituita di fondamento.
Quanto poi alle doglianze contenute nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7 agosto
2024 si procede all'esame delle sole questioni che in thesi potrebbero essere rilevabili d'ufficio, dovendosi le restanti considerare inammissibili in quanto tardive.
I difensori lamentano una palese violazione del diritto di difesa, atteso che controparte notificando il precetto avrebbe imposto al debitore una difesa “in fretta e in furia nel termine perentorio previsto dal codice di rito” senza essere munita di valido titolo.
Sul punto è necessario e sufficiente rammentare che il contratto posto a base del presente giudizio è titolo esecutivo, per legge idoneo a fondare il procedimento esecutivo.
In caso di opposizione, come quella che occupa, viene devoluta al giudice una cognizione “piena”, che si è realizzata nella presente sede anche mediante il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Et de hoc satis.
Prosegue la comparsa eccependo, per la prima volta in corso di causa, la nullità del recesso ex art. 40, comma 2, TUB per non essere stato esercitato dopo la scadenza di almeno sette rate.
Sul punto va specificato che il contratto di mutuo, all'art. 9 delle condizioni generali, prevede espressamente la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso la nullità di detta clausola per contrasto con quanto previsto dall'art. 40, comma 2, TUB (cfr. Cass. Civ. 2393/2022), allorquando risulti, come nel caso che occupa, la sussistenza di ritardo nel pagamento e il mancato pagamento di almeno sette rate alla data di notifica del precetto.
Parte opponente per escludere l'inadempimento al pagamento di sette rate contesta l'imputazione degli ultimi pagamenti, che l'istituto di credito avrebbe erroneamente imputato ad un diverso rapporto contrattuale.
La ricostruzione è giuridicamente scorretta, atteso che risulta documentalmente provato che tra le odierne parti in causa sussistessero più vincoli contrattuali (di cui solo il mutuo rileva nella presente decisione) e non vi sono dubbi che, in caso di inadempimento, sia il creditore a scegliere a quale rapporto imputare il pagamento, ferma la facoltà del debitore di procedere a contestazione, purché tempestivamente.
Dunque può ritenersi che alla data della notifica vi fossero sette rate scadute e che parte opponente non abbia validamente contestato l'imputazione dei pagamenti operata dall'istituto di credito, avendolo fatto per la prima volta dopo oltre due anni.
Tutto quanto esposto determina il rigetto delle domande attoree.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, anche in riferimento al sub- procedimento di reclamo, come disposto in seno all'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Forlì.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande avanzate da (C.F. Parte_1
); P.IVA_1
2) Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di Euro 3.453,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge relativamente alla fase collegiale.
Forlì, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1371/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. QUARTA FRANCESCO e dell'avv. PIFANI MASSIMO
OPPONENTE contro
Controparte_1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGNANI GIORGIO
[...] P.IVA_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, previa riunione con il procedimento di opposizione R.G. n. 1607/2023 per interconnessione soggettiva e oggettiva: - Accertare e dichiarare la nullità ex art. 633 c.p.c. dell'atto di precetto datato 19/4/2023, notificato agli opponenti in data 24/4/2023, e di ogni altro atto consequenziale, per obiettiva incertezza dell'ammontare del credito azionato derivante dalla manifesta contraddittorietà delle annotazioni a titolo di “rate di mutuo pagate” nei diversi documenti posti a fondamento delle dichiarazioni ex art. 50 T.U.B. sottoscritte dalla rappresentante della banca dott.ssa nel presente procedimento e nel procedimento R.G. n. 1607/2023, per i motivi esplicitati Parte_2 da questa difesa nelle prime quattro pagine dell'«Atto di costituzione di nuovo difensore con contestuale istanza di modifica/revoca dell'ordinanza del 1/12/2023» depositato il 6/8/2024;
pagina 1 di 10 - Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del recesso dal contratto di mutuo operato dalla banca in data 2/1/2023 in violazione dell'art. 40, comma 2, TUB (norma imperativa), con contestuale declaratoria di nullità/inefficacia, per insussistenza di almeno sette ritardi imputabili al debitore, della coeva disposizione di decadenza della società mutuataria dal beneficio del termine. Per l'effetto, condannare la banca opposta a rispristinare il regolare ammortamento del mutuo a far data dalla dichiarazione di recesso, con salvezza della parte mutuataria da qualsiasi mora, spesa o sanzione unilateralmente applicata dalla banca, nei termini e per i motivi esplicitati da questa difesa a pag. 4 ss. dell'«Atto di costituzione di nuovo difensore con contestuale istanza di modifica/revoca dell'ordinanza del 1/12/2023» depositato il 6/8/2024;
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo ex art. 117, commi 4 e 6, TUB per omessa indicazione (o per implicito rinvio agli usi ai fini dell'individuazione) dei criteri logico-matematici di determinazione delle rate (quindi, del corrispettivo), con conseguente condanna della banca alla rideterminazione del piano di ammortamento in regime semplice e in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B. (tasso nominale minimo dei Bot 12M per l'anno 2016 pari a meno0,238%, come comprovato a pag. 27 del doc.
7.f all. alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.) o, in subordine, in applicazione del tasso legale, comunque al netto di qualsiasi capitalizzazione. In subordine, previo accertamento di un tasso effettivo superiore a quello dichiarato, condannare la banca alla rideterminazione del piano di ammortamento in applicazione del tasso effettivo preannunciato in contratto. In ogni caso, con imputazione dei pagamenti indebiti a deconto del capitale residuo.
- Accertare e dichiarare la nullità parziale del mutuo per usura originaria/pattizia, anche in ragione dell'effetto anatocistico derivato dall'applicazione degli interessi corrispettivi propri del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 24/01/0050822 sulle rate di mutuo scadute (Tasso Soglia vigente all'epoca della stipulazione pari al 7,1250%, come da rilevazioni Banca d'Italia riportate nel doc. n.
7.c all. alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.), con conseguente condanna di controparte alla rideterminazione del piano di ammortamento in applicazione della sanzione civilistica di cui all'art.
1815, comma 2, c.c. (o, in subordine, al netto dell'anatocismo), con imputazione dei pagamenti indebiti
a deconto del capitale residuo.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni negative in LE RI (evidenziate nella visura all. n.
8.x alla memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c.) per insussistenza del necessario presupposto oggettivo e, per l'effetto, condannare la banca al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato agli opponenti cautelativamente stimato in € 112.113,19 dalla CTP dott.ssa
a pag. 50 ss. della perizia sulla LE RI (all. n. 8 alla memoria ex art. 171-ter n. 1 Per_1
pagina 2 di 10 c.p.c.), o altra minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno.
In via istruttoria:
Si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale, possibilmente previa riunione dei procedimenti R.G. n. 1607/2023
e R.G. n. 1371/2023, voglia disporre CTU contabile al fine di confermare le risultanze peritali di parte, fonti di prova della pretesa attorea nei due procedimenti di opposizione attualmente pendenti tra le stesse parti davanti al medesimo Giudice.
Al nominando CTU dovrà essere affidata la piena cognizione sulla documentazione relativa ai due rapporti di finanziamento per cui è causa (mutuo fondiario e conto-corrente assistito da apertura di credito) onde poter effettuare i seguenti accertamenti, in tema di:
- nullità del precetto e del decreto ingiuntivo per contraddittorietà delle singole annotazioni a titolo di
“rate di mutuo pagate” per come riportate ora nel “piano di ammortamento aggiornato” (allegato alla dichiarazione ex art. 50 TUB a firma nel presente procedimento – all. 7 banca) ora nei Pt_2
pertinenti estratti conto (allegati alla dichiarazione ex art. 50 TUB a firma alla base del connesso Pt_2
procedimento R.G. n. 1607/2023).
- numero di ritardi nel pagamento delle rate superiori a trenta giorni eventualmente imputabili alla parte mutuataria per appurare se il recesso operato dalla banca (in data 2/1/2023) non abbia rispettato il requisito dei “sette ritardi anche non consecutivi” stabilito dall'art. 40, comma 2, T.U.B., con particolare attenzione alla rata n. 57 (scaduta da soli quattro giorni al momento del recesso), alla rata n. 38 (pagata con soli 17 giorni di ritardo per operatività della “moratoria covid”, cui aveva avuto accesso la società mutuataria), alla rata n. 48 (il cui tempestivo pagamento da parte del debitore
è stato illegittimamente imputato ad “altro” dalla banca, in violazione dell'art. 10 del contratto), alla rata n. 49 (in occasione del cui pagamento in contanti la banca ha preteso e ottenuto che fosse nuovamente pagata la rata n. 48), alla rata 50 (apparentemente pagata oltre 30 giorni, ma da reputarsi o in termini dal debitore, in ragione del “doppio” pagamento della rata n. 48), alla rata n.
52 (idem).
- mancata previsione in contratto dei criteri necessari alla determinazione della quota-capitale e della quota-interessi all'interno di ciascuna rata;
mancanza di un accordo su tempi e modalità di abbattimento del capitale e impossibilità di determinarli aliunde;
inesistenza di un patto sui diversi momenti di maturazione, scadenza, acquisto e pagamento degli interessi, necessario per poter derogare alla regola di default dell'infecondità dei crediti non liquidi e non esigibili in base al combinato disposto dell'art. 1282, comma 1, e dell'art. 1284, comma 1, c.c.; inservibilità a tal fine della tabella di ammortamento allegata dalla banca soltanto a titolo “indicativo”;
pagina 3 di 10 - difformità tra il TAEG/ISC concretamente applicato e quello dichiarato, con definizione dei conseguenti ricalcoli;
- applicazione di tassi usurari al momento della stipulazione di entrambi i contratti di finanziamento, per effetto del collegamento negoziale spiegato in narrativa, e definizione dei conseguenti ricalcoli;
- violazione del disposto dell'art. 1283 c.c. per applicazione di nuovi interessi convenzionali sulle rate scadute, con conseguenti ricalcoli;
Per l'effetto, il CTU dovrà constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (per entrambi i procedimenti, R.G. n. 1607/2023 e R.G. n. 1371/2023), l'esatto debito residuo del mutuo alla data del recesso illegittimamente operato dalla banca, giusta rideterminazione del piano di ammortamento in regime semplice e facendo applicazione, secondo il criterio ermeneutico dell'art. 1367 c.c., in via di gradato subordine: (1) del tasso minimo dei nell'anno 2016 (- Parte_3
0,238%); (2) di nessun corrispettivo ex art. 1815, comma 2, c.c.; (3) del tasso legale.
I pagamenti reputati indebiti, previa aggiunta degli interessi legali sugli importi rivalutati di anno in anno, saranno imputati dal CTU a deconto del capitale residuo.
Inoltre, alla luce dei ricalcoli anzidetti, il CTU dovrà verificare la correttezza delle contestate segnalazioni negative/a sofferenza in LE RI (perizie doc. 8 e 8.x), coadiuvando l'Ill.mo
Giudice nella liquidazione dell'indennizzo/risarcimento spettante agli opponenti. Con vittoria di spese
e di onorari (legali e peritali), oltre il rimborso del C.U. versato (€ 759,00)”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì rigettare l'opposizione in quanto palesemente infondata per i motivi esposti negli atti di causa. Con vittoria delle spese di lite”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Il interponeva Parte_4
opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi ex artt. 615 – 617 c.p.c., a ministero dell'avv. Andrea
Bertuzzo, avverso l'esecuzione promossa da e Controparte_1 [...]
Controparte_1
Sinteticamente, l'opponente si doleva dell'avvenuta notifica, da parte dell'istituto di credito, dell'atto di precetto contenente intimazione di pagamento dell'importo di Euro 185.680,43 (doc. 1).
Infatti, alla base dell'esecuzione stava contratto di mutuo fondiario agrario, a Ministero del Notaio
rispetto al quale l'opponente deduceva la presenza di numerosi aspetti di Persona_2
nullità/illegittimità/invalidità (doc. 2).
A supporto delle proprie allegazioni depositava “pre – perizia” redatta dalla dott.ssa Persona_3
pagina 4 di 10 (doc. 3) e chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Veniva dunque radicato il sub- procedimento portante R.G. 1371-1/2023, nell'ambito del quale si costituiva l'istituto di credito e veniva fissata l'udienza del 18 settembre 2023 per la discussione della sola istanza di sospensione. All'esito dell'udienza, con ordinanza in pari data, veniva rigettata l'istanza di sospensiva.
Al contempo proseguiva il presente procedimento principale, nell'ambito del quale in data 25 luglio
2023 veniva emesso decreto ex art. 171 bis c.p.c.; le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c.
e, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione (con contestuale rigetto della richiesta di CTU formulata dall'opponente) e rinviata per i relativi incombenti all'udienza del 13 gennaio 2025.
Mette tuttavia conto rilevare che, con comparsa del 27 febbraio 2024 (dunque all'esito della fase introduttiva e di trattazione, allorquando la causa era già stata fissata per il trattenimento in decisione) si costituiva per l'opponente nuovo difensore, Avv. Lina Vignola, e che con successiva comparsa del 7 agosto 2024 si costituivano ulteriori nuovi difensori, Avv. Quarta e Pifani.
In sede di udienza già fissata del 13 gennaio 2025, prima della quale i difensori di entrambe le parti avevano depositato fogli di pc, comparsa conclusionale e memoria di replica (come disposto dal nuovo art. 189 c.p.c.) e la causa veniva trattenuta in decisione.
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale che occupa, mette conto fin da subito chiarire che le domande dell'opponente non possono trovare accoglimento.
In via preliminare, tuttavia, è opportuno segnalare che la difesa dell'opponente (mutata tre volte in corso di causa) ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la riunione del presente procedimento con quello portante R.G. 1607/23, pendente innanzi al medesimo giudice.
La richiesta non può trovare accoglimento, attesa l'assenza di connessione sia soggettiva
(parzialmente), sia, soprattutto oggettiva.
Il procedimento portante R.G. 1607/23, infatti, è relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo n.
453/23 emesso nei confronti di vari soggetti (tra cui l'odierna attrice) e relativo ad un contratto di apertura di credito in conto corrente fondiario. Il presente giudizio, viceversa, si sostanzia in un giudizio di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi.
La differenza ontologica tra i due procedimenti, unitamente alla differenza ed autonomia dei rapporti contrattuali posti a base degli stessi (mutuo e apertura di credito in conto corrente) escludono la possibilità di ritenere operante quanto previsto dall'art. 274 c.p.c.
Ciò posto, per completezza, si rileva altresì che l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione è
pagina 5 di 10 stata oggetto di reclamo al Collegio che, con provvedimento del 5dicembre 2023 ha rigettato il reclamo
(deposito telematico parte opposta del 25.12.2024).
A ciò si aggiunge una doverosa riflessione sulla comparsa di costituzione degli Avvocati Quarta e
Pifani, depositata telematicamente in data 7 agosto 2024.
Essa è intervenuta dopo che la causa era già stata ritenuta di natura documentale ed era già stata rinviata per il trattenimento in decisione: dunque essa è stata depositata ben dopo la maturazione delle preclusioni assertive e probatorie;
questo aspetto assume rilevanza nella misura in cui la comparsa introduce numerosi aspetti non allegati né eccepiti nelle precedenti fasi del giudizio e rispetto ai quali, dunque, è intervenuta decadenza, con conseguente inammissibilità delle relative doglianze.
Ciò posto, si procede all'esame delle allegazioni tempestivamente o validamente prospettate da parte attrice, precisando fin da ora che le restanti devono considerarsi tardive e dunque inammissibili, anche perché contenenti domande nuove, come rilevato dalla difesa di parte convenuta.
Anzitutto, il rapporto contrattuale su cui si basa l'esecuzione proposta dall'istituto di credito è rappresentato dal contratto di finanziamento fondiario agrario concluso in data 29 dicembre 2016 a
Ministero del Notaio (doc. 2 parte attrice). Persona_2
Pacificamente si tratta di un contratto di mutuo, atteso che l'importo di Euro 200.000,00 è stato erogato dall'istituto di credito contestualmente alla sottoscrizione dell'atto pubblico, come da quietanza regolarmente accettata dall'odierna opponente.
Il contratto è corredato da documento di sintesi, condizioni generali e piano di ammortamento;
documenti, tutti, sottoscritti da tutte le parti.
L'opposta ha notificato atto di precetto con il quale ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 185.680,34, oltre ad interessi (doc. 1 opponente), di cui Euro 169.642,20 per capitale, Euro
15.418,01 per interessi al 27.3.2023, oltre a spese, IVA, CPA e compensi.
Prima della notifica del suddetto atto, l'istituto di credito ha sollecitato il pagamento (doc. 5) ed ha revocato l'affidamento (doc. 6).
Ciò posto, parte convenuta ha correttamente fornito prova della fonte negoziale del proprio credito ed ha altrettanto correttamente allegato l'inadempimento della parte mutuataria, producendo unitamente alla comparsa l'estratto ex art. 50 TUB (doc. 7).
Parte opponente non contesta il proprio mancato adempimento agli obblighi restitutori derivanti dal contratto di mutuo.
Viceversa spiega varie doglianze relative a presunti aspetti di illegittimità, sulle quali in seguito si argomenta:
- Indeterminatezza del contratto: la doglianza attiene a presunti vizi del piano di ammortamento e pagina 6 di 10 alla presenza della clausola floor, pattuita nella misura del 4% a far data dal quinto anno successivo alla conclusione del contratto.
Quanto al piano di ammortamento si ribadisce, anzitutto, che lo stesso è parte integrante dell'atto pubblico, è stato espressamente sottoscritto ed accettato dalle parti e reca precisa indicazione delle singole rate e della loro composizione.
Non è accoglibile la doglianza relativa alla presunta indeterminatezza collegata all'ammortamento “alla francese” in quanto, come noto, in detta modalità di ammortamento gli interessi che vanno a comporre la rata sono calcolati sulla sola quota di capitale.
Sostanzialmente essi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, pertanto non vi è alcuna discordanza tra quanto pattuito e quanto applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi sugli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato delle rate precedenti,
(così, tra molte, Tribunale di Roma sent. n. 21528/2018, est. . Semplicemente, gli Per_4
interessi inclusi in ogni rata vengono calcolati solo ed esclusivamente sulla residua parte di capitale, con conseguente azzeramento di tutti gli interessi maturati a carico del mutuatario all'atto del pagamento di ogni singola rata. Va da sé che non si versi in alcuna ipotesi di anatocismo, tantomeno illegittimo.
Né detto sistema può essere “tacciato” di indeterminatezza;
d'altra parte, proprio con riferimento al mutuo per cui è causa, è sufficiente, come detto, dare lettura del documento di sintesi allegato al contratto per comprendere chiaramente i tassi, costi ed oneri applicati al finanziamento.
In ogni caso, ogni eventuale residuo dubbio, è stato definitivamente chiarito dalla Suprema
Corte, che ha ritenuto “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, (SS.UU. sent. n. 15130/2024).
Stessa sorte riguarda l'eccezione relativa alla clausola floor che, come noto, non introduce alcuno strumento finanziario derivato. Secondo l'orientamento prevalente (tra molte, Trib.
Bologna, 12 dicembre 2016 e Trib. Forlì 23 giugno 2016), l'inserimento in un contratto di pagina 7 di 10 mutuo di una clausola floor non vale a trasformare automaticamente il contratto in uno strumento finanziario derivato e a far ritenere applicabile la relativa disciplina stabilita dal d.lgs.
n. 58/1998. Ciò in quanto detto inserimento non permette di ritenere sussistenti “... gli stessi elementi strutturali che connotano la tipicità dello strumento finanziario derivato, ovvero il patto per lo scambio, a scadenze prefissate, di flussi di interessi legati a determinati e distinti nozionali di riferimento e l'addebito, all'una o all'altra parte, del conguaglio a debito”, (Trib.
Treviso 5 dicembre 2017 n. 2511).
Il contratto di mutuo sottoscritto dall'attore è e resta un contratto reale, la cui causa è quella tipica dei contratti di finanziamento;
essa non muta in virtù dell'apposizione della clausola floor, che ha l'unico scopo di tutelare il mutuante da eventuali oscillazioni del mercato finanziario, che potrebbero rendere l'operazione per lui anti - economica.
Ciò posto, alla luce degli elementi forniti dall'opponente, non vi è alcuna discrasia tra i tassi pattuiti e quelli applicati.
- Difformità tra quanto erogato effettivamente e quanto dichiarato: il mutuo aveva ad oggetto la consegna della somma di Euro 200.000,00. Dell'erogazione di detta somma vi è prova documentale rappresentata dalla dichiarazione di parte attrice di avere sottoscritto regolare quietanza. La doglianza, dunque, si mostra contraddetta dalla stessa dichiarazione operata dal debitore in sede di conclusione del contratto;
- Errata quantificazione di interessi ed IVA di cui al precetto: la doglianza poggia, essenzialmente, su quelle sopra esaminate e relative al presunto addebito di interessi non dovuti.
Si ribadisce che dall'esame della documentazione in atti non emerge l'applicazione di interessi illegittimi o maggiori di quanto convenuto, conseguentemente, atteso che l'opponente è inadempiente al pagamento delle rate a far data dal giugno 2022 e che la documentazione di parte convenuta risulta completa e coerente, la doglianza deve essere rigettata.
- Danni sofferti dalla società opponente: la difesa attorea, muovendo dalla sussistenza di tutti gli aspetti illegittimi ed invalidi sopra esaminati, lamenta la sussistenza di responsabilità risarcitoria in capo all'istituto di credito per danno all'immagine, danno da perdita di chance e danno scaturente dai maggiori costi sostenuti per ripianare la pregressa passività.
Si tratta di doglianze meramente generiche richieste in sede di citazione, rispetto alle quali alcun riscontro probatorio è fornito ed, ancor prima, che non sono nemmeno correttamente inquadrate giuridicamente. L'opponente infatti neppure “si sforza” di indicare gli elementi – propri rispettivamente della responsabilità contrattuale o extracontrattuale – sulla base dei quali dovrebbe ritenersi sussistente una qualche responsabilità.
pagina 8 di 10 Ciò è necessario e sufficiente per ritenere la doglianza totalmente destituita di fondamento.
Quanto poi alle doglianze contenute nella comparsa di costituzione di nuovo difensore del 7 agosto
2024 si procede all'esame delle sole questioni che in thesi potrebbero essere rilevabili d'ufficio, dovendosi le restanti considerare inammissibili in quanto tardive.
I difensori lamentano una palese violazione del diritto di difesa, atteso che controparte notificando il precetto avrebbe imposto al debitore una difesa “in fretta e in furia nel termine perentorio previsto dal codice di rito” senza essere munita di valido titolo.
Sul punto è necessario e sufficiente rammentare che il contratto posto a base del presente giudizio è titolo esecutivo, per legge idoneo a fondare il procedimento esecutivo.
In caso di opposizione, come quella che occupa, viene devoluta al giudice una cognizione “piena”, che si è realizzata nella presente sede anche mediante il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Et de hoc satis.
Prosegue la comparsa eccependo, per la prima volta in corso di causa, la nullità del recesso ex art. 40, comma 2, TUB per non essere stato esercitato dopo la scadenza di almeno sette rate.
Sul punto va specificato che il contratto di mutuo, all'art. 9 delle condizioni generali, prevede espressamente la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso la nullità di detta clausola per contrasto con quanto previsto dall'art. 40, comma 2, TUB (cfr. Cass. Civ. 2393/2022), allorquando risulti, come nel caso che occupa, la sussistenza di ritardo nel pagamento e il mancato pagamento di almeno sette rate alla data di notifica del precetto.
Parte opponente per escludere l'inadempimento al pagamento di sette rate contesta l'imputazione degli ultimi pagamenti, che l'istituto di credito avrebbe erroneamente imputato ad un diverso rapporto contrattuale.
La ricostruzione è giuridicamente scorretta, atteso che risulta documentalmente provato che tra le odierne parti in causa sussistessero più vincoli contrattuali (di cui solo il mutuo rileva nella presente decisione) e non vi sono dubbi che, in caso di inadempimento, sia il creditore a scegliere a quale rapporto imputare il pagamento, ferma la facoltà del debitore di procedere a contestazione, purché tempestivamente.
Dunque può ritenersi che alla data della notifica vi fossero sette rate scadute e che parte opponente non abbia validamente contestato l'imputazione dei pagamenti operata dall'istituto di credito, avendolo fatto per la prima volta dopo oltre due anni.
Tutto quanto esposto determina il rigetto delle domande attoree.
pagina 9 di 10 Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato, anche in riferimento al sub- procedimento di reclamo, come disposto in seno all'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Forlì.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande avanzate da (C.F. Parte_1
); P.IVA_1
2) Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di Euro 14.103,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della somma di Euro 3.453,00 a titolo di compensi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge relativamente alla fase collegiale.
Forlì, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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