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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 15/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3286/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Stefano RAGO Presidente rel.
Lorenzo MEOLI Giudice
Chiara NERI Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3286/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14 marzo 1970;
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 18 luglio 1973; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Munari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Zacchetti n. 19
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE le parti, in considerazione dei fatti sopravvenuti e dell'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli, chiedono le seguenti modifiche alle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n.
814/2012:
Cessazione dell'obbligo di mantenimento: a decorrere dalla data di assunzione di del secondogenito cessa l'obbligo del sig.
[...]
di corrispondere alla sig.ra l'assegno Pt_1 Parte_2 mensile di Euro 450,00 per il mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 essendo gli stessi divenuti economicamente autosufficienti;
Conferma delle altre condizioni: Tutte le altre condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 814/2012 rimangono invariate e confermate ad eccezione di quelle connesse all'affidamento e collocamento, perché superate in ragione dell'età della prole e dei mutamenti nel frattempo intercorsi.
Rinuncia reciproca: Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione alle condizioni economiche oggetto della presente modifica. TUTTO CIÒ PREMESSO E
CONSIDERATO, I RICORRENTI CHIEDONO: Che questo Ecc.mo
Tribunale voglia:
Accogliere la presente domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio;
Dichiarare cessato, con decorrenza dalla data di assunzione del secondogenito, l'obbligo del sig. di corrispondere alla Parte_1 sig.ra l'assegno mensile di Euro 450,00 per il Parte_2 mantenimento dei figli e;
Per_1 Per_2
Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e omologare le condizioni concordate;
Disporre la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
Compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
2 di 4 FATTI DI CAUSA
Gli ex coniugi e sono genitori di Parte_1 Parte_2
, nato il [...], e , nato il [...]. Per_1 Per_2
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 814/2012 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26 aprile 2012, con cui, accogliendo il ricorso a domanda congiunta, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni da esse concordate nel ricorso medesimo.
Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 1° luglio 2025 e sottoscritto personalmente,
[...]
e hanno chiesto, a parziale modifica della Pt_1 Parte_2 suddetta sentenza di divorzio, il recepimento degli accordi tra essi intercorsi, come in epigrafe trascritti, ed in particolare la revoca sia dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, divenuti medio tempore maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il decreto di designazione del relatore è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 4 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine assegnato di dieci giorni (art. 473 bis.51, comma
5, c.p.c.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le nuove condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473- bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
3 di 4 [le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 814/2012 emessa dal Tribunale medesimo in data
26 aprile 2012:
1. omologa le nuove condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 15 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Stefano Rago
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Stefano RAGO Presidente rel.
Lorenzo MEOLI Giudice
Chiara NERI Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 3286/2025 V.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14 marzo 1970;
e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2 il 18 luglio 1973; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Munari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Zacchetti n. 19
- ricorrenti -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE le parti, in considerazione dei fatti sopravvenuti e dell'intervenuta indipendenza economica di entrambi i figli, chiedono le seguenti modifiche alle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n.
814/2012:
Cessazione dell'obbligo di mantenimento: a decorrere dalla data di assunzione di del secondogenito cessa l'obbligo del sig.
[...]
di corrispondere alla sig.ra l'assegno Pt_1 Parte_2 mensile di Euro 450,00 per il mantenimento dei figli e , Per_1 Per_2 essendo gli stessi divenuti economicamente autosufficienti;
Conferma delle altre condizioni: Tutte le altre condizioni stabilite nella sentenza di divorzio n. 814/2012 rimangono invariate e confermate ad eccezione di quelle connesse all'affidamento e collocamento, perché superate in ragione dell'età della prole e dei mutamenti nel frattempo intercorsi.
Rinuncia reciproca: Le parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra in relazione alle condizioni economiche oggetto della presente modifica. TUTTO CIÒ PREMESSO E
CONSIDERATO, I RICORRENTI CHIEDONO: Che questo Ecc.mo
Tribunale voglia:
Accogliere la presente domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio;
Dichiarare cessato, con decorrenza dalla data di assunzione del secondogenito, l'obbligo del sig. di corrispondere alla Parte_1 sig.ra l'assegno mensile di Euro 450,00 per il Parte_2 mantenimento dei figli e;
Per_1 Per_2
Prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti e omologare le condizioni concordate;
Disporre la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.;
Compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
2 di 4 FATTI DI CAUSA
Gli ex coniugi e sono genitori di Parte_1 Parte_2
, nato il [...], e , nato il [...]. Per_1 Per_2
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 814/2012 pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in data 26 aprile 2012, con cui, accogliendo il ricorso a domanda congiunta, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni da esse concordate nel ricorso medesimo.
Con ricorso a domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 1° luglio 2025 e sottoscritto personalmente,
[...]
e hanno chiesto, a parziale modifica della Pt_1 Parte_2 suddetta sentenza di divorzio, il recepimento degli accordi tra essi intercorsi, come in epigrafe trascritti, ed in particolare la revoca sia dell'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, divenuti medio tempore maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il decreto di designazione del relatore è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 4 luglio 2025 al Pubblico Ministero, il quale è stato quindi messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005) e non ha fatto pervenire il proprio parere nel termine assegnato di dieci giorni (art. 473 bis.51, comma
5, c.p.c.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le nuove condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
Alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 473- bis.51 c.p.c., «Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa
3 di 4 [le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici] o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti [sui loro rapporti patrimoniali]»).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 814/2012 emessa dal Tribunale medesimo in data
26 aprile 2012:
1. omologa le nuove condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla per le spese.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 15 luglio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Stefano Rago
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