Articolo 12 della Legge 19 novembre 1990, n. 341
Articolo 11Articolo 13
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Art. 12. Attivita' di docenza 1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1 , 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori , a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30 , 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilita' didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori , con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.
5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , gia' sostituito dall' articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477 , e' sostituito dal seguente:
"Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facolta'; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facolta' della stessa universita' ovvero di altra universita'.
Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facolta', a quelle presentate dai professori".
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilita' di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni. (5) ((7))

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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 4 novembre 2005, n. 230 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)
che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da essa previsti al comma 5 e' abrogato 1' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .

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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 , ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa universitaria, le disposizioni dell' articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 , continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008".
Entrata in vigore il 18 agosto 2007
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