Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 aprile 2025 da nato a [...] il giorno 24.2.1968, residente a [...]
Lorenzo 8 e nata a [...] il giorno 1.2.1988, Parte_2
residente a [...] entrambi con l'avv.to Daniela Infantino del foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Trieste il 14.5.2018
(atto n. 88 P. 1 anno 2018)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
2. Affidare il figlio minorenne, nato a [...] il giorno 2 novembre 2017, ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione di Via Tor San Lorenzo numero 8, con alternanza da parte dei genitori.
3. Il signor e la IG si alterneranno una/due notti e un weekend Pt_1 Parte_2
alternato, rimanendo il minore collocato presso l'abitazione familiare.
4. Il signor e la IG si impegnano a reperire altra nuova Pt_1 Parte_2
situazione abitativa munita di spazi idonei ad ospitare il figlio.
5. Il signor si farà carico di tutte le spese relative alla casa di Via Tor San Lorenzo Pt_1
(circa euro 5.000 tra utenze, amministrazione e tributi).
6. A titolo di mantenimento del figlio, le cui spese si possono quantificare in circa 300 euro mensili e così per euro 3.600 annui, le spese della retta scolastica, attualmente pari ad euro
10.400,00 annui e le ulteriori spese costituite da diverse attività extrascolastiche (pianoforte, cinese, basket e centri estivi) che si possono quantificare in circa euro 2.900 annui, e così per un totale di euro 16.900,00, verranno suddivise quanto al 70% a carico del signor e Pt_1
quanto al 30% a carico della IG . Parte_2
Gli importi, che andranno rivalutati in base all'ISTAT, confluiranno sul conto corrente cointestato che i coniugi hanno attualmente in essere e precisamente sul conto corrente numero IBAN [...].
Eventuali nuove e sopraggiunte spese straordinarie, previamente concordate tra i genitori nell'interesse del figlio, saranno suddivise sempre in base al 70% e 30%, così come disciplinato dal protocollo del Tribunale di Trieste.
7. Nulla è dovuto per il mantenimento dei coniugi.
8. Il figlio , fintanto che non verrà reperito altro appartamento munito di spazi Per_1
idonei ad ospitare il minore, resterà collocato presso l'abitazione di Via Tor San Lorenzo numero 8 con le modalità di visita e alternanza di uno/ due notti a settimana e un weekend ciascuno.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ed in particolare quelle prossime del 2025, si possono sin d'ora ipotizzare almeno 15 gg di vacanza con ciascuno dei genitori, da valutarsi e concordarsi in base alla situazione contingente, alle esigenze lavorative dei coniugi, non dimenticando il benessere e l'interesse superiore del minore.
2 I coniugi sono sin d'ora d'accordo nel procedere ad una modifica degli assetti patrimoniali nonché ad un aggiornamento del piano genitoriale allegato non appena verrà reperita altra nuova situazione abitativa.
9. Per gli anni a venire il solo conteggio delle detrazioni relative al figlio a carico verrà suddiviso al 50% nella rispettiva dichiarazione dei redditi a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2024.
L'assegno unico resta a favore della IG . Parte_2
10. Null'altro hanno da pretendere l'una dall'altra nei reciproci rapporti patrimoniali e nessun assegno di mantenimento è previsto.
11. I signori e si rilasciano reciproco consenso ai fini dell'inserimento Pt_1 Parte_2
del nominativo del figlio minorenne nei rispettivi documenti validi per l'espatrio nonché per il rilascio e/o rinnovo di documento autonomo per il bambino;
si impegnano comunque sin d'ora anche per il futuro a esprimere il consenso, anche reciproco, e a fare quanto necessario o utile ai fini del rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità, anche validi per l'espatrio ( ad esempio, carta d'identità o passaporto), per il figlio minore innanzi a tutte le competenti autorità.
12. Le parti congiuntamente dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza alla omologa che verrà emessa.
13. Si chiede di ordinarsi all'ufficiale di Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato civile”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio a Trieste il 14.5.2018 (atto n. 88 P. 1 anno 2018)
[...]
autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise e di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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