Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 18/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 911/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 21 febbraio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 911/23 R.G.L. promossa da:
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Parte_1
Claudio e Marco Lorenzo Del Nevo ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Luca Parte_2
Lastri resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , premesso di aver lavorato, in forza di plurimi contratti a Parte_1
tempo determinato, alle dipendenze di con inquadramento al IV Parte_2
liv. CCNL Commercio Confcommercio, con mansioni di addetto alle vendite, dal 1.7.2021, allega che in data 27.3.2023 il datore di lavoro aveva prorogato il contratto, scadente il 31.3.2023, sino al 1.7.2023 e che, malgrado ciò, il
31.3.2023 era intervenuto recesso anticipato da parte del datore di lavoro per ragioni di carattere disciplinare.
Tanto premesso, previa impugnazione del licenziamento disciplinare, e rivendicato lo svolgimento di mansioni superiori rientranti nel II liv., così
1
e\o l'inefficacia del recesso operato in data 31\03\2023 e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società nella persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore alla corresponsione a favore del sig.
[...]
di una indennità risarcitoria pari a tutte le retribuzioni globali di Parte_1
fatto maturande sino alla naturale scadenza del termine contrattuale al
01\07\2023 e quindi pari ad € 6.085,26 ovvero di quella diversa somma effettivamente accertata come dovuta in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. accertare e dichiarare il diritto del lavoratore ad essere inquadrato, ab origine al livello secondo, ovvero in subordine al livello terzo ex ccnl commercio applicato in azienda e conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la società Parte_2
nella persona del legale rappresentante protempore alla corresponsione a favore del sig. della complessiva somma di € 16.289,22 per il Parte_1 secondo livello ovvero di € 10.497,27 per il terzo livello ovvero in subordine di quella diversa somma effettivamente accertata come dovuta in corso di causa.
Ordinare alla datrice di lavoro l'immediata consegna delle buste paga dei mesi di marzo 2023 nonché di quella di fine rapporto, se diversa. In ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge e con integrale condanna della controparte alla integrale refusione delle spese di lite».
Resiste che conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di Parte_2
spese.
II) Il ricorrente formula tre domande: i) accertamento dell'illegittimità del recesso datoriale, con condanna al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate sino al 1.7.2023, data di scadenza dell'ultima proroga contrattuale;
ii) condanna datoriale alla consegna delle buste paga di marzo 2023 e dei ratei di fine rapporto;
iii) riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto al superiore inquadramento e condanna datoriale al pagamento delle differenze retributive.
2 II-A) Sia che si ritenga il recesso alla stregua di un licenziamento disciplinare, sia che lo si ritenga alla stregua di una sorta di revoca della proroga del contratto a termine, il comportamento tenuto dal datore di lavoro non è conforme a diritto.
E' pacifico che il contratto a termine è stato prorogato sino al 1.7.2023 con lettera consegnata al lavoratore il 27.3.2023.
E' altrettanto pacifico che, quattro giorni dopo, ed esattamente il 31.3.2023, il datore di lavoro ha comunicato al lavoratore che la proroga del contratto al
1.7.2023 doveva considerarsi “rettificata”, nel senso che la scadenza del contratto era riportata al 31.3.2023 per «abbandono del posto di lavoro durante
l'orario lavorativo dopo essersi rivolto a un cliente in modo non adeguato e aver ricevuto un richiamo verbale dalla responsabile del pv».
Sotto il primo profilo, se il recesso lo si intende come licenziamento disciplinare, certamente ammissibile anche nel contratto di lavoro a tempo determinato, esso è illegittimo per mancato rispetto delle garanzie prescritte dall'art. 7 della legge n. 300/70, non avendo parte datoriale effettuato la previa contestazione disciplinare, assegnato il termine di legge per consentire al lavoratore di esporre le proprie difese e proceduto solo all'esito o alla scadenza del termine all'irrogazione del provvedimento espulsivo.
L'illegittimità del licenziamento riferito a contratto di lavoro a tempo determinato, già prorogato sino al 1.7.2023, impone l'obbligo datoriale di pagamento delle retribuzioni maturande sino alla scadenza del termine.
Sotto il secondo profilo, il contratto di lavoro era stato regolarmente prorogato sino al 1.7.2023.
Lo scioglimento unilaterale del contratto, che ai sensi dell'art. 1372 cc ha forza di legge tra le parti, non è consentito, se non nei casi previsti dalla legge.
In materia di contratto di lavoro, è prevista dalla legge tale possibilità, non però mediante revoca unilaterale, ma mediante licenziamento.
3 Per cui, la revoca unilaterale della proroga non è certamente conforme a diritto e la conseguenza dell'inefficacia della stessa è l'obbligo, a carico di parte datoriale, di pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla fine del rapporto di lavoro.
Il conteggio effettuato dal ricorrente, oltre a non essere stato analiticamente contestato, appare formalmente e sostanzialmente corretto, per cui Parte_2
[... dev'essere condannata a pagare a € 6.085,26 oltre Parte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali.
II-B) L'art. 1 della legge n. 4/53 fa obbligo al datore di lavoro di consegnare i cedolini paga. non ha dimostrato di aver adempiuto a detto obbligo avuto Parte_2
riguardo al cedolino paga di marzo 2023 ed a quello relativo ai ratei di fine rapporto, per cui deve pronunziarsi condanna alla consegna.
II-C) La domanda relativa al riconoscimento delle mansioni superiori non può essere accolta, non avendo il ricorrente dimostrato lo svolgimento continuativo e prevalente di mansioni rientranti nei livelli superiori rivendicati.
III) La parziale soccombenza del ricorrente comporta la compensazione delle spese processuali nella misura del 30%.
Il restante 70%, liquidato come da dispositivo, deve essere posto a carico di
Parte_2
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro da parte di dichiara tenuta e condanna Parte_2 [...]
a pagare a € 6.085,26 oltre rivalutazione monetaria Pt_2 Parte_1
ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna, inoltre, a consegnare a i cedolini Parte_2 Parte_1
paga di marzo 2023 e dei ratei di fine rapporto;
4 respinge per il resto;
condanna a rimborsare a il 70% delle spese Parte_2 Parte_1 processuali che, in tale misura, liquida in € 4.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA, dichiarando compensato tra le parti il restante 30%.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 21 febbraio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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